Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza breve 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 08/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1106 del 2025, proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avv. ER ON , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
– previa tutela cautelare -
del diniego del visto d’ingresso in Italia, notificato il 25/11/2024 - a seguito di nulla osta al lavoro emesso dal SUI di Vicenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 il dott. RT AR AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- con il gravame in esame- proposto il 22/1/2025 - è stato impugnato il provvedimento del 25/11/2024 di diniego del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato
- in esito al riesame disposto da questa Sezione con Ordinanza cautelare n. 3415 del 17/6/2025, la competente ED ha rilasciato al ricorrente il visto precedentemente negato.
Considerato
-come - con il rilascio del visto – l’interessato abbia conseguito il bene della vita cui aspirava, che coincide integralmente con il petitum del gravame e che, quindi, ricorrano i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
-infine, di condannare il MAECI al pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura forfettaria indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato dell’istante è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame - Cfr. Tar Lazio - Sez. V - Quater , n. 3945/2025 – e in esito al remand disposto ex art. 55 cpa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il MAECI -oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato - al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma di € 1.000 (mille ), distraendo il relativo importo a favore della legale del ricorrente, dichiaratasi antistataria .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR RZ, Presidente
RT AR AN, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR AN | FR RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.