Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00897/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2021, proposto da
CO TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
Comune di Baone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Greggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, P.Le Stazione n. 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Baone prot. 4871 del 02/07/21, pratica edilizia 044/2021, avente ad oggetto “comunicazione di diniego istanza di permesso di costruire ai sensi del titolo II capo II del DPR 380/2001” in relazione all'intervento di nuova costruzione di allevamento avicolo richiesto dai sig.ri TO CO e TO CI, e di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, ivi compreso per quanto occorrer possa, della “comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis, L. 241/90 su istanza di permesso di costruire ai sensi del Titolo II capo II del DPR 380/01”, del 7.05.2021, prot. 3453.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Baone;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che la estensione della superfice agricola utile dell'azienda assume valenza decisiva ai fini della verifica del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola, sussistente tra l'altro in ragione della copertura di quote specifiche del fabbisogno alimentare del primo mediante autoproduzione, indispensabile a classificarlo "non intensivo", e quindi a consentirne la localizzazione in zona agricola;
Considerato che la attuale estensione di tale s.u.a. non è stata dimostrata mediante la presentazione di un Piano aziendale aggiornato rispetto a quello che nel 2017 ottenne la VIA provinciale, condizionata nell' efficacia all' aggiornamento annuale del Piano entro ogni 30 aprile;
Considerato altresì che il parere consortile in materia idraulica, rilasciato nel 2016, appare superato dalla normativa sopravvenuta sull' invarianza idraulica (art. 65 DCC 24/17);
Ritenuto inoltre che dalle osservazioni e dal ricorso non sia dato comprendere perché le nuove costruzioni funzionali all' allevamento avicolo (due capannoni, la concimaia coperta, oltre i locali di servizio e l'ufficio) non siano realizzabili in aderenza (tra loro o con le preesistenze aziendali), nè come possa essere destinato ad ingresso all' allevamento un locale separato, di cui lo stesso interessato riconosce la destinazione ad usi amministrativi;
Richiamato il costante orientamento secondo il quale la fondatezza di uno o alcuno dei motivi ostativi è sufficiente a sostenere la legittimità del diniego plurimotivato;
Ritenuto, infine, che non è stata allegata la rilevanza proporzionale dell'investimento di 20.000 (ventimila) euro rispetto alla capacità economico- patrimoniale dell'esponente, indispensabile ad integrare il requisito del periculum in mora, né sono stati evidenziati specifici profili di urgenza nella realizzazione del programma allevatorio, risalente a diversi anni fa, e reiteratamente procastinato per ragioni non dipendenti dall' amministrazione;
Ritenuto, conclusivamente, che non sussistono i presupposti di fumus boni juris e periculum in mora per l'accoglimento dell'istanza cautelare
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Spese a carico di parte ricorrente, liquidate in euro 1000 e oneri di legge in favore del Comune di Baone.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO