Trib. Torino, sentenza 20/12/2025, n. 5539
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Legge sul divorzio

    La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto. È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.

  • Accolto
    Indipendenza economica dei coniugi

    La domanda è stata accolta in quanto non formulata altra domanda all'infuori di quella intesa allo scioglimento del vincolo matrimoniale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 20/12/2025, n. 5539
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5539
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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