Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 222
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 19 D.Lgs. 546/92

    L'intimazione di pagamento può essere impugnata autonomamente per far valere la prescrizione della pretesa erariale maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione stessa. Se l'esecuzione non viene iniziata entro 180 giorni dalla notifica dell'intimazione, questa diviene inefficace e necessita di una nuova intimazione.

  • Rigettato
    Legittimità delle sanzioni e degli interessi

    L'ultima intimazione di pagamento è stata notificata il 1° aprile 2017. L'intimazione oggetto del giudizio è stata notificata il 23 marzo 2023. Le sanzioni amministrative tributarie sono soggette a prescrizione quinquennale. Il termine quinquennale è scaduto il 1° aprile 2022. L'intimazione del 23 marzo 2023 è intervenuta quando la prescrizione delle sanzioni si era già maturata. Una volta maturata la prescrizione, l'estinzione del credito è definitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 26/01/2026, n. 222
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 222
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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