Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1880.
(Modalita' del pagamento della rendita).
La rendita vitalizia costituita mediante contratto e' dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e' costituita.
Se pero' e' stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e' scaduta.
(Modalita' del pagamento della rendita).
La rendita vitalizia costituita mediante contratto e' dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e' costituita.
Se pero' e' stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e' scaduta.
Commentari • 2
- 1. Alle origini del prestito vitalizio ipotecario: il Gerodirittohttps://www.dirittobancario.it/ · 26 ottobre 2016 · 28.711266
[…] Per quanto concerne le modalità del pagamento della rendita, l'art. 1880 c.c. disciplina esclusivamente il caso in cui questa sia costituita per atto inter vivos: in assenza di diverso accordo delle parti, ciascuna rata è dovuta dal giorno in cui è scaduta; viceversa, il creditore è tenuto in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita (c.d. sistema delle rate posticipate)[24]. […]
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Giurisprudenza • 14
- 1. Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7354Provvedimento: […] In materia di rendita vitalizia costituita per contratto, l'art. 1880 c.c. prevede espressamente che la somma è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.Leggi di più...
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