Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 763/2024 r.g.lav.
REPY BBLICA HALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 13.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
Pt 1 (C.F. P.IVA 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. TRAVAGLINI NICOLA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'Avv. DI Controparte_1 (C.F.
RENZO IDA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso del 3.05.2024, ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, la Parte 1 proponeva formale opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 67/2024 del
Sosteneva parte opponente la totale pretestuosità ed infondatezza delle pretese avanzate dalla ricorrente la quale era ben conscia delle difficoltà economiche e finanziarie attraversate dall'azienda alla fine dell'anno 2023, difficoltà riconducibili anche alla mancanza di professionalità e competenza delle cucitrici che aveva causato la perdita di importanti commesse. Peraltro, proprio per venire incontro alle dipendenti, la Pt_1 aveva corrisposto l'importo di € 1.000 in contanti a ciascuna di esse. Concludeva, pertanto, affinchè l'adito tribunale, in accoglimento della presente opposizione, volesse dichiarare nullo il decreto ingiuntivo e, dunque, revocarlo.
Si costituiva con rituale memoria difensiva Controparte_1, la quale contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato instando per il rigetto dell'opposizione in quanto destituita di qualsivoglia fondamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, concessa la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio e rigettata la richiesta di prove orali formulate dall'opponente, all'udienza del 13.03.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione non è fondata e non può essere accolta per quanto di seguito verrà esposto.
Come è noto, con l'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione in cui vi è una inversione meramente formale della posizione processuale delle parti rivestendo il debitore opponente il ruolo sostanziale di convenuto e il creditore opposto il ruolo sostanziale di attore. In ragione di ciò e in ossequio ai generali principi in tema di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta al creditore fornire la prova del titolo (legale o negoziale) fonte dell'obbligazione vantata, potendo limitarsi a semplicemente allegare l'altrui inadempimento, mentre grava sul debitore la prova di fatti estintivi (l'avvenuto pagamento) o impeditivi/modificativi idonei a paralizzare l'avversa pretesa.
La giurisprudenza di legittimità, in punto di onus probandi, è oramai consolidata nel ritenere che
"L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. (e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, e' conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtu' di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass.
13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioe' l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Con particolare riguardo ai crediti relativi ad un rapporto di lavoro, sono assoggettate a tale
(vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso
(laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Ne consegue che, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, a quest'ultima spetta il relativo pagamento.
Applicando tali consolidati principi al caso che occupa, non è chi non veda che, mentre l'odierna opposta ha correttamente adempiuto agli oneri probatori su di essa gravanti, non può affermarsi la medesima cosa con riguardo alla posizione della società debitrice.
CP 1 sin dalla fase monitoria, Dall'esame dell'allegata documentazione risulta, infatti, che la
,
TE con le mansioni di cucitrice ed ha prodotto il titolo (contratto di assunzione presso la inquadramento al II CCNL Abbigliamento Piccola Industria per il periodo 11.10.2023 al
31.12.2023) fonte dell'obbligazione vantata unitamente alle buste paga dei mesi di novembre 2023
e dicembre 2023. Tale credito come quello di altre molteplici lavoratrici, anch'esse insoddisfatte - risulta accertato anche dall'ITL di Chieti-Pescara il quale, all'esito degli accertamenti ispettivi svolti dietro denuncia delle dipendenti, ha rilevato il mancato pagamento in favore della CP 1 delle mensilità di novembre e dicembre 2023, del TFR e della tredicesima mensilità; credito che la società in quella sede non ha provato di aver corrisposto.
Di contro, la società si è limitata a semplicemente asserire di aver attraversato un periodo di difficoltà finanziarie dovuto a perdita di commesse determinate, a suo dire, anche dalla scarsa professionalità delle dipendenti. A tal riguardo, preme, però, rilevare che quanto meramente dedotto dalla datrice di lavoro è rimasto privo di qualsivoglia riscontro probatorio: non risulta, infatti, depositata alcuna lettera di richiamo o di contestazione con cui l'azienda si lamentava dell'operato delle proprie cucitrici né parimenti vi è prova della perdita delle commesse da parte della società TE TE (la quale laddove avesse inteso interrompere il rapporto con la quantomeno lo avrebbe fatto mediante comunicazione da inoltrarsi per iscritto così come avrebbe levato sempre per iscritto TE eventuali contestazioni sulla qualità delle lavorazioni commissionate alla
La difesa dell'odierna opponente si è offerta di dare prova di dette circostanze per mezzo di testimoni ma tale prova, al pari di quella avente ad oggetto la corresponsione a ciascuna dipendente dell'importo di € 1.000 in contanti, non supera, secondo questo Tribunale, il vaglio di ammissibilità.
A tal riguardo, valga osservare che, secondo insegnamento del Supremo Consesso, “Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta" (Cassazione civile sez. II,
20/04/2020, n.7940; Cass. N. 5884/1993).
Come è noto, infatti, rilevano nella specie l'art. 2721 c.c. ("La prova per testimoni dei contratti non
è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza") in tema di ammissibilità della prova testimoniale e l'art. 2726 c.c. in tema di prova del pagamento (“Le norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito). Tali norme, dunque, prevedono che l'autorità giudiziaria possa consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza. Orbene, nel caso in esame il
Tribunale non ritiene ricorrenti i presupposti che giustificano la deroga al divieto suddetto;
e ciò in virtù della dirimente considerazione secondo cui dalle stesse allegazioni della società non è emersa alcuna circostanza che avesse potuto giustificare la deroga di cui si discute e indurre il giudicante ad esercitare i poteri di cui all'art. 421 c.p.c.. Sebbene, quindi, la deroga a tale divieto sia ammissibile, tuttavia la stessa è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi ad esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta. E ciò ancor più allorquando si tratti, come nella specie, di pagamenti di cui è necessario garantire una tracciabilità, per motivi contabili, fiscali e tributari, anche indipendentemente dalla eventualità che si tratti di importi superiori all'ammontare fissato dalla normativa vigente per la circolazione del contante (all'epoca, art. 49, Dlgs. n. 231/2007, come modificato dall'art. 12, D.L. n. 201/2011).
Ad abundantiam, e al fine di ulteriormente comprovare la inammissibilità della dedotta prova testimoniale, il Tribunale non può non rilevare che la circostanza della corresponsione dell'importo TE di € 1.000 in contanti non era stata dedotta dalla in sede di accertamento ispettivo ma è stata rappresentata soltanto in sede di opposizione in modo, peraltro, alquanto generico posto che, dalla formulazione del capitolo di prova, non è dato sapere quando e in quale occasione sarebbe avvenuta tale erogazione in contanti. Appare, peraltro, inverosimile che tenuto conto dei numerosi TE contenziosi azionati nei confronti della dalle proprie dipendenti e per il medesimo periodo per cui è causa (si vedano richieste di intervento all'ITL seguite, poi, dall'instaurazione di molteplici giudizi) ciascuna abbia negato di aver ricevuto pagamenti in contanti a tacitazione delle proprie pretese.
Alla luce delle sovraesposte argomentazioni l'opposizione non può che essere rigettata con conseguente condanna della società opponente alla rifusione in favore della creditrice, e per essa del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., delle spese del presente giudizio (liquidate tenuto conto del valore della controversia e della scarsa attività svolta e, comunque, fatta eccezione per la fase istruttoria in quanto non tenuta).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 763/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 67/2024 del 19.03.2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna la Parte 1 alla rifusione in favore della ricorrente e per essa del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. - delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.400 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Pescara il 13.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista