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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:
- dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
- dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere
- dott.ssa Ivana Acacia Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 600/2019 R.G. e vertente tra
C.F. ), titolare della ditta (P.I. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Demetrio Fotia (C.F. –pec: P.IVA_1 C.F._2
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._3
Tavella (C.F. – pec: e CA AM C.F._4 Email_2
(C.F. C.F._5
-appellato e appellante in via incidentale-
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Controparte_2 C.F._6
Tavella (C.F. – pec: e CA AM C.F._4 Email_2
(C.F. C.F._5
-appellata e appellante in via incidentale-
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Controparte_1 C.F._7
Falcone (C.F. – pec: C.F._8 Email_3
-appellato- (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Franco Lento Controparte_1 C.F._9
(C.F. – pec: e Antonio NG (C.F. C.F._10 Email_4
) C.F._11
-appellata-
(C.F. ) Controparte_3 C.F._12
-appellata contumace-
(C.F. ) CP_4 C.F._13
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 128/2019 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 23.01.2019, pubblicata in data 23/01/2019, emessa a definizione del proc. n. 1128/2013 R.G.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.01.2025 (con riserva in decisione poi comunicata alle parti in data 27.01.2025).
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, nel procedimento di prime cure R.G. n. 1128/2013 il sig.
[...]
nella qualità di coerede di In particolare, rappresentava di vantare CP_1 Persona_1 nei suoi confronti un credito di € 24.000,00 oltre agli interessi legali da dì del dovuto al completo soddisfo in una con la rivalutazione monetaria, quale compenso per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2011 dalla propria ditta sull'immobile sito in Reggio di Calabria alla via Sant'Anna di
Truca n. 57 di cui parte convenuta era comproprietario in qualità di coerede di Persona_1
(deceduta in data 24.01.2011) come da accordi intercorsi con su commissione di Controparte_1
. Persona_1 Con comparsa di costituzione e risposta del 07.10.14 con chiamata di terzo e domanda riconvenzionale si costituiva il sig. (classe 1962), il quale contestava le avversarie Controparte_1
domande; in particolare, rappresentava che i lavori di ripristino e ristrutturazione della facciata dell'immobile di proprietà della madre, (deceduta il 24.01.2011), erano stati Persona_1 affidati all'origine al cugino (classe 1970), al quale, in ragione di ciò, erano stati Controparte_1 corrisposti dalla anche acconti per € 15.000,00 su un totale concordato di € 19500,00; Per_1 questi arbitrariamente e senza autorizzazione aveva delegato l'esecuzione dei lavori alla ditta
Di tale ulteriore rapporto si acquisiva conoscenza solo a lavori ultimati. Pt_1
Peraltro tali lavori, secondo parte convenuta, non venivano eseguiti neppure a regola d'arte; che ciò emergeva già nel corso dell'esecuzione dei lavori e che in ragione di ciò gli eredi della nel Per_1
mentre deceduta, non provvedevano al saldo del prezzo originariamente concordato, consistente nell'ulteriore somma di € 4.500,00.
Veniva, dunque, eccepita l'inesistenza di un contratto e, comunque, il difetto di rappresentanza in capo a (classe 1970), con conseguente nullità e/o inefficacia del contratto stipulato Controparte_1
dal falsus procurator ex art. 1398 c.c.
Veniva altresì proposta domanda riconvenzionale nei confronti della ditta attrice diretta ad ottenere il risarcimento danni in via extracontrattuale cagionati all'immobile per effetto dei lavori eseguiti, considerato che questi ultimi, non essendo a regola d'arte, non avrebbero potuto essere collaudati se non a seguito di lavori di adeguamento dell'immobile, stimati in euro 7601,48 come da ctp in atti.
Veniva richiesta la chiamata in causa del terzo Classe 1970 affinchè la sentenza Controparte_1
che dovesse confutare la tesi di parte attrice - statuendo incidenter tantum che il contratto di prestazione d'opera è stato stipulato tra la sig.ra ed il nipote, e che la stessa non gli aveva Per_1
conferito alcun potere di rappresentanza - sia efficace anche nei suoi confronti (p. 25 atto di costituzione di classe 1962). Controparte_1
A seguito della chiamata di terzo, con comparsa di costituzione e risposta del 12.03.2015 si costituiva
(classe 1970), il quale contestava la ricostruzione di parte convenuta;
in particolare, Controparte_1
affermava di aver spiegato alla zia di non essere in condizione di eseguire i Persona_1
lavori di ripristino e rifacimento della facciata dell'immobile e di aver indicato alla stessa la ditta di
EM AN per l'esecuzione dei lavori creando un contatto tra le parti.
Riferiva di avere ricevuto somme di denaro dalla zia ma solo per lavori commissionatigli di rifacimento del tetto e da lui personalmente eseguiti dieci anni prima (2000).
Chiedeva, pertanto, la declaratoria del difetto di legittimazione passiva nei suoi confronti in relazione alla domanda di pagamento e comunque il suo rigetto per difetto di prova. All'udienza del 05.12.2015, a seguito della produzione dell'atto di successione di Per_1
il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi. Si
[...] procedeva alla notifica dell'atto di citazione per integrazione nei confronti di Controparte_3
e Controparte_2 Controparte_1 CP_4
Con comparsa di costituzione risposta del 31.08.16 si costituiva nel giudizio di primo grado CP_3
la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo mai avuto la
[...] disponibilità dell'immobile, peraltro a far data dal 2000 in proprietà dei fratelli;
chiedeva di essere estromessa dal giudizio e si associava alle difese del convenuto principale.
Con comparsa di costituzione risposta del 30.11.17 si costituiva nel giudizio di primo grado CP_1
la quale si dichiarava in primo luogo estranea ai fatti di causa, rappresentando di vivere
[...]
stabilmente in Belgio dal 1982; al contempo, contestava la pretesa di parte attrice associandosi alle difese di parte convenuta. Chiedeva la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa di costituzione risposta e contestuale domanda riconvenzionale del 24.11.17 si costituiva nel giudizio di primo grado contestando integralmente le prospettazioni Controparte_2
di parte attrice e associandosi alle difese e domande del convenuto principale.
Rimaneva contumace CP_4
Svolta l'istruttoria, con sentenza n. 128/2019, pubblicata in data 23/01/2019, il giudice di prime cure rigettava la domanda di pagamento dei compensi avanzata da parte attrice nonchè la domanda di risarcimento avanzata in via riconvenzionale da parte convenuta principale compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il quale contestava la ricostruzione della Parte_1
vicenda operata dal giudice di primo grado, ribadendo la spettanza del compenso per i lavori eseguiti, considerato che la ricostruzione prospettata dall'attore trovava conferma nelle stesse dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta di nipote di Controparte_1 Per_1
e nelle deposizioni testimoniali richieste e non ammesse dal giudice di prime cure sulla
[...]
cui ammissione, pertanto, insisteva in seconde cure.
Con comparsa del 22.11.2019 si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni e in particolare eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c., la sua infondatezza nel merito per difetto della prova di un contratto tra la de
e la anche per il tramite di un legittimo rappresentante e ribadendo la posizione Pt_2 CP_5 già assunta in primo grado con condanna dell'appellante per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con comparsa del 27.11.2019 si costituiva (classe 1962), contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni e, in particolare, eccependo l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
e dell'art. 348 bis c.p.c. e l'integrale infondatezza dell'appello principale per le ragioni già addotte in primo grado e in queste sede ribadite evidenziando che contrariamente a quanto asserito dall'attore la ricostruzione dei fatti operata dal cugino classe 1970 risultava diversa da quella Controparte_1 prospettata dall'attore, considerato che per il cugino il contatto tra la ditta e la sig.ra Per_1 sarebbe stato diretto mentre secondo la ditta l'appalto sarebbe stato concluso con la Pt_1
per il tramite del nipote. (il sig. terzo chiamato, afferma nei propri scritti Per_1 Controparte_1
difensivi di essersi limitato a mettere in contato la con la sig. e solo in un CP_5 Per_1 momento successivo sarebbe venuto a conoscenza della conclusione del contratto ….cfr. p.10 della costituzione in appello di classe 1962). Controparte_1
Veniva, altresì, proposto appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, diretto ad ottenere pro quota il risarcimento dei danni in forma specifica ex art.2058c.c., ovvero per equivalente, subiti per effetto dei lavori svolti dalla ditta sul fabbricato Parte_1 oggetto di causa quantificati complessivamente in € 7.601,48, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con comparsa del 27.11.2019 si costituiva contestando le avverse prospettazioni e Controparte_2
associandosi alla posizione di classe 1962. Controparte_1
Con comparsa del 27.12.2019 si costituiva (classe 1970), contestando la Controparte_1
ricostruzione di controparte e ribadendo le difese già spiegate in primo grado ovvero il proprio difetto di legittimazione passiva per estraneità ai fatti e l'integrale infondatezza dell'appello principale e di quello incidentale, per difetto di prova in ordine ai pagamenti asseritamente effettuati nei suoi confronti in relazione ai lavori per cui è causa, con condanna del chiamante ex art 96 c.p.c.
