Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 319
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della cartella per asserito omesso versamento IRPEF

    Il Giudice osserva che nelle more del giudizio è intervenuta la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla quale il ricorrente ha aderito. Tuttavia, poiché lo sgravio è intervenuto in data anteriore alla notifica della cartella e non è stato comunicato al contribuente, quest'ultimo ha dovuto impugnare la cartella per bloccare l'attività di recupero. Pertanto, le spese legali sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione secondo il principio della soccombenza virtuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 319
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 319
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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