CASS
Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2024, n. 40351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40351 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZZ LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l i'anntillamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parzia e riforma della pronuncia di condanna emessa in data 28 marzo 2023 dal Tribunal: di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di IG LA, per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen., ha escluso la recidiva, rideterminando conseguenti: mente la pena, con conferma del resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IG LA, a mezzo dl difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassu nono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40351 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 13/09/2024 2.1. Con il primo motivo, si contesta la mancata concessione dell'a::enuante comune prevista all'art. 62, n. 6, cod. pen., poiché l'imputato a \tra r roceduto volontariamente a tentare una concreta forma di ristoro in favore i della persona offesa, mediante offerta reale 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la carenza di Motiv )zione in merito alla invocata concessione dell'attenuante comune prevista all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 diem: re 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dal 'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con mai: ificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi g ?.nerici e comunque manifestamente infondati. 2. Il ricorrente ha depositato un assegno circolare presso l'Ufficio Unep di Napoli, ma la consegna dell'effetto alla persona offesa non ha avuto buoir fine per l'irreperibilità di quest'ultima (irreperibilità rilevata anche in ,primo grado, nell'ambito della notifica dell'avviso di udienza). A fronte di tale presupposto di fatto e dello specifico profilo di gravann ?. (quarto motivo dell'atto di appello, pp. 13ss), la Corte partenopea ha osservato :ome non vi fosse spazio per l'operatività dell'attenuante, avuto riguardo al mancati: effettivo conseguimento dell'effetto risarcitorio e alla stessa inconsapevolezza li ciò da parte della persona offesa, dando nondimeno altresì atto della «certi e seria volontà di risarcire la vittima». Proprio tale circostanza, d'altronde, i : veva già fondato la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (cfr. la sentenza del Tribunale, p. 10, che, con statuizione confermata in secondo grado, concede le attenuanti generiche unicamente in base al «comportamento degli utati che hanno seriamente e concretamente tentato di risarcire il danno pa lto dalla vittima»). Il primo motivo di impugnazione, proprio in quanto prescinde dalla complessiva valutazione premiale condivisa dai giudici di merito (chi: assorbe interamente nell'alveo dell'art. 62-bis cod. pen. lo sforzo di riparazione d 3l danno, pur non andato a buon fine), si rivela, pertanto, del tutto aspecifico, omi:ttendo di misurarsi con il nucleo fondamentale dell'apparato giustificativo. 2 3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso generico, non confrontandosi parimenti con l'effettivo contenuto della sentenza nel suo complesso, e cpmunque manifestamente infondato in punto di diritto. Non è, in primo luogo, censurabile la motivazione per il suo (apparente) silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora i isulti che la stessa sia stata comunque disattesa dal complessivo percorso argon - entativo, in assenza di deduzioni difensive sulla decisività di quei rilievi, logicamente incompatibili con la soluzione adottata. La sentenza di appello - p.
3 - tiene, invero, correttamente in considerazione, accanto anche al danno puramente patrimoniale, anche la rilevante gravità dell'aggressione fisica alla persona offesa (aggredita mentre esercitava l'attività di prostituzione sulla pubi: lica via, immobilizzata e colpita con pugni e bastonate, sino a farle perdere i;
ensi e a procurarle lesioni giudicate guaribili in quindici giorni). In tal modo, è stai :a offerta un'implicita, ma adeguata risposta alle censure dell'imputato, in doere ilza con i principi di diritto espressi da questa Corte regolatrice. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, , ai •ini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazior a delitti contro il patrimonio (e, in particolare, per quanto qui rileva, al delitto di cui all'art. 628 cod. pen.), occorre far riferimento a una valutazione il più completa possibile del danno complessivo cagionato alla persona offesa, senza avere riguardo soltanto al valore venale pressoché irrisorio del corpo del reato (Se. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Annaro, Rv. 260021). Non è revocabile in dubbio che la rapina abbia u- a natura plurioffensiva, poiché lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita, di modo che non è sufficiente cl - e il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valut re anche gli effetti dannosi connessi all'aggressione morale o materiale del soggeno contro il quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. Pertanto, solo cLialora la valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa risulti di speciale tenuità, può valutarsi positivamente la sussistenza deWatter uante in questione, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giurid ci (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01; Sez. 7, n. 2; 653 del 15/09/2020, AA OH, non mass.; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 50987 de 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez., 2 n. 45985 del 23/10/2013, Donat , Rv 257755- 01). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere cond:innato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di ur somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, ',aiutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2024 Il Cons gliere estensore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo l i'anntillamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parzia e riforma della pronuncia di condanna emessa in data 28 marzo 2023 dal Tribunal: di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di IG LA, per il reato di cui agli artt. 110-628 cod. pen., ha escluso la recidiva, rideterminando conseguenti: mente la pena, con conferma del resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione IG LA, a mezzo dl difensore, formulando due motivi di impugnazione, che qui si riassu nono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 40351 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 13/09/2024 2.1. Con il primo motivo, si contesta la mancata concessione dell'a::enuante comune prevista all'art. 62, n. 6, cod. pen., poiché l'imputato a \tra r roceduto volontariamente a tentare una concreta forma di ristoro in favore i della persona offesa, mediante offerta reale 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura la carenza di Motiv )zione in merito alla invocata concessione dell'attenuante comune prevista all'art. 62, n. 4, cod. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 diem: re 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimo, dal 'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con mai: ificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con motivi g ?.nerici e comunque manifestamente infondati. 2. Il ricorrente ha depositato un assegno circolare presso l'Ufficio Unep di Napoli, ma la consegna dell'effetto alla persona offesa non ha avuto buoir fine per l'irreperibilità di quest'ultima (irreperibilità rilevata anche in ,primo grado, nell'ambito della notifica dell'avviso di udienza). A fronte di tale presupposto di fatto e dello specifico profilo di gravann ?. (quarto motivo dell'atto di appello, pp. 13ss), la Corte partenopea ha osservato :ome non vi fosse spazio per l'operatività dell'attenuante, avuto riguardo al mancati: effettivo conseguimento dell'effetto risarcitorio e alla stessa inconsapevolezza li ciò da parte della persona offesa, dando nondimeno altresì atto della «certi e seria volontà di risarcire la vittima». Proprio tale circostanza, d'altronde, i : veva già fondato la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (cfr. la sentenza del Tribunale, p. 10, che, con statuizione confermata in secondo grado, concede le attenuanti generiche unicamente in base al «comportamento degli utati che hanno seriamente e concretamente tentato di risarcire il danno pa lto dalla vittima»). Il primo motivo di impugnazione, proprio in quanto prescinde dalla complessiva valutazione premiale condivisa dai giudici di merito (chi: assorbe interamente nell'alveo dell'art. 62-bis cod. pen. lo sforzo di riparazione d 3l danno, pur non andato a buon fine), si rivela, pertanto, del tutto aspecifico, omi:ttendo di misurarsi con il nucleo fondamentale dell'apparato giustificativo. 2 3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso generico, non confrontandosi parimenti con l'effettivo contenuto della sentenza nel suo complesso, e cpmunque manifestamente infondato in punto di diritto. Non è, in primo luogo, censurabile la motivazione per il suo (apparente) silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora i isulti che la stessa sia stata comunque disattesa dal complessivo percorso argon - entativo, in assenza di deduzioni difensive sulla decisività di quei rilievi, logicamente incompatibili con la soluzione adottata. La sentenza di appello - p.
3 - tiene, invero, correttamente in considerazione, accanto anche al danno puramente patrimoniale, anche la rilevante gravità dell'aggressione fisica alla persona offesa (aggredita mentre esercitava l'attività di prostituzione sulla pubi: lica via, immobilizzata e colpita con pugni e bastonate, sino a farle perdere i;
ensi e a procurarle lesioni giudicate guaribili in quindici giorni). In tal modo, è stai :a offerta un'implicita, ma adeguata risposta alle censure dell'imputato, in doere ilza con i principi di diritto espressi da questa Corte regolatrice. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, infatti, , ai •ini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazior a delitti contro il patrimonio (e, in particolare, per quanto qui rileva, al delitto di cui all'art. 628 cod. pen.), occorre far riferimento a una valutazione il più completa possibile del danno complessivo cagionato alla persona offesa, senza avere riguardo soltanto al valore venale pressoché irrisorio del corpo del reato (Se. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Annaro, Rv. 260021). Non è revocabile in dubbio che la rapina abbia u- a natura plurioffensiva, poiché lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita, di modo che non è sufficiente cl - e il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valut re anche gli effetti dannosi connessi all'aggressione morale o materiale del soggeno contro il quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. Pertanto, solo cLialora la valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa risulti di speciale tenuità, può valutarsi positivamente la sussistenza deWatter uante in questione, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giurid ci (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01; Sez. 7, n. 2; 653 del 15/09/2020, AA OH, non mass.; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 50987 de 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez., 2 n. 45985 del 23/10/2013, Donat , Rv 257755- 01). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 3 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere cond:innato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di ur somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, ',aiutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2024 Il Cons gliere estensore La Presidente