CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 222/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IN NC, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 135/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini, 1 21100 Varese VA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 137/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001210127000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001210127000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001210127000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001210127000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110011022964000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta ai motivi di appello
Il contribuente non si è costituito
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP di Varese, propone appello per la parziale riforma della sentenza di I° grado, meglio indicata in epigrafe, che in parziale accoglimento del ricorso della contribuente promosso avverso l'intimazione di pagamento notificata il 23 marzo 2023, ha annullato le cartelle ivi menzionate (esclusa quella per INPS) per la parte relativa a sanzioni e interessi per decorso del termine quinquennale. Assume l'Ufficio che i primi giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo posto che non sono state sollevate eccezioni sulla regolarità dell'intimazione di pagamento ed è stata dimostrata la corretta notifica delle cartelle esattoriali;
ribadisce, inoltre, che i termini prescrizionali sono stati interrotti dai seguenti atti:
- Avviso di intimazione n. 11720139016087073000 notificato il 09/12/2013 - Avviso di intimazione n. 11720159008387447000 notificato il 19/08/2015
- Avviso di intimazione n. 11720169006022091000 notificato il 01/04/2017
A sostegno dei propri assunti cita CGT 1391/2024 depositata il 14 maggio 2024. Conclude come segue:
in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di parte per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92;
- in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, la conferma dell'intimazione di pagamento impugnata (n. 11720239001210127000) e delle prodromiche cartelle di pagamento (n. 11720060022401510000, n. 11720080031508188000, n. 11720110003749657000, n. 11720110003749657000, n. 11720110011022964000) anche in punto di sanzioni e di interessi. Con condanna della contribuente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Non si è costituita parte appellata.
La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Ufficio è infondato e deve essere respinto. Diversamente da quanto dedotto dall'Ufficio, i giudici di primo grado non dovevano dichiarare inammissibile il ricorso. L'intimazione di pagamento può essere impugnata, oltre che per vizi propri, anche per far valere in via di eccezione la prescrizione della pretesa erariale maturata tra la data della notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione medesima (cfr. Cass. n. 6436/2025, secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica, nonché la successiva conforme Cass. n. 20476/2025). Ciò è, del resto, conforme a quanto sancito dalle SS.UU. con ordinanza n. 26817 del 16.10.2024 che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario ai fini dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduca la prescrizione del credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (cfr. altresì SS.UU. n. 2098/2025). Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( nel caso l'ultima è stata notificata il 1° aprile 2017), quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3 ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in” executivis” ( cfr. Sentenza Cass. Sezione Tributaria n. 21658/2023). Quanto all'annullamento delle sanzioni e degli interessi si osserva quanto segue. Nel caso in esame risulta che l'ultima intimazione di pagamento, per tutte le cartelle in discussione, è stata notificata il 1° aprile 2017. L'ulteriore intimazione oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 23 marzo 2023. È pacifico che le sanzioni amministrative tributarie sono soggette al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, termine che decorre dalla notifica della cartella ovvero dall'ultimo atto validamente interruttivo.
Nel caso di specie, l'ultima intimazione idonea a interrompere il termine prescrizionale risulta notificata in data 1° aprile 2017. Da tale data, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il termine quinquennale è venuto a scadenza in data 1° aprile 2022.
L'intimazione di pagamento notificata il 23 marzo 2023, dopo 6 anni dall'ultimo atto interruttivo, è pertanto, intervenuta quando la prescrizione delle sanzioni si era già integralmente maturata. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, una volta maturata la prescrizione, l'estinzione del diritto di credito è definitiva e non suscettibile di interruzione o reviviscenza per effetto di atti successivi. Ne consegue che l'intimazione impugnata è giuridicamente inefficace nella parte in cui pretende il pagamento delle sanzioni e degli interessi ormai prescritti.
Le doglianze dell'Ufficio, volte a sostenere la perdurante esigibilità delle sanzioni sulla base delle precedenti notifiche, non colgono nel segno, poiché non tengono conto del decorso integrale del termine quinquennale tra l'ultimo atto interruttivo e l'intimazione impugnata.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha disposto l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle sanzioni e agli interessi
Per le ragioni esposte, l'appello dell'Ufficio deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Nulla per le spese per mancata costituzione in giudizio della controparte
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio non essendosi costituita la controparte. Così deciso in Milano, il 19 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinleitner
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IN NC, Presidente CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Relatore DE DOMENICO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 135/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese - Via Frattini, 1 21100 Varese VA
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 137/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VARESE sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001210127000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001210127000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001210127000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11720239001210127000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720060022401510000 IRAP 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720080031508188000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720100005798510000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IVA-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110003749657000 IRAP 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11720110011022964000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
L'Ufficio si riporta ai motivi di appello
Il contribuente non si è costituito
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – DP di Varese, propone appello per la parziale riforma della sentenza di I° grado, meglio indicata in epigrafe, che in parziale accoglimento del ricorso della contribuente promosso avverso l'intimazione di pagamento notificata il 23 marzo 2023, ha annullato le cartelle ivi menzionate (esclusa quella per INPS) per la parte relativa a sanzioni e interessi per decorso del termine quinquennale. Assume l'Ufficio che i primi giudici avrebbero dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo posto che non sono state sollevate eccezioni sulla regolarità dell'intimazione di pagamento ed è stata dimostrata la corretta notifica delle cartelle esattoriali;
ribadisce, inoltre, che i termini prescrizionali sono stati interrotti dai seguenti atti:
- Avviso di intimazione n. 11720139016087073000 notificato il 09/12/2013 - Avviso di intimazione n. 11720159008387447000 notificato il 19/08/2015
- Avviso di intimazione n. 11720169006022091000 notificato il 01/04/2017
A sostegno dei propri assunti cita CGT 1391/2024 depositata il 14 maggio 2024. Conclude come segue:
in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di parte per violazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92;
- in via principale, in parziale riforma della sentenza impugnata, la conferma dell'intimazione di pagamento impugnata (n. 11720239001210127000) e delle prodromiche cartelle di pagamento (n. 11720060022401510000, n. 11720080031508188000, n. 11720110003749657000, n. 11720110003749657000, n. 11720110011022964000) anche in punto di sanzioni e di interessi. Con condanna della contribuente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Non si è costituita parte appellata.
La trattazione della controversia è avvenuta come da separato processo verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Ufficio è infondato e deve essere respinto. Diversamente da quanto dedotto dall'Ufficio, i giudici di primo grado non dovevano dichiarare inammissibile il ricorso. L'intimazione di pagamento può essere impugnata, oltre che per vizi propri, anche per far valere in via di eccezione la prescrizione della pretesa erariale maturata tra la data della notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione medesima (cfr. Cass. n. 6436/2025, secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica, nonché la successiva conforme Cass. n. 20476/2025). Ciò è, del resto, conforme a quanto sancito dalle SS.UU. con ordinanza n. 26817 del 16.10.2024 che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario ai fini dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduca la prescrizione del credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (cfr. altresì SS.UU. n. 2098/2025). Se, come è avvenuto nel caso di specie, l'esecuzione non viene iniziata nel termine di centottanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento ( nel caso l'ultima è stata notificata il 1° aprile 2017), quest'ultima diviene inefficace, ai sensi del citato art. 50, comma 3 ed è necessaria la notifica di un'ulteriore intimazione per poter procedere in” executivis” ( cfr. Sentenza Cass. Sezione Tributaria n. 21658/2023). Quanto all'annullamento delle sanzioni e degli interessi si osserva quanto segue. Nel caso in esame risulta che l'ultima intimazione di pagamento, per tutte le cartelle in discussione, è stata notificata il 1° aprile 2017. L'ulteriore intimazione oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 23 marzo 2023. È pacifico che le sanzioni amministrative tributarie sono soggette al termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997, termine che decorre dalla notifica della cartella ovvero dall'ultimo atto validamente interruttivo.
Nel caso di specie, l'ultima intimazione idonea a interrompere il termine prescrizionale risulta notificata in data 1° aprile 2017. Da tale data, in assenza di ulteriori atti interruttivi, il termine quinquennale è venuto a scadenza in data 1° aprile 2022.
L'intimazione di pagamento notificata il 23 marzo 2023, dopo 6 anni dall'ultimo atto interruttivo, è pertanto, intervenuta quando la prescrizione delle sanzioni si era già integralmente maturata. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, una volta maturata la prescrizione, l'estinzione del diritto di credito è definitiva e non suscettibile di interruzione o reviviscenza per effetto di atti successivi. Ne consegue che l'intimazione impugnata è giuridicamente inefficace nella parte in cui pretende il pagamento delle sanzioni e degli interessi ormai prescritti.
Le doglianze dell'Ufficio, volte a sostenere la perdurante esigibilità delle sanzioni sulla base delle precedenti notifiche, non colgono nel segno, poiché non tengono conto del decorso integrale del termine quinquennale tra l'ultimo atto interruttivo e l'intimazione impugnata.
Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha disposto l'annullamento dell'atto impugnato limitatamente alle sanzioni e agli interessi
Per le ragioni esposte, l'appello dell'Ufficio deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Nulla per le spese per mancata costituzione in giudizio della controparte
P.Q.M.
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese del giudizio non essendosi costituita la controparte. Così deciso in Milano, il 19 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE Monica Crespi Bianca Steinleitner