Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 22/04/2025, n. 3284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3284 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03284/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03396/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3396 del 2023, proposto da
AR OV, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Fusco e Antimo Angelino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Cuccaro e Anna Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
NI OV, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Basile e Bruno Garante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del permesso di costruire in sanatoria n. 4 del 04.07.2017 prot. n. 50558 ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, avente ad oggetto il seguente abuso “Realizzazione di una struttura in legno a forma rettangolare di dimensioni 12,10 x 6,00".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli, del Ministero della Cultura e di NI OV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. AR OV, nella qualitas di “ comproprietario ( comunione ordinaria ) unitamente al germano OV NI di un fondo sito nel Comune di Pozzuoli ”, esponeva:
- di avere, in data 29.3.2023, trasmesso all’intimato Comune atto di segnalazione/denunzia in relazione alla costruzione da parte del fratello NI, sul fondo che ne occupa, di una opera priva di titolo abilitativo, costituita da “ una tettoia completamente chiusa in legno con tetto a falde di circa 70 mq. su un basamento di muratura di tufo annessa all’agriturismo denominato Il Gruccione ”;
- che il Comune di Pozzuoli, con nota del 24 maggio 2023 in riscontro alla ridetta istanza, trasmetteva al ricorrente la relazione, con i relativi allegati, compendiante il sopralluogo effettuato in data 11 maggio 2023, ove emergeva che: i) l’abuso in parola era stato sanzionato con la ingiunzione a demolire n. 15077 del 9.4.2015; ii) NI OV aveva presentato un’istanza di accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica, prot. n. 66958 del 19.10.2016, “ qualificandosi arbitrariamente unico ed esclusivo proprietario ”; iii) in data 4 aprile 2017, al fine, era stato rilasciato permesso in sanatoria con prescrizioni.
1.1. Avverso tale permesso in sanatoria, n. 4 del 4 aprile 2017, insorgeva indi il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- della violazione dell’art. 11 del d.p.r. 380/2001 - contraddittorietà dell’azione amministrativa - della violazione dell’art. 3 della l. 241/90 - perplessità- della violazione del giusto procedimento della violazione dell’art. 1102 c.c. – della violazione dell’art. 36 del d.p.r. 380/2001, atteso che la istanza volta al rilascio del permesso in sanatoria sarebbe stata presentata solo dal germano del ricorrente (NI OV) senza acquisire il necessario consenso del comproprietario, quivi ricorrente; all’uopo, la civica Amministrazione sarebbe stata indotta in errore dal contegno reticente e fuorviante assunto dall’istante (che avrebbe omesso, nella domanda primigenia di sanatoria, di disvelare la esistenza di altro contitolare del diritto dominicale sulla res immobile de qua agitur , qualificandosi in guisa fallace quale esclusivo proprietario della stessa); di qui il vizio radicale che affliggerebbe il permesso, sanante delle opere insistenti sul fondo di proprietà (anche) del ricorrente, destinate ad assumere funzione pertinenziale della azienda agricola del controinteressato e, dunque, lesive della sfera dominicale di esso ricorrente; del resto la situazione di comproprietà e, dunque, la necessità di acquisire il consenso anche del ricorrente, sarebbe stato agevolmente percepibile dalla Amministrazione, mediante la “ mera consultazione dell’atto notarile ”; di qui, altresì, i vizi di carenza di istruttoria e di motivazione che, pure, affliggerebbero il gravato provvedimento; inoltre, la istanza di sanatoria sarebbe stata presentata allorquando era già decorso il termine assegnato per la demolizione delle opere e, dunque, sarebbe stato precluso l’esercizio della facoltà ex art. 36 del DPR 380/01;
- della violazione dell’art. 36 del d.p.r. 380/2001 – dell’illegittimo rilascio con prescrizioni – dello sviamento del potere - della violazione dell’art. 167 del d.lvo 42/2004 – della violazione dell’art. 37 delle nn.tt.aa. del vigente PRG – zona ER – della violazione dell’art. 11 del Piano Territoriale Paesistico dei Campi Flegrei – zona p.i. protezione integrale, stante la illegittimità di una sanatoria sottoposta a condizioni e connotata da prescrizioni, ciò che denoterebbe ex se la assenza della cd. “doppia conformità”; del resto, nella area in questione sarebbe inibito qualsivoglia intervento di nuova costruzione, precludendo in nuce la realizzazione di una opera della specie di quella che ne occupa, determinante un significativo incremento di volumetria e, indi, del carico urbanistico.
1.2. Preliminarmente, di poi, il ricorrente rimarcava la legittimazione e l’interesse ad agire, oltre che la tempestività del gravame, avendo avuto conoscenza del permesso gravato solo con la nota del Comune (di riscontro alla segnalazione dell’abuso edilizio) del 24 maggio 2023.
1.3. Si costituiva l’intimata Amministrazione comunale, instando per la irricevibilità per tardività, per la inammissibilità e, comunque, per la reiezione del gravame, in quanto infondato.
1.4. Si costituiva, altresì, il sig. NI OV che, pure rilevando profili di irricevibilità e inammissibilità, concludeva per il rigetto del ricorso.
1.5. Si costituiva, di poi, con atto solo formale il Ministero della Cultura e la causa, al fine, illustrate le rispettive posizioni con ulteriori scritti defensionali, veniva introitato per la decisione all’esito della udienza pubblica del 5 marzo 2023.
2. Il ricorso –in disparte le questioni “endogene”, e le responsabilità di matrice privatistica nascenti da una istanza di sanatoria presentata senza l’assenso del ricorrente comproprietario, anche in violazione dell’art. 1102 c.c.; questioni, in ogni caso, estranee alla potestas iudicandi di questo TAR- è irricevibile per intempestività, atteso che:
- il permesso di costruire in sanatoria è stato pubblicato, mercè inserzione dell’albo del Comune, dal 4 al 19 luglio 2017;
- il gravame che ne occupa, è stato notificato in data 21 luglio 2023 e depositato il successivo 24 luglio 2023.
2.1. Sul punto, il Collegio non può che riportarsi, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.c., ai conformi precedenti per cui “ In tema di impugnazione di provvedimenti abilitativi in materia edilizia, per i quali non è richiesta la notificazione individuale ai “vicini”, si deve tener conto dell’art. 20, comma 6, del testo unico sull’edilizia, per il quale “dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio . Nel caso di permesso in sanatoria a titolo di condono ovviamente non vi è stata a suo tempo l’affissione del cartello per le opere, quando non siano stati rilasciati titoli abilitativi, ma secondo quanto disposto dall’art. 20, comma 6, deve esservi anche in tal caso la pubblicazione dell’atto nell’albo pretorio del Comune e con tale pubblicazione comunque si verifica la presunzione di conoscenza, dal momento che la legge prevede tale formalità, l’unica concreta possibile nel caso di rilascio del titolo in sanatoria. Tale interpretazione dell’art. 20, comma 6, è coerente con le esigenze riguardanti la certezza dei rapporti giuridici di diritto pubblico e l’impossibilità di ritenere che un provvedimento autoritativo sia impugnabile in sostanza senza alcun limite di tempo. Colui che intende proporre ricorso – quando è pendente un procedimento di condono – ha un proprio onere di diligenza, quello di attivarsi e di seguire l’iter del procedimento: se del caso, egli può intervenire nel corso del procedimento di condono (ed in tal caso avrà titolo ad avere notizia dell’esito del procedimento), ma se non interviene nel corso del procedimento deve avere la dovuta diligenza e proporre ricorso entro il termine di decadenza, decorrente dalla scadenza del termine di pubblicazione del titolo ai sensi dell’art. 20, comma 6, del testo unico sull’edilizia. D’altro canto, come sopra evidenziato, il fabbricato in questione da tempo ha assunto la conformazione contestata dalla ricorrente (…)Altrimenti opinando, si dovrebbe affermare che, quando è emesso un provvedimento di sanatoria, il vicino in ogni tempo possa impugnarlo, salva la prova che egli abbia avuto in precedenza formale notizia dell’atto, senza che sia esigibile dallo stesso un onere di diligenza in situazioni come quella in questione; il che determinerebbe una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche non giustificabile e contraria ai principi ordinamentali ” (TAR Campania, VI, 6 luglio 2023, n. 4027).
2.2. Così che “ il proprietario confinante che lamenti la lesione delle sue prerogative dominicali a causa degli abusi stessi –ove non abbia inteso compulsare con immediatezza l’autorità civica per le iniziative di ripristino della legalità (appena) violata- è comunque chiamato a farsi parte diligente nell’acquisire tempestive notizie circa eventuali domande di condono medio tempore presentate entro le scadenze di legge, e ciò al fine di far valere le sue ragioni ad opponendum all’interno del relativo procedimento. Solo in tal caso il proprietario confinante assume la veste di controinteressato procedimentale a cui deve essere notificato il provvedimento del Comune che decide sul chiesto condono (con il conseguente avvio dei termini decadenziali di impugnazione da quella data, fatta salva la prova delle controparti di conoscenza aliunde acquisita). Diversamente, il soggetto pregiudicato dal condono è tenuto ad attivarsi al più tardi entro i termini decadenziali che decorrono dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento avversato, senza che possano in contrario essere eccepite conoscenze postume scaturite da istanze di accesso più o meno esplorative o strumentali, a procedimento condonistico da tempo concluso. Diversamente opinando verrebbe frustrato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’azione oppositiva nei suoi confronti non venga irragionevolmente differita nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (su quest’ultimo principio cfr. Consiglio di Stato n. 191 del 9.1.2020) ” (TAR Campania, VI, 29 giugno 2021, n. 4492).
2.3. Nella fattispecie che ne occupa, depone per la conoscibilità del permesso prima del riscontro del 24 maggio 2023, al lume delle coordinate tracciate dalla giurisprudenza di questa Sezione: i) il lasso temporale intercorrente tra la pubblicazione del permesso in sanatoria e la presentazione del gravame; ii) la qualità di comproprietario del ricorrente, e i rapporti intercorrenti con il germano altro comproprietario (denunzie dell’abuso risalenti al 2014; scrittura del 12 gennaio 2017, con il preliminare progetto divisionale ivi tratteggiato e prodromico procedimento di mediazione).
2.4. Siccome sopra esposto, i profili quivi esaminati ed esaminabili –afferenti, a latere pubblicistico , esclusivamente ai rapporti con la Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo- lasciano impregiudicati i diversi aspetti, che peraltro esulano dalla potestas iudicandi di questo TAR, attinenti ai rapporti privatistici inter partes , ai modi di godimento e di esercizio delle facoltà riconnesse alla qualitas di comproprietario, e alle conseguenze che ne possono discendere in caso di violazione da parte di uno dei comunisti dei diritti spettanti all’altro partecipante alla comunione a’ sensi degli artt. 1100 e ss. c.c..
3. Le peculiari connotazioni della controversa, e la stessa natura della pronunzia che la definisce, impongono la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per intempestività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO