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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/11/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1720/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1720/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Alice Lusa)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
AP (NA), Via Cupa della Vedova n. 33, interno n. 50 – Frazione Isola 4, scala A (avv. Alice Lusa)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 18.04.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , in data 05.08.1990, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
AP (NA) il 23.05.1969 (C.F. ), e , nata a [...] C.F._1 CP_1 il 21.01.1964 (C.F. ), celebrato con rito concordatario il 26.01.1989 in AP, C.F._2 in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1989;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di AP di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, come di fatto lo sono a tutt'oggi, con obbligo del mutuo rispetto e disinteresse per le future condotte personali anche in relazione alla loro vita privata e sentimentale;
2. Nessun assegno periodico sarà dovuto dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di contributo al mantenimento godendo entrambi di redditi che li rendono economicamente autosufficienti;
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a regolare e definire tutti i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione e che non sussistono ulteriori reciproche richieste e/o pretese per qualsivoglia titolo o ragione per la pregressa vita in comune avendo provveduto a definire ogni questione economico - patrimoniale tra gli stessi pendente in ragione dell'intervenuta crisi coniugale;
essi pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
4. Le spese della presente procedura si intendono a carico del Sig. .” Parte_1
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1720/2025 V.G. posta in decisione il 17.10.2025 e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] (avv. Alice Lusa)
e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente in CP_1 C.F._2
AP (NA), Via Cupa della Vedova n. 33, interno n. 50 – Frazione Isola 4, scala A (avv. Alice Lusa)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 18.04.2025; preso atto che l'udienza del 14.10.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva il figlio , in data 05.08.1990, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
AP (NA) il 23.05.1969 (C.F. ), e , nata a [...] C.F._1 CP_1 il 21.01.1964 (C.F. ), celebrato con rito concordatario il 26.01.1989 in AP, C.F._2 in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1989;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di AP di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, come di fatto lo sono a tutt'oggi, con obbligo del mutuo rispetto e disinteresse per le future condotte personali anche in relazione alla loro vita privata e sentimentale;
2. Nessun assegno periodico sarà dovuto dall'uno all'altro dei coniugi a titolo di contributo al mantenimento godendo entrambi di redditi che li rendono economicamente autosufficienti;
3. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a regolare e definire tutti i loro rapporti patrimoniali in sede di separazione e che non sussistono ulteriori reciproche richieste e/o pretese per qualsivoglia titolo o ragione per la pregressa vita in comune avendo provveduto a definire ogni questione economico - patrimoniale tra gli stessi pendente in ragione dell'intervenuta crisi coniugale;
essi pertanto dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra;
4. Le spese della presente procedura si intendono a carico del Sig. .” Parte_1
Ravenna, 03/11/2025
Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè