Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 198
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per Violazione e Falsa applicazione degli artt. 19, e 19-Bis, comma 2, del D.P.R. 633/1972

    La Corte ritiene che l'attività finanziaria non sia occasionale né accessoria, essendo svolta abitualmente e generando proventi per più annualità. Pertanto, non operano le cause di esclusione dal pro-rata di cui all'art. 19 bis, c. DPR 633/72, confermando la legittimità del diniego dell'ufficio.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis, comma 2, del d.p.r. 633/1972

    La Corte rileva che non si disconoscono i costi, ma si contesta l'errata applicazione del regime del pro-rata da parte della contribuente, con conseguente non spettanza del diritto al rimborso richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 198
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 198
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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