CASS
Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/06/2024, n. 22512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22512 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN EL nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22512 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di LO ZI condannato con sentenza del 9/02/2021 (irrevocabile il 7/12/2021) ad anni quattro di reclusione per artt. 81, 319, 319-bis e 321 cod. pen. (con ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione dell'esecuzione già emesso e notificato, in attesa di valutazione dell'istanza di misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza), diretta a ottenere una declaratoria di non eseguibilità di tale sentenza e, comunque, il rilascio del nulla osta al mantenimento del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. La Corte d'appello ha motivato il rigetto dell'istanza sulla base del fatto che non vi fosse alcun presupposto di cui all'art. 670 cod. proc. pen., "trattandosi di titolo esecutivo, di pena pienamente eseguibile e la cui sospensione è temporanea in quanto finalizzata a consentire al condannato di accedere ad una delle misure alternative alla detenzione"; per tale ragione la Corte territoriale, richiamata la norma di cui all'art. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185, ha ritenuto che, essendo pendente l'esecuzione della pena detentiva, non si potesse neanche accordare il richiesto nulla osta per il rilascio del passaporto. 2. LO ZI ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l'ordinanza sopra indicata, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza di una norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, lett. d) e 12, comma primo, legge n. 1185 del 1967, nonché con riferimento agli artt. 656, comma 5 e 670, comma 1, cod. proc. pen., sulla ritenuta eseguibilità del titolo di esecuzione e, comunque, per il difetto di motivazione, ritenuta meramente apparente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al provvedimento impugnato nella parte in cui non ha dichiarato come non eseguibile la sentenza di condanna a pena detentiva ovvero non ha riconosciuto il diritto al rilascio del nulla osta al mantenimento del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio. Con il secondo motivo, il difensore del condannato denuncia l'inosservanza di una norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, lett. d) e 12, comma primo, legge n. 1185 del 1967, nonché con riferimento agli artt. 676, comma 1, cod. proc. pen. in relazione al provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al rilascio del nulla osta al mantenimento del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha presentato una memoria di replica con la quale ha contrastato gli argomenti spesi dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta essere manifestamente infondato, pertanto, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. I due motivi prospettati, essendo collegati tra loro, possono essere oggetto di trattazione congiunta. 2.1. Va preliminarmente ricordato come questa Corte, laddove vi sia stata la necessità di evidenziarlo (tra le altre, vedi Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, R., Rv. 272983 - 01, in tema di competenza del giudice nel caso di questioni relative alle misure cautelari personali ancora in corso fra il passaggio in giudicato della sentenza e l'inizio della fase di esecuzione della pena), ha affermato che la fase esecutiva del processo si apre formalmente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (vedi anche l'incipit dell'art. 656 cod. proc. pen. "Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva...", ineluttabilmente collegato con la definitività della decisione che la dispone) di cui l'emissione dell'ordine di esecuzione è solo l'atto concreto e tangibile per il condannato e il suo difensore attraverso la sua notifica. 