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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/12/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.875 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. BORELLO PIETRO
contro
:
Controparte_1
[...]
-PARTE APPELLATA –
AVV. PERRI ROSARIO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, impugna la sentenza n. 746/2023, Parte_1 che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 298/2022, confermando la condanna al pagamento di € 1.671,51 oltre spese, per fornitura e installazione di caldaia e manutenzione programmata.
L'appellante deduce:
1 la prescrizione del credito azionato, trattandosi di fatture risalenti al 2012 e 2013
l'infondatezza della pretesa creditoria relativa alla fattura principale, trattandosi di spese di manutenzione straordinaria che, in quanto conduttore e non proprietario, non gli competerebbero
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata sia in fatto che in diritto, ribadendo che è il soggetto Pt_1 obbligato in quanto committente della fornitura e installazione della caldaia.
Sulla prescrizione del credito
L'appellante sostiene che il credito sia prescritto invocando il termine annuale ex art. 2956 c.c. per i lavori di manutenzione affidati a ditte specializzate. Tuttavia, la fattura principale riguarda la fornitura e installazione di una caldaia, non una mera manutenzione, e pertanto trova applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946
c.c., come già ritenuto dal primo Giudice.
La notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 17/11/2022, ha interrotto il decorso della prescrizione.
Sulla natura delle spese e legittimazione passiva
L'appellante deduce che le spese oggetto della fattura principale siano di manutenzione straordinaria e, in quanto conduttore, non sarebbe tenuto al pagamento. Tuttavia, dagli atti emerge che fu proprio a commissionare la fornitura e installazione della Pt_1 caldaia, risultando quindi parte contrattuale obbligata, a prescindere dalla qualifica di conduttore o proprietario.
La prova testimoniale ha confermato che fu a richiedere l'intervento e la Pt_1 fornitura, e la circostanza della sua qualità di conduttore non è stata provata, ma comunque irrilevante ai fini dell'obbligazione contrattuale assunta direttamente.
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'appellata non può essere accolta, non emergendo dagli atti elementi di mala fede o colpa grave dell'appellante.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata
2. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in € 1.701,00 oltre
[...] oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
3
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.875 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. BORELLO PIETRO
contro
:
Controparte_1
[...]
-PARTE APPELLATA –
AVV. PERRI ROSARIO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 05.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, impugna la sentenza n. 746/2023, Parte_1 che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 298/2022, confermando la condanna al pagamento di € 1.671,51 oltre spese, per fornitura e installazione di caldaia e manutenzione programmata.
L'appellante deduce:
1 la prescrizione del credito azionato, trattandosi di fatture risalenti al 2012 e 2013
l'infondatezza della pretesa creditoria relativa alla fattura principale, trattandosi di spese di manutenzione straordinaria che, in quanto conduttore e non proprietario, non gli competerebbero
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata sia in fatto che in diritto, ribadendo che è il soggetto Pt_1 obbligato in quanto committente della fornitura e installazione della caldaia.
Sulla prescrizione del credito
L'appellante sostiene che il credito sia prescritto invocando il termine annuale ex art. 2956 c.c. per i lavori di manutenzione affidati a ditte specializzate. Tuttavia, la fattura principale riguarda la fornitura e installazione di una caldaia, non una mera manutenzione, e pertanto trova applicazione il termine ordinario decennale ex art. 2946
c.c., come già ritenuto dal primo Giudice.
La notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 17/11/2022, ha interrotto il decorso della prescrizione.
Sulla natura delle spese e legittimazione passiva
L'appellante deduce che le spese oggetto della fattura principale siano di manutenzione straordinaria e, in quanto conduttore, non sarebbe tenuto al pagamento. Tuttavia, dagli atti emerge che fu proprio a commissionare la fornitura e installazione della Pt_1 caldaia, risultando quindi parte contrattuale obbligata, a prescindere dalla qualifica di conduttore o proprietario.
La prova testimoniale ha confermato che fu a richiedere l'intervento e la Pt_1 fornitura, e la circostanza della sua qualità di conduttore non è stata provata, ma comunque irrilevante ai fini dell'obbligazione contrattuale assunta direttamente.
Sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per lite temeraria avanzata dall'appellata non può essere accolta, non emergendo dagli atti elementi di mala fede o colpa grave dell'appellante.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata
2. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore che liquida in € 1.701,00 oltre
[...] oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
addì 05.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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