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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 25175 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Dell'Alpi e P. M. Crupi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace e CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. F. Granata
all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna il convenuto a regolarizzare presso l' la CP_1 CP_2 posizione previdenziale della ricorrente per il periodo 1.1.2001 – 31.8.2018 periodo per il quale è stata riconosciuta dipendente subordinata (36 ore settimanali, liv. assistente amministrativo area
B);
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% tra la ricorrente e il
, la restante parte è posta a carico del ed è CP_1 CP_1 liquidata in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede la condanna della parte datoriale alla regolarizzazione previdenziale per il periodo 1.1.1996 – 31.8.2018, periodo nel quale ha lavorato sulla base di contratti di collaborazione, lavoro poi riconosciuto in sede giudiziale di natura subordinata, in subordine ha chiesto il risarcimento nelle forme di cui all'art. 13, l. 1338/62.
La parte ricorrente ha svolto prestazioni lavorative in favore del convenuto nel periodo 29.5.96 – 31.8.18 sulla base di CP_1 contratti di collaborazione (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente), prestazioni che sono state ritenute di natura subordinata dal 1.1.01 al
31.8.18 (36 ore settimanali, liv. assistente amministrativo area B) all'esito di due giudizi giurisdizionali (v. docc. 4 e 7 fascicolo parte ricorrente).
Conseguentemente il convenuto è stato condannato a pagare CP_1 le relative differenze retributive (v. docc. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente).
Su tali differenze retributive la lavoratrice ha diritto al versamento della corrispondente quota per contributi previdenziali, per adeguare il trattamento previdenziale al superiore trattamento retributivo riconosciutole dalle sentenze su richiamate.
Da ultimo si osserva che l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_2
(un rigo su cinque pagine di memoria) è nulla in quanto assolutamente generica, in particolare non specifica quali contributi tra quelli richiesti sarebbero prescritti e perché. Le spese di lite, possono essere compensate nella misura del 50% tra la ricorrente e il in quanto la domanda è parzialmente accolta CP_1
(art. 92, c. 2, c.p.c.), la restante parte liquidata come in dispositivo è posta a carico del convenuto secondo la regola generale della CP_1 soccombenza (art. 91, c.p.c.); nei confronti dell' le spese possono CP_2 essere integralmente compensate, considerata la sua posizione nel processo.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Dell'Alpi e P. M. Crupi
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, convenuto, contumace e CP_2 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. F. Granata
all'udienza del 18 marzo 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Condanna il convenuto a regolarizzare presso l' la CP_1 CP_2 posizione previdenziale della ricorrente per il periodo 1.1.2001 – 31.8.2018 periodo per il quale è stata riconosciuta dipendente subordinata (36 ore settimanali, liv. assistente amministrativo area
B);
Respinge per il resto;
Compensa le spese di lite nella misura del 50% tra la ricorrente e il
, la restante parte è posta a carico del ed è CP_1 CP_1 liquidata in € 1.000,00 oltre spese, iva e cpa, con distrazione;
Compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente chiede la condanna della parte datoriale alla regolarizzazione previdenziale per il periodo 1.1.1996 – 31.8.2018, periodo nel quale ha lavorato sulla base di contratti di collaborazione, lavoro poi riconosciuto in sede giudiziale di natura subordinata, in subordine ha chiesto il risarcimento nelle forme di cui all'art. 13, l. 1338/62.
La parte ricorrente ha svolto prestazioni lavorative in favore del convenuto nel periodo 29.5.96 – 31.8.18 sulla base di CP_1 contratti di collaborazione (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente), prestazioni che sono state ritenute di natura subordinata dal 1.1.01 al
31.8.18 (36 ore settimanali, liv. assistente amministrativo area B) all'esito di due giudizi giurisdizionali (v. docc. 4 e 7 fascicolo parte ricorrente).
Conseguentemente il convenuto è stato condannato a pagare CP_1 le relative differenze retributive (v. docc. 6 e 7 fascicolo parte ricorrente).
Su tali differenze retributive la lavoratrice ha diritto al versamento della corrispondente quota per contributi previdenziali, per adeguare il trattamento previdenziale al superiore trattamento retributivo riconosciutole dalle sentenze su richiamate.
Da ultimo si osserva che l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_2
(un rigo su cinque pagine di memoria) è nulla in quanto assolutamente generica, in particolare non specifica quali contributi tra quelli richiesti sarebbero prescritti e perché. Le spese di lite, possono essere compensate nella misura del 50% tra la ricorrente e il in quanto la domanda è parzialmente accolta CP_1
(art. 92, c. 2, c.p.c.), la restante parte liquidata come in dispositivo è posta a carico del convenuto secondo la regola generale della CP_1 soccombenza (art. 91, c.p.c.); nei confronti dell' le spese possono CP_2 essere integralmente compensate, considerata la sua posizione nel processo.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 18 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro