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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1922/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22.07.2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PICCIRILLO GIUSEPPINA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
TO GI GI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Mondragone in data 22.02.2024; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (22.11.2016); Persona_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come successivamente integrate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Mondragone (CE) alla via Palermo n. 33, con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti verrà assegnata al sig. con contestuale consegna allo stesso delle chiavi da parte della sig.ra Parte_1 Parte_2
contestualmente alla sottoscrizione delle presenti note;
[...]
3. Il sig. avendo la sig.ra trovato in Svizzera un lavoro stabile e ben retribuito, Parte_1 Parte_2 nonché una abitazione (anche grazie alla collaborazione della sorella ed altri suoi familiari che già risiedono in Svizzera), con la sottoscrizione della presente, autorizza sin da ora la stessa a trasferirsi ivi unitamente alla figlia minore
[...]
, prestando il consenso al rilascio della documentazione necessaria per l'espatrio della minore. Resta Persona_2 fermo, inoltre, l'obbligo della madre di informare tempestivamente il padre in merito a ogni decisione rilevante concernente la minore, ivi comprese l'iscrizione scolastica, le attività formative e sanitarie, nonché ogni altra questione attinente all'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa. Inoltre, dovranno essere garantiti contatti telefonici e videochiamate tra padre e figlia con cadenza regolare, in orari e modalità da concordarsi con i genitori, nel reciproco rispetto delle esigenze della minore. 2
4. La minore avrà collocazione prevalente presso la madre sig.ra che assumerà, Persona_3 Parte_2 nell'interesse della figlia, autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione.
5. Affido in forma condivisa della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse.
Per ciò che concerne l'espletamento del diritto di visita del padre, le parti di comune accordo convengono che il padre vedrà la figlia due volte al mese, all'uopo la sig.ra dovrà accompagnare la minore in Italia. La detta Parte_2 regolamentazione del diritto di visita verrà applicata fino a quando la piccola non avrà terminato il percorso Per_1 psicologico, presso il dott. con studio in Mondragone (CE), cui la stessa si sta sottoponendo per comune Testimone_1 accordo dei genitori, al fine di aiutare la bambina a superare il disagio manifestato a causa della separazione dei coniugi.
Terminato il detto percorso le parti convengono che delle due volte in cui il padre vedrà la piccola una Persona_1 volta al mese la madre accompagnerà la piccola in Italia onde consentire il diritto di visita al padre, e l'altra sarà Per_1 il padre a recarsi in Svizzera.
7. Laddove la sig.ra dovesse far rientro stabilmente in Italia, tenuto conto dell'età della piccola Parte_2 [...]
e salvi i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, il padre terrà con sé la minore due giorni settimanali: il martedi Per_1 ed il giovedi dalle ore 17:00 alle ore 21:00; oltre i due giomi infrasettimanali, il padre potrà tenerla con sé a fine settimana alternati dal venerdi dalle ore 18:00 sino alle ore 19:00 della Domenica;
inoltre, la minore, trascorrerà, durante il periodo natalizio, ad anni alterni, i giorni 24, 25 e 26 dicembre nonché il 31/12 il 1 e 6 gennaio con l'uno o con l'altro; durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ed il lunedi in albis con l'uno o con l'altro ad anni alterni, cosi come starà con ciascuno dei genitori ad anni alterni durante tutte le altre festività (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.); il padre, durante i mesi estivi, trascorrerà con la minore due settimane, non consecutive, una durante il mese di luglio e l'altra durante il mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno.
La minore trascorrerà col padre il giorno della Festa del Papà, del di lui compleanno ed onomastico, anche se dovessero cadere in un giorno che non sia di sua spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre, ossia Festa della Mamma, compleanno ed onomastico della stessa.
8. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, la somma di € Parte_1
250,00 mensili da pagarsi a mezzo versamento sulla Postepay Evolution avente il seguente iban:
[...], intestato alla madre sig.ra , importo da rivalutarsi anno per Parte_2 anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
9. i coniugi contribuiranno in parti uguali nella misura del 50% alle spese straordinarie, ovvero eventuali spese mediche e quelle sportive extrascolastiche, spese extra scolastiche ovvero a tutte le spese straordinarie riferibili alla figlia, da concordare preventivamente, salvo urgenze. 3
10. I sigg. e , resi edotti del Protocollo d'intesa sulla disciplina delle spese per i figli Parte_1 Parte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, faranno riferimento allo stesso - che si abbia qui per ripetuto e trascritto - sulla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie.
11. L'assegno unico previsto dalla Legge per i figli sarà percepito ed attribuito al 100% alla sig.ra . Parte_2
12. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Comparse personalmente all'udienza del 10.12.2025, le parti hanno precisato che tenuto conto dell'attuale presenza della minore in Svizzera, la stessa proseguirà il percorso psicologico in Svizzera.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 10.12.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte I, serie, anno 2024);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1922/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 22.07.2025 da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PICCIRILLO GIUSEPPINA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
TO GI GI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Mondragone in data 22.02.2024; rilevato, altresì, che dal matrimonio è nata una figlia, (22.11.2016); Persona_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come successivamente integrate, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, sita in Mondragone (CE) alla via Palermo n. 33, con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti verrà assegnata al sig. con contestuale consegna allo stesso delle chiavi da parte della sig.ra Parte_1 Parte_2
contestualmente alla sottoscrizione delle presenti note;
[...]
3. Il sig. avendo la sig.ra trovato in Svizzera un lavoro stabile e ben retribuito, Parte_1 Parte_2 nonché una abitazione (anche grazie alla collaborazione della sorella ed altri suoi familiari che già risiedono in Svizzera), con la sottoscrizione della presente, autorizza sin da ora la stessa a trasferirsi ivi unitamente alla figlia minore
[...]
, prestando il consenso al rilascio della documentazione necessaria per l'espatrio della minore. Resta Persona_2 fermo, inoltre, l'obbligo della madre di informare tempestivamente il padre in merito a ogni decisione rilevante concernente la minore, ivi comprese l'iscrizione scolastica, le attività formative e sanitarie, nonché ogni altra questione attinente all'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa. Inoltre, dovranno essere garantiti contatti telefonici e videochiamate tra padre e figlia con cadenza regolare, in orari e modalità da concordarsi con i genitori, nel reciproco rispetto delle esigenze della minore. 2
4. La minore avrà collocazione prevalente presso la madre sig.ra che assumerà, Persona_3 Parte_2 nell'interesse della figlia, autonomamente soltanto le decisioni relative all'ordinaria amministrazione.
5. Affido in forma condivisa della figlia minore ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse.
Per ciò che concerne l'espletamento del diritto di visita del padre, le parti di comune accordo convengono che il padre vedrà la figlia due volte al mese, all'uopo la sig.ra dovrà accompagnare la minore in Italia. La detta Parte_2 regolamentazione del diritto di visita verrà applicata fino a quando la piccola non avrà terminato il percorso Per_1 psicologico, presso il dott. con studio in Mondragone (CE), cui la stessa si sta sottoponendo per comune Testimone_1 accordo dei genitori, al fine di aiutare la bambina a superare il disagio manifestato a causa della separazione dei coniugi.
Terminato il detto percorso le parti convengono che delle due volte in cui il padre vedrà la piccola una Persona_1 volta al mese la madre accompagnerà la piccola in Italia onde consentire il diritto di visita al padre, e l'altra sarà Per_1 il padre a recarsi in Svizzera.
7. Laddove la sig.ra dovesse far rientro stabilmente in Italia, tenuto conto dell'età della piccola Parte_2 [...]
e salvi i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, il padre terrà con sé la minore due giorni settimanali: il martedi Per_1 ed il giovedi dalle ore 17:00 alle ore 21:00; oltre i due giomi infrasettimanali, il padre potrà tenerla con sé a fine settimana alternati dal venerdi dalle ore 18:00 sino alle ore 19:00 della Domenica;
inoltre, la minore, trascorrerà, durante il periodo natalizio, ad anni alterni, i giorni 24, 25 e 26 dicembre nonché il 31/12 il 1 e 6 gennaio con l'uno o con l'altro; durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ed il lunedi in albis con l'uno o con l'altro ad anni alterni, cosi come starà con ciascuno dei genitori ad anni alterni durante tutte le altre festività (es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno etc.); il padre, durante i mesi estivi, trascorrerà con la minore due settimane, non consecutive, una durante il mese di luglio e l'altra durante il mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno.
La minore trascorrerà col padre il giorno della Festa del Papà, del di lui compleanno ed onomastico, anche se dovessero cadere in un giorno che non sia di sua spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre, ossia Festa della Mamma, compleanno ed onomastico della stessa.
8. Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore, la somma di € Parte_1
250,00 mensili da pagarsi a mezzo versamento sulla Postepay Evolution avente il seguente iban:
[...], intestato alla madre sig.ra , importo da rivalutarsi anno per Parte_2 anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
9. i coniugi contribuiranno in parti uguali nella misura del 50% alle spese straordinarie, ovvero eventuali spese mediche e quelle sportive extrascolastiche, spese extra scolastiche ovvero a tutte le spese straordinarie riferibili alla figlia, da concordare preventivamente, salvo urgenze. 3
10. I sigg. e , resi edotti del Protocollo d'intesa sulla disciplina delle spese per i figli Parte_1 Parte_2 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, faranno riferimento allo stesso - che si abbia qui per ripetuto e trascritto - sulla disciplina delle spese ordinarie e straordinarie.
11. L'assegno unico previsto dalla Legge per i figli sarà percepito ed attribuito al 100% alla sig.ra . Parte_2
12. I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Comparse personalmente all'udienza del 10.12.2025, le parti hanno precisato che tenuto conto dell'attuale presenza della minore in Svizzera, la stessa proseguirà il percorso psicologico in Svizzera.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza del 10.12.2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e Parte_1 Parte_2
nata il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONDRAGONE di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 1, parte I, serie, anno 2024);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese