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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 16/12/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 420/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del
Giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 420 R.G. dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Di Vito
(C.F. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Max C.F._1
Casaburi n. 8
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 534/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala
Consilina in data 04/10/2021”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 10020110025121385000, ente impositore Regione Campania, ruolo 1872/2011, notificata il 22/03/2011, per un importo di € 401,91 per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2005.
pagina 1 di 6 A sostegno della domanda, l'opponente deduceva l'illegittimità della pretesa riportata nella cartella esattoriale per sopravvenuta prescrizione ex art. 3 d.l. n. 2/86, convertito in legge n. 60/86, atteso che nessun atto interruttivo era stato posto in essere a seguito della notifica della cartella esattoriale, ovvero nel termine di tre anni. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio Parte_1
contestando l'avverso dedotto. In particolare, eccepiva preliminarmente il difetto di
[...] giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità e tardività della proposta opposizione, nel merito deduceva che la prescrizione non era maturata.
Con sentenza n. 534/2021, depositata in data 04/10/2021, il Giudice di Pace di Sala Consilina nel ritenere preliminarmente sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la proposta opposizione dichiarando la prescrizione del credito portato dall'estratto di ruolo opposto, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' . Parte_1
Deduceva i seguenti motivi di gravame: in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O., avendo la cartella di pagamento ad oggetto crediti di natura tributaria (tassa automobilistica) che appartengono alla giurisdizione e competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno;
l'inammissibilità della proposta opposizione avverso estratto di ruolo per regolare notifica degli atti impositivi;
la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Infine, deduceva l'errata indicazione nella sentenza di primo grado del numero di R.g., 373/C/21 al posto di 791/2021, chiedendone, per ragioni di economia processuale, la correzione con la sentenza di appello.
Per tale ragione concludeva chiedendo: “A) Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di Lagonegro, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui alla narrativa, previa correzione dell'esatto numero di RG della sentenza di primo grado (erroneamente indicato come rg 323/C/2021 al posto di RG 791/2021) accogliere il presente appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza n. 534/2021 del
Giudice di Pace di Sala Consilina, accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione del giudice di prime cure in favore della o, qualora venga superata Controparte_2
tale eccezione, dichiarare nullo l'atto introduttivo di lite per mancata instaurazione del contraddittorio
o, qualora venga superata anche tale eccezione, dichiarare inammissibile l'atto introduttivo di lite per la mancata prova dell'avvenuta conoscenza dell'estratto di ruolo ovvero per la documentata prova della notifica della cartella esattoriale che rende inammissibile l'azione ex art. 615 cpc essendo
l'estratto di ruolo atto interno e pertanto non vi è pericolo di esecuzione come già confermato da interpretazione giurisprudenziale consolidata e che oggi trova anche riconoscimento normativo (legge
17.12.2021 n. 215, pubblicata GU n 301 del 20.12.2021); B) In via subordinata, nel merito, previa
pagina 2 di 6 declaratoria della piena utilizzabilità della documentazione depositata in copia nel primo grado di giudizio da parte dell' , rigettare la domanda introduttiva di lite in Parte_1 considerazione del mancato decorso del termine di prescrizione dell'impugnata cartella esattoriale come documentato dalla relata di notifica della cartella esattoriale. C) Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.”
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa istruita solo documentalmente, veniva differita dal precedente istruttore all'udienza del 23/01/2023
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, con ordinanza del 24/01/2023 dichiarava la contumacia dell'appellato , ritualmente evocato in giudizio e non costituito, rinviava la causa per Controparte_1
la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/06/2023.
Dopo ulteriori rinvii per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del 04/11/2025, la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione a parte appellante di un termine di quaranta giorni, ex art. 190, comma 2, c.p.c., per il deposito della propria comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall'
[...]
. Parte_1
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, in particolare l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
a norma del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” e l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 il quale dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo
617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario, come statuito dalla Cassazione Sezioni Unite con la pronuncia n. 34447/2019.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla pagina 3 di 6 notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall' sulla base del ruolo ed ai poteri, anche Pt_2 sospensivi, del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove, come nel caso di specie, l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
In definitiva, le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione
è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”, le opposizioni ex art. 615 co. 2, cioè ad esecuzione iniziata, anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
pagina 4 di 6 Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n.
546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. SS.UU. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 13123/2018).
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a Sezioni Unite n. 35116/2022 e n.
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' Pt_2
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale è il pagamento della tassa automobilistica) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna Pt_1 Parte_1 controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1992.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007, 14648/2017, 8770/2016,
10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice di primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato, , e si Controparte_1
liquidano in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 - in ragione della non particolare pagina 5 di 6 complessità delle questioni giuridiche dedotte e della chiusura in rito del presente giudizio - tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata,
2) dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) condanna l'appellato, , al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore dell'appellante, , che liquida in primo Parte_1
grado in euro 139,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro
232,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre
15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, ed euro 64,50 per esborsi.
Così deciso in Lagonegro, il 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del
Giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 420 R.G. dell'anno 2022
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Di Vito
(C.F. ) presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Max C.F._1
Casaburi n. 8
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 534/2021 resa dal Giudice di Pace di Sala
Consilina in data 04/10/2021”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ritualmente notificato, proponeva Controparte_1
opposizione avverso estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 10020110025121385000, ente impositore Regione Campania, ruolo 1872/2011, notificata il 22/03/2011, per un importo di € 401,91 per mancato pagamento della tassa automobilistica anno 2005.
pagina 1 di 6 A sostegno della domanda, l'opponente deduceva l'illegittimità della pretesa riportata nella cartella esattoriale per sopravvenuta prescrizione ex art. 3 d.l. n. 2/86, convertito in legge n. 60/86, atteso che nessun atto interruttivo era stato posto in essere a seguito della notifica della cartella esattoriale, ovvero nel termine di tre anni. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio Parte_1
contestando l'avverso dedotto. In particolare, eccepiva preliminarmente il difetto di
[...] giurisdizione del giudice adito, l'inammissibilità e tardività della proposta opposizione, nel merito deduceva che la prescrizione non era maturata.
Con sentenza n. 534/2021, depositata in data 04/10/2021, il Giudice di Pace di Sala Consilina nel ritenere preliminarmente sussistente la propria giurisdizione, accoglieva la proposta opposizione dichiarando la prescrizione del credito portato dall'estratto di ruolo opposto, con condanna della convenuta al pagamento delle spese e delle competenze di lite.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' . Parte_1
Deduceva i seguenti motivi di gravame: in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O., avendo la cartella di pagamento ad oggetto crediti di natura tributaria (tassa automobilistica) che appartengono alla giurisdizione e competenza della Corte di Giustizia Tributaria di Salerno;
l'inammissibilità della proposta opposizione avverso estratto di ruolo per regolare notifica degli atti impositivi;
la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo;
l'infondatezza dell'eccepita prescrizione.
Infine, deduceva l'errata indicazione nella sentenza di primo grado del numero di R.g., 373/C/21 al posto di 791/2021, chiedendone, per ragioni di economia processuale, la correzione con la sentenza di appello.
Per tale ragione concludeva chiedendo: “A) Voglia l'Ill.mo G.U. del Tribunale di Lagonegro, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui alla narrativa, previa correzione dell'esatto numero di RG della sentenza di primo grado (erroneamente indicato come rg 323/C/2021 al posto di RG 791/2021) accogliere il presente appello e, per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza n. 534/2021 del
Giudice di Pace di Sala Consilina, accertare e dichiarare il difetto di Giurisdizione del giudice di prime cure in favore della o, qualora venga superata Controparte_2
tale eccezione, dichiarare nullo l'atto introduttivo di lite per mancata instaurazione del contraddittorio
o, qualora venga superata anche tale eccezione, dichiarare inammissibile l'atto introduttivo di lite per la mancata prova dell'avvenuta conoscenza dell'estratto di ruolo ovvero per la documentata prova della notifica della cartella esattoriale che rende inammissibile l'azione ex art. 615 cpc essendo
l'estratto di ruolo atto interno e pertanto non vi è pericolo di esecuzione come già confermato da interpretazione giurisprudenziale consolidata e che oggi trova anche riconoscimento normativo (legge
17.12.2021 n. 215, pubblicata GU n 301 del 20.12.2021); B) In via subordinata, nel merito, previa
pagina 2 di 6 declaratoria della piena utilizzabilità della documentazione depositata in copia nel primo grado di giudizio da parte dell' , rigettare la domanda introduttiva di lite in Parte_1 considerazione del mancato decorso del termine di prescrizione dell'impugnata cartella esattoriale come documentato dalla relata di notifica della cartella esattoriale. C) Con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio.”
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa istruita solo documentalmente, veniva differita dal precedente istruttore all'udienza del 23/01/2023
Subentrato sul ruolo lo scrivente magistrato, con ordinanza del 24/01/2023 dichiarava la contumacia dell'appellato , ritualmente evocato in giudizio e non costituito, rinviava la causa per Controparte_1
la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/06/2023.
Dopo ulteriori rinvii per esigenze di ruolo, all'esito dell'udienza cartolare del 04/11/2025, la causa veniva rimessa in decisione previa assegnazione a parte appellante di un termine di quaranta giorni, ex art. 190, comma 2, c.p.c., per il deposito della propria comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, l'appello va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dall'
[...]
. Parte_1
Al riguardo appare opportuno richiamare il dato normativo, in particolare l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992
a norma del quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […] Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica” e l'art. 57 del d.p.r. n. 602/1973 il quale dispone che “non sono ammesse: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
b) le opposizioni regolate dall'articolo
617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo”.
Orbene, il giudice di primo grado ha ritenuto che tutte le questioni relative a fatti successivi alla notifica della cartella ricadessero automaticamente nella giurisdizione del giudice ordinario, come statuito dalla Cassazione Sezioni Unite con la pronuncia n. 34447/2019.
Trattasi di una ricostruzione che non merita accoglimento poiché in contrasto con il dato normativo ove si consideri che, come sopra osservato, l'art. 2 del d. lgs. n. 546/1992 esclude dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla pagina 3 di 6 notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1972, prevedendo che per queste ultime trovano applicazione le disposizione di cui al citato d.p.r., il quale si riferisce espressamente all'espropriazione forzata avviata dall' sulla base del ruolo ed ai poteri, anche Pt_2 sospensivi, del giudice dell'esecuzione (cfr. artt. 49 e ss.).
Difatti, perché possa radicarsi la giurisdizione ordinaria è necessario che l'agente per la riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento.
Viceversa, ove, come nel caso di specie, l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto successivo (es. prescrizione) alla notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario;
ciò in forza della prima parte del comma 1 dell'art. 2, secondo cui il giudice speciale conosce “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”.
In definitiva, le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione
è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile”, le opposizioni ex art. 615 co. 2, cioè ad esecuzione iniziata, anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte.
pagina 4 di 6 Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di
Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n.
546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. SS.UU. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 13123/2018).
I medesimi principi sono stati affermati dalle recenti pronunce a Sezioni Unite n. 35116/2022 e n.
30666/2022, essendo stata anche in questi casi affermata la giurisdizione del giudice tributario a conoscere della prescrizione successiva alla notifica della cartella relativa ad un credito tributario, non ricorrendo “alcuna controversia che investa atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella” (in questi termini Cass. civ. n. 30666/2022).
Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che in primo grado l'attore ha adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito tributario in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell' Pt_2
Ebbene, avendo ad oggetto la controversia un credito di natura tributaria (quale è il pagamento della tassa automobilistica) e non essendo stata avviata alcuna esecuzione esattoriale, l'appello proposto dall' merita accoglimento, in quanto la giurisdizione sull'odierna Pt_1 Parte_1 controversia spetta al giudice tributario ai sensi dell'art. 2 co. 1 primo periodo del d. lgs. n. 546/1992.
Del resto, proprio la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che al giudice speciale si assume riservata, quale giudice esclusivo del rapporto tributario, ogni controversia sulla interpretazione e applicazione delle leggi tributarie, tra le quali implicitamente rientrano quelle concernenti la ricognizione dei termini legali di prescrizione dei tributi e la verifica in concreto del loro decorso ai fini dell'estinzione di ogni pretesa fiscale, così come in via consequenziale la verifica della eventuale e successiva soddisfazione del credito tributario;
ciò sul presupposto che, in questi casi, ad essere in discussione è pur sempre la debenza o meno del tributo (tra le altre Cass. civ. nn. 23832/2007, 14648/2017, 8770/2016,
10668/2019, etc.).
Il rilevato difetto di giurisdizione in capo al giudice di primo grado giustifica l'omesso esame delle ulteriori questioni presupponendo le stesse che il giudice adito sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellato, , e si Controparte_1
liquidano in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 - in ragione della non particolare pagina 5 di 6 complessità delle questioni giuridiche dedotte e della chiusura in rito del presente giudizio - tenuto conto del valore della causa e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata,
2) dichiara il difetto giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
3) condanna l'appellato, , al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1 giudizio in favore dell'appellante, , che liquida in primo Parte_1
grado in euro 139,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre 15% rimb. for., IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro
232,00 (valori minimi, fasi: studio, introduttiva e decisionale) per compensi professionali oltre
15% rimb. for., IVA e CPA, come per legge, ed euro 64,50 per esborsi.
Così deciso in Lagonegro, il 16/12/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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