CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1939/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Fabio Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4628/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 S.R.L. in Liquidazione rappresentata e difesa come da delega in atti.
Contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni
e RS IVA.
Per l'annullamento del provvedimento di diniego espresso di rimborso notificato in data 11 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, in relazione alla richiesta di rimborso IVA presentata dalla Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione per l'anno d'imposta 2023, Cronologico 52591/0, per l'importo di Euro 23.986,00.
La ricorrente premette. Il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo sotto diversi profili. Il provvedimento de quo si basa su un'interpretazione distorta delle circostanze di fatto in cui versa la Società
e, conseguentemente, degli artt. 19 e 19-bis del DPR n. 633/1972 . Difatti, la Società sostiene dei costi nell'ambito della procedure di liquidazione che nulla hanno a che vedere con un'attività finanziaria avente ad oggetto l'erogazione di finanziamenti, gli interessi attivi maturati dalla Società derivano dal contratto di Cash Pooling con il gruppo Ricorrente_1 dove la stessa mostra una posizione a credito derivante da giacenze di cassa presso il pooler di gruppo. Si tratta di interessi assolutamente accessori alla posizione liquidatoria della Società. L'IVA a credito si riferisce all'attività nel suo complesso e alla fase di chiusura della procedura di liquidazione e non alla gestione di un'attività finanziaria in grado di generare interessi attivi: sono pertanto costi inerenti all'attività della Società la cui IVA non può subire limitazioni di sorta.
Ritiene illegittimo il diniego espresso per i motivi che si riportano in via sintetica.
1.Illegittimità dell'atto impugnato per Violazione e Falsa applicazione degli artt. 19, e 19-Bis, comma 2, del
D.P.R. 633/1972: della fondatezza del diritto alla detrazione per inapplicabilità del Pro-Rata di Detrazione in
Presenza di Operazioni finanziarie accessorie ai sensi dell'art. 174, Par. 2, Lett. C), Direttiva IVA e art. 19-
Bis D.P.R. 633/1972.
2.Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis, comma 2, del d.
p.r. 633/1972: dell'impossibilità di negare il diritto alla detrazione dell'iva assolta nel periodo di liquidazione della società per costi inerenti.
Conclude di annullare l'impugnato provvedimento di diniego di rimborso perché illegittimo, per tutte le ragioni ampiamente illustrate nel ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. La DP I di Milano ritualmente costituitasi, resiste alle censure della ricorrente con controdeduzioni e conclude per il rigetto del ricorso.
Come riportato nel provvedimento di diniego, Nel caso di specie, le operazioni in questione formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, in quanto non sono meramente occasionali ma realizzate abitualmente, considerato che i proventi derivanti dall'attività finanziaria sono stati percepiti per più annualità. L'attività finanziaria non può definirsi nemmeno accessoria rispetto a quella principale effettuata dalla società, dal momento che un'operazione può essere definita accessoria se ha la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o la cessione principale e, in particolare, se costituisce il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal soggetto IVA (v. Ord. Cass. n. 8625 dell'11 aprile
2014). Dunque, valutando in concreto l'operatività della Ricorrente_1 s.r.l., l'attività finanziaria non può essere considerata occasionale, né tanto meno accessoria rispetto a quella “caratteristica”.
Inoltre, effettuata una valutazione “in concreto” delle attività svolte dall'odierna ricorrente, quella finanziaria non può nemmeno essere considerata come attività occasionale, in quanto la società ottiene regolarmente proventi da tale attività, che risulta così ripetuta nel corso degli anni: pertanto, deve essere considerata come attività propria della società. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non operano le cause di esclusione dal pro-rata di cui all'art. 19 bis, c. DPR 633/72, con conseguente conferma della legittimità della ripresa effettuata dall'Ufficio a fini IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio , esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Per giurisprudenza consolidata quando il ricorso che abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto o diniego tacito dell'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore nel senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e di provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con le quali l'ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essa attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale ( Cass. n. 29613/11, cass. n. 21197/14
n. 24720/16, n. 12291/18).
Per quanto riguarda gli elementi di prova come avvertito gravano sulla ricorrente.
In data 11/2/2025, l'Ufficio notificava alla società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, il provvedimento di diniego relativo alla richiesta di rimborso IVA di € 23.986,00 contenuta nella dichiarazione presentata per l'annualità 2023.
Dalle motivazioni del diniego impugnato si rileva quanto segue: ““La società, effettuando operazioni di finanziamento non rientranti tra quelle contemplate dal comma 2 art. 19 bis del DPR 633/72, avrebbe dovuto applicare il pro-rata. Si rileva infatti che le operazioni finanziarie sono oggetto dell'attività propria dell'impresa esercitata in concreto ed anche previste nell' oggetto sociale, infatti, da controllo effettuato in AT sulle dichiarazioni IVA si evidenzia che dal 2015 nel quadro VE vengono inserite esclusivamente operazioni esenti
(art.10) – interessi attivi. Non si ritiene quindi corretta la compilazione del quadro VF relativo all'occasionalità delle operazioni esenti e non si ritiene determinato correttamente il pro-rata ai sensi dell'art. 19 bis DPR
633/72.”
La ricorrente si è limitata ad eccepire la violazione del combinato disposto degli artt. 19 e 19 bis DPR 633/72. – Affermando di non svolgere attività finanziaria, ma soltanto operazioni occasionali esenti riferite alla maturazione di interessi attivi derivanti dal contratto di cd. “cash pooling” in essere dal 2000 con la consociata francese;
tale attività, comunque, sarebbe accessoria rispetto all'attività principale della società, vale a dire la produzione di filati in vetro. Rileva inoltre, l'impossibilità i di negare la detrazione dell'IVA assolta nel periodo di liquidazione per costi inerenti, appunto, la gestione della fase liquidatoria della società.
Il collegio non condivide la tesi della ricorrente, riconoscendo legittimo il diniego dell'ufficio.
L'art. 19, c. 5 DPR 633/72 prevede che “ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo
19-bis”.
L'art. 19 bis, c. 1 e 2, “la percentuale di detrazione di cui all'art. 19, co. 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto … quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.”
Si evince che il “nuovo” art 19, co. 5, come modificato dal d.lgs. 313/1997, stabilisce che i “contribuenti che esercitano sia attività' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale pro-rata di detrazione di cui all'articolo 19- bis”.
Invero, è possibile detrarre solo parte dell'Iva pagata sugli acquisti, che viene determinata attraverso il cosiddetto meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19 bis DPR 633/72.
Nel caso di specie, le operazioni in questione formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, in quanto non sono meramente occasionali ma realizzate abitualmente, considerato che i proventi derivanti dall'attività finanziaria sono stati percepiti per più annualità. L'attività finanziaria non può definirsi nemmeno accessoria rispetto a quella principale effettuata dalla società, dal momento che un'operazione può essere definita accessoria se ha la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o la cessione principale e, in particolare, se costituisce il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal soggetto IVA (v. Ord. Cass. n. 8625 dell'11 aprile 2014).
Nel caso in esame, si deve ritenere che l'attività finanziaria svolta dalla società non può essere considerata attività accessoria rispetto alle operazioni imponibili legate alla attività per così dire “principale”, che, è quella di produzione di filati in vetro, stante l'assenza di correlazione tra le due attività.
Di conseguenza non operano le cause di esclusione dal pro-rata di cui all'art. 19 bis, c. DPR 633/72, con conferma dell'atto impugnato.
Non risulta fondata neanche la seconda censura, impossibilità di negare la detrazione dell'IVA assolta nel periodo di liquidazione per costi inerenti, appunto, la gestione della fase liquidatoria della società .
Come già rilevato, non si disconoscono costi, bensì la errata applicazione da parte della contribuente del regime del pro-rata, con conseguente non spettanza del diritto al rimborso richiesto.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato. Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano lì 02 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LE LV OR LA
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
DE ROSA LUISA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1939/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Rappresentato da Fabio Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4628/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per la società Ricorrente_1 S.R.L. in Liquidazione rappresentata e difesa come da delega in atti.
Contro
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano – Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni
e RS IVA.
Per l'annullamento del provvedimento di diniego espresso di rimborso notificato in data 11 febbraio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano, in relazione alla richiesta di rimborso IVA presentata dalla Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione per l'anno d'imposta 2023, Cronologico 52591/0, per l'importo di Euro 23.986,00.
La ricorrente premette. Il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo sotto diversi profili. Il provvedimento de quo si basa su un'interpretazione distorta delle circostanze di fatto in cui versa la Società
e, conseguentemente, degli artt. 19 e 19-bis del DPR n. 633/1972 . Difatti, la Società sostiene dei costi nell'ambito della procedure di liquidazione che nulla hanno a che vedere con un'attività finanziaria avente ad oggetto l'erogazione di finanziamenti, gli interessi attivi maturati dalla Società derivano dal contratto di Cash Pooling con il gruppo Ricorrente_1 dove la stessa mostra una posizione a credito derivante da giacenze di cassa presso il pooler di gruppo. Si tratta di interessi assolutamente accessori alla posizione liquidatoria della Società. L'IVA a credito si riferisce all'attività nel suo complesso e alla fase di chiusura della procedura di liquidazione e non alla gestione di un'attività finanziaria in grado di generare interessi attivi: sono pertanto costi inerenti all'attività della Società la cui IVA non può subire limitazioni di sorta.
Ritiene illegittimo il diniego espresso per i motivi che si riportano in via sintetica.
1.Illegittimità dell'atto impugnato per Violazione e Falsa applicazione degli artt. 19, e 19-Bis, comma 2, del
D.P.R. 633/1972: della fondatezza del diritto alla detrazione per inapplicabilità del Pro-Rata di Detrazione in
Presenza di Operazioni finanziarie accessorie ai sensi dell'art. 174, Par. 2, Lett. C), Direttiva IVA e art. 19-
Bis D.P.R. 633/1972.
2.Illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis, comma 2, del d.
p.r. 633/1972: dell'impossibilità di negare il diritto alla detrazione dell'iva assolta nel periodo di liquidazione della società per costi inerenti.
Conclude di annullare l'impugnato provvedimento di diniego di rimborso perché illegittimo, per tutte le ragioni ampiamente illustrate nel ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. La DP I di Milano ritualmente costituitasi, resiste alle censure della ricorrente con controdeduzioni e conclude per il rigetto del ricorso.
Come riportato nel provvedimento di diniego, Nel caso di specie, le operazioni in questione formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, in quanto non sono meramente occasionali ma realizzate abitualmente, considerato che i proventi derivanti dall'attività finanziaria sono stati percepiti per più annualità. L'attività finanziaria non può definirsi nemmeno accessoria rispetto a quella principale effettuata dalla società, dal momento che un'operazione può essere definita accessoria se ha la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o la cessione principale e, in particolare, se costituisce il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal soggetto IVA (v. Ord. Cass. n. 8625 dell'11 aprile
2014). Dunque, valutando in concreto l'operatività della Ricorrente_1 s.r.l., l'attività finanziaria non può essere considerata occasionale, né tanto meno accessoria rispetto a quella “caratteristica”.
Inoltre, effettuata una valutazione “in concreto” delle attività svolte dall'odierna ricorrente, quella finanziaria non può nemmeno essere considerata come attività occasionale, in quanto la società ottiene regolarmente proventi da tale attività, che risulta così ripetuta nel corso degli anni: pertanto, deve essere considerata come attività propria della società. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non operano le cause di esclusione dal pro-rata di cui all'art. 19 bis, c. DPR 633/72, con conseguente conferma della legittimità della ripresa effettuata dall'Ufficio a fini IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio , esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Per giurisprudenza consolidata quando il ricorso che abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto o diniego tacito dell'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore nel senso sostanziale, con la conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e di provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con le quali l'ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essa attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale ( Cass. n. 29613/11, cass. n. 21197/14
n. 24720/16, n. 12291/18).
Per quanto riguarda gli elementi di prova come avvertito gravano sulla ricorrente.
In data 11/2/2025, l'Ufficio notificava alla società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, il provvedimento di diniego relativo alla richiesta di rimborso IVA di € 23.986,00 contenuta nella dichiarazione presentata per l'annualità 2023.
Dalle motivazioni del diniego impugnato si rileva quanto segue: ““La società, effettuando operazioni di finanziamento non rientranti tra quelle contemplate dal comma 2 art. 19 bis del DPR 633/72, avrebbe dovuto applicare il pro-rata. Si rileva infatti che le operazioni finanziarie sono oggetto dell'attività propria dell'impresa esercitata in concreto ed anche previste nell' oggetto sociale, infatti, da controllo effettuato in AT sulle dichiarazioni IVA si evidenzia che dal 2015 nel quadro VE vengono inserite esclusivamente operazioni esenti
(art.10) – interessi attivi. Non si ritiene quindi corretta la compilazione del quadro VF relativo all'occasionalità delle operazioni esenti e non si ritiene determinato correttamente il pro-rata ai sensi dell'art. 19 bis DPR
633/72.”
La ricorrente si è limitata ad eccepire la violazione del combinato disposto degli artt. 19 e 19 bis DPR 633/72. – Affermando di non svolgere attività finanziaria, ma soltanto operazioni occasionali esenti riferite alla maturazione di interessi attivi derivanti dal contratto di cd. “cash pooling” in essere dal 2000 con la consociata francese;
tale attività, comunque, sarebbe accessoria rispetto all'attività principale della società, vale a dire la produzione di filati in vetro. Rileva inoltre, l'impossibilità i di negare la detrazione dell'IVA assolta nel periodo di liquidazione per costi inerenti, appunto, la gestione della fase liquidatoria della società.
Il collegio non condivide la tesi della ricorrente, riconoscendo legittimo il diniego dell'ufficio.
L'art. 19, c. 5 DPR 633/72 prevede che “ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo
19-bis”.
L'art. 19 bis, c. 1 e 2, “la percentuale di detrazione di cui all'art. 19, co. 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene conto … quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.”
Si evince che il “nuovo” art 19, co. 5, come modificato dal d.lgs. 313/1997, stabilisce che i “contribuenti che esercitano sia attività' che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività' che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale pro-rata di detrazione di cui all'articolo 19- bis”.
Invero, è possibile detrarre solo parte dell'Iva pagata sugli acquisti, che viene determinata attraverso il cosiddetto meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19 bis DPR 633/72.
Nel caso di specie, le operazioni in questione formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, in quanto non sono meramente occasionali ma realizzate abitualmente, considerato che i proventi derivanti dall'attività finanziaria sono stati percepiti per più annualità. L'attività finanziaria non può definirsi nemmeno accessoria rispetto a quella principale effettuata dalla società, dal momento che un'operazione può essere definita accessoria se ha la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione o la cessione principale e, in particolare, se costituisce il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal soggetto IVA (v. Ord. Cass. n. 8625 dell'11 aprile 2014).
Nel caso in esame, si deve ritenere che l'attività finanziaria svolta dalla società non può essere considerata attività accessoria rispetto alle operazioni imponibili legate alla attività per così dire “principale”, che, è quella di produzione di filati in vetro, stante l'assenza di correlazione tra le due attività.
Di conseguenza non operano le cause di esclusione dal pro-rata di cui all'art. 19 bis, c. DPR 633/72, con conferma dell'atto impugnato.
Non risulta fondata neanche la seconda censura, impossibilità di negare la detrazione dell'IVA assolta nel periodo di liquidazione per costi inerenti, appunto, la gestione della fase liquidatoria della società .
Come già rilevato, non si disconoscono costi, bensì la errata applicazione da parte della contribuente del regime del pro-rata, con conseguente non spettanza del diritto al rimborso richiesto.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va rigettato. Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese in considerazione della particolare controversia trattata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano lì 02 dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
LE LV OR LA