Art. 4. 1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della localita', della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonche' riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. 2. Le domande devono essere presentate ((entro il termine di trenta anni)) dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.
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28 aprile 2004
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27 febbraio 2016
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11 maggio 2023
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Giurisprudenza • 2
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- 2. CGCE, n. T-34/02, Sentenza del Tribunale, EURL Le Levant 001 e altri contro Commissione delle Comunità europee, 22/02/2006Provvedimento: Causa T-34/02 EURL Le EV 001 e altri contro Commissione delle Comunità europee «Aiuti concessi dagli Stati — Nozione di interessato — Intimazione a presentare osservazioni — Decisione di avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Misura di deduzione fiscale per alcuni investimenti d'oltremare — Aiuto allo sviluppo connesso alla costruzione navale — Valutazione alla luce dell'art. 87, n. 1, CE — Obbligo di motivazione» Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 22 febbraio 2006 Massime della sentenza 1. Procedura — Ricorso di una persona giuridica di diritto privato — Atto introduttivo di causa (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 5) 2. Procedura …Leggi di più...
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