Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
RG 17249 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17249 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GRIMALDI MARIANNA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. URSOMANNO EMILIO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia Indirizzo Telematico
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in
[...]
NAPOLI il 7/07/2004 (atto n. 86, P. II, S. A, sez. P, anno 2004), riferendo che tra le parti, in seguito
1
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], minorenne. Per_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata e precisavano il regime di affido paritetico del figlio minore, richiesto in ricorso.
Il Tribunale si riservava la decisione.
Il Pm concludeva come in atti..
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno, Per_1 di comune accordo l'educazione, la crescita e l'istruzione, con la previsione del collocamento alternato tra i genitori e con la previsione della responsabilità disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione;
Il piccolo manterrà la residenza anagrafica presso la casa del padre sita in Per_1
Pozzuoli alla Via San Gennaro ad Agnano, 62, ma vivrà alternativamente con entrambi i genitori, alternandosi di settimana in settimana tra la casa del padre e la casa della madre, sita in Pozzuoli
(NA) alla via San Gennaro Agnano, 52.
Il minore trascorrerà una settimana con un genitore e una settimana con l'altro e, precisamente, la domenica sera alle ore 20.30 sarà prelevato da un genitore e vi resterà Per_1
fino alla domenica successiva alle ore 20.30 allorquando sarà riaccompagnato presso
l'abitazione dell'altro. Durante la settimana di spettanza di un genitore, l'altro potrà vedere e tenere con sé il figlio due pomeriggi alla settimana da concordare (preferibilmente il martedì e il giovedì), dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00.
Il minore trascorrerà il compleanno della madre, l'onomastico della stessa e la festa della mamma con la madre. Lo stesso varrà per il padre. In merito al compleanno del minore, un anno trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro e così via, sempre seguendo il principio dell'alternanza. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi o diverse rimodulazioni concordate tra le parti nell'esclusivo interesse del minore;
I genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del figlioletto, a seconda dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi;
2 Le parti provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore del figlio minore. Dette spese dovranno essere preventivamente concordate e documentate, ma l'eventuale rifiuto dovrà essere giustificato da motivi oggettivi e, comunque, valutato nell'interesse del minore;
L'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%, così come previsto per Legge;
Il sig. verserà, a titolo di assegno divorzile una tantum, in favore della sig.ra Pt_1
la somma di euro 20.000,00, da suddividersi in due soluzioni e, precisamente, euro CP_1
5.000,00 alla sottoscrizione dell'accordo ed euro 15.000,00 alla pubblicazione della sentenza di divorzio. La Sig.ra accetta la riferita somma senza alcuna riserva, ritenendola congrua CP_1
e satisfattiva e rinunciando, per l'effetto e come per legge, ad ogni ulteriore richiesta e pretesa economica;
Il sig. si impegna, a richiesta della sig.ra alla restituzione degli effetti Pt_1 CP_1 personali ancora presenti nell'abitazione del sig. ; Pt_1
Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o ogni altro documento valido per l'espatrio, anche con riferimento al figlio minore.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto - manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età e della vicinanza delle rispettive abitazioni (ubicate non solo nel medesimo comune ma alla medesima via); peraltro già in sede separativa veniva prevista una quasi parità di tempi di permanenza del minore tra entrambi i genitori ed evidentemente non si sono registrate criticità di sorta.
Le parti hanno inoltre concordato la previsione di una tantum divorzile con la caratteristica di unicità della prestazione ed al Tribunale è sempre rimessa la valutazione circa l'equità dell'accordo (atto dispositivo inquadrabile nell'area della datio in solutum ovvero della novazione oggettiva avendo le parti concordato l'assolvimento dell'obbligo assistenziale mediante una prestazione diversa da quella consistente nella somministrazione periodica dell'assegno e che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell'assegno periodico, ma è liberamente concordata dalle parti).
La valutazione di equità, rimessa alla Ag, involge questioni e diritti fondamentali della persona stante le conseguenze legali sulle quali le parti non hanno, successivamente all'accordo, alcun ulteriore unilaterale potere dispositivo e modificativo.
Ciò posto il Collegio nel caso di specie rileva l'equità della previsione considerata l'età delle parti, i modesti redditi documentati del , la mancata previsione in sede di separazione consensuale di Pt_1
un assegno di mantenimento in favore della . CP_1
3 Poiché le condizioni pertanto non sono contrarie a norme imperative e appare equa la previsione di una tantum divorzile, il Tribunale ritiene di poter provvedere in conformità.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
a NAPOLI il 7/07/2004 (atto n. 86, P. II, S. A, sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 2004);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13.6.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
4