Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7286/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, lette le note di trattazione depositate, decide la causa come di seguito
N. 7286/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - somministrazione TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del Direttore Generale nonché quale P.IVA_1 procuratore speciale pro tempore Dott. con sede legale in Parte_2
Napoli (NA) alla Via Della Croce Rossa n. 8, elettivamente domiciliata in in Piazza G. Matteotti n. 7, presso lo studio Legale Associato Mazzeo Pt_1 degli avv. Mazzeo Antonella ( ) e Mazzeo Lorenza C.F._1
( ), dalle quali è rappresentata e difesa, in virtù di C.F._2 procura in calce all'atto di opposizione;
PEC: Email_1
OPPONENTE
E
P.IVA ), con sede legale in Pogliano Controparte_1 P.IVA_2
AN (MI) alla Via T. Tasso n. 29, in persona del procuratore generale
Dott. elettivamente domiciliata in Salerno alla via Carlo CP_2 Carucci n. 8 presso lo studio dell'avv. Nino Nigro (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di C.F._3 procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
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FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
##### L'opposizione proposta dall'azienda Pausilipon è Parte_1 infondata e, pertanto, va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto n. 697/2021 del 29/01/2021 va confermato. È necessario premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa. A fronte di ciò, deve essere invertito il riparto dell'onere della prova, così che non sarà più onere di parte creditrice dover dimostrare la debenza della somma, ma sarà il debitore a dover fornire la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione anche parziale di detto rapporto. Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio, dalla lettura del contratto e degli atti in corso di causa risultano fatti pacifici e non contestati, quindi, provati, le circostanze secondo cui, in data 02.05.2013 la a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, Controparte_1 concludeva un contratto di somministrazione per la fornitura triennale di ossigeno criogenico e compresso e protossido di azoto con l'
[...]
, con scadenza prevista per il Controparte_3
02.05.2016 (cfr. all 1- fasc, monitorio).
- 2 - Risulta altresì che, a seguito della scadenza di detto contratto, con delibera esecutiva n. 537/2015 ed ulteriore procedura ad evidenza pubblica, la fornitura triennale di ossigeno in favore dell'Ente opponente veniva aggiudicata ad altra ditta, la per un importo di € 475.470,00. Pt_3
Del pari risulta che, nelle more della definizione del ricorso al Tar Campania presentato dalla per la sua esclusione dall'aggiudicazione dovuta CP_1
a riscontrate irregolarità circa gli adempimenti formali di partecipazione, nonché per effetto della delibera del direttore generale dell'azienda sanitaria opponente n.295/2016, il predetto contratto di somministrazione veniva prorogato ex art. 106, comma 11, dlgs 50/2016 per altri nove mesi, a far data dal gennaio 2016 per un importo di €133.536,87. A seguito di tanto, la relativa fornitura veniva nuovamente affidata alla società opposta, precedente aggiudicataria, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di somministrazione, di talchè la continuava CP_1 ad effettuare le predette somministrazioni nei riguardi dell'ospedale fino al 31.01.2017, data dell'ultima somministrazione. Orbene, nel caso di specie, l'onere di provare la fondatezza e l'entità della pretesa creditoria grava, pertanto, sull'opposta che forniva sufficienti elementi probatori a sostegno del proprio credito.
La infatti depositava in giudizio le fatture relative al periodo Parte_4 intercorrente tra il 31.07.2015 ed il 31.01.2017, unitamente ai relativi documenti di trasporto (cfr. all. 4 – fasc. parte opposta) ed i registri Iva con autentica notarile relativi alle diverse annualità di emissione delle fatture rimaste inevase (cfr. all. 5 – fasc. parte opposta). Al riguardo, giova evidenziare che la fattura costituisce senz'altro titolo idoneo per l'emissione del decreto ingiuntivo, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza e, pertanto, ne integra pienamente i requisiti per l'emissione. Tuttavia, essendo le fatture nel giudizio di opposizione documenti unilaterali e provenienti dalla parte che vuole giovarsene, non possono costituire prova in favore della stessa, né determinare un'inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte, contro la quale è prodotto, come nel caso di specie, contesti il diritto anche relativamente alla sua entità oltreché alla sua esistenza (Cass. Civ. sent.
n. 9.542/2018). A sostegno della propria pretesa l'opposta depositava in giudizio altresì la Deliberazione del Direttore Generale dell'azienda ospedaliera Prot. N. DG_295_01_07_2016, nella quale non solo si evidenziava l'indizione, all'atto della proroga, di una nuova gara pubblica, ma altresì si esplicitavano tutte le motivazioni di urgenza della sua imposizione, ed in particolare, che la stessa era stata disposta unicamente “per il tempo strettamente necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito dell'espletamento delle gare ad evidenza pubblica” (cfr. pag. 3 all.
1-fasc. parte opposta) Al riguardo, tale proroga contrattuale è da qualificarsi come proroga tecnica, dal momento che la stessa è stata concordata dalle parti non all'atto della stipulazione del contratto ma solo dopo la sua scadenza, avendo perciò
- 3 - riguardo a quest'ultimo e non alla nuova aggiudicazione in favore della Pt_3
seconda aggiudicataria dell'affidamento diretto. A fondamento di ciò,
[...] secondo costante orientamento giurisprudenziale, “circa la riconduzione della prosecuzione del rapporto contrattuale allo schema della proroga piuttosto che a quello del rinnovo, appaiono convincenti le conclusioni accolte dalla giurisprudenza di primo grado del Tar, in quanto fondate su due decisivi elementi: i) le previsioni contrattuali non contemplavano la possibilità di proroga (…);ii) il rinnovo è avvenuto dopo la scadenza del contratto (…) e che dunque l'incontro delle volontà delle parti è avvenuto quando i precedenti accordi avevano perso ogni efficacia. Le circostanze testé richiamate assumono particolare rilevanza alla luce dell'univoco indirizzo ermeneutico secondo il quale: a) la revisione dei prezzi si applica solo alle proroghe contrattuali, come tali previste ab origine negli atti di gara ed oggetto di consenso a monte (Cons. Stato, sez. III, n. 209/2016); b) la proroga interviene prima della scadenza, in quanto fa seguito ad un'intesa tra le parti che, senza incidere sull'oggetto del provvedimento autorizzatorio, abbia di mira il semplice spostamento in avanti del termine (non scaduto) di efficacia dell'originario provvedimento autorizzatorio” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 1013/2014 e sez. VI, n. 1502/2013; Cons. Stato 30/03/2020 n.
1571). A tanto si aggiunga che, a sostegno della fondatezza del proprio credito, la depositava in giudizio le comunicazioni del 10.05.2016 Prot. Controparte_1
N. 295/CO/16/tm e del 09.11.2016 Prot. N. 692/COR/16/tm inviate all'opponente a riprova della avvenuta proroga contrattuale, avente ad oggetto la specificazione dei prezzi da praticare che, peraltro, non risultano essere stati mai contestati dall'opponente. Dalla documentazione prodotta agli atti, infatti, emerge che la CP_1 non aderiva alla richiesta di applicazione dei prezzi relativi alla nuova gara del 2015 avanzata dall'Ente pubblico, proseguendo la fornitura alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi del precedente contratto. Tali prezzi, infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, risultano essere relativi non alla nuova procedura ad evidenza pubblica conclusasi in favore della società fornitrice bensì relativi quelli Pt_3 praticati nel precedente contratto oggetto di proroga con la Controparte_1
(cfr. all. 2 e 3 – fasc. parte opposta). Al riguardo, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, “l'opzione di proroga deve essere prevista appositamente nel bando e nei documenti di gara e, se esercitata dalla stazione appaltante, obbliga l'appaltatore ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti dal contratto o, se invece specificamente previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. Diversamente, la proroga tecnica è quella resa necessaria da situazioni eccezionali, dalle quali derivino oggettivi
e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova procedura di affidamento.
In tale caso è consentita, per il tempo strettamente necessario alla
- 4 - conclusione della procedura, la proroga del contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazione di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nell'ipotesi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara sia idonea a determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 04/04/2024, n. 2200). Analogamente non può dirsi con riguardo all'opponente, il quale non forniva una prova dei fatti modificativi ovvero estintivi dell'opposto credito. Al riguardo, a fronte delle contestazioni dell'opposta, l' Parte_1 deduceva l'avvenuta estinzione del credito vantato dalla a Controparte_1 seguito della liquidazione delle fatture da lei prodotte a fondamento del credito stesso, senza tuttavia fornire alcuna prova di tale pagamento.
Agli atti non risulta infatti depositato alcun estratto conto degli estinti pagamenti, ma risulta unicamente un riscontro n. 23300-2019 avente ad oggetto l'estratto conto dei pagamenti alla data del 10.10.2019, quindi solo dopo tre anni dall'invio delle fatture da parte della opposta, dal quale emergeva chiaramente il parziale pagamento da parte dell'ente opponente di dette fatture per un importo complessivo di €41.198,42 (cfr. all.1 – memoria di replica fasc. parte opposta).
Quanto alla debenza degli interessi moratori di cui al Dlgs 231/02, come modificato e integrato dal Dlgs 192/12, non essendoci agli atti prova sufficiente dell'intervenuto pagamento delle fatture da parte dell'opponente ed attesa la validità del contratto intercorso tra le parti, nonché la legittimità della sua proroga tecnica, questi sono dovuti alla dalla data Controparte_1 di scadenza delle singole fatture sino al relativo soddisfo e decorrono, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, dal trentesimo giorno dalla data di ricezione della fattura elettronica. Alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione proposta da
[...]
in persona del Direttore Generale Parte_1 procuratore speciale pro tempore, nei confronti della in Controparte_1 persona del consigliere delegato e procuratore generale, va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 697/2021 del 29/01/2021 confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri medi e minimi per l'agevole istruttoria, di cui al D.M. 55/2014 e successivo D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in Parte_1 persona del Direttore Generale procuratore speciale pro tempore, nei confronti della in persona del consigliere delegato e Controparte_1 procuratore generale, disattesa ogni ulteriore eccezione, così provvede:
• Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'
[...]
in persona del Direttore Parte_1
- 5 - Generale procuratore speciale pro tempore, nei confronti della in persona del consigliere delegato e procuratore Controparte_1 generale e, per l'effetto:
- Conferma il Decreto Ingiuntivo RG. n. 697/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 29/01/2021, in persona della dott.ssa Notaro, rendendolo definitivamente esecutivo e condanna l' Parte_1
in persona del Direttore Generale procuratore speciale
[...] pro tempore, al pagamento della somma di € 42.092,99 in favore della oltre interessi legali di mora ex Controparte_1 artt. 4 e 5 del Dlgs 231/02 dalla domanda sino al relativo soddisfo;
- Condanna l Parte_1
in persona del Direttore Generale procuratore speciale
[...] pro tempore al pagamento della somma di € 6.713,00 in favore della per competenze, oltre spese generali Controparte_1 nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. se dovute.
Così deciso in Napoli, il 24.03.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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