Rimanevano contumaci le sig.re e CP_3 CP_4
Con provvedimento del 01.12.2020, emesso all'esito dell'udienza c.d. cartolare del 26.11.2020, veniva dichiarata inammissibile la richiesta di prova testimoniale formulata dalle parti perché non reiterata in primo grado al momento della precisazione delle conclusioni.
Quindi con provvedimento collegiale del 24/27.01.2025 la causa in appello veniva definitivamente assegnata a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo un ordine logico- giuridico.
1.Violazione dell'art. 342 c.p.c. e vaglio ex art. 348 c.p.c.
Preliminarmente, parti appellate, (classe 1962) e Controparte_1 Controparte_1 [...]
, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello promosso dal per violazione dell'art. CP_2 Pt_1
342 c.p.c. Tale eccezione deve essere disattesa, in quanto la parte appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, delimitando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale adottato dal primo giudice, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza, è da osservarsi che nell'appello originante l'odierna procedura in ogni caso si rinviene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice (sul punto Cass. civ. n. 26151/23), non potendosi quindi accedere alla richiesta declaratoria di reiezione in rito dell'impugnazione proposta.
Parimenti va disattesa anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. proposta dalle parti appellate. Infatti, il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello che si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (cfr. Corte appello Milano n. 2869/21: Gli artt. 348 bis e ter
c.p.c. prevedono che l'appello sia dichiarato inammissibile quando non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto. Il concetto di probabilità di accoglimento va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.), non si riscontra nel caso di specie.
2. Sulla domanda di pagamento reiterata in appello.
Quanto all'ambito della cognizione del giudice d'appello è noto che esso è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado essendo esclusa, invece, ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente impugnata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta (in questi termini, Cass. sezioni unite n. 27199 del 2017 e Cass. n. 7940 del 2019: Nel sistema delle impugnazioni, il giudizio di appello viene tradizionalmente individuato come un rimedio che consente, nei limiti dei motivi proposti, il riesame della vicenda processuale definita con la sentenza di primo grado, oggetto diretto della impugnazione. Si sottolinea, in dottrina, come l'appello sia un mezzo di gravame attraverso il quale si realizza il principio, sebbene privo di copertura costituzionale, del doppio grado di giurisdizione, caratterizzato dall'effetto devolutivo, non automatico e limitato dai motivi di gravame (tantum devolutum quantum appellatum) e da quello sostitutivo, nel senso che, di norma, la sentenza emessa dal giudice di appello si sostituisce a quella impugnata, sia essa confermata o riformata. A differenza di altri mezzi di impugnazione, nei quali
c'è una predeterminazione del tipo di vizi che possono essere fatti valere, con conseguente distinzione tra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, l'appello è un mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.).
A tale conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alle parti appellate rimaste qui contumaci, occorrendo rammentare che “il principio sancito dall'art. 346 c.p.c. … trova applicazione anche nei riguardi dell'appellato rimasto contumace in sede di gravame, in coerenza con il carattere devolutivo dell'appello, così ponendosi appellato e appellante su un piano di parità – senza attribuirsi alla parte, rimasta inattiva ed estranea alla fase di appello, una posizione sostanzialmente di maggior favore – sì da far gravare su entrambi, e non solo sull'appellante, l'onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni in senso stretto) risolte in senso ad essi sfavorevole”
(cfr., ex multis, Cass. civ. n. 23489/2007).
Svolte tali preliminari precisazioni, l'appello principale risulta infondato per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellante lamenta l'erroneità della statuizione del Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto non provata l'esistenza di un contratto di appalto stipulato tra e l'odierno Persona_1
appellante.
Sul punto deve evidenziarsi come dagli atti processuali emerga pacificamente l'effettiva esecuzione dei lavori da parte della sul fabbricato sito in Via Provinciale S. Anna – Trunca n. 57/G. CP_5
L'effettiva esecuzione dei lavori appare essere incontestata dagli odierni appellati.
Oggetto di contestazione è, invece, la sussistenza di un contratto di appalto tra la ditta e la Pt_1
Per_1
In particolare, la ricostruzione delle parti, appellante e appellati ( classe 1962, Controparte_1
, diverge circa l'esistenza di un rapporto diretto tra la ditta Controparte_2 Controparte_1
e la Pt_1 Per_1
Gli appellati, (classe 62), e sostengono che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
l'esecuzione dei lavori fosse stata affidata ab origine al cugino, (classe 1970), che, Controparte_1 poi, arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione, li avrebbe “subappaltati” alla ditta Pt_1
Diversamente, (classe 1970) nega l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto sia Controparte_1
pure per commissione con la ditta evidenzia, piuttosto, come la sua attività sia stata limitata Pt_1 ad una messa in contatto tra la e l'odierno appellante, sicchè il contratto sarebbe stato Per_1
stipulato direttamente dalla ditta con la defunta sig.ra rappresentando di essere stato solo Per_1
successivamente reso edotto dallo stesso delle problematiche relative al pagamento dei Pt_1
lavori eseguiti.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure manca un contratto di appalto scritto. Sulla scorta di tale presupposto, deve ritenersi che non sia stata giudizialmente raggiunta la prova di un rapporto contrattuale diretto da parte della ditta con la sig.ra Per_1
E infatti l'attore in citazione fonda la sua domanda di pagamento sul presupposto di aver raggiunto un accordo con il sig. classe 1970 su commissione della proprietaria dell'immobile Controparte_1
ristrutturato.
L'attore, dunque, esclude un contatto diretto con la e di ciò risulta indiretta conferma da Per_1
quanto riferito dagli stessi eredi della ovvero che il contatto con la ditta venne curato dal Per_1
cugino e non direttamente dalla madre.
La fattispecie va, allora, come già fatto dal giudice di prime cure, inquadrata nell'alveo dell'art. 1398
c.c. ovvero del contratto concluso dal falsus procurator.
E infatti, ritiene l'odierno collegio giudicante che, come già sostenuto dal giudice di prime cure, nel caso in esame non risulta giudizialmente raggiunta la prova che il cugino abbia trattato con la ditta in nome e per conto della sig.ra come riferito dall'attore quale procurator della stessa Per_1
ovvero su incarico dalla stessa conferito.
In proposito, nessun elemento di prova è in tale direzione sarebbe in grado di fornire il terzo
[...]
classe 1970 che nella sua comparsa di costituzione, ponendosi in contrasto con quanto CP_1 riferito dall'attore e quanto sostenuto dal convenuto principale, nega addirittura di aver contrattato con la ditta, limitandosi a riferire di aver semplicemente suggerito alla il nome della ditta Per_1 per l'esecuzione dei lavori. Pt_1
Né l'avvenuta accettazione dei lavori vale ad integrare gli estremi di una ratifica tacita.
E infatti è noto che la ratifica relativa al contratto concluso dal falso rappresentante per il quale non sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" può essere anche tacita e consistere, perciò, in qualsiasi atto o comportamento da cui risulti in maniera chiara ed univoca la volontà del
"dominus" di fare proprio il negozio concluso in suo nome e conto dal "falsus procurator".
E' altrettanto vero, tuttavia, che “In tema di rappresentanza, la ratifica si concretizza in una manifestazione di approvazione dell'operato del mandatario proveniente dall'interessato; essa non richiede formule sacramentali (a meno che la specifica forma sia prevista per l'atto compiuto dal rappresentante), ma necessita l'estrinsecazione chiara e non equivoca della volontà di fare propri gli effetti del negozio concluso. Dunque la ratifica può essere anche tacita, ma dal contegno del
"dominus" o del mandante deve risultare in modo univoco la volontà di rendere efficace il negozio.
(Corte di Appello Venezia n.1135/23).
Nel caso di specie l'attore oggi appellante non ha fornito prova di alcun contatto intervenuto con la e i suoi eredi in corso di esecuzione dei lavori da cui desumere tale ratifica tacita. Per_1 Piuttosto da un lato il sig. classe 1962 ha riferito in comparsa di essersi lamentato direttamente CP_1
con il cugino della cattiva esecuzione degli stessi una volta ultimati, circostanza non smentita, sostenendo dunque di avere continuato a considerare il cugino come unico referente e interlocutore, dall'altro la ditta ha riferito e documentato di aver inoltrato una richiesta di pagamento per i lavori eseguiti agli eredi della proprietaria dell'immobile, ricevendo un netto rifiuto da parte degli stessi.
A sostegno dell'intervenuta ratifica tacita del contratto non può addursi la consistenza dei lavori eseguiti (demolizione intonaco al piano 4°, demolizione di vecchia pavimentazione balconi;
rifacimento di pavimenti e rifiniture, tinteggiatura facciata lato strada), considerato che è ben possibile che la sig.ra anziana e infatti deceduta subito dopo l'avvio dei lavori (il 24.01.2011), non Per_1
fosse in grado di avvedersi di chi materialmente procedesse alla loro esecuzione e tenuto conto del fatto che in ogni caso la materiale esecuzione degli stessi nulla dice in ordine ai soggetti del rapporto contrattuale originario, potendo i lavori essere stati appaltati successivamente dal cugino senza il consenso del committente.
D'altra parte deve anche escludersi che sia intervenuta la ratifica tacita degli eredi della stessa in corso d'opera, considerato che come emerge dallo stesso certificato di residenza, risiede Controparte_1 all'estero dal 1982, e che , appellata contumace, invece, non ha mai avuto la Controparte_3 disponibilità dell'immobile, sicchè è certo che le stesse non potessero avere avuto contezza dell'esecuzione dei lavori da parte di un soggetto differente, non potendo, pertanto, manifestare la propria opposizione.
Alla luce di ciò, considerato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass.
S. U. 11377.15) in tema di contratto stipulato da "falsus procurator", “la deduzione del difetto o del superamento del potere rappresentativo e della conseguente inefficacia del contratto, da parte dello pseudo rappresentato, integra una mera difesa, atteso che la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato, sicché il giudice deve tener conto della sua assenza, risultante dagli atti, anche in mancanza di una specifica richiesta di parte,” non avendo nel caso di specie il creditore pienamente ottemperato al proprio onere probatorio, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Il rigetto dell'appello principale implica l'assorbimento della domanda di risarcimento danni oggetto di appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale.
3. Spese del giudizio di secondo grado.
Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate nei rapporti con classe 1962, e nella Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
misura indicata in dispositivo sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 5201,00 a 26.000,00, alle fasi espletate e alla necessità di procedere agli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
Nei rapporti con classe 1970, considerato l'esito complessivo del giudizio, la sua Controparte_1 posizione processuale e l'assenza di una domanda di pagamento nei suoi confronti, tenuto conto di quanto riportato nell'atto di chiamata in causa, sussistono gravi ragioni per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio.
Non vi è spazio, infine, per l'invocata condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata prevista da tale comma, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, “non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (Cass. n. 13859/22). Ritiene la Corte che, nella specie, difettino elementi tali da lasciare intendere un'iniziativa processuale imprudente e pretestuosa.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 600/2019 R.G., instaurato dalla mediante atto d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 128/2019, pubblicata in data 23.01.2019, emessa a definizione del proc. n. 1309/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore di (classe 1962) e Controparte_1 [...]
in solido di euro 2906,00 per compensi oltre accessori di leggi e in favore di CP_2 [...]
di euro 2906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa. CP_1
3) compensa le spese per presente grado di giudizio con terzo chiamato in Controparte_1
causa.
4) Nulla sulle spese nei rapporti con le parti contumaci. 5) Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio del 13.05.2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito