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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/03/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente rel. dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dr.ssa Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2986/2024 R.G. promossa
DA
C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Ti Massimo Baroni e Renato Bocca Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Barozzi n.
1. appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Controparte_1 C.F._1
Bacci e Manfredi Bianucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Campi Bisenzio,
Piazza Matteucci 4. appellata
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 nel merito:
in accoglimento del primo motivo di appello e/o del secondo motivo di appello e/o di tutte le ragioni e i motivi espressi in atti, rigettare la domanda di risoluzione del Contratto di Compravendita proposta dalla
pagina 1 di 9 Sig.ra nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, con ogni Controparte_1 Parte_2 conseg etto delle ulterior Sig.ra Controparte_1
in accoglimento del terzo motivo di appello e/o di tutte le ragioni e i motivi espressi in atti, rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra nei confronti di in Controparte_1 Parte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie formulate da in primo Pt_1 grado e riepilogate ai precedenti §§ 115 e 116;
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni sopra esposte, dichiarare l'appello inammissibile anche ai sensi dell'articolo 348 bis cpc non avendo ragionevoli probabilità di essere accolto e/o ex artt. 121 c.p.c., 434 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c. IN ULTERIORE VIA PRELIMINARE: nella denegata ipotesi di non accoglimento della istanza di inammissibilità, rigettare la richiesta di sospensiva formulata da controparte per le ragioni sopra descritte IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare l'appello proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7993-2024 – RG 119-2022 pubblicata il 25/8/2024 ed emessa dal Tribunale di Milano in persona del Dr. Petrucci ad eccezione del capo della stessa ove non accoglie tra il computo del risarcimento del danno l'imposta di registro di €.26.000,00 e per l'effetto Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano condannare al pagamento a favore della comparente dell'ulteriore somma di € Parte_1 26.000,00= Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del Giudizio (oltre spese generali e accessori di Legge) e rimborso eventuali spese CTU e CTP, ove disposte.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di acquirente, conveniva in giudizio la venditrice onde ottenere Controparte_1 Parte_1 la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare inter partes stipulato e la conseguente condanna della stessa al risarcimento danni per complessivi € 831.520,00.
L'attrice in particolare esponeva:
- che in data 9.03.2020 aveva stipulato con un contratto di compravendita immobiliare avente ad Pt_1 oggetto un appartamento “ad uso civile abitazione su due livelli”, di cui aveva garantito la regolarità Pt_1 edilizia;
- che, tuttavia, dopo aver presentato una SCIA per l'inizio di lavori di ristrutturazione (il medesimo giorno della conclusione del contratto), aveva ricevuto dal Comune di Milano comunicazione di invalidità e inefficacia della precedente SCIA del 2019 (depositata dall'allora proprietaria), della precedente comunicazione di cambio uso senza opere, nonché denuncia di ulteriori abusi realizzati e taciuti nelle dichiarazioni urbanistiche;
- di aver approfondito la situazione tramite il proprio tecnico incaricato arch. il quale Per_1 accertava che l'immobile presentava “gravissime insanabili difformità”;
Affermava dunque che aveva dichiarato regolarità urbanistiche in realtà inesistenti che le avevano Pt_1 arrecato gravi danni patrimoniali.
pagina 2 di 9 Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto: in via principale, in ragione dell'inadempimento di Pt_1
“ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. per vendita aliud pro alio”; in via subordinata, “a causa dei vizi redibitori occulti, gravi
e insanabili riscontrati sul bene venduto, per aver garantito all'art. 3 del contratto la loro assenza e all'art. 8 la regolarità urbanistica dell'immobile, risultata insussistente”; e in via ulteriormente subordinata, “per l'applicazione del combinato disposto degli artt. 1480 e 1484 c.c. (disciplina della evizione)”.
costituendosi, ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree. Pt_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7993/2024 del 12.09.2024 ha parzialmente accolto le domande della . CP_1
Dopo aver preliminarmente riqualificato d'ufficio la domanda proposta dall'attrice come risoluzione per oneri non apparenti gravanti sulla cosa venduta ex art. 1489 c.c, ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita del 9.03.2020.
Ha infatti rilevato la sussistenza di “un onere non apparente in senso tecnico” gravante sull'immobile, non conosciuto o altrimenti conoscibile da parte dell'acquirente, che, ove conosciuto, avrebbe precluso la conclusione del contratto in esame.
Per l'effetto, ha condannato alla restituzione del prezzo versato da in esecuzione del Pt_1 CP_1 contratto, pari ad € 680.000,00 (con decorrenza degli interessi legali dovuti dal primo atto di costituzione in mora, avvenuto in data 28.10.2020) ed ha accolto la domanda attorea di risarcimento del danno con riferimento ad alcune voci, non ritenendo applicabile neanche l'art.1227 c.c. non potendo tra l'altro la pretendere la proposizione di un ricorso al T.A.R. contro il provvedimento sanzionatorio Parte_1 comunale (peraltro non tardivo in quanto esercizio del potere di annullamento in autotutela giustificato da falsa o erronea rappresentazione dei fatti); risarcimento riconosciuto per la somma complessiva di €
33.674,95 (€ 7.692,34 per spese, oneri e interessi passivi derivanti dalla stipula del contratto di mutuo fondiario, € 3.602,00 per compensi notarili, € 8.540,00 per la provvigione per la mediazione immobiliare, €
6.224,00 per compensi e spese per le indagini tecniche, € 2.752,41 per spese condominiali straordinarie).
Ha invece rigettato le altre voci risarcitorie, e in specie il preteso danno da perdita di agevolazione fiscale prima casa in quanto, premesso che “ciò che rileva è l'effettivo uso che della cosa voleva fare l'attrice, a prescindere dalla natura abitativa dell'immobile quale oggetto della promessa traslativa (fatto rilevante ai fini dell'art.1489c.c.)”, nei fatti risultava che l'immobile non doveva divenire la nuova “prima casa” stante l'intenzione di adibirlo ad uso ufficio come da pec dell'1.9.2020
Avverso tale sentenza ha proposto appello sollevando tre motivi di gravame. Parte_1
1. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la mancata conoscenza in capo alla dello stato di fatto e di diritto dell'immobile al momento CP_1
pagina 3 di 9 dell'acquisto, nonostante le produzioni documentali agli atti dimostrassero il contrario;
sostiene che la documentazione urbanistico-edilizia consegnata alla antecedentemente la stipula del contratto e CP_1 le relazioni tecniche redatte all'esito dei diversi sopralluoghi eseguiti (sia da tecnici incaricati dalla ai CP_2 fini della concessione del mutuo, sia da tecnici incaricati dalla stessa ) dimostravano chiaramente CP_1 la conoscenza dell'acquirente in ordine alla mancanza del requisito dell'altezza del primo piano interrato
(indicata anche nella planimetria catastale allegata al contratto) e alla reale consistenza del c.d. “patio” ubicato al piano primo interrato);
Sostiene, inoltre, che tale conoscenza è ulteriormente confermata dal tenore dell'art. 2 del contratto
(secondo cui “quanto in oggetto viene venduto ed acquistato a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui si trova”) e che invece irrilevante è la clausola con la quale garantiva la conformità edilizia del bene, Pt_1 venendo meno la necessità di tutelare l'affidamento dell'acquirente ove questo sia a conoscenza del reale stato dell'immobile.
2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che la non avrebbe concluso il contratto ove avesse conosciuto l'onere incidente sul diritto di CP_1 godimento dell'immobile.
Sostiene che le conseguenze del provvedimento del consistevano nel ripristino dello stato dei CP_3 luoghi alla precedente destinazione edilizia e che ciò non ledeva in alcun modo il godimento dell'acquirente, che aveva proprio l'intenzione di ripristinare la precedente destinazione ad ufficio di gran parte del piano primo interrato: come dimostrato dalla presentazione di un'apposita pratica edilizia e dal fatto che la stessa ha da subito adibito e continua ad utilizzare l'immobile quale sede secondaria di diverse società delle quali è socia o amministratrice.
3. Con il terzo motivo di appello impugna la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni;
sostiene che la sussistenza del nesso causale tra la propria condotta e i pregiudizi lamentati dalla non sia stata CP_1 dimostrata, e che anzi è smentita da numerosi elementi, quali:
- l'impegno alla cooperazione assolto da nonostante l'inerzia in tal senso di;
Pt_1 CP_1
- la piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto dell'immobile da parte di;
CP_1
- l'omessa impugnazione del provvedimento del da parte di quest'ultima. CP_3
Secondo quindi, ogni conseguenza pregiudizievole prodottasi nella sfera giuridica di , Pt_1 CP_1 risultava ascrivibile in via esclusiva alla stessa.
Si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto e Controparte_1 chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
pagina 4 di 9 Ha altresì proposto a sua volta appello incidentale per esser stata esclusa la risarcibilità del danno per perdita dell'agevolazione fiscale “prima casa”, che chiede liquidarsi in € 26.000,00, determinata dall'impossibilità di trasferire, in quell'immobile, entro l'anno dalla stipula del contratto, la propria residenza, col conseguente obbligo di versare per intero la relativa imposta di registro.
Deduce che è stata male interpretata la pec in tanto l'intenzione era di adibire in via temporanea solo una porzione del nuovo immobile (precisamente parte del seminterrato) a studio/ufficio che doveva divenire la nuova “prima casa”; inoltre, avendo optato per la risoluzione contrattuale, ha già perso il diritto all'agevolazione di cui avrebbe voluto godere, tornando il contratto ad un regime impositivo ordinario
(aliquota del 9% sulla rendita catastale- €. 1.859,24-, moltiplicata per 126 – base imponibile €. 23.4264,24- pari ad €. 21.084,00 oltre €.100,00 per imposte catastali oltre sanzione (nella misura del 30% dell'imposta dovuta) per €. 6245,00 ed interessi legali).
All'udienza del 13.03.2025, discussa oralmente la causa ex art. 350 bis c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è privo di fondamento.
Corretto anzitutto è l'inquadramento del Tribunale della fattispecie in esame sub art 1489 c.c. - esteso per pacifica giurisprudenza anche alle “irregolarità giuridiche”-, ai sensi del quale “ Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480. Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
1481, 1485, 1486, 1487 e 1488”.
Al principio di “autoresponsabilità” dettato da tale norma, si contrappone quello dell' “affidamento”, qualora il contratto contenga l'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è munito di conformità edilizia del bene o libero da oneri o diritti di godimento : nel qual caso l'acquirente è esonerato dal compiere qualsiasi indagine, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte, tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti.
Nel contrasto, prevale tuttavia il primo principio, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza (insufficiente a tal fine è la presenza di una clausola di mero stile di trasferimento nello stato di fatto e diritto) delle irregolarità gravanti sul bene (comunque acquisita), quanto nel caso in cui si tratti di oneri, irregolarità o diritti apparenti, cioè che risultino da opere visibili e permanenti “senza che rilevi la dichiarazione del venditore dell'inesistenza di pesi od oneri, non operando, in questi casi, il principio pagina 5 di 9 dell'affidamento, ma quello di autoresponsabilità”(da ultimo Cass. n. 27706 del 25.10.2024, che richiama
Cass. 8500/2013; Cass. 22363/2017; Cass. 14289/2018; Cass. 57/2018).
Nel caso in esame la conoscenza da parte della compratrice delle irregolarità dell'“appartamento disposto su due livelli collegati tra loro da scala interna, composto da tre locali, cucina, locale guardaroba, ripostiglio, servizi e cortile al piano ribassato al piano primo interrato, soggiorno, balcone ad elementi piani vetrati e giardino di proprietà al piano terra” non deriva certo dalla generica clausola di stile di cui all'art.2 del contratto (“Quanto in oggetto viene venduto…nello stato giuridico e di fatto in cui si trova”).
Anzi al contrario, con l'art. 8, era previsto che:” La parte venditrice garantisce la regolarità edilizia dell'immobile”: regolarità invece insussistente, come da provvedimento sanzionatorio del Comune del 28.9.2020 (quindi successivo alla vendita del 9.3.2020), in cui, con l'ordine di demolizione, in via di autotutela si contestava l'inefficacia ed invalidità della SCIA del 2019 e del cambio d'uso senza opere da ufficio a residenziale del
20.12.2017 (non menzionato in contratto), in quanto titoli abilitativi all'epoca ottenuti in base ad una falsa,
o comunque erronea rappresentazione della realtà (altezze interne, opere strutturali antecedenti e non dichiarate, tra cui la realizzazione del patio).
Per i principi esposti, ciò in astratto non preclude la possibilità per il venditore, nonostante la garanzia, di dimostrare la effettiva conoscenza di tali irregolarità da parte dell'acquirente o la loro facile conoscibilità o ancora la loro visibilità icto oculi.
Al riguardo è ben vero che la aveva avuto a disposizione, anteriormente al rogito, la CP_1 documentazione urbanistico-edilizia, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso del 2017 e la SCIA del
2019; così come è vero che erano state redatte delle relazioni tecniche all'esito dei sopralluoghi eseguiti e che il medesimo giorno dell'atto di compravendita aveva presentato la S.C.I.A. 125614/2020 (che non poteva che essere stata preceduta da relazione tecnica asseverata, dall'esame dei luoghi e dei titoli edilizi precedenti nei limiti in cui erano stati consegnati).
Ma, in conformità a quanto rilevato dal Tribunale, deve escludersi che ciò abbia comportato la conoscenza effettiva o comunque la facile conoscibilità o immediata visibilità delle irregolarità di cui trattasi e delle conseguenze che ne sono derivate.
Detta nuova SCIA è stata presentata infatti dalla compratrice solo per modifiche alla distribuzione interna, dando per scontata sia la sanatoria della precedente situazione (il requisito dell'altezza di 2,50 mt del piano interrato, riportata sulla pianta catastale allegata al rogito, non sufficiente in generale per una civile abitazione ben poteva essere stato sanato se asseverato il cambio d'uso senza opere invece rivelatosi illegittimo, o tramite il precedente condono del 1987) sia la destinazione residenziale, prevista in contratto
(invece in contrasto con la normativa di settore). pagina 6 di 9 Non risulta che fosse a conoscenza, in particolare, del fatto che la comunicazione di mutamento di destinazione d'uso senza opere del 20.12. 2017 era stata oggetto di “sospensiva” in data 12.4.2018, ovvero di richiesta di integrazione documentale e “dimostrazione” a carico della precedente dante causa
(Hipericum s.s.) inerente a: altezze interne a fini residenziali;
requisiti acustici;
dotazioni di servizi;
riduzione effetto del radon. ; né della presenza di opere strutturali antecedenti e non dichiarate.
In un tale contesto, in cui, come messo in luce dal primo decidente, “la ricostruzione amministrativa della sequenza di titoli edilizi è risultata particolarmente complessa e farraginosa viste le vicissitudini che hanno caratterizzato l'immobile almeno dagli anni '80 in avanti”, un acquirente accorto avrebbe sì dovuto esser consapevole di generici rischi ed incombenze amministrative cui sarebbe potuto andare incontro, ma questo è cosa diversa dal potergli imputare la conoscenza (o facile conoscibilità) delle specifiche problematiche poi insorte che, come correttamente rilevato dal Tribunale, solo un preventivo accesso e studio degli atti avrebbe potuto consentire.
§§§
Sotto altro profilo, sostiene l'appellante, a mente del richiamo dell'art.1489 c.c. all'art.1480 c.c., che, in ogni caso, non sussistono gli estremi della risoluzione poiché, viste le circostanze, controparte avrebbe concluso il contratto anche ove avesse conosciuto i limiti di godimento residenziale dell'immobile, poiché aveva proprio l'intenzione di destinare ad ufficio gran parte del piano primo interrato, come dimostrerebbe a) la del 2020 richiesta sulla base di un progetto di ristrutturazione che prevedeva di adibire gran CP_4 parte della superficie del piano primo interrato dell'immobile ad uso ufficio (cfr. docc. 26.H, 26.I e 26.J; b) il messaggio PEC del 1° settembre 2020 (sub doc. 3 avv.), con cui la , tramite il proprio legale, CP_1 dichiarava che, a dopo la compravendita, avrebbe dovuto eseguire i lavori di cui alla SCIA del 2020 al fine di trasferire nell'immobile i propri uffici;
c) il fatto che l'immobile è stato destinato effettivamente a sede di diverse società alla medesima riconducibili, risultando iscritte in Camera di Commercio.
Dimentica tuttavia l'appellante: che la lettera del contratto lasciava intendere la destinazione residenziale;
che la prospettata destinazione ad uso ufficio riguardava, in ogni caso, solo una porzione del seminterrato, il che non rendeva incompatibile l'uso promiscuo;
che non si tratta solo di questione riguardante la destinazione d'uso, ma anche di provvedimenti sanzionatori che prevedono la demolizione delle opere abusive “ripristinando lo stato dei luoghi all'ultimo stato legittimamente assentito”, oltre all'impossibilità di apportare modifiche come da SCIA del 2020.
Dunque, non può sostenersi che le difformità che impongono la riduzione a solo uso ufficio non lederebbero in alcun modo il godimento dell'acquirente.
§§§ pagina 7 di 9 Quanto al profilo risarcitorio, l'appellante deduce la propria mancanza di colpa, in quanto non avrebbe in alcun modo potuto prevedere che il avrebbe reso priva di effetti la SCIA del 2019 a Controparte_5 distanza di un considerevole lasso di tempo, altresì poi offrendo la propria cooperazione per una soluzione congiunta.
Osserva tuttavia il collegio che la colpa è insita nel fatto stesso di aver alienato un bene nonostante la presenza di quelle irregolarità, di cui parte alienante avrebbe dovuto esser consapevole derivando le stesse da non corretta rappresentazione della situazione di fatto, come rilevato sopra, specie con riferimento alla comunicazione di mutamento destinazione d'uso senza opere del 2017, quando erano stati realizzati lavori non consentiti e non sussisteva la conformità alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria anche per mancato rispetto dell'altezza minima.
Né vale ulteriormente sostenere che l'appellata avrebbe arbitrariamente scelto di non impugnare il provvedimento sanzionatorio emesso del CP_3
Il secondo comma dell'art.1227 cc non impone, infatti, al creditore il dovere di attivarsi dinanzi ad attività gravose, tra le quali ricade, per consolidato orientamento di legittimità, l'avvio di un'azione giudiziale (Cass.
n. 3797/2019; Cass. n. 14853/2007; Cass. n. 19139/2005; Cass. n. 16530/2004).
Ciò peraltro a prescindere dalla complessità o meno dell'azione medesima e quindi anche ove, in ipotesi, il profilo di illegittimità fosse la sola tardività del provvedimento perché adottato oltre il termine di legge -ma come evidenziato questa non appare neanche la soluzione più corretta, poiché si è trattato di annullamento di un precedente titolo esercitato d'ufficio ex art. 21-nonies della L. 241/1990 a seguito della scoperta di una rappresentazione dei fatti divergente dalla realtà (“Nelle ipotesi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area, rilevante ai sensi dell'art. 21-nonies, comma
2-bis, l. n. 241/1990, oltre a essere ammesso il superamento del termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela previsto dal comma 1, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto è sostanzialmente in re ipsa, in quanto l'ordinamento non può tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato- Consiglio di Stato sez.
IV 8.08.2024, n.7056).
§§§
Appello incidentale dell'appellata in ordine alla asserita perdita dell'agevolazione CP_1 fiscale prima casa.
L'appello non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa tributaria in questione, deve essere fatta valere dall'Agenzia delle Entrate, con apposito atto di imposizione tributaria, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha pagina 8 di 9 la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato (v. Cass sez. trib. 31.1.2017
n.2400).
Tuttavia, nella specie, pur essendo decorso il triennio (atto risalente al marzo 2020), non risulta, né è stato allegato, che il tributo sia stato pagato o che sia stata contestata all'appellata la perdita del beneficio.
Non sussiste quindi prova certa, né rilevante grado di probabilità, del danno futuro di cui si chiede sin d'ora il ristoro, che discenderebbe da atto di imposizione tributaria.
§§§
Le spese, avuto riguardo all'esito complessivo, vanno compensate per 1/4 e per i restanti 3/4 poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater
D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
7993/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
rigetta altresì l'appello incidentale proposto dall'appellata e per l'effetto conferma integralmente la impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento di 3/4 delle spese del presente grado di giudizio che, in tal Parte_1 misura, liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 520.000, a € 1.000.000) in complessivi € 12.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 19.3.2025
Il Presidente estensore
Francesco Distefano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Francesco Distefano Presidente rel. dr.ssa Francesca Maria Mammone Consigliera dr.ssa Francesca Vullo Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2986/2024 R.G. promossa
DA
C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv. Ti Massimo Baroni e Renato Bocca Parte_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via Barozzi n.
1. appellante
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaella Controparte_1 C.F._1
Bacci e Manfredi Bianucci, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Campi Bisenzio,
Piazza Matteucci 4. appellata
Sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1 nel merito:
in accoglimento del primo motivo di appello e/o del secondo motivo di appello e/o di tutte le ragioni e i motivi espressi in atti, rigettare la domanda di risoluzione del Contratto di Compravendita proposta dalla
pagina 1 di 9 Sig.ra nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti, con ogni Controparte_1 Parte_2 conseg etto delle ulterior Sig.ra Controparte_1
in accoglimento del terzo motivo di appello e/o di tutte le ragioni e i motivi espressi in atti, rigettare la domanda risarcitoria proposta dalla Sig.ra nei confronti di in Controparte_1 Parte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti;
in via istruttoria:
ammettere le istanze istruttorie formulate da in primo Pt_1 grado e riepilogate ai precedenti §§ 115 e 116;
Per Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE: per le ragioni sopra esposte, dichiarare l'appello inammissibile anche ai sensi dell'articolo 348 bis cpc non avendo ragionevoli probabilità di essere accolto e/o ex artt. 121 c.p.c., 434 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c. IN ULTERIORE VIA PRELIMINARE: nella denegata ipotesi di non accoglimento della istanza di inammissibilità, rigettare la richiesta di sospensiva formulata da controparte per le ragioni sopra descritte IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare l'appello proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 7993-2024 – RG 119-2022 pubblicata il 25/8/2024 ed emessa dal Tribunale di Milano in persona del Dr. Petrucci ad eccezione del capo della stessa ove non accoglie tra il computo del risarcimento del danno l'imposta di registro di €.26.000,00 e per l'effetto Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano condannare al pagamento a favore della comparente dell'ulteriore somma di € Parte_1 26.000,00= Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del Giudizio (oltre spese generali e accessori di Legge) e rimborso eventuali spese CTU e CTP, ove disposte.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in qualità di acquirente, conveniva in giudizio la venditrice onde ottenere Controparte_1 Parte_1 la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare inter partes stipulato e la conseguente condanna della stessa al risarcimento danni per complessivi € 831.520,00.
L'attrice in particolare esponeva:
- che in data 9.03.2020 aveva stipulato con un contratto di compravendita immobiliare avente ad Pt_1 oggetto un appartamento “ad uso civile abitazione su due livelli”, di cui aveva garantito la regolarità Pt_1 edilizia;
- che, tuttavia, dopo aver presentato una SCIA per l'inizio di lavori di ristrutturazione (il medesimo giorno della conclusione del contratto), aveva ricevuto dal Comune di Milano comunicazione di invalidità e inefficacia della precedente SCIA del 2019 (depositata dall'allora proprietaria), della precedente comunicazione di cambio uso senza opere, nonché denuncia di ulteriori abusi realizzati e taciuti nelle dichiarazioni urbanistiche;
- di aver approfondito la situazione tramite il proprio tecnico incaricato arch. il quale Per_1 accertava che l'immobile presentava “gravissime insanabili difformità”;
Affermava dunque che aveva dichiarato regolarità urbanistiche in realtà inesistenti che le avevano Pt_1 arrecato gravi danni patrimoniali.
pagina 2 di 9 Chiedeva pertanto la risoluzione del contratto: in via principale, in ragione dell'inadempimento di Pt_1
“ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. per vendita aliud pro alio”; in via subordinata, “a causa dei vizi redibitori occulti, gravi
e insanabili riscontrati sul bene venduto, per aver garantito all'art. 3 del contratto la loro assenza e all'art. 8 la regolarità urbanistica dell'immobile, risultata insussistente”; e in via ulteriormente subordinata, “per l'applicazione del combinato disposto degli artt. 1480 e 1484 c.c. (disciplina della evizione)”.
costituendosi, ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree. Pt_1
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7993/2024 del 12.09.2024 ha parzialmente accolto le domande della . CP_1
Dopo aver preliminarmente riqualificato d'ufficio la domanda proposta dall'attrice come risoluzione per oneri non apparenti gravanti sulla cosa venduta ex art. 1489 c.c, ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita del 9.03.2020.
Ha infatti rilevato la sussistenza di “un onere non apparente in senso tecnico” gravante sull'immobile, non conosciuto o altrimenti conoscibile da parte dell'acquirente, che, ove conosciuto, avrebbe precluso la conclusione del contratto in esame.
Per l'effetto, ha condannato alla restituzione del prezzo versato da in esecuzione del Pt_1 CP_1 contratto, pari ad € 680.000,00 (con decorrenza degli interessi legali dovuti dal primo atto di costituzione in mora, avvenuto in data 28.10.2020) ed ha accolto la domanda attorea di risarcimento del danno con riferimento ad alcune voci, non ritenendo applicabile neanche l'art.1227 c.c. non potendo tra l'altro la pretendere la proposizione di un ricorso al T.A.R. contro il provvedimento sanzionatorio Parte_1 comunale (peraltro non tardivo in quanto esercizio del potere di annullamento in autotutela giustificato da falsa o erronea rappresentazione dei fatti); risarcimento riconosciuto per la somma complessiva di €
33.674,95 (€ 7.692,34 per spese, oneri e interessi passivi derivanti dalla stipula del contratto di mutuo fondiario, € 3.602,00 per compensi notarili, € 8.540,00 per la provvigione per la mediazione immobiliare, €
6.224,00 per compensi e spese per le indagini tecniche, € 2.752,41 per spese condominiali straordinarie).
Ha invece rigettato le altre voci risarcitorie, e in specie il preteso danno da perdita di agevolazione fiscale prima casa in quanto, premesso che “ciò che rileva è l'effettivo uso che della cosa voleva fare l'attrice, a prescindere dalla natura abitativa dell'immobile quale oggetto della promessa traslativa (fatto rilevante ai fini dell'art.1489c.c.)”, nei fatti risultava che l'immobile non doveva divenire la nuova “prima casa” stante l'intenzione di adibirlo ad uso ufficio come da pec dell'1.9.2020
Avverso tale sentenza ha proposto appello sollevando tre motivi di gravame. Parte_1
1. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha accertato la mancata conoscenza in capo alla dello stato di fatto e di diritto dell'immobile al momento CP_1
pagina 3 di 9 dell'acquisto, nonostante le produzioni documentali agli atti dimostrassero il contrario;
sostiene che la documentazione urbanistico-edilizia consegnata alla antecedentemente la stipula del contratto e CP_1 le relazioni tecniche redatte all'esito dei diversi sopralluoghi eseguiti (sia da tecnici incaricati dalla ai CP_2 fini della concessione del mutuo, sia da tecnici incaricati dalla stessa ) dimostravano chiaramente CP_1 la conoscenza dell'acquirente in ordine alla mancanza del requisito dell'altezza del primo piano interrato
(indicata anche nella planimetria catastale allegata al contratto) e alla reale consistenza del c.d. “patio” ubicato al piano primo interrato);
Sostiene, inoltre, che tale conoscenza è ulteriormente confermata dal tenore dell'art. 2 del contratto
(secondo cui “quanto in oggetto viene venduto ed acquistato a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui si trova”) e che invece irrilevante è la clausola con la quale garantiva la conformità edilizia del bene, Pt_1 venendo meno la necessità di tutelare l'affidamento dell'acquirente ove questo sia a conoscenza del reale stato dell'immobile.
2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rilevato che la non avrebbe concluso il contratto ove avesse conosciuto l'onere incidente sul diritto di CP_1 godimento dell'immobile.
Sostiene che le conseguenze del provvedimento del consistevano nel ripristino dello stato dei CP_3 luoghi alla precedente destinazione edilizia e che ciò non ledeva in alcun modo il godimento dell'acquirente, che aveva proprio l'intenzione di ripristinare la precedente destinazione ad ufficio di gran parte del piano primo interrato: come dimostrato dalla presentazione di un'apposita pratica edilizia e dal fatto che la stessa ha da subito adibito e continua ad utilizzare l'immobile quale sede secondaria di diverse società delle quali è socia o amministratrice.
3. Con il terzo motivo di appello impugna la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni;
sostiene che la sussistenza del nesso causale tra la propria condotta e i pregiudizi lamentati dalla non sia stata CP_1 dimostrata, e che anzi è smentita da numerosi elementi, quali:
- l'impegno alla cooperazione assolto da nonostante l'inerzia in tal senso di;
Pt_1 CP_1
- la piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto dell'immobile da parte di;
CP_1
- l'omessa impugnazione del provvedimento del da parte di quest'ultima. CP_3
Secondo quindi, ogni conseguenza pregiudizievole prodottasi nella sfera giuridica di , Pt_1 CP_1 risultava ascrivibile in via esclusiva alla stessa.
Si è costituita contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto e Controparte_1 chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.
pagina 4 di 9 Ha altresì proposto a sua volta appello incidentale per esser stata esclusa la risarcibilità del danno per perdita dell'agevolazione fiscale “prima casa”, che chiede liquidarsi in € 26.000,00, determinata dall'impossibilità di trasferire, in quell'immobile, entro l'anno dalla stipula del contratto, la propria residenza, col conseguente obbligo di versare per intero la relativa imposta di registro.
Deduce che è stata male interpretata la pec in tanto l'intenzione era di adibire in via temporanea solo una porzione del nuovo immobile (precisamente parte del seminterrato) a studio/ufficio che doveva divenire la nuova “prima casa”; inoltre, avendo optato per la risoluzione contrattuale, ha già perso il diritto all'agevolazione di cui avrebbe voluto godere, tornando il contratto ad un regime impositivo ordinario
(aliquota del 9% sulla rendita catastale- €. 1.859,24-, moltiplicata per 126 – base imponibile €. 23.4264,24- pari ad €. 21.084,00 oltre €.100,00 per imposte catastali oltre sanzione (nella misura del 30% dell'imposta dovuta) per €. 6245,00 ed interessi legali).
All'udienza del 13.03.2025, discussa oralmente la causa ex art. 350 bis c.p.c., la stessa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è privo di fondamento.
Corretto anzitutto è l'inquadramento del Tribunale della fattispecie in esame sub art 1489 c.c. - esteso per pacifica giurisprudenza anche alle “irregolarità giuridiche”-, ai sensi del quale “ Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti reali o personali non apparenti che ne diminuiscono il libero godimento e non sono stati dichiarati nel contratto, il compratore che non ne abbia avuto conoscenza può domandare la risoluzione del contratto oppure una riduzione del prezzo secondo la disposizione dell'articolo 1480. Si osservano inoltre, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
1481, 1485, 1486, 1487 e 1488”.
Al principio di “autoresponsabilità” dettato da tale norma, si contrappone quello dell' “affidamento”, qualora il contratto contenga l'espressa dichiarazione del venditore che il bene compravenduto è munito di conformità edilizia del bene o libero da oneri o diritti di godimento : nel qual caso l'acquirente è esonerato dal compiere qualsiasi indagine, con l'effetto che, se la dichiarazione è contraria al vero, il venditore è responsabile nei confronti della controparte, tanto se i pesi sul bene erano dalla stessa facilmente conoscibili, quanto, a maggior ragione, se essi non erano apparenti.
Nel contrasto, prevale tuttavia il primo principio, tanto nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza (insufficiente a tal fine è la presenza di una clausola di mero stile di trasferimento nello stato di fatto e diritto) delle irregolarità gravanti sul bene (comunque acquisita), quanto nel caso in cui si tratti di oneri, irregolarità o diritti apparenti, cioè che risultino da opere visibili e permanenti “senza che rilevi la dichiarazione del venditore dell'inesistenza di pesi od oneri, non operando, in questi casi, il principio pagina 5 di 9 dell'affidamento, ma quello di autoresponsabilità”(da ultimo Cass. n. 27706 del 25.10.2024, che richiama
Cass. 8500/2013; Cass. 22363/2017; Cass. 14289/2018; Cass. 57/2018).
Nel caso in esame la conoscenza da parte della compratrice delle irregolarità dell'“appartamento disposto su due livelli collegati tra loro da scala interna, composto da tre locali, cucina, locale guardaroba, ripostiglio, servizi e cortile al piano ribassato al piano primo interrato, soggiorno, balcone ad elementi piani vetrati e giardino di proprietà al piano terra” non deriva certo dalla generica clausola di stile di cui all'art.2 del contratto (“Quanto in oggetto viene venduto…nello stato giuridico e di fatto in cui si trova”).
Anzi al contrario, con l'art. 8, era previsto che:” La parte venditrice garantisce la regolarità edilizia dell'immobile”: regolarità invece insussistente, come da provvedimento sanzionatorio del Comune del 28.9.2020 (quindi successivo alla vendita del 9.3.2020), in cui, con l'ordine di demolizione, in via di autotutela si contestava l'inefficacia ed invalidità della SCIA del 2019 e del cambio d'uso senza opere da ufficio a residenziale del
20.12.2017 (non menzionato in contratto), in quanto titoli abilitativi all'epoca ottenuti in base ad una falsa,
o comunque erronea rappresentazione della realtà (altezze interne, opere strutturali antecedenti e non dichiarate, tra cui la realizzazione del patio).
Per i principi esposti, ciò in astratto non preclude la possibilità per il venditore, nonostante la garanzia, di dimostrare la effettiva conoscenza di tali irregolarità da parte dell'acquirente o la loro facile conoscibilità o ancora la loro visibilità icto oculi.
Al riguardo è ben vero che la aveva avuto a disposizione, anteriormente al rogito, la CP_1 documentazione urbanistico-edilizia, ivi compreso il cambio di destinazione d'uso del 2017 e la SCIA del
2019; così come è vero che erano state redatte delle relazioni tecniche all'esito dei sopralluoghi eseguiti e che il medesimo giorno dell'atto di compravendita aveva presentato la S.C.I.A. 125614/2020 (che non poteva che essere stata preceduta da relazione tecnica asseverata, dall'esame dei luoghi e dei titoli edilizi precedenti nei limiti in cui erano stati consegnati).
Ma, in conformità a quanto rilevato dal Tribunale, deve escludersi che ciò abbia comportato la conoscenza effettiva o comunque la facile conoscibilità o immediata visibilità delle irregolarità di cui trattasi e delle conseguenze che ne sono derivate.
Detta nuova SCIA è stata presentata infatti dalla compratrice solo per modifiche alla distribuzione interna, dando per scontata sia la sanatoria della precedente situazione (il requisito dell'altezza di 2,50 mt del piano interrato, riportata sulla pianta catastale allegata al rogito, non sufficiente in generale per una civile abitazione ben poteva essere stato sanato se asseverato il cambio d'uso senza opere invece rivelatosi illegittimo, o tramite il precedente condono del 1987) sia la destinazione residenziale, prevista in contratto
(invece in contrasto con la normativa di settore). pagina 6 di 9 Non risulta che fosse a conoscenza, in particolare, del fatto che la comunicazione di mutamento di destinazione d'uso senza opere del 20.12. 2017 era stata oggetto di “sospensiva” in data 12.4.2018, ovvero di richiesta di integrazione documentale e “dimostrazione” a carico della precedente dante causa
(Hipericum s.s.) inerente a: altezze interne a fini residenziali;
requisiti acustici;
dotazioni di servizi;
riduzione effetto del radon. ; né della presenza di opere strutturali antecedenti e non dichiarate.
In un tale contesto, in cui, come messo in luce dal primo decidente, “la ricostruzione amministrativa della sequenza di titoli edilizi è risultata particolarmente complessa e farraginosa viste le vicissitudini che hanno caratterizzato l'immobile almeno dagli anni '80 in avanti”, un acquirente accorto avrebbe sì dovuto esser consapevole di generici rischi ed incombenze amministrative cui sarebbe potuto andare incontro, ma questo è cosa diversa dal potergli imputare la conoscenza (o facile conoscibilità) delle specifiche problematiche poi insorte che, come correttamente rilevato dal Tribunale, solo un preventivo accesso e studio degli atti avrebbe potuto consentire.
§§§
Sotto altro profilo, sostiene l'appellante, a mente del richiamo dell'art.1489 c.c. all'art.1480 c.c., che, in ogni caso, non sussistono gli estremi della risoluzione poiché, viste le circostanze, controparte avrebbe concluso il contratto anche ove avesse conosciuto i limiti di godimento residenziale dell'immobile, poiché aveva proprio l'intenzione di destinare ad ufficio gran parte del piano primo interrato, come dimostrerebbe a) la del 2020 richiesta sulla base di un progetto di ristrutturazione che prevedeva di adibire gran CP_4 parte della superficie del piano primo interrato dell'immobile ad uso ufficio (cfr. docc. 26.H, 26.I e 26.J; b) il messaggio PEC del 1° settembre 2020 (sub doc. 3 avv.), con cui la , tramite il proprio legale, CP_1 dichiarava che, a dopo la compravendita, avrebbe dovuto eseguire i lavori di cui alla SCIA del 2020 al fine di trasferire nell'immobile i propri uffici;
c) il fatto che l'immobile è stato destinato effettivamente a sede di diverse società alla medesima riconducibili, risultando iscritte in Camera di Commercio.
Dimentica tuttavia l'appellante: che la lettera del contratto lasciava intendere la destinazione residenziale;
che la prospettata destinazione ad uso ufficio riguardava, in ogni caso, solo una porzione del seminterrato, il che non rendeva incompatibile l'uso promiscuo;
che non si tratta solo di questione riguardante la destinazione d'uso, ma anche di provvedimenti sanzionatori che prevedono la demolizione delle opere abusive “ripristinando lo stato dei luoghi all'ultimo stato legittimamente assentito”, oltre all'impossibilità di apportare modifiche come da SCIA del 2020.
Dunque, non può sostenersi che le difformità che impongono la riduzione a solo uso ufficio non lederebbero in alcun modo il godimento dell'acquirente.
§§§ pagina 7 di 9 Quanto al profilo risarcitorio, l'appellante deduce la propria mancanza di colpa, in quanto non avrebbe in alcun modo potuto prevedere che il avrebbe reso priva di effetti la SCIA del 2019 a Controparte_5 distanza di un considerevole lasso di tempo, altresì poi offrendo la propria cooperazione per una soluzione congiunta.
Osserva tuttavia il collegio che la colpa è insita nel fatto stesso di aver alienato un bene nonostante la presenza di quelle irregolarità, di cui parte alienante avrebbe dovuto esser consapevole derivando le stesse da non corretta rappresentazione della situazione di fatto, come rilevato sopra, specie con riferimento alla comunicazione di mutamento destinazione d'uso senza opere del 2017, quando erano stati realizzati lavori non consentiti e non sussisteva la conformità alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria anche per mancato rispetto dell'altezza minima.
Né vale ulteriormente sostenere che l'appellata avrebbe arbitrariamente scelto di non impugnare il provvedimento sanzionatorio emesso del CP_3
Il secondo comma dell'art.1227 cc non impone, infatti, al creditore il dovere di attivarsi dinanzi ad attività gravose, tra le quali ricade, per consolidato orientamento di legittimità, l'avvio di un'azione giudiziale (Cass.
n. 3797/2019; Cass. n. 14853/2007; Cass. n. 19139/2005; Cass. n. 16530/2004).
Ciò peraltro a prescindere dalla complessità o meno dell'azione medesima e quindi anche ove, in ipotesi, il profilo di illegittimità fosse la sola tardività del provvedimento perché adottato oltre il termine di legge -ma come evidenziato questa non appare neanche la soluzione più corretta, poiché si è trattato di annullamento di un precedente titolo esercitato d'ufficio ex art. 21-nonies della L. 241/1990 a seguito della scoperta di una rappresentazione dei fatti divergente dalla realtà (“Nelle ipotesi di titolo abilitativo rilasciato sulla base di una falsa rappresentazione dell'effettivo stato dei luoghi o della destinazione dell'area, rilevante ai sensi dell'art. 21-nonies, comma
2-bis, l. n. 241/1990, oltre a essere ammesso il superamento del termine massimo per l'esercizio del potere di autotutela previsto dal comma 1, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto è sostanzialmente in re ipsa, in quanto l'ordinamento non può tollerare il mantenimento di un atto illegittimo determinato dal contegno scorretto del privato- Consiglio di Stato sez.
IV 8.08.2024, n.7056).
§§§
Appello incidentale dell'appellata in ordine alla asserita perdita dell'agevolazione CP_1 fiscale prima casa.
L'appello non può essere accolto.
Ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa tributaria in questione, deve essere fatta valere dall'Agenzia delle Entrate, con apposito atto di imposizione tributaria, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha pagina 8 di 9 la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato (v. Cass sez. trib. 31.1.2017
n.2400).
Tuttavia, nella specie, pur essendo decorso il triennio (atto risalente al marzo 2020), non risulta, né è stato allegato, che il tributo sia stato pagato o che sia stata contestata all'appellata la perdita del beneficio.
Non sussiste quindi prova certa, né rilevante grado di probabilità, del danno futuro di cui si chiede sin d'ora il ristoro, che discenderebbe da atto di imposizione tributaria.
§§§
Le spese, avuto riguardo all'esito complessivo, vanno compensate per 1/4 e per i restanti 3/4 poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater
D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
7993/2024 emessa dal Tribunale di Milano;
rigetta altresì l'appello incidentale proposto dall'appellata e per l'effetto conferma integralmente la impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento di 3/4 delle spese del presente grado di giudizio che, in tal Parte_1 misura, liquida, ai sensi del D.M. 147/22 (scaglione da € 520.000, a € 1.000.000) in complessivi € 12.000,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 19.3.2025
Il Presidente estensore
Francesco Distefano
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