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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE - Presidente - OR IA NC TI R.G.N. 36452/2024 MA AR AC SENTENZA sul ricorso proposto da: SS ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del GIP TRIBUNALEdi Palermo Udita la relazione del Consigliere ZO Galati Letta la requisitoria del PG in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accogliendo l’istanza depositata nell’interesse di ZO SS, riconosceva il vincolo della continuazione in relazione ai reati per i quali il predetto era stato condannato con due sentenze della Corte di appello di Palermo per distinti delitti di cui agli artt. 416bis, comma primo e quarto e 629 cod. pen., con applicazione della recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, seconda ipotesi, cod. pen. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione ZO SS, per mezzo del proprio difensore, avv. Cinzia Pecoraro, articolando un unico motivo con il quale eccepisce i vizi di violazione di legge e mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa il calcolo della riduzione di pena effettuata a seguito del riconoscimento della continuazione, con particolare riguardo alla recidiva, sostenendo l’incompatibilità tra i due istituti, con la conseguenza che, riconosciuta la continuazione in sede esecutiva, non potrebbe tenersi conto della recidiva ritenuta in sede di cognizione per i reati oggetto di unificazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena per effetto del riconoscimento della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., ha quantificato la pena base assumendo quale Penale Sent. Sez. 1 Num. 1744 Anno 2025 Presidente: DE MA EP Relatore: TI NC Data Udienza: 20/12/2024 parametro quella determinata in sede di cognizione con la sentenza n. 6153 del 2022 della Corte di appello di Palermo che, nel ritenere SS responsabile del delitto di cui all’art. 416bis cod. pen., ha ritenuto sussistente l’aggravante della recidiva. Per l’effetto, la pena base è stata individuata, al netto della riduzione per il giudizio abbreviato, in tredici anni e tre mesi di reclusione. Il ricorrente contesta l’applicazione della recidiva sostenendone l’incompatibilità con la continuazione riconosciuta in sede esecutiva rispetto agli altri reati oggetto della sentenza n. 1778 del 1998 della Corte di appello di Palermo invocando l’applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui «non può tenersi conto della recidiva una volta ritenuta la continuazione tra il reato per cui sia pronunciata sentenza passata in giudicato, valutato come più grave e, pertanto, considerato reato base, e quello successivo, oggetto di ulteriore giudizio, in quanto i reati ritenuti in continuazione costituiscono momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non è possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo. Tra i due istituti esiste, pertanto, assoluta antitesi, valorizzando la recidiva la speciale proclività a delinquere, espressa dalla reiterazione di reati consumati in piena autonomia rispetto a vicende pregresse ed elidendo la continuazione proprio la predetta autonomia, collegando ed unificando i diversi episodi criminosi» (Sez. 5, n. 5761 del 11/11/2010, Melfitano, Rv. 249255). Si tratta di principio che, tuttavia, non rileva nella presente fattispecie nella quale il riconoscimento della recidiva è stato oggetto di statuizione definitiva, in sede di cognizione, nel procedimento esitato nella condanna per il reato ritenuto più grave. La censura si presenta, in primo luogo, disallineata rispetto alla questione rilevante nel presente procedimento, essendo stata riconosciuta la recidiva con sentenza passata in giudicato e non essendo stato neppure dedotto che la questione del riconoscimento dell’aggravante attiene ai reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione in sede esecutiva. Inoltre, l’orientamento riportato in ricorso è isolato e contraddetto dalla, condivisa, prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui «non sussiste incompatibilità tra l'istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l'ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera "fictio iuris" a fini di temperamento del trattamento penale» (fra le molte, Sez. 3, n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296; Sez. 4, n. 21043 del 22/03/2018, B., Rv. 272745; Sez. 5, n. 51607 del 19/09/2017, Amoruso, Rv. 271624; Sez. 2, n. 18317 del 22/04/2016, Plaia, Rv. 266695; Sez. 2, n. 19477 del 20/04/2016, Calise, Rv. 266522, più di recente, Sez. 1, n. 34154 del 31/05/2024, Castagna, n.m.). 3. Da quanto esposto, discende, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente NC TI EP DE MA 2
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente NC TI EP DE MA 2