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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2190/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE EN, Presidente
DI ON SALVATORE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6615/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dubbioso - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152874215000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152874215000 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2002/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 07120240152874215000, notificatale in data 16 gennaio 2025, per l'importo complessivo di euro 112.286,22, relativa all'iscrizione a ruolo degli esiti della liquidazione (ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973) della dichiarazione
IRAP per l'anno d'imposta 2021 e della liquidazione (ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972) della Comunicazione dati IVA per il primo trimestre 2023.
A fondamento della proposta impugnazione, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto esattoriale per omessa notifica del prodromico avviso bonario, asserendo di non aver mai ricevuto l'atto.
Si sono ritualmente costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) e l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Casoria.
L'Agente della Riscossione ha eccepito in via preliminare l'assoluto difetto di legittimazione passiva rispetto all'unico motivo di ricorso, sostenendo di essere soggetto estraneo alla fase di formazione del ruolo e di non poter rispondere di vizi inerenti alla presunta omessa notifica dell'atto prodromico, onere che spetta all'Ente impositore. In via subordinata, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando che i crediti derivanti da controlli automatizzati (ex artt. 36-bis e 54-bis) non richiedono la notifica di un avviso di accertamento e che, in ogni caso, l'eventuale omissione della comunicazione di irregolarità costituisce mera irregolarità che non determina nullità, richiamando la giurisprudenza di legittimità.
L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha contestato l'eccezione di omessa notifica, producendo in giudizio le ricevute di accettazione e consegna attestanti l'avvenuta notifica tramite PEC delle comunicazioni di irregolarità relative all'IRAP 2021 in data 19 febbraio 2024 e all'IVA I trimestre 2023 in data 8 ottobre 2023.
In subordine, l'Ufficio ha sostenuto che l'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza non ricorrente nella fattispecie di omessi o insufficienti versamenti. Infine, l'Ufficio ha rilevato che la ricorrente nulla ha contestato nel merito delle somme di cui al ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, posto che quando l'impugnazione del contribuente concerne “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” (comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. 546/92).
Oltretutto, l'Agente della riscossione, in quanto titolare dell'azione esecutiva, non può considerarsi estraneo al processo, ma vi deve assolutamente partecipare, quale litisconsorte necessario, avendo interesse a resistere, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale dell'eventuale pronuncia di annullamento della cartella.
Ne segue che, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente proposto l'impugnazione nei confronti sia dell'ente creditore, che dell'agente della riscossione.
Passando all'esame del merito, il ricorso si rivela integralmente infondato.
In primo luogo, non trova fondamento l'eccezione di nullità della cartella per presunta omessa notifica dell'avviso propedeutico. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha offerto tempestiva prova documentale della rituale notificazione delle comunicazioni di irregolarità relative ai crediti iscritti a ruolo. Nello specifico, l'Ufficio ha documentato di aver notificato la comunicazione d'irregolarità relativa alla liquidazione della dichiarazione IRAP 2021 tramite p.e.c. in data 19 febbraio 2024, e quella relativa alla liquidazione della Comunicazione dati IVA I trimestre 2023 sempre tramite p.e.c. in data 8 ottobre
2023, producendo in giudizio le relative ricevute di accettazione e consegna a comprova dell'avvenuto perfezionamento delle notifiche.
In ogni caso, l'impugnazione non potrebbe trovare accoglimento.
La cartella di pagamento in oggetto è stata notificata in forza di un ruolo formato a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600/1973 per IRAP 2021 e dell'art. 54-bis del d.p.r. n.
633/1972 per IVA 2023.
Per pacifico insegnamento giurisprudenziale, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36- bis, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973, nel caso in cui non vengano riscontrate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nelle ipotesi in cui il debito derivi da omessi o insufficienti versamenti di somme esposte dalla stessa contribuente in dichiarazione, l'omessa comunicazione costituisce una mera irregolarità, inidonea a determinare l'illegittimità dell'atto impugnato. Ciò è confermato dal fatto che l'unica funzione dell'avviso preliminare è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, ferma restandone l'obbligazione di corresponsione integrale del tributo e degli interessi.
Non senza considerare che la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione nel merito delle somme richieste, le quali pertanto devono ritenersi incontestate, certe, liquide ed esigibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, nella misura di euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE EN, Presidente
DI ON SALVATORE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6615/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dubbioso - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Padula 138 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152874215000 IVA-ALTRO 2023
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240152874215000 IRAP 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2002/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento n. 07120240152874215000, notificatale in data 16 gennaio 2025, per l'importo complessivo di euro 112.286,22, relativa all'iscrizione a ruolo degli esiti della liquidazione (ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973) della dichiarazione
IRAP per l'anno d'imposta 2021 e della liquidazione (ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/1972) della Comunicazione dati IVA per il primo trimestre 2023.
A fondamento della proposta impugnazione, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto esattoriale per omessa notifica del prodromico avviso bonario, asserendo di non aver mai ricevuto l'atto.
Si sono ritualmente costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER) e l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli, Ufficio Territoriale di Casoria.
L'Agente della Riscossione ha eccepito in via preliminare l'assoluto difetto di legittimazione passiva rispetto all'unico motivo di ricorso, sostenendo di essere soggetto estraneo alla fase di formazione del ruolo e di non poter rispondere di vizi inerenti alla presunta omessa notifica dell'atto prodromico, onere che spetta all'Ente impositore. In via subordinata, ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando che i crediti derivanti da controlli automatizzati (ex artt. 36-bis e 54-bis) non richiedono la notifica di un avviso di accertamento e che, in ogni caso, l'eventuale omissione della comunicazione di irregolarità costituisce mera irregolarità che non determina nullità, richiamando la giurisprudenza di legittimità.
L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, ha contestato l'eccezione di omessa notifica, producendo in giudizio le ricevute di accettazione e consegna attestanti l'avvenuta notifica tramite PEC delle comunicazioni di irregolarità relative all'IRAP 2021 in data 19 febbraio 2024 e all'IVA I trimestre 2023 in data 8 ottobre 2023.
In subordine, l'Ufficio ha sostenuto che l'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, circostanza non ricorrente nella fattispecie di omessi o insufficienti versamenti. Infine, l'Ufficio ha rilevato che la ricorrente nulla ha contestato nel merito delle somme di cui al ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, posto che quando l'impugnazione del contribuente concerne “vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti” (comma 6 bis dell'art. 14 del D.Lgs. 546/92).
Oltretutto, l'Agente della riscossione, in quanto titolare dell'azione esecutiva, non può considerarsi estraneo al processo, ma vi deve assolutamente partecipare, quale litisconsorte necessario, avendo interesse a resistere, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale dell'eventuale pronuncia di annullamento della cartella.
Ne segue che, nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente proposto l'impugnazione nei confronti sia dell'ente creditore, che dell'agente della riscossione.
Passando all'esame del merito, il ricorso si rivela integralmente infondato.
In primo luogo, non trova fondamento l'eccezione di nullità della cartella per presunta omessa notifica dell'avviso propedeutico. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha offerto tempestiva prova documentale della rituale notificazione delle comunicazioni di irregolarità relative ai crediti iscritti a ruolo. Nello specifico, l'Ufficio ha documentato di aver notificato la comunicazione d'irregolarità relativa alla liquidazione della dichiarazione IRAP 2021 tramite p.e.c. in data 19 febbraio 2024, e quella relativa alla liquidazione della Comunicazione dati IVA I trimestre 2023 sempre tramite p.e.c. in data 8 ottobre
2023, producendo in giudizio le relative ricevute di accettazione e consegna a comprova dell'avvenuto perfezionamento delle notifiche.
In ogni caso, l'impugnazione non potrebbe trovare accoglimento.
La cartella di pagamento in oggetto è stata notificata in forza di un ruolo formato a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del d.p.r. n. 600/1973 per IRAP 2021 e dell'art. 54-bis del d.p.r. n.
633/1972 per IVA 2023.
Per pacifico insegnamento giurisprudenziale, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36- bis, comma 3, del d.p.r. n. 600/1973, nel caso in cui non vengano riscontrate incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Nelle ipotesi in cui il debito derivi da omessi o insufficienti versamenti di somme esposte dalla stessa contribuente in dichiarazione, l'omessa comunicazione costituisce una mera irregolarità, inidonea a determinare l'illegittimità dell'atto impugnato. Ciò è confermato dal fatto che l'unica funzione dell'avviso preliminare è quella di consentire al contribuente di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione, ferma restandone l'obbligazione di corresponsione integrale del tributo e degli interessi.
Non senza considerare che la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione nel merito delle somme richieste, le quali pertanto devono ritenersi incontestate, certe, liquide ed esigibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite, nella misura di euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente