Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5757 / 2024 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 12.3.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
25 Marzo 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5757/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981;
T R A
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. F. Giampaolo;
Ricorrente
CONTRO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha formulato opposizione avverso all'ordinanza di ingiunzione n. OI-002869859, notificata dall' in data 13 Novembre CP_1
2024, avente ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, l. 11 novembre
1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, per un importo complessivo di € 13.517,28.
In particolare, oltre a rilevare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione impugnata per omessa o quantomeno tardiva notifica dell'avviso di accertamento ad essa sotteso, con conseguente violazione dell'art. 14, l. 689/81, ha osservato come in forza della circolare n. 32 del 25.02.2022, CP_1 la suindicata violazione rientri tra i motivi di archiviazione dell'ordinanza di ingiunzione.
Eccependo altresì la carenza di motivazione del provvedimento opposto, nonché la sproporzione della sanzione irrogata, ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi suesposti. CP_ Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto la cessazione della materia del contendere comunicando l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione opposta.
Orbene, per tale ultima ragione, in via assorbente, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., va dichiarata cessata nel merito la materia del contendere.
Stante la condotta processuale dell' , il quale ha provveduto all'annullamento dell'ordinanza CP_1 di ingiunzione opposta entro la prima udienza, e comunque nell'immediatezza della prima contestazione ricevuta – non risultando agli atti alcuna prova di scritti difensivi o richieste di audizione ex art. 18 l. 689/81 antecedenti alla proposizione del ricorso – appare equo compensare le spese di giudizio tra l'ente resistente e la parte ricorrente nella misura di 1/2.
Quanto alla restante metà le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1,
Dm 55/2014 modificato dal Dm 147/22, stante il valore della causa (compreso nello scaglione €
5.201,00 – € 26.000,00) e l'assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità (tale da ritenere equa la decurtazione del 50% del valore dei medi per ciascuna delle fasi del giudizio) –
CP_ vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Dichiara cessata la materia del contendere.
CP_ Condanna l' in persona del proprio legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in € 1.348,00, oltre iva, cpa, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Compensa le spese nella restante metà.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 25/03/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo