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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3193/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250026914657000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso e sulla condanna alle spese.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.09.2025, RGR 3193/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugnava la cartella di pagamento n.29620250026914657000, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 26.05.2025, per asserito omesso versamento IRPEF per l'anno di imposta 2020, accertato a seguito di controllo automatizzato, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame parte ricorrente assumeva che nessuna somma era dovuta, sussistendo un credito Irpef risultante dalla precedente dichiarazione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 15.10.2025, comunicava di aver provveduto, con provvedimento prot. n. 2025S323586 del
13.05.2025, in autotutela, allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, avendo riscontrato, dal controllo dei dati presenti in A.T. e della certificazione unica trasmessa dal sostituto, la sussistenza del credito d'imposta risultante dalle ritenute subite dalla contribuente ed originariamente disconosciuto in esito al controllo automatizzato.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 08.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nelle more del giudizio è intervenuta, da parte di Agenzia delle Entrate, la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Richiesta alla quale parte ricorrente ha aderito, chiedendo però la condanna alle spese di lite regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'art. 46 d.lgs. 546/1992 dispone che "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere". Ciò premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alle spese si osserva che, seppure lo sgravio sia intervenuto in data 13.05.2025, alla ricorrente la cartella impugnata è stata notificata in data 26.05.2025 e, quindi, successivamente al provvedimento di sgravio.
Peraltro, alla ricorrente non risulta essere stato comunicato il provvedimento di sgravio e, pertanto, per bloccare l'attività di recupero la stessa non aveva altra possibilità che impugnare la cartella oggetto del presente giudizio.
Le spese legali, pertanto, sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo, in composizione monocratica, contrariis reiectis, dichiara l'estinzione del giudio per cessata materia del contendere.
Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese legali quantificate in euro 300,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Compensa le spese di giudizio con Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Palermo, addì 08.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3193/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250026914657000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso e sulla condanna alle spese.
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.09.2025, RGR 3193/25, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, impugnava la cartella di pagamento n.29620250026914657000, notificata da Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 26.05.2025, per asserito omesso versamento IRPEF per l'anno di imposta 2020, accertato a seguito di controllo automatizzato, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame parte ricorrente assumeva che nessuna somma era dovuta, sussistendo un credito Irpef risultante dalla precedente dichiarazione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 15.10.2025, comunicava di aver provveduto, con provvedimento prot. n. 2025S323586 del
13.05.2025, in autotutela, allo sgravio totale della cartella di pagamento impugnata, avendo riscontrato, dal controllo dei dati presenti in A.T. e della certificazione unica trasmessa dal sostituto, la sussistenza del credito d'imposta risultante dalle ritenute subite dalla contribuente ed originariamente disconosciuto in esito al controllo automatizzato.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 08.01.2026, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nelle more del giudizio è intervenuta, da parte di Agenzia delle Entrate, la richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
Richiesta alla quale parte ricorrente ha aderito, chiedendo però la condanna alle spese di lite regolate secondo il principio della soccombenza virtuale.
L'art. 46 d.lgs. 546/1992 dispone che "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere". Ciò premesso, va dichiarata cessata la materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Quanto alle spese si osserva che, seppure lo sgravio sia intervenuto in data 13.05.2025, alla ricorrente la cartella impugnata è stata notificata in data 26.05.2025 e, quindi, successivamente al provvedimento di sgravio.
Peraltro, alla ricorrente non risulta essere stato comunicato il provvedimento di sgravio e, pertanto, per bloccare l'attività di recupero la stessa non aveva altra possibilità che impugnare la cartella oggetto del presente giudizio.
Le spese legali, pertanto, sono poste a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, secondo il principio della soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Palermo, in composizione monocratica, contrariis reiectis, dichiara l'estinzione del giudio per cessata materia del contendere.
Condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla refusione delle spese legali quantificate in euro 300,00, oltre oneri di legge se dovuti, in favore della ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Compensa le spese di giudizio con Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Palermo, addì 08.01.2026.
Il Giudice Monocratico