Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/05/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
n. 240/2025 R.G. Tribunale di Locri.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, composto dai sig.ri Magistrati: dott. Andrea Amadei Presidente rel. dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 240/2025 R.G., introitata per la decisione, senza il previo rinvio e la concessione dei termini ai sensi dell'art. 473 bis.28 C.P.C. stante l'espressa rinuncia della parte ricorrente, all'udienza del 13 maggio 2025, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nata a [...], il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio Lombardo
(indirizzo PEC: ; Email_1
ricorrenti nei confronti di
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente a [...]; interdicendo
nata a [...], il [...], residente a 20018 CP_2
Sedriano (MI) in via Alessandro Manzoni, 1; nato a [...] Controparte_3
(Germania), il 27.07.1985, residente a [...]in via T. Campanella;
[...]
nato a [...] il [...] e residente a [...]
33; nata a [...] il [...] e residente ad 24022 Alzano Controparte_5
Lombardo (BG) in via Roma, 67; nato a [...] il [...] Parte_3
e residente a [...]; nata a [...] il Parte_4
25.05.1957 e residente a[...]; Parte_5
nata a [...] il [...] e residente a [...] di 6
nato a [...] il [...] e residente a [...]
nato a [...] il [...] e residente a [...] Persona_1
in via Tommaso Simone, 36; familiari citati ex art. 473 bis.52 C.P.C. con l'intervento ex lege del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Locri.
Oggetto: interdizione.
Conclusioni delle parti: come da verbale telematico dell'udienza del 13/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 marzo 2025, ed Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di interdizione nei confronti del loro figlio . Controparte_1
A tal fine esponevano che l'interdicendo si trova in uno stato di infermità di mente abituale ed irreversibile con permanente alterazione delle sue facoltà psichiche e volitive, essendo stato accertato dalla Commissione medica invalidi Civili che l'interdicendo è affetto da “Grave ritardo psicomotorio e ricorrenti episodi comiziali in cerebropatico”.
Una volta espletata l'audizione dei ricorrenti, alla predetta udienza non veniva effettuata l'audizione dell'interdicendo essendo palese la grave menomazione psico- fisica dello stesso nei termini come descritti in ricorso. Inoltre, una volta che, sull'accordo di entrambi i ricorrenti, gli stessi indicano quale eventuale tutore Parte_2
venivano precisate le conclusioni, con richiesta in subordine di apertura di
[...]
amministrazione di sostegno, senza il previo rinvio e la concessione dei termini ai sensi dell'art. 473 bis.28 C.P.C. stante l'espressa rinuncia della parte ricorrente.
Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia di , il quale Controparte_1
non si è costituito nel presente giudizio.
La domanda di interdizione va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Pur se le condizioni psico-fisiche di risultano, sulla base della Controparte_1
documentazione allegata in atti e di quanto palesatosi in udienza, essere effettivamente quelle descritte in ricorso, comunque, ad avviso del Collegio, non appare necessario procedere alla interdizione del soggetto debole, potendo i suoi interessi essere, adeguatamente, tutelati attraverso la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, com'è noto, non elimina, radicalmente, la capacità di agire, ma consente di ritagliare sulla persona incapace (o parzialmente incapace) un intervento di protezione e di
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sostegno che l'assista e l'affianchi solo in quelle aree ed in quei momenti in cui ciò appaia necessario, caratterizzandosi il decreto del giudice tutelare per la flessibilità del contenuto adattabile e funzionale alle specifiche esigenze di protezione della persona.
Si osserva, in particolare, che la diversa misura tutoria dell'amministrazione di sostegno corrisponde pienamente all'esigenza di protezione giuridica ravvisabile nel caso concreto.
Innanzitutto si osserva che l'art. 404 C.C. prevede la nomina dell'amministratore di sostegno a favore della persona “che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi”, il che significa che l'impossibilità può essere anche totale.
La Corte costituzionale, con sentenza 9 dicembre 2005 n. 440, ha affermato che spetta al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità.
Da ciò discende che il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione “solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione”, fermo che “in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore”.
Il criterio per applicare l'una o l'altra delle misure di protezione non è quindi rappresentato dalla gravità o dalla natura dell'infermità psichica, bensì, dalla funzionalità di una misura piuttosto che un'altra al soddisfacimento degli interessi da tutelare.
Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto , in relazione e alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (Cass., sez. I, 22 aprile 2009. n. 9628; cfr., altresì,
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Cass., sez. I, sent. n. 22332 del 26/10/2011: “L' amministrazione di sostegno - introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della legge 9 gennaio 2004, n.
6 - ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l' interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile.
Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonchè tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”).
Il giudizio di adeguatezza implica pertanto una relazione tra misura di protezione ed interessi da tutelare.
Pertanto, se da un lato l'esteso deficit intellettivo e volitivo può trovare adeguata e sufficiente misura di protezione, ai sensi degli artt. 404 e 405 C.C., nella nomina di un
Amministratore di Sostegno, dall'altro non emergono allo stato ragioni che inducano ad applicare anche d'ufficio per , ai sensi degli artt. 413 e 414 c.c., Controparte_1
l'ulteriore forma di tutela che consegue all'interdizione, strumento che, producendo l'effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicitare all'esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, e non già quando, come nel caso di specie, è la stessa patologia che, per le sue caratteristiche e le modalità di assistenza di cui necessita, mostra oggi di impedirgli qualunque contatto diretto e autonomo con la realtà esterna, idoneo a produrre effetti giuridici e negoziali allo stesso potenzialmente pregiudizievoli.
Si ritiene quindi che nel caso di specie sia del tutto idoneo lo strumento dell'amministrazione di sostegno, a fronte delle esigenze esistenziali e patrimoniali del beneficiario, collegate alle sue necessità protettive, dovendosi così disporre la
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trasmissione del procedimento al giudice tutelare, ai sensi dell'art. 418 comma terzo,
C.C.
In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405 C.C. tra cui la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio.
Considerata la grave patologia psichica da cui è affetto nei termini Controparte_1
descritti in premessa e ravvisandosi, quindi, nel caso di specie, l'urgenza di tutelare la persona per la cura della sua salute e dei suoi interessi patrimoniali, appare necessario, al fine di evitare vuoti di tutela, disporre, in via d'urgenza, la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 418, comma 3 e 405 comma 4 c.c., da individuarsi nella ricorrente , stante Parte_2
lo stretto rapporto parentale tra i due e tenuto conto del fatto che la stessa già si occupa della cura del prossimo congiunto, il figlio, con l'autorizzazione a compiere gli atti urgenti relativi alla gestione – in nome e per conto del figlio – delle questioni che riguardano la salute, le cure mediche, le prescrizioni sanitarie e riabilitative del beneficiario, nonché per la gestione della pensione mensile di invalidità ai fini delle sue primarie esigenze di vita.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di interdizione proposta nei confronti di , Parte_6
disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così dispone:
1. rigetta la domanda di interdizione di;
Controparte_1
2. dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare ai sensi dell'art. 418 coma 3 c.c.;
3. nomina – quale amministratore di sostegno provvisorio di – la Controparte_1
madre , nata a [...], il [...], affinché la stessa ponga in essere Parte_2
gli atti urgenti relativi alla gestione – in nome e per conto del marito – nei seguenti termini:
- aprire un conto corrente o un libretto di deposito, bancario o postale (sempreché non sia già aperto), intestato esclusivamente al beneficiario e con rilascio del bancomat o bancoposta, sottoposto a vincolo del Giudice Tutelare, sul quale far accreditare tutte le prestazioni pensionistiche, previdenziali ed assistenziali spettanti al beneficiario ed ogni
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altra somma dovuta, con possibilità per l'amministratore di sostegno di effettuare prelievi su di esso, nei limiti delle somme mensilmente accreditate, da utilizzare per le tutte le esigenze del beneficiario;
- gestire, in nome e per conto del beneficiario, i rapporti con gli istituti previdenziali ed assistenziali e con ogni amministrazione pubblica e privata, per promuovere la cura e i diritti del beneficiario e per assolvere agli oneri ed adempimenti fiscali ed amministrativi in genere;
- occuparsi di tutte le questioni che riguardano la salute, le cure e prescrizioni sanitarie e riabilitative del beneficiario, in particolare prestando il consenso informato in ordine alle terapie prescritte dal personale medico che ha in cura il beneficiario;
- l'amministratore di sostegno provvisorio può compiere in nome e per conto del beneficiario gli atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 372, 374 e 375 c.c. previa autorizzazione del Giudice Tutelare;
4. nulla sulle spese;
dispone che esprima il giuramento ai sensi degli artt. 411 e 349 Parte_2
C.C. con dichiarazione scritta autenticata dal difensore, da trasmettere in via telematica in Cancelleria entro la data del 30.05.2025 e contenente la seguente formula: “Giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l'Ufficio affidatomi di amministratore di sostegno provvisorio a beneficio di nato a [...] il [...]”. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Andrea Amadei)
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