2.2. Ciò chiarito, l'ordine di esecuzione notificato al condannato, sia pure con il contestuale decreto di sospensione, rappresenta, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., il primo atto, "concreto e percepibile all'esterno", del procedimento diretto a eseguire il disposto della sentenza di condanna a pena detentiva la quale sta per essere eseguita, pur con la sospensione della modalità detentiva, come già esplicitamente affermato nel provvedimento impugnato, "la cui sospensione è temporanea in quanto finalizzata a consentire al condannato di accedere ad una delle misure alternative alla detenzione". Lo iato temporale tra la definitività della decisione e l'effettivo concreto inizio dell'espiazione da parte del condannato libero non può mai (salvo i casi espressamente previsti dalla legge oggetto di successivo esame), comportare l'invocata ineseguibilità della pena detentiva ma, solamente, il differimento temporaneo dell'inizio della stessa in attesa, come nel caso di specie, della valutazione dell'istanza diretta a far scontare al già imputato la condanna a pena detentiva con una misura alternativa non detentiva. Appare, quindi, completamente ingiustificato il riferimento alla giurisprudenza citata in ricorso sulla formazione "progressiva" del giudicato, poiché nel caso in esame la sentenza riporta esattamente e unitariamente l'esatta definizione della pena da scontare. Analogamente, nell'attuale fattispecie non si versa in una delle ipotesi di legge - impropriamente accostate al decreto di sospensione emesso dal Pubblico ministero per consentire la richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione - di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. (rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, per i motivi ivi tassativamente previsti), 667 cod. proc. pen. (errore di persona nell'esecuzione della pena, ove già riconosciuto), 625-bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in caso di eccezionale gravità) e 635 cod. proc. pen. (sospensione dell'esecuzione nei casi di revisione). In questi casi, infatti, la pena già oggetto di esecuzione è sospesa da una decisione del giudice (eventualmente da parte del pm, con decreto motivato dagli effetti provvisori in attesa della decisione del giudice, per l'art. 667 cod. proc. pen.) che accerti la sussistenza dei requisiti richiesti nelle diverse fattispecie previste. Solo per le ipotesi previste dagli artt. 146 e 147 cod. pen. la pena può divenire "non eseguibile", eventualmente anche prima dell'effettiva concreta esecuzione ma, comunque, sempre nel corso della procedura finalizzata all'espiazione della pena già irrogata, nel momento in cui la magistratura di sorveglianza decida di accogliere la relativa richiesta, disponendone il differimento sino a che le condizioni riconosciute come "meritevoli" di tale sospensione non mutino o si definiscano. Nei casi disciplinati dal codice di rito, invece, la pena viene temporaneamente sospesa per evitare una possibile ingiusta espiazione perché - possibilmente - "erroneamente" irrogata. Nulla di tutto questo è rinvenibile nel caso di specie, come ordinariamente accade quando l'ordine di esecuzione per la carcerazione - con contestuale sospensione dell'esecuzione - viene emesso dal pm e regolarmente notificato al condannato che si trovi in stato di libertà. In questo caso, infatti, il destinatario della condanna a pena detentiva può attendere la scadenza del termine di sospensione con il conseguente ripristino degli effetti dell'ordine di carcerazione per essere condotto dalla Polizia giudiziaria in un istituto di detenzione ovvero - come accaduto nel caso in esame - il condannato, con la pena in corso di esecuzione temporaneamente sospesa dal pm, può chiedere al Tribunale di sorveglianza di poter accedere a una misura alternativa alla detenzione e, sino all'eventuale dichiarazione d'inammissibilità, di rigetto o di accoglimento, rimane in libertà con la pena sì "sospesa" ma eseguibile. Rimangono naturalmente esclusi i casi disciplinati dall'art. 670 cod. proc. pen. che sono già stati correttamente considerati da parte del provvedimento impugnato, con esplicita esclusione della sussistenza di alcun presupposto relativamente alla possibilità che vi fosse una questione fondata sul titolo esecutivo. Ancora, il riferimento alle pene (non più sanzioni) sostitutive previste in luogo delle pene detentive brevi, come novellate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è errato. In caso di condanna divenuta definitiva emessa da parte di un giudice che abbia irrogato una pena detentiva inferiore a quattro anni, decidendo di sostituirla ai sensi degli artt. 53, 58, 59 e 61 legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede direttamente con la sentenza di cognizione che sarà posta in esecuzione dal Pubblico ministero il quale la trasmette, ai sensi dell'art. 62 stessa legge, al Magistrato di sorveglianza del luogo del domicilio del condannato con contestuale notifica al difensore. Tale ultimo magistrato entro quarantacinque giorni, effettuata la valuta2:ione sull'attualità delle prescrizioni già decise dal giudice di merito, provvede con un'ordinanza "immediatamente trasmessa per l'esecuzione" all'ufficio di pubblica sicurezza che, a sua volta, provvede a comunicarla al condannato. Il procedimento esecutivo delle pene sostitutive, quindi, non differisce da quello ordinario nella sostanza ma solamente nelle forme per come illustrato di seguito. Ribadito, quindi, che il procedimento diretto all'esecuzione della pena detentiva, comune sia alla pena detentiva "propria" che a quella "sostituita", inizia direttamente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna può rilevarsi che, nel procedimento relativo alle pene sostitutive, il momento "ricognitivo" dell'avvenuto avvio del procedimento esecutivo si identifica nella comunicazione da parte della polizia giudiziaria, in questo caso, incaricata dalla magistratura di sorveglianza piuttosto che dal pubblico ministero che, comunque, rimane sempre il promotore dell'azione esecutiva dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 2.3. Venendo ora alla asserita assenza di una "base legale", citata nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, per cui il "condannato libero sospeso" non potrebbe essere costretto a vedersi limitare la propria libertà di espatrio e, quindi, la possibilità di avere un documento valido con cui poter godere di tale diritto, essa è individuabile proprio nelle norme citate in ricorso ovvero nella legge 21 novembre 1967, n. 1185. Al primo articolo si afferma "Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi", mentre al terzo, in relazione al caso che ci occupa, "Non possono ottenere il passaporto: .. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
" pertanto, considerato il loro combinato disposto, così potrebbe tradursi il precetto in relazione all'oggetto del ricorso: il cittadino può, con un documento valido per l'espatrio e in assenza di una condanna divenuta definitiva per cui debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, uscire dal territorio della Repubblica ovvero il cittadino, che sia stato condannato con sentenza divenuta definitiva per cui debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, non può ottenere - ovvero mantenere - un documento valido per l'espatrio sino all'avvenuta espiazione.( V 1r Z rLA..a Sí32 i 410 ng Loi Liz,1 j«), 3e P. f, deixt..iG).., ryi (,J) St5-01), 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). lì
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del PG, in persona di Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22512 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di LO ZI condannato con sentenza del 9/02/2021 (irrevocabile il 7/12/2021) ad anni quattro di reclusione per artt. 81, 319, 319-bis e 321 cod. pen. (con ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale sospensione dell'esecuzione già emesso e notificato, in attesa di valutazione dell'istanza di misura alternativa da parte del Tribunale di sorveglianza), diretta a ottenere una declaratoria di non eseguibilità di tale sentenza e, comunque, il rilascio del nulla osta al mantenimento del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio. La Corte d'appello ha motivato il rigetto dell'istanza sulla base del fatto che non vi fosse alcun presupposto di cui all'art. 670 cod. proc. pen., "trattandosi di titolo esecutivo, di pena pienamente eseguibile e la cui sospensione è temporanea in quanto finalizzata a consentire al condannato di accedere ad una delle misure alternative alla detenzione"; per tale ragione la Corte territoriale, richiamata la norma di cui all'art. 3 legge 21 novembre 1967, n. 1185, ha ritenuto che, essendo pendente l'esecuzione della pena detentiva, non si potesse neanche accordare il richiesto nulla osta per il rilascio del passaporto. 2. LO ZI ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l'ordinanza sopra indicata, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, si lamenta l'inosservanza di una norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, lett. d) e 12, comma primo, legge n. 1185 del 1967, nonché con riferimento agli artt. 656, comma 5 e 670, comma 1, cod. proc. pen., sulla ritenuta eseguibilità del titolo di esecuzione e, comunque, per il difetto di motivazione, ritenuta meramente apparente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento al provvedimento impugnato nella parte in cui non ha dichiarato come non eseguibile la sentenza di condanna a pena detentiva ovvero non ha riconosciuto il diritto al rilascio del nulla osta al mantenimento del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio. Con il secondo motivo, il difensore del condannato denuncia l'inosservanza di una norma giuridica di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 3, lett. d) e 12, comma primo, legge n. 1185 del 1967, nonché con riferimento agli artt. 676, comma 1, cod. proc. pen. in relazione al provvedimento impugnato nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al rilascio del nulla osta al mantenimento del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore ha presentato una memoria di replica con la quale ha contrastato gli argomenti spesi dal Procuratore generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta essere manifestamente infondato, pertanto, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. I due motivi prospettati, essendo collegati tra loro, possono essere oggetto di trattazione congiunta. 2.1. Va preliminarmente ricordato come questa Corte, laddove vi sia stata la necessità di evidenziarlo (tra le altre, vedi Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, R., Rv. 272983 - 01, in tema di competenza del giudice nel caso di questioni relative alle misure cautelari personali ancora in corso fra il passaggio in giudicato della sentenza e l'inizio della fase di esecuzione della pena), ha affermato che la fase esecutiva del processo si apre formalmente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna (vedi anche l'incipit dell'art. 656 cod. proc. pen. "Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva...", ineluttabilmente collegato con la definitività della decisione che la dispone) di cui l'emissione dell'ordine di esecuzione è solo l'atto concreto e tangibile per il condannato e il suo difensore attraverso la sua notifica. 2.2. Ciò chiarito, l'ordine di esecuzione notificato al condannato, sia pure con il contestuale decreto di sospensione, rappresenta, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., il primo atto, "concreto e percepibile all'esterno", del procedimento diretto a eseguire il disposto della sentenza di condanna a pena detentiva la quale sta per essere eseguita, pur con la sospensione della modalità detentiva, come già esplicitamente affermato nel provvedimento impugnato, "la cui sospensione è temporanea in quanto finalizzata a consentire al condannato di accedere ad una delle misure alternative alla detenzione". Lo iato temporale tra la definitività della decisione e l'effettivo concreto inizio dell'espiazione da parte del condannato libero non può mai (salvo i casi espressamente previsti dalla legge oggetto di successivo esame), comportare l'invocata ineseguibilità della pena detentiva ma, solamente, il differimento temporaneo dell'inizio della stessa in attesa, come nel caso di specie, della valutazione dell'istanza diretta a far scontare al già imputato la condanna a pena detentiva con una misura alternativa non detentiva. Appare, quindi, completamente ingiustificato il riferimento alla giurisprudenza citata in ricorso sulla formazione "progressiva" del giudicato, poiché nel caso in esame la sentenza riporta esattamente e unitariamente l'esatta definizione della pena da scontare. Analogamente, nell'attuale fattispecie non si versa in una delle ipotesi di legge - impropriamente accostate al decreto di sospensione emesso dal Pubblico ministero per consentire la richiesta di accesso alle misure alternative alla detenzione - di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen. (rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, per i motivi ivi tassativamente previsti), 667 cod. proc. pen. (errore di persona nell'esecuzione della pena, ove già riconosciuto), 625-bis cod. proc. pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, in caso di eccezionale gravità) e 635 cod. proc. pen. (sospensione dell'esecuzione nei casi di revisione). In questi casi, infatti, la pena già oggetto di esecuzione è sospesa da una decisione del giudice (eventualmente da parte del pm, con decreto motivato dagli effetti provvisori in attesa della decisione del giudice, per l'art. 667 cod. proc. pen.) che accerti la sussistenza dei requisiti richiesti nelle diverse fattispecie previste. Solo per le ipotesi previste dagli artt. 146 e 147 cod. pen. la pena può divenire "non eseguibile", eventualmente anche prima dell'effettiva concreta esecuzione ma, comunque, sempre nel corso della procedura finalizzata all'espiazione della pena già irrogata, nel momento in cui la magistratura di sorveglianza decida di accogliere la relativa richiesta, disponendone il differimento sino a che le condizioni riconosciute come "meritevoli" di tale sospensione non mutino o si definiscano. Nei casi disciplinati dal codice di rito, invece, la pena viene temporaneamente sospesa per evitare una possibile ingiusta espiazione perché - possibilmente - "erroneamente" irrogata. Nulla di tutto questo è rinvenibile nel caso di specie, come ordinariamente accade quando l'ordine di esecuzione per la carcerazione - con contestuale sospensione dell'esecuzione - viene emesso dal pm e regolarmente notificato al condannato che si trovi in stato di libertà. In questo caso, infatti, il destinatario della condanna a pena detentiva può attendere la scadenza del termine di sospensione con il conseguente ripristino degli effetti dell'ordine di carcerazione per essere condotto dalla Polizia giudiziaria in un istituto di detenzione ovvero - come accaduto nel caso in esame - il condannato, con la pena in corso di esecuzione temporaneamente sospesa dal pm, può chiedere al Tribunale di sorveglianza di poter accedere a una misura alternativa alla detenzione e, sino all'eventuale dichiarazione d'inammissibilità, di rigetto o di accoglimento, rimane in libertà con la pena sì "sospesa" ma eseguibile. Rimangono naturalmente esclusi i casi disciplinati dall'art. 670 cod. proc. pen. che sono già stati correttamente considerati da parte del provvedimento impugnato, con esplicita esclusione della sussistenza di alcun presupposto relativamente alla possibilità che vi fosse una questione fondata sul titolo esecutivo. Ancora, il riferimento alle pene (non più sanzioni) sostitutive previste in luogo delle pene detentive brevi, come novellate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è errato. In caso di condanna divenuta definitiva emessa da parte di un giudice che abbia irrogato una pena detentiva inferiore a quattro anni, decidendo di sostituirla ai sensi degli artt. 53, 58, 59 e 61 legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede direttamente con la sentenza di cognizione che sarà posta in esecuzione dal Pubblico ministero il quale la trasmette, ai sensi dell'art. 62 stessa legge, al Magistrato di sorveglianza del luogo del domicilio del condannato con contestuale notifica al difensore. Tale ultimo magistrato entro quarantacinque giorni, effettuata la valuta2:ione sull'attualità delle prescrizioni già decise dal giudice di merito, provvede con un'ordinanza "immediatamente trasmessa per l'esecuzione" all'ufficio di pubblica sicurezza che, a sua volta, provvede a comunicarla al condannato. Il procedimento esecutivo delle pene sostitutive, quindi, non differisce da quello ordinario nella sostanza ma solamente nelle forme per come illustrato di seguito. Ribadito, quindi, che il procedimento diretto all'esecuzione della pena detentiva, comune sia alla pena detentiva "propria" che a quella "sostituita", inizia direttamente con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna può rilevarsi che, nel procedimento relativo alle pene sostitutive, il momento "ricognitivo" dell'avvenuto avvio del procedimento esecutivo si identifica nella comunicazione da parte della polizia giudiziaria, in questo caso, incaricata dalla magistratura di sorveglianza piuttosto che dal pubblico ministero che, comunque, rimane sempre il promotore dell'azione esecutiva dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. 2.3. Venendo ora alla asserita assenza di una "base legale", citata nella memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, per cui il "condannato libero sospeso" non potrebbe essere costretto a vedersi limitare la propria libertà di espatrio e, quindi, la possibilità di avere un documento valido con cui poter godere di tale diritto, essa è individuabile proprio nelle norme citate in ricorso ovvero nella legge 21 novembre 1967, n. 1185. Al primo articolo si afferma "Ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi", mentre al terzo, in relazione al caso che ci occupa, "Non possono ottenere il passaporto: .. d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
" pertanto, considerato il loro combinato disposto, così potrebbe tradursi il precetto in relazione all'oggetto del ricorso: il cittadino può, con un documento valido per l'espatrio e in assenza di una condanna divenuta definitiva per cui debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, uscire dal territorio della Repubblica ovvero il cittadino, che sia stato condannato con sentenza divenuta definitiva per cui debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, non può ottenere - ovvero mantenere - un documento valido per l'espatrio sino all'avvenuta espiazione.( V 1r Z rLA..a Sí32 i 410 ng Loi Liz,1 j«), 3e P. f, deixt..iG).., ryi (,J) St5-01), 3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). lì
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 23 gennaio 2024 Il Consigliere estensore