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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/12/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati
IO TI presidente
AN RI EL consigliere
AN RI TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 354/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'azione da risarcimento danni in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. e vertente
TRA
(cod. fisc. , difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AN PO
Parte attrice in riassunzione e
(c.f ), difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
TO EL
Parte convenuta in riassunzione
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice in riassunzione: “a) Confermi la sentenza di primo grado laddove condanna il all'obbligo di facere, CP_1
1 relativamente alla costruzione del muro, e per risarcimento del danno in tutti i suoi aspetti, facultando l'attore a scegliere insindacabilmente se chiedere al di adempiere direttamente alla realizzazione del CP_1
muro, da eseguirsi previa redazione di un progetto da eseguirsi secondo le indicazioni emergenti dal presente giudizio e da sottoporre alla preventiva approvazione del dr. ovvero se erogare allo stesso, Pt_1
in via risarcitoria, anche le somme necessarie alla costruzione dell'opera di contenimento:
b) Per la concreta attuabilità di questa seconda eventualità, determinarne l'importo disponendo il mezzo istruttorio chiesto
(rinnovazione o integrazione della CTU in atti), che determini la reale consistenza dell'opera e tenga conto di tutti i costi necessari e che, oltre a quanto calcolato nella richiamata CTU, necessita di essere integrato della quantificazione delle spese relative alla redazione del progetto;
agli oneri amministrativi, alle opere provvisorie di accesso dei mezzi di cantiere ed al ripristino della situazione quo ante al termine dei lavori, alla direzione lavori e collaudo: tutto calcolato con prezziario aggiornato, e con adeguamento fino alla reale erogazione delle somme comesopra determinate;
c) disporre specificamente che l'importo così determinato, da liquidarsi, sia da aggiornarsi ulteriormente al momento dell'effettiva erogazione, sia in base al prezziario adoperato che in base all'ISTAT;
d) Condannare il al risarcimento del danno Controparte_1
per il mancato utilizzo delle fasce di rispetto,- nella misura chiesta o in quella che I' On. Corte riterrà dovuta o equa.
2) riformarsi il punto 2 nella parte motiva della sentenza impugnata, laddove il tribunale afferma: "Compensa integralmente le spese del presente giudizio", senza fornire adeguata motivazione su tale decisione, che è ingiustamente ed estremamente penalizzante per la parte chiamata
2 in causa. Difatti il ha dovuto affrontare un lungo e defatigante Pt_1
giudizio, tra l'altro gravato da spese molto maggiori rispetto a quelle che si verificano in situazioni simili, in quanto la sede del tribunale deputata a giudicare è stata quella di Cosenza, sita al oltre 1.000 km di distanza dalla sede di abituale residenza della parte attuale ( ) e, prima Pt_2
della propria madre . Pt_3
Dalla documentazione versata in atti risulta da fatture che parte attrice ha speso €. per ctp 1.268,80, per CTU 2.254,17, per spese legali
3.685,50 + 4.284,00 + €. 3.685,50 per un totale dia) Per Parte_4
€. 3. 522,97
[...]
b) Per spese legali €. 11.492,47.
Con vittoria di spese e competenze di tutti e tre i gradi di giudizio già svolti oltre il presente”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis, accogliere nel merito l'appello spiegato dal nella causa iscritta a ruolo con il n. Controparte_1
542/2016 e rigettare l'appello incidentale proposto dal sig.
[...]
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di tutti i precedenti gradi di giudizio, ad eccezione di quello dinanzi alla Corte di Cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposti nella sentenza oggetto d'appello nei termini che seguono: “Con atto di citazione del 13.4.2005, , premesso che la Corte CP_2
d'Appello di Catanzaro, Sez. II Civile, con sentenza n. 133/98, emessa in forma esecutiva in data 22.5.1998, accoglieva parzialmente le istanze della stessa e condannava il , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di L. 10.526.435 a
3 titolo di indennità di espropriazione, nonché delle spese legali;
che, nella stessa sentenza della Corte, dichiarando la propria incompetenza e indicando quella del Tribunale, non accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'istante in conseguenza dello sbancamento, realizzato per costruire una strada, che rendeva necessaria
l'edificazione di un muro di contenimento del soprastante terreno scosceso e sottraeva all'edificabilità una fascia di terreno detta “fascia di rispetto”, pari alla profondità indicata nel piano regolatore e nelle norme in materia e, per tutto il fronte del terreno di proprietà dell'istante, di lunghezza pari a oltre mt. lineari 82; che, essendo, nel centro di
le superfici edificatorie ormai tutte sature, il terreno della Parte_5
aveva un valore di mercato assai elevato e proporzionale era il CP_2
danno alla stessa prodotto;
che il muro di contenimento in calcestruzzo armato, che si rendeva necessario realizzare, era di lunghezza pari a mt.
82 e di altezza mt. 3,00; che lo stesso doveva essere completato con una rete metallica, che il terreno a suo tempo espropriato era di mt. 122 ed il valore di mercato, riferito al 1991, era di L. 120.00 per mq.; che l'area sottratta all'edificabilità, a causa della distanza da mantenere dal ciglio
e dall'asse stradale, in base ai dati riferiti dal poteva essere CP_1
valutata in mq. 250; che il lotto residuo dell'istante veniva deprezzato ulteriormente per la diminuzione dell'indice utilizzabile, della possibilità di ubicazione di un fabbricato e della generale utilizzabilità dell'area; che lo stesso è ancora danneggiato dallo scavo di sbancamento a seguito del quale veniva realizzata una scarpata scoscesa determinante una situazione di pericolo per smottamenti e la necessità di realizzare opere ulteriori e costose di consolidamento, argine e riempimento al momento dell'utilizzazione del terreno a fini edificatori;
che a nulla erano valsi gli inviti a provvedere alla definizione transattiva della vertenza;
che, a seguito di tali inviti, il faceva eseguire solo due sopralluoghi a CP_1
4 conclusione dei quali alcuna proposta transattiva veniva formulata;
tanto premesso, conveniva in giudizio il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al fine di vedere accertati e dichiarati
i danni subiti in conseguenza dei lavori per la detta espropriazione, con condanna del al risarcimento degli stessi danni quantificati nella CP_1
misura di € 75.000,00 per quanto attiene alla realizzazione del muro, e di € 100.000,00, per quanto attiene alla fascia di terreno non più edificabile, o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, il quale Controparte_3
contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto.
Con comparsa depositata in data 17.3.2015 si costituiva in giudizio
quale unico erede di , deceduta nel corso Parte_1 CP_2
del giudizio, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.”
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, era stata decisa con la sentenza n. 570/2015, depositata in data 20.4.2015, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda dell'attore e condannato il alla Controparte_1
realizzazione, a proprie spese, della porzione di muro strutturale necessaria per ovviare ai danni derivanti dai lavori eseguiti sul terreno già espropriato o, in subordine, al rimborso in favore di in Parte_1
caso di realizzazione del muro da parte sua, al pagamento della somma di
€ 43.560,00 quale costo complessivo dei lavori, compensando le spese di lite.
Il aveva proposto appello avverso Controparte_1
la predetta sentenza, lamentando innanzitutto il difetto di giurisdizione
5 del giudice ordinario e, nel merito, chiedendo la riforma della sentenza per difetto di prova della responsabilità del CP_1
Si era costituito argomentando per l'infondatezza Parte_1
dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, chiedendo: a) la conferma della sentenza con l'espressa previsione della facoltà in capo all'attore di scegliere se chiedere al di realizzare direttamente il CP_1
muro, o la liquidazione delle somme necessarie alla costruzione dell'opera di contenimento;
b) la determinazione dell'importo nella seconda ipotesi a mezzo nuova consulenza tecnica d'ufficio, che determini la reale consistenza dell'opera e tenga conto di tutti i costi necessari, tra i quali quelli relativi alle spese per la redazione del progetto, agli oneri amministrativi, alle opere provvisorie di accesso dei mezzi di cantiere e al ripristino dello status quo ante al termine dei lavori, alla direzione lavori e collaudo;
c) l'aggiornamento Istat della somma;
d) la condanna del al risarcimento del danno Controparte_1
per il mancato utilizzo delle fasce di rispetto;
e) la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice ha compensato le spese di lite nonostante l'accoglimento della domanda, prevedendo la condanna del comune al pagamento delle spese di lite e di consulenza.
La corte d'appello, con la sentenza n. 752/2018, pubblicata il
17.4.2018 a definizione del giudizio n. 542/2016, in accoglimento del primo motivo d'appello principale, ha: 1) dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, 2) compensato per metà le spese di lite del grado d'appello, 3) posto a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado. aveva proposto ricorso per la cassazione della Parte_1
predetta sentenza, ritenendo il giudice ordinario munito di giurisdizione.
6 Con la sentenza n. 28980/202020, resa il 17.12.2020 a definizione del giudizio n. 15449/2019 r.g., la Corte di cassazione ha accolto il ricorso e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cassato la sentenza, con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
La causa è stata ritualmente riassunta da il quale ha Parte_1
sostanzialmente riproposto le difese svolte con l'appello incidentale.
Si è costituito il chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande proposte in riassunzione e l'accoglimento del suo originario appello, con riforma della sentenza di primo grado in assenza di prova della responsabilità del CP_1
Ha rappresentato, in particolare, di aver pagato a la Parte_1
somma indicata nella sentenza di primo grado, ovvero € 43.560.
La corte non ha ammesso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni e la causa
è stata trattenuta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 29.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
In via preliminare occorre precisare che, in ragione della cassazione con rinvio della sentenza che aveva pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in questa sede la corte d'appello è chiamata a pronunciarsi sulle difese svolte nel giudizio iscritto al n. 542/2016 e reiterate nel giudizio di riassunzione, dunque sulla fondatezza dei motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale originariamente proposti.
Sempre in via preliminare, si evidenzia che non si è reso necessario l'espletamento di una nuova consulenza in grado d'appello, essendo la
7 causa matura per la decisione sulla scorta del compendio probatorio in atti.
Oggetto della controversia è il risarcimento dei danni subiti dall'attore in riassunzione in conseguenza dello sbancamento, realizzato dal comune convenuto per costruire una strada, a seguito del quale sarebbe stata realizzata una scarpata scoscesa determinante una situazione di pericolo per smottamenti, nonché la necessità di realizzare opere di consolidamento, argine e riempimento al momento dell'utilizzazione del terreno a fini edificatori, oltre che di costruire un muro di contenimento del soprastante terreno scosceso, sottraendo all'edificabilità una porzione di terreno detta “fascia di rispetto”.
Per quanto riguarda la deduzione del Controparte_1
relativamente alla mancanza di prova della sua responsabilità in
[...]
ordine ai danni subiti dall'attore – e coincidente col motivo d'appello ulteriore rispetto a quello attinente il difetto di giurisdizione -, la corte ritiene che essa sia infondata.
Non corrisponde al vero, infatti, che il giudice di primo grado non abbia motivato in ordine alla questione.
Con motivazione che la corte condivide, il primo giudice ha evidenziato come, all'esito della consulenza espletata, in seguito al riassetto stradale di AM LA (Comune di Controparte_1
), il terreno oggetto di causa fosse soggetto a fenomeni franosi e
[...]
smottamenti, dovuti all'erosione e alla costante presenza di agenti atmosferici particolarmente intensi come pioggia e neve.
A differenza di quanto dedotto dal convenuto, la causa dei CP_1
danni non è da rinvenire nei fenomeni atmosferici, bensì nella costruzione della strada, che ha reso necessario lo sbancamento, a seguito del quale - in presenza dei fenomeni atmosferici e in assenza dei necessari lavori di
8 contenimento - il terreno dell'attore ha subito i danni riconosciuti nella sentenza di primo grado.
Per quanto concerne le domande oggetto dell'originario appello incidentale quale conseguenza dei relativi motivi d'appello, esse sono: 1)
l'espressa previsione della facoltà in capo all'attore di scegliere se chiedere al di realizzare direttamente il muro, o la liquidazione CP_1
delle somme necessarie alla costruzione dell'opera di contenimento;
2) la determinazione dell'importo nella seconda ipotesi a mezzo nuova consulenza tecnica d'ufficio per determinare la reale consistenza dell'opera e tenga conto di tutti i costi necessari, tra i quali quelli relativi alle spese per la redazione del progetto, agli oneri amministrativi, alle opere provvisorie di accesso dei mezzi di cantiere e al ripristino dello status quo ante al termine dei lavori, alla direzione lavori e collaudo;
3)
l'aggiornamento Istat della somma;
4) la condanna del
[...]
al risarcimento del danno per il mancato utilizzo delle Controparte_1
fasce di rispetto;
5) la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice ha compensato le spese di lite.
Il primo motivo è assorbito dalla circostanza dell'intervenuto pagamento da parte del della somma Controparte_1
indicata nella sentenza di primo grado: tale circostanza non è stata contestata dall'attore, il quale, anzi, l'ha confermata nelle memorie di replica del 18.3.2025, nelle quali afferma: “la circostanza che il CP_1
abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado non impedisce certo al di chiedere gli ulteriori danni non quantificati e non liquidati Pt_1
in primo grado”.
Il terzo motivo non può trovare accoglimento, in quanto genericamente formulato, nonché manchevole dell'indicazione della data esatta del pagamento.
9 Il secondo e il quarto motivo, trattati congiuntamente in ragione della connessione delle relative ragioni della decisione, sono infondati.
Dalle risposte alle osservazioni del consulente tecnico di parte fornite dal consulente tecnico d'ufficio nelle considerazioni integrative
(alla relazione di c.t.u.) depositate in cancelleria il 17.7.2013, emerge l'infondatezza di tali pretese.
Per quanto riguarda le dimensioni del terreno e l'identificazione dei luoghi, il c.t.u. ha spiegato come i luoghi oggetto di causa siano quelli oggetto dell'occupazione d'urgenza operata dal Comune di
[...]
per come indicati nella comunicazione formale del 29.8.1986 CP_1
prot. n. 5347, ovvero quelli registrati in catasto alla partita 1241, particelle
218, 219 e 402 in località Cozzolini.
In relazione agli ulteriori lavori di cui l'attore chiede il ristoro, il consulente, sempre nella risposta alle osservazioni prima citata, ha precisato: a) come il costo per la demolizione del muro esistente fosse già stato computato nel computo metrico di cui alla relazione peritale, alla voce 10; b) come il costo per il vespaio con materiale drenante fosse già stato considerato nel computo metrico di cui alla relazione peritale, alla voce 11; c) come il costo per la regimazione delle acque superficiali mediante canalette di scolo inserite nel calcestruzzo di tubi disposti a quinconce fosse da considerare ininfluente sul costo complessivo, poiché ampiamente compensato dal minor onere dovuto all'inferiore quantità di cemento utilizzata per realizzare il muro;
d) come il dedotto costo per la recinzione alla sommità del muro con paletti e rete metallica non fosse da sostenere, dovendosi riposizionare quella preesistente, e come il costo di riposizionamento fosse incluso alla voce 11 del computo metrico di cui alla relazione peritale;
e) come le spese relative a oneri di sicurezza, progettazione esecutiva, direzione lavori fossero da stimare nel 10% del costo per la realizzazione del muro e fossero già state considerate nella
10 somma complessiva di € 43.650,43; f) come la previsione e l'inserimento di un idoneo sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche attraverso un sistema di reti drenanti non fosse direttamente ascrivibile ai danni dovuti allo sbancamento, quanto piuttosto alla natura dei luoghi;
g) come sulle particelle oggetto di causa, in relazione al programma di fabbricazione, non sussistessero “né indici
e parametri urbanistici, né tanto meno esistevano fasce di rispetto cui attenersi”.
Il quinto motivo di appello incidentale, invece, merita accoglimento, non essendo giustificata, alla luce dell'accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle suesposte considerazioni e assorbita ogni altra questione, la sentenza di primo grado merita conferma, fatta eccezione per la regolamentazione delle spese di lite.
La corte ritiene che le spese di tutti i gradi di giudizio, da regolamentare in ossequio al principio dell'esito complessivo della lite, siano da compensare per 1/3, mentre i restanti 2/3 siano da porre a carico del , in considerazione dell'accoglimento Controparte_1
parziale delle domande di Parte_1
Esse si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili.
Occorre, infine, dare atto che ricorrono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato - ove dovuto - ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'appello principale iscritto al n. 542/2016.
11
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto dal;
Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per 1/3 le spese di lite di primo grado, liquidate per l'intero in € 3.972,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico del
[...]
i restanti 2/3; Controparte_1
- rigetta nel resto;
- compensa per 1/3 le spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate per l'intero in € 5.338,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico del i restanti 2/3; Controparte_1
- compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate per l'intero in € 2.626,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico del i restanti 2/3; Controparte_1
- compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di riassunzione, liquidate per l'intero in € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico del i restanti 2/3; Controparte_1
Si dà atto che ricorrono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato - ove dovuto - ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'appello principale iscritto al n. 542/2016.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 ottobre
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
AN RI TO IO TI
12
In nome del popolo italiano
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
La Corte d'appello, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati
IO TI presidente
AN RI EL consigliere
AN RI TO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 354/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto un'azione da risarcimento danni in sede di rinvio ex art. 392 c.p.c. e vertente
TRA
(cod. fisc. , difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
AN PO
Parte attrice in riassunzione e
(c.f ), difeso dall'avvocato Controparte_1 P.IVA_1
TO EL
Parte convenuta in riassunzione
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice in riassunzione: “a) Confermi la sentenza di primo grado laddove condanna il all'obbligo di facere, CP_1
1 relativamente alla costruzione del muro, e per risarcimento del danno in tutti i suoi aspetti, facultando l'attore a scegliere insindacabilmente se chiedere al di adempiere direttamente alla realizzazione del CP_1
muro, da eseguirsi previa redazione di un progetto da eseguirsi secondo le indicazioni emergenti dal presente giudizio e da sottoporre alla preventiva approvazione del dr. ovvero se erogare allo stesso, Pt_1
in via risarcitoria, anche le somme necessarie alla costruzione dell'opera di contenimento:
b) Per la concreta attuabilità di questa seconda eventualità, determinarne l'importo disponendo il mezzo istruttorio chiesto
(rinnovazione o integrazione della CTU in atti), che determini la reale consistenza dell'opera e tenga conto di tutti i costi necessari e che, oltre a quanto calcolato nella richiamata CTU, necessita di essere integrato della quantificazione delle spese relative alla redazione del progetto;
agli oneri amministrativi, alle opere provvisorie di accesso dei mezzi di cantiere ed al ripristino della situazione quo ante al termine dei lavori, alla direzione lavori e collaudo: tutto calcolato con prezziario aggiornato, e con adeguamento fino alla reale erogazione delle somme comesopra determinate;
c) disporre specificamente che l'importo così determinato, da liquidarsi, sia da aggiornarsi ulteriormente al momento dell'effettiva erogazione, sia in base al prezziario adoperato che in base all'ISTAT;
d) Condannare il al risarcimento del danno Controparte_1
per il mancato utilizzo delle fasce di rispetto,- nella misura chiesta o in quella che I' On. Corte riterrà dovuta o equa.
2) riformarsi il punto 2 nella parte motiva della sentenza impugnata, laddove il tribunale afferma: "Compensa integralmente le spese del presente giudizio", senza fornire adeguata motivazione su tale decisione, che è ingiustamente ed estremamente penalizzante per la parte chiamata
2 in causa. Difatti il ha dovuto affrontare un lungo e defatigante Pt_1
giudizio, tra l'altro gravato da spese molto maggiori rispetto a quelle che si verificano in situazioni simili, in quanto la sede del tribunale deputata a giudicare è stata quella di Cosenza, sita al oltre 1.000 km di distanza dalla sede di abituale residenza della parte attuale ( ) e, prima Pt_2
della propria madre . Pt_3
Dalla documentazione versata in atti risulta da fatture che parte attrice ha speso €. per ctp 1.268,80, per CTU 2.254,17, per spese legali
3.685,50 + 4.284,00 + €. 3.685,50 per un totale dia) Per Parte_4
€. 3. 522,97
[...]
b) Per spese legali €. 11.492,47.
Con vittoria di spese e competenze di tutti e tre i gradi di giudizio già svolti oltre il presente”.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, contrariis reiectis, accogliere nel merito l'appello spiegato dal nella causa iscritta a ruolo con il n. Controparte_1
542/2016 e rigettare l'appello incidentale proposto dal sig.
[...]
Pt_1
Con vittoria di spese e competenze di tutti i precedenti gradi di giudizio, ad eccezione di quello dinanzi alla Corte di Cassazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposti nella sentenza oggetto d'appello nei termini che seguono: “Con atto di citazione del 13.4.2005, , premesso che la Corte CP_2
d'Appello di Catanzaro, Sez. II Civile, con sentenza n. 133/98, emessa in forma esecutiva in data 22.5.1998, accoglieva parzialmente le istanze della stessa e condannava il , in persona Controparte_1
del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di L. 10.526.435 a
3 titolo di indennità di espropriazione, nonché delle spese legali;
che, nella stessa sentenza della Corte, dichiarando la propria incompetenza e indicando quella del Tribunale, non accoglieva la domanda di risarcimento dei danni subiti dall'istante in conseguenza dello sbancamento, realizzato per costruire una strada, che rendeva necessaria
l'edificazione di un muro di contenimento del soprastante terreno scosceso e sottraeva all'edificabilità una fascia di terreno detta “fascia di rispetto”, pari alla profondità indicata nel piano regolatore e nelle norme in materia e, per tutto il fronte del terreno di proprietà dell'istante, di lunghezza pari a oltre mt. lineari 82; che, essendo, nel centro di
le superfici edificatorie ormai tutte sature, il terreno della Parte_5
aveva un valore di mercato assai elevato e proporzionale era il CP_2
danno alla stessa prodotto;
che il muro di contenimento in calcestruzzo armato, che si rendeva necessario realizzare, era di lunghezza pari a mt.
82 e di altezza mt. 3,00; che lo stesso doveva essere completato con una rete metallica, che il terreno a suo tempo espropriato era di mt. 122 ed il valore di mercato, riferito al 1991, era di L. 120.00 per mq.; che l'area sottratta all'edificabilità, a causa della distanza da mantenere dal ciglio
e dall'asse stradale, in base ai dati riferiti dal poteva essere CP_1
valutata in mq. 250; che il lotto residuo dell'istante veniva deprezzato ulteriormente per la diminuzione dell'indice utilizzabile, della possibilità di ubicazione di un fabbricato e della generale utilizzabilità dell'area; che lo stesso è ancora danneggiato dallo scavo di sbancamento a seguito del quale veniva realizzata una scarpata scoscesa determinante una situazione di pericolo per smottamenti e la necessità di realizzare opere ulteriori e costose di consolidamento, argine e riempimento al momento dell'utilizzazione del terreno a fini edificatori;
che a nulla erano valsi gli inviti a provvedere alla definizione transattiva della vertenza;
che, a seguito di tali inviti, il faceva eseguire solo due sopralluoghi a CP_1
4 conclusione dei quali alcuna proposta transattiva veniva formulata;
tanto premesso, conveniva in giudizio il , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al fine di vedere accertati e dichiarati
i danni subiti in conseguenza dei lavori per la detta espropriazione, con condanna del al risarcimento degli stessi danni quantificati nella CP_1
misura di € 75.000,00 per quanto attiene alla realizzazione del muro, e di € 100.000,00, per quanto attiene alla fascia di terreno non più edificabile, o in quella diversa ritenuta di giustizia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il in persona del Sindaco pro tempore, il quale Controparte_3
contestava le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di cui deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto.
Con comparsa depositata in data 17.3.2015 si costituiva in giudizio
quale unico erede di , deceduta nel corso Parte_1 CP_2
del giudizio, riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo.”
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, era stata decisa con la sentenza n. 570/2015, depositata in data 20.4.2015, con la quale il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda dell'attore e condannato il alla Controparte_1
realizzazione, a proprie spese, della porzione di muro strutturale necessaria per ovviare ai danni derivanti dai lavori eseguiti sul terreno già espropriato o, in subordine, al rimborso in favore di in Parte_1
caso di realizzazione del muro da parte sua, al pagamento della somma di
€ 43.560,00 quale costo complessivo dei lavori, compensando le spese di lite.
Il aveva proposto appello avverso Controparte_1
la predetta sentenza, lamentando innanzitutto il difetto di giurisdizione
5 del giudice ordinario e, nel merito, chiedendo la riforma della sentenza per difetto di prova della responsabilità del CP_1
Si era costituito argomentando per l'infondatezza Parte_1
dell'impugnazione e proponendo appello incidentale, chiedendo: a) la conferma della sentenza con l'espressa previsione della facoltà in capo all'attore di scegliere se chiedere al di realizzare direttamente il CP_1
muro, o la liquidazione delle somme necessarie alla costruzione dell'opera di contenimento;
b) la determinazione dell'importo nella seconda ipotesi a mezzo nuova consulenza tecnica d'ufficio, che determini la reale consistenza dell'opera e tenga conto di tutti i costi necessari, tra i quali quelli relativi alle spese per la redazione del progetto, agli oneri amministrativi, alle opere provvisorie di accesso dei mezzi di cantiere e al ripristino dello status quo ante al termine dei lavori, alla direzione lavori e collaudo;
c) l'aggiornamento Istat della somma;
d) la condanna del al risarcimento del danno Controparte_1
per il mancato utilizzo delle fasce di rispetto;
e) la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice ha compensato le spese di lite nonostante l'accoglimento della domanda, prevedendo la condanna del comune al pagamento delle spese di lite e di consulenza.
La corte d'appello, con la sentenza n. 752/2018, pubblicata il
17.4.2018 a definizione del giudizio n. 542/2016, in accoglimento del primo motivo d'appello principale, ha: 1) dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, 2) compensato per metà le spese di lite del grado d'appello, 3) posto a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado. aveva proposto ricorso per la cassazione della Parte_1
predetta sentenza, ritenendo il giudice ordinario munito di giurisdizione.
6 Con la sentenza n. 28980/202020, resa il 17.12.2020 a definizione del giudizio n. 15449/2019 r.g., la Corte di cassazione ha accolto il ricorso e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, cassato la sentenza, con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.
La causa è stata ritualmente riassunta da il quale ha Parte_1
sostanzialmente riproposto le difese svolte con l'appello incidentale.
Si è costituito il chiedendo il Controparte_1
rigetto delle domande proposte in riassunzione e l'accoglimento del suo originario appello, con riforma della sentenza di primo grado in assenza di prova della responsabilità del CP_1
Ha rappresentato, in particolare, di aver pagato a la Parte_1
somma indicata nella sentenza di primo grado, ovvero € 43.560.
La corte non ha ammesso la richiesta consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 22.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni e la causa
è stata trattenuta a sentenza, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 29.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
In via preliminare occorre precisare che, in ragione della cassazione con rinvio della sentenza che aveva pronunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in questa sede la corte d'appello è chiamata a pronunciarsi sulle difese svolte nel giudizio iscritto al n. 542/2016 e reiterate nel giudizio di riassunzione, dunque sulla fondatezza dei motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale originariamente proposti.
Sempre in via preliminare, si evidenzia che non si è reso necessario l'espletamento di una nuova consulenza in grado d'appello, essendo la
7 causa matura per la decisione sulla scorta del compendio probatorio in atti.
Oggetto della controversia è il risarcimento dei danni subiti dall'attore in riassunzione in conseguenza dello sbancamento, realizzato dal comune convenuto per costruire una strada, a seguito del quale sarebbe stata realizzata una scarpata scoscesa determinante una situazione di pericolo per smottamenti, nonché la necessità di realizzare opere di consolidamento, argine e riempimento al momento dell'utilizzazione del terreno a fini edificatori, oltre che di costruire un muro di contenimento del soprastante terreno scosceso, sottraendo all'edificabilità una porzione di terreno detta “fascia di rispetto”.
Per quanto riguarda la deduzione del Controparte_1
relativamente alla mancanza di prova della sua responsabilità in
[...]
ordine ai danni subiti dall'attore – e coincidente col motivo d'appello ulteriore rispetto a quello attinente il difetto di giurisdizione -, la corte ritiene che essa sia infondata.
Non corrisponde al vero, infatti, che il giudice di primo grado non abbia motivato in ordine alla questione.
Con motivazione che la corte condivide, il primo giudice ha evidenziato come, all'esito della consulenza espletata, in seguito al riassetto stradale di AM LA (Comune di Controparte_1
), il terreno oggetto di causa fosse soggetto a fenomeni franosi e
[...]
smottamenti, dovuti all'erosione e alla costante presenza di agenti atmosferici particolarmente intensi come pioggia e neve.
A differenza di quanto dedotto dal convenuto, la causa dei CP_1
danni non è da rinvenire nei fenomeni atmosferici, bensì nella costruzione della strada, che ha reso necessario lo sbancamento, a seguito del quale - in presenza dei fenomeni atmosferici e in assenza dei necessari lavori di
8 contenimento - il terreno dell'attore ha subito i danni riconosciuti nella sentenza di primo grado.
Per quanto concerne le domande oggetto dell'originario appello incidentale quale conseguenza dei relativi motivi d'appello, esse sono: 1)
l'espressa previsione della facoltà in capo all'attore di scegliere se chiedere al di realizzare direttamente il muro, o la liquidazione CP_1
delle somme necessarie alla costruzione dell'opera di contenimento;
2) la determinazione dell'importo nella seconda ipotesi a mezzo nuova consulenza tecnica d'ufficio per determinare la reale consistenza dell'opera e tenga conto di tutti i costi necessari, tra i quali quelli relativi alle spese per la redazione del progetto, agli oneri amministrativi, alle opere provvisorie di accesso dei mezzi di cantiere e al ripristino dello status quo ante al termine dei lavori, alla direzione lavori e collaudo;
3)
l'aggiornamento Istat della somma;
4) la condanna del
[...]
al risarcimento del danno per il mancato utilizzo delle Controparte_1
fasce di rispetto;
5) la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice ha compensato le spese di lite.
Il primo motivo è assorbito dalla circostanza dell'intervenuto pagamento da parte del della somma Controparte_1
indicata nella sentenza di primo grado: tale circostanza non è stata contestata dall'attore, il quale, anzi, l'ha confermata nelle memorie di replica del 18.3.2025, nelle quali afferma: “la circostanza che il CP_1
abbia dato esecuzione alla sentenza di primo grado non impedisce certo al di chiedere gli ulteriori danni non quantificati e non liquidati Pt_1
in primo grado”.
Il terzo motivo non può trovare accoglimento, in quanto genericamente formulato, nonché manchevole dell'indicazione della data esatta del pagamento.
9 Il secondo e il quarto motivo, trattati congiuntamente in ragione della connessione delle relative ragioni della decisione, sono infondati.
Dalle risposte alle osservazioni del consulente tecnico di parte fornite dal consulente tecnico d'ufficio nelle considerazioni integrative
(alla relazione di c.t.u.) depositate in cancelleria il 17.7.2013, emerge l'infondatezza di tali pretese.
Per quanto riguarda le dimensioni del terreno e l'identificazione dei luoghi, il c.t.u. ha spiegato come i luoghi oggetto di causa siano quelli oggetto dell'occupazione d'urgenza operata dal Comune di
[...]
per come indicati nella comunicazione formale del 29.8.1986 CP_1
prot. n. 5347, ovvero quelli registrati in catasto alla partita 1241, particelle
218, 219 e 402 in località Cozzolini.
In relazione agli ulteriori lavori di cui l'attore chiede il ristoro, il consulente, sempre nella risposta alle osservazioni prima citata, ha precisato: a) come il costo per la demolizione del muro esistente fosse già stato computato nel computo metrico di cui alla relazione peritale, alla voce 10; b) come il costo per il vespaio con materiale drenante fosse già stato considerato nel computo metrico di cui alla relazione peritale, alla voce 11; c) come il costo per la regimazione delle acque superficiali mediante canalette di scolo inserite nel calcestruzzo di tubi disposti a quinconce fosse da considerare ininfluente sul costo complessivo, poiché ampiamente compensato dal minor onere dovuto all'inferiore quantità di cemento utilizzata per realizzare il muro;
d) come il dedotto costo per la recinzione alla sommità del muro con paletti e rete metallica non fosse da sostenere, dovendosi riposizionare quella preesistente, e come il costo di riposizionamento fosse incluso alla voce 11 del computo metrico di cui alla relazione peritale;
e) come le spese relative a oneri di sicurezza, progettazione esecutiva, direzione lavori fossero da stimare nel 10% del costo per la realizzazione del muro e fossero già state considerate nella
10 somma complessiva di € 43.650,43; f) come la previsione e l'inserimento di un idoneo sistema di raccolta, convogliamento e smaltimento delle acque meteoriche attraverso un sistema di reti drenanti non fosse direttamente ascrivibile ai danni dovuti allo sbancamento, quanto piuttosto alla natura dei luoghi;
g) come sulle particelle oggetto di causa, in relazione al programma di fabbricazione, non sussistessero “né indici
e parametri urbanistici, né tanto meno esistevano fasce di rispetto cui attenersi”.
Il quinto motivo di appello incidentale, invece, merita accoglimento, non essendo giustificata, alla luce dell'accoglimento della domanda, la compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle suesposte considerazioni e assorbita ogni altra questione, la sentenza di primo grado merita conferma, fatta eccezione per la regolamentazione delle spese di lite.
La corte ritiene che le spese di tutti i gradi di giudizio, da regolamentare in ossequio al principio dell'esito complessivo della lite, siano da compensare per 1/3, mentre i restanti 2/3 siano da porre a carico del , in considerazione dell'accoglimento Controparte_1
parziale delle domande di Parte_1
Esse si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività defensionale svolta e della complessità della causa, che giustificano l'applicazione dei parametri minimi ratione temporis applicabili.
Occorre, infine, dare atto che ricorrono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato - ove dovuto - ai sensi dell'art. 13, comma I quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'appello principale iscritto al n. 542/2016.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, disattesa ogni altra istanza, eccezione o domanda, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto dal;
Controparte_1
- accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per 1/3 le spese di lite di primo grado, liquidate per l'intero in € 3.972,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico del
[...]
i restanti 2/3; Controparte_1
- rigetta nel resto;
- compensa per 1/3 le spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate per l'intero in € 5.338,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico del i restanti 2/3; Controparte_1
- compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di legittimità, liquidate per l'intero in € 2.626,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico del i restanti 2/3; Controparte_1
- compensa per 1/3 le spese di lite del giudizio di riassunzione, liquidate per l'intero in € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge, ponendo a carico del i restanti 2/3; Controparte_1
Si dà atto che ricorrono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato - ove dovuto - ai sensi dell'art. 13, comma I quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione all'appello principale iscritto al n. 542/2016.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 ottobre
2025.
Il consigliere estensore Il presidente
AN RI TO IO TI
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