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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/12/2025, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5872/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. RT TA Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa LA OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5872/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da: con il patrocinio dell'avv. De Michele Rosarita, in forza di procura speciale in atti Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: (come da ricorso depositato il 02.04.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito,
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Torino in data 9/12/1989 tra i Sigg. e Parte_1 Controparte_1
-dare atto che i Sigg. e sono economicamente indipendenti Parte_1 Controparte_1 e che mancano i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico di qualunque parte, qualsiasi obbligo di assegno divorzile;
-disporre l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torino ed ogni altro incombente di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per il P.M.: pagina 1 di 3 nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO il 09/12/1989.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1738, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio nascevano i figli: il 09/05/1993 e il 01/04/1996. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 07.11.2001.
Con ricorso depositato il 02.04.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 02.12.2024, avanti al Giudice Relatore è comparsa la sola parte ricorrente. Il Giudice Relatore, rilevata l'irritualità della notifica, ne disponeva il rinnovo.
All'udienza del 04.06.2025, il Giudice Relatore, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire, disponeva il rinnovo dell'udienza e fissava nuova udienza per i medesimi incombenti
All'udienza del 26.11.2025, avanti al Giudice Relatore, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non è stata formulata altra domanda all'infuori di quella intesa allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura (necessaria) del giudizio e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 19.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA OT RT TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. RT TA Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa LA OT Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5872/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da: con il patrocinio dell'avv. De Michele Rosarita, in forza di procura speciale in atti Parte_1 ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: (come da ricorso depositato il 02.04.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito,
-pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Torino in data 9/12/1989 tra i Sigg. e Parte_1 Controparte_1
-dare atto che i Sigg. e sono economicamente indipendenti Parte_1 Controparte_1 e che mancano i presupposti in fatto ed in diritto per porre a carico di qualunque parte, qualsiasi obbligo di assegno divorzile;
-disporre l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torino ed ogni altro incombente di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per il P.M.: pagina 1 di 3 nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO il 09/12/1989.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 1738, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio nascevano i figli: il 09/05/1993 e il 01/04/1996. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Torino in data 07.11.2001.
Con ricorso depositato il 02.04.2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
All'udienza del 02.12.2024, avanti al Giudice Relatore è comparsa la sola parte ricorrente. Il Giudice Relatore, rilevata l'irritualità della notifica, ne disponeva il rinnovo.
All'udienza del 04.06.2025, il Giudice Relatore, rilevato il mancato rispetto del termine a comparire, disponeva il rinnovo dell'udienza e fissava nuova udienza per i medesimi incombenti
All'udienza del 26.11.2025, avanti al Giudice Relatore, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata comparizione della parte resistente, il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa.
Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Non è stata formulata altra domanda all'infuori di quella intesa allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura (necessaria) del giudizio e la non opposizione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e trascrizione i cui estremi Parte_1 Controparte_1 sono precisati in narrativa;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle incombenze di legge;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 19.12.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
LA OT RT TA
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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