Articolo 1880 del Codice civile
Articolo 1879Articolo 1881
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19 aprile 1942
Art. 1880.

(Modalita' del pagamento della rendita).

La rendita vitalizia costituita mediante contratto e' dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale e' costituita.

Se pero' e' stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui e' scaduta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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