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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3997/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPENSAZIONE n. 02828202500000420000 TARI
- COMPENSAZIONE n. 02828202500000420000 I.C.I.
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120011670832000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150015693936000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la proposta di compensazione ex art. 28- ter DPR 602\73 doc. n. 02828202500000420000 e le cartelle di pagamento, in essa contenuta: 1) n. 028
20120011670832 000 ICI ANNO 2004-2005 (notificata in data 28.06.2013) 2) n. 028 20150015693936 000
Tari - Tefa ANNO 2009 e 2014 (notificata in data 01.07.2015).
Esponeva nel contesto che in data 26.08.2025 veniva notifica all'istante proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602\73 doc. n. 02828202500000420000 in riferimento, anche, alle cartelle di pagamento summenzionate, da parte Agenzia delle entrate riscossione. - agente della riscossione per la provincia di Caserta e per conto del Comune di San Cipriano d'Aversa (CE).
Quindi, sul presupposto dell'impugnabilità dell'atto, rilevava che nel caso di specie risulta spirato l'ulteriore termine di prescrizione quinquennale maturato successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e sino alla data di notifica della proposta di compensazione del 26.08.2025. Risulta spirato, infatti, il termine quinquennale ex Art. 2948 C.C., maturato successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento
(28.06.2013 e 01.07.2015) e sino alla data di notifica della proposta di compensazione del 26.08.2025.
Pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza e per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B) In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia della iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
C) Condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario".
Si costituiva ER eccependo esclusivamente l'inammissibilità dell'impugnazione avvero un atto ritenuto non autonomamente impugnabile.
All'udienza del 12.1.26 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Con una pronunzia recente la Suprema Corte ha affermato che "Il contribuente può contestare la validità delle cartelle di pagamento presupposte nella proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n.
602/1973, qualora non gli siano state precedentemente notificate nei termini prescrizionali, legittimando così
l'eccezione di prescrizione". (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/09/2025, n. 26313).
D'altra parte, con altra pronunzia la stessa Corte ha ricordato che “vale il consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del
2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020; con l'ulteriore precisazione che: “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del […] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
In altre parole, con la prima decisione si afferma l'impugnabilità della compensazione ex art. 28 ter addinché il contribuente possa contestare il credito che in tale contesto sia stato valutato;
, con la seconda, il generale principio per cui - a fronte della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e del conseguente consolidamento della pretesa ivi riportata - il contribuente può sempre contestare l'estinzione successiva del credito così consolidatosi.
Ne deriva che l'atto in questione, diversamente da quanto eccepito dal concessionario, sia assolutamente impugnabile.
Per altro verso, neppure può essere denegata la prescizione delle pretese di cui alle cartelle indicate dal ricorrente oggetto della proposta di compensazione, giacché al momento della notifica di quest'ultima era ampiamente spirato il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. applicabile paicificamente ai tributi locali.
All'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'atto e delle cartelle sottese, in ragione della novità della questione segue la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Caserta, il
12.1.2026 Il Giudice Monocratico dott. Enrico Quaranta
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
QUARANTA ENRICO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3997/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Piazza Municipio 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPENSAZIONE n. 02828202500000420000 TARI
- COMPENSAZIONE n. 02828202500000420000 I.C.I.
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120011670832000 I.C.I.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150015693936000 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 impugnava la proposta di compensazione ex art. 28- ter DPR 602\73 doc. n. 02828202500000420000 e le cartelle di pagamento, in essa contenuta: 1) n. 028
20120011670832 000 ICI ANNO 2004-2005 (notificata in data 28.06.2013) 2) n. 028 20150015693936 000
Tari - Tefa ANNO 2009 e 2014 (notificata in data 01.07.2015).
Esponeva nel contesto che in data 26.08.2025 veniva notifica all'istante proposta di compensazione ex art. 28-ter DPR 602\73 doc. n. 02828202500000420000 in riferimento, anche, alle cartelle di pagamento summenzionate, da parte Agenzia delle entrate riscossione. - agente della riscossione per la provincia di Caserta e per conto del Comune di San Cipriano d'Aversa (CE).
Quindi, sul presupposto dell'impugnabilità dell'atto, rilevava che nel caso di specie risulta spirato l'ulteriore termine di prescrizione quinquennale maturato successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e sino alla data di notifica della proposta di compensazione del 26.08.2025. Risulta spirato, infatti, il termine quinquennale ex Art. 2948 C.C., maturato successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento
(28.06.2013 e 01.07.2015) e sino alla data di notifica della proposta di compensazione del 26.08.2025.
Pertanto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "A)- In via principale accogliersi il presente ricorso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza e per l'effetto dichiarare l'annullamento degli atti impugnati e di ogni atto ad essi presupposti e consequenziale, per tutte le motivazioni sopra esposte;
B) In via subordinata dichiarare, comunque la nullità, illegittimità ed inefficacia della iscrizione a ruolo e relative cartelle di pagamento, per tutti i motivi esposti in fatto e in diritto nonché per tutti quelli che ci si riserva di sviluppare ed aggiungere, anche all'esito del comportamento processuale dei resistenti;
C) Condannarsi, anche in considerazione del mancato esercizio dell'autotutela, i resistenti al pagamento delle spese diritti ed onorari, I.V.A. e C.P.A. nonché 15 % per spese generali su diritti e onorari come per legge con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario".
Si costituiva ER eccependo esclusivamente l'inammissibilità dell'impugnazione avvero un atto ritenuto non autonomamente impugnabile.
All'udienza del 12.1.26 la Corte, in composizione monocratica, decideva come da seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. Con una pronunzia recente la Suprema Corte ha affermato che "Il contribuente può contestare la validità delle cartelle di pagamento presupposte nella proposta di compensazione ex art. 28-ter del D.P.R. n.
602/1973, qualora non gli siano state precedentemente notificate nei termini prescrizionali, legittimando così
l'eccezione di prescrizione". (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/09/2025, n. 26313).
D'altra parte, con altra pronunzia la stessa Corte ha ricordato che “vale il consolidato orientamento di questa
Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del
2018); che pertanto, nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” così Cass. 3743/2020; con l'ulteriore precisazione che: “…proprio per l'immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della scritta tipicità dell'intimazione ex art. 50 cit. il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la […] cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata, e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale (si veda anche la già citata Cass. n. 30911/2019; […] ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso effettuata rispettivamente in data […] (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio della notifica delle cartelle e quindi […] inidonee ad interrompere il corso della prescrizione all'evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del […] ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex novo, secondo la natura dei rispettivi crediti: …” (così Cass. 27093/2022).
In altre parole, con la prima decisione si afferma l'impugnabilità della compensazione ex art. 28 ter addinché il contribuente possa contestare il credito che in tale contesto sia stato valutato;
, con la seconda, il generale principio per cui - a fronte della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e del conseguente consolidamento della pretesa ivi riportata - il contribuente può sempre contestare l'estinzione successiva del credito così consolidatosi.
Ne deriva che l'atto in questione, diversamente da quanto eccepito dal concessionario, sia assolutamente impugnabile.
Per altro verso, neppure può essere denegata la prescizione delle pretese di cui alle cartelle indicate dal ricorrente oggetto della proposta di compensazione, giacché al momento della notifica di quest'ultima era ampiamente spirato il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. applicabile paicificamente ai tributi locali.
All'accoglimento del ricorso ed all'annullamento dell'atto e delle cartelle sottese, in ragione della novità della questione segue la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso;
compensa le spese. Così deciso in Caserta, il
12.1.2026 Il Giudice Monocratico dott. Enrico Quaranta