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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5728/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, a seguito di udienza a trattazione scritta del giorno 24 settembre 2025, ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5728/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SANTORO FRANCESCO . Parte_1
Ricorrente
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
Oggetto: cessazione del contratto di locazione alla prima scadenza
P.Q.M.
pagina 1 di 4 Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Dichiara che il contratto di locazione oggetto del giudizio, in seguito a disdetta tempestiva e motivata ai sensi dell'art 3 legge 431/98, è scaduto in data 14 settembre 2025 .
2) Ordina alla parte resistente di rilasciare, in favore della ricorrente, l'immobile sito in Palermo, Via
Filippo De Lignamine n. 40, piano quarto, libero e sgombero da persone o cose .
Fissa per il rilascio la data del 30 ottobre 2025
3) Nulla sulle spese
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di licenza per finita locazione l'odierna ricorrente premetteva di essere proprietaria di una unità immobiliare sita in Palermo, Via Filippo De Lignamine n. 40, piano quarto, censita al NCEU
del Comune di Palermo al Foglio 49, Particella 1077, sub 10, categoria A/3, rendita € 227,24 .
Esponeva che, con contratto di locazione del 9 settembre 2021, regolarmente registrato, aveva concesso tale immobile in locazione per uso abitativo al signor La locazione era stata Controparte_1
stipulata per una durata di quattro anni, con decorrenza dal 15 settembre 2021 sino al giorno 14
settembre 2025, salvo il rinnovo tacito previsto dalla legge.
Precisava che, con raccomandata a/r del 27 gennaio 2025, recapitata al destinatario il successivo 5
febbraio 2025, aveva comunicato formalmente al conduttore la disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza del 14 settembre 2025, in quanto aveva necessità di conseguire la disponibilità
dell'immobile per destinarlo ad uso abitativo del figlio , nato a [...] il 15 giugno Controparte_2
1970.
Questo decidente, considerato che si trattava di disdetta alla prima scadenza, disponeva il mutamento del rito ex artt. 426 e 447 bis c.p.c., onerando la parte interessata di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione. pagina 2 di 4 A seguito di udienza a trattazione scritta del 24 settembre 2025 , viene emessa sentenza ex art 429
cpc.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Il contratto stipulato dalle parti è un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della legge 431 del 1998.
Tale tipo di contratto non può avere durata inferiore ai quattro anni e se le parti alla scadenza non concordano sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per altri quattro anni, fatta salva la facoltà di disdetta motivata da parte del locatore ai sensi dell'art. 3 della legge 431/98.
Alla scadenza dei primi quattro anni il locatore può avvalersi della facoltà di diniego di rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi per uno dei motivi di cui all'art 3 della legge 431 del 1998.
Tale disdetta, ai sensi dell'art 30 legge 392 del 1978, configura una condizione di procedibilità della domanda di rilascio.
Il contratto di locazione oggetto del giudizio è stato stipulato per quattro anni, alla scadenza dei quali la locatrice, odierna ricorrente, si è avvalsa della facoltà del diniego di rinnovo del contratto, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore.
La ricorrente, infatti, ha inviato disdetta, ricevuta dal conduttore in data 5-02-2025, alla prima scadenza del contratto di locazione. Tale tipo di disdetta, oltre che tempestiva è anche motivata in quanto in essa la locatrice ha specificato, ai sensi dell'art. 3 della legge 431/98 comma1 lett. a), di avere bisogno dell'immobile per adibirlo ad abitazione del proprio figlio del quale indica anche le generalità e data di nascita .
Ricorrendo i presupposti previsti dalla legge 341 del 1998, tale disdetta deve considerarsi valida ed efficace, quindi idonea a produrre l'effetto di provocare la cessazione del contratto di locazione alla prima scadenza del 14 settembre 2025 , con la condanna della resistente al rilascio.
Quanto alla fissazione della data del rilascio, si ritiene di fissare la data del 30 ottobre 2025 . pagina 3 di 4 La Cassazione, con orientamento uniforme , ritiene che il Giudice di merito non possa sindacare la serietà dell'intento del locatore di adibire l'immobile ad abitazione di un familiare, in quanto la legge,
di già, prevede un rigido meccanismo sanzionatorio per il caso in cui il locatore non destini l'immobile all'uso preannunciato nella disdetta.
Si osserva infatti che, per giurisprudenza costante , in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità
in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità.
Si precisa che l'art 3 della legge n. 431/1998 indica i motivi in base ai quali il locatore può inviare la disdetta;
l'ipotesi relativa al caso in esame è quella prevista alla lettera a).
Nulla sulle spese del giudizio, tenuto conto che nessun inadempimento è riconducibile al resistente ,
(trattandosi di licenza per finita locazione), considerato che il resistente non si è opposto e che la mediazione andava comunque proposta dalla parte ricorrente in quanto il presente giudizio avrebbe dovuto essere introdotto non con intimazione di licenza per finita locazione ma con ricorso locatizio ex art.447 bis cpc , come previsto dall'art. 30 legge 392 del 1978.
Il got
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, a seguito di udienza a trattazione scritta del giorno 24 settembre 2025, ha pronunciato ex art. 429 cpc la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5728/2025 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SANTORO FRANCESCO . Parte_1
Ricorrente
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Resistente contumace
Oggetto: cessazione del contratto di locazione alla prima scadenza
P.Q.M.
pagina 1 di 4 Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando, così
provvede:
1) Dichiara che il contratto di locazione oggetto del giudizio, in seguito a disdetta tempestiva e motivata ai sensi dell'art 3 legge 431/98, è scaduto in data 14 settembre 2025 .
2) Ordina alla parte resistente di rilasciare, in favore della ricorrente, l'immobile sito in Palermo, Via
Filippo De Lignamine n. 40, piano quarto, libero e sgombero da persone o cose .
Fissa per il rilascio la data del 30 ottobre 2025
3) Nulla sulle spese
IN FATTO E IN DIRITTO
Con intimazione di licenza per finita locazione l'odierna ricorrente premetteva di essere proprietaria di una unità immobiliare sita in Palermo, Via Filippo De Lignamine n. 40, piano quarto, censita al NCEU
del Comune di Palermo al Foglio 49, Particella 1077, sub 10, categoria A/3, rendita € 227,24 .
Esponeva che, con contratto di locazione del 9 settembre 2021, regolarmente registrato, aveva concesso tale immobile in locazione per uso abitativo al signor La locazione era stata Controparte_1
stipulata per una durata di quattro anni, con decorrenza dal 15 settembre 2021 sino al giorno 14
settembre 2025, salvo il rinnovo tacito previsto dalla legge.
Precisava che, con raccomandata a/r del 27 gennaio 2025, recapitata al destinatario il successivo 5
febbraio 2025, aveva comunicato formalmente al conduttore la disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza del 14 settembre 2025, in quanto aveva necessità di conseguire la disponibilità
dell'immobile per destinarlo ad uso abitativo del figlio , nato a [...] il 15 giugno Controparte_2
1970.
Questo decidente, considerato che si trattava di disdetta alla prima scadenza, disponeva il mutamento del rito ex artt. 426 e 447 bis c.p.c., onerando la parte interessata di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
Omessa ogni istruttoria, la causa veniva rinviata per la decisione. pagina 2 di 4 A seguito di udienza a trattazione scritta del 24 settembre 2025 , viene emessa sentenza ex art 429
cpc.
La domanda della ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Il contratto stipulato dalle parti è un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della legge 431 del 1998.
Tale tipo di contratto non può avere durata inferiore ai quattro anni e se le parti alla scadenza non concordano sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per altri quattro anni, fatta salva la facoltà di disdetta motivata da parte del locatore ai sensi dell'art. 3 della legge 431/98.
Alla scadenza dei primi quattro anni il locatore può avvalersi della facoltà di diniego di rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi per uno dei motivi di cui all'art 3 della legge 431 del 1998.
Tale disdetta, ai sensi dell'art 30 legge 392 del 1978, configura una condizione di procedibilità della domanda di rilascio.
Il contratto di locazione oggetto del giudizio è stato stipulato per quattro anni, alla scadenza dei quali la locatrice, odierna ricorrente, si è avvalsa della facoltà del diniego di rinnovo del contratto, dandone comunicazione tempestiva e motivata al conduttore.
La ricorrente, infatti, ha inviato disdetta, ricevuta dal conduttore in data 5-02-2025, alla prima scadenza del contratto di locazione. Tale tipo di disdetta, oltre che tempestiva è anche motivata in quanto in essa la locatrice ha specificato, ai sensi dell'art. 3 della legge 431/98 comma1 lett. a), di avere bisogno dell'immobile per adibirlo ad abitazione del proprio figlio del quale indica anche le generalità e data di nascita .
Ricorrendo i presupposti previsti dalla legge 341 del 1998, tale disdetta deve considerarsi valida ed efficace, quindi idonea a produrre l'effetto di provocare la cessazione del contratto di locazione alla prima scadenza del 14 settembre 2025 , con la condanna della resistente al rilascio.
Quanto alla fissazione della data del rilascio, si ritiene di fissare la data del 30 ottobre 2025 . pagina 3 di 4 La Cassazione, con orientamento uniforme , ritiene che il Giudice di merito non possa sindacare la serietà dell'intento del locatore di adibire l'immobile ad abitazione di un familiare, in quanto la legge,
di già, prevede un rigido meccanismo sanzionatorio per il caso in cui il locatore non destini l'immobile all'uso preannunciato nella disdetta.
Si osserva infatti che, per giurisprudenza costante , in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, non è necessario che egli fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 del citato art. 3, nell'eventualità
in cui il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto di diniego del rinnovo nel termine di dodici mesi della data in cui ne abbia riacquistato la disponibilità.
Si precisa che l'art 3 della legge n. 431/1998 indica i motivi in base ai quali il locatore può inviare la disdetta;
l'ipotesi relativa al caso in esame è quella prevista alla lettera a).
Nulla sulle spese del giudizio, tenuto conto che nessun inadempimento è riconducibile al resistente ,
(trattandosi di licenza per finita locazione), considerato che il resistente non si è opposto e che la mediazione andava comunque proposta dalla parte ricorrente in quanto il presente giudizio avrebbe dovuto essere introdotto non con intimazione di licenza per finita locazione ma con ricorso locatizio ex art.447 bis cpc , come previsto dall'art. 30 legge 392 del 1978.
Il got
Maria Rosalia Grassadonia
pagina 4 di 4