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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/04/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.7 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3127/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. PARVOPASSO DANILO ( Via Guastalla, 8 20122 C.F._1
; ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. CP_1 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'appellante ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 11 aprile 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.4685 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 28 giugno 2021
-il Giudice di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da ha annullato, ad CP_1 eccezione del primo, i verbali con i quali era stata contestata la violazione accesso nell'area ZTL per omessa comunicazione della targa del veicolo sostitutivo di quello a suo tempo autorizzato tramite Telepass
-in particolare, il Giudice aveva affermato l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, sul presupposto che:
“…l'errore, in ragione della inconsapevolezza di dover barrare nuovamente la casella autorizzativa dei pagamenti accessi ZTL, avendo già autorizzato con il primo dispositivo, da cui dipendeva il secondo veicolo, gli accessi, il numero di transiti nella zona a traffico limitato non incide sulla coscienza e volontà di violare la regola, per cui mancando l'elemento soggettivo della violazione non ogni condotta si pone in contrasto con l'ordinamento, e va pertanto sanzionata la prima violazione in relazione alla condotta omissiva della comunicazione nascente dalla prima delle infrazioni contestate…ed annullate tutte le successive … che traggono origine dalla omissione come sanzionata…”
-la ricorrente aveva infatti sostenuto che
“…l'errore è dipeso dal fatto che il sistema Telepass Area C è associabile soltanto a due targhe, con la conseguenza che, come nel caso de quo relativo all'abilitazione di una terza targa, se la disabilitazione di una delle due targhe precedentemente attivate non si conclude correttamente, la nuova targa anche se validamente immessa e registrata nel sistema, non verrà abilitata al transito …”
“…quindi la sottoscritta, una volta eseguita la procedura di abilitazione della terza targa, sul presupposto erroneo di averla correttamente completata e, soprattutto, in mancanza di avvisi, email, messaggi e sms. Di senso contrario da parte del servizio e del , ritenendo del tutto legittimo Parte_3 Parte_1 poter circolare nella suddetta Area va au nte accreditata, ha transitato incolpevolmente e in assoluta buona fede nel periodo contestato di febbraio e marzo…”
-in realtà, le argomentazioni adottate dal Giudice di Pace non possono essere condivise
-nell'originario ricorso non era stata infatti prodotta alcuna prova documentale, né era stata dedotta alcuna prova orale, relativa al fatto che.
a) la proprietaria del veicolo avesse regolarmente completato, tramite il servizio Telepass, la procedura di iscrizione del nuovo veicolo in sostituzione del precedente b) l'utente non avesse nella sua disponibilità alcuno strumento per verificare l'esito positivo dell'iscrizione del nuovo veicolo (ad es., accedendo al sito del o al sito Telepass, ecc.) Parte_1
-dall'altro canto, le “norme e condizioni per il pagamento in conto Telepass degli accessi presso l'Area C del Comune di ” (doc.12) stabiliscono che, qualora il cliente, ai sensi del proprio contratto Telepass, Pt_1 Part effettui variazioni delle targhe dei veicoli associate all'apparato in uso, disabiliterà automaticamente il servizio, dandone tempestiva comunicazione al cliente
-pertanto, nell'ipotesi in cui la comunicazione relativa alla disabilitazione della targa precedente non fosse stata inviata da Telepass alla cliente, quest'ultima potrebbe in ipotesi rivalersi nei confronti della stessa pagina 2 di 3 Telepass
-si tratta, però, di un rapporto contrattuale irrilevante rispetto al diverso rapporto corrente tra la proprietaria dell'autovettura e il Parte_1
-in definitiva, deve escludersi l'esimente della buona fede in capo a la quale, lo si ripete, non CP_1 ha verificato tramite Telepass o accedendo direttamente al sito de , che la richiesta di Pt_1 autorizzazione al transito relativa al nuovo veicolo fosse andata a buon fine
-la sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nella parte ha annullato gli otto verbali di contestazione successivi a quello n.152174/2021 e, cioè, i verbali analiticamente indicati alle pagine 3 e 4 del ricorso in appello
-le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.4685 depositata dal Giudice di Pace di il 28 giugno 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Pt_1 dispone:
1) in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la validità dei verbali di infrazione al codice della strada elevati nei confronti di successivamente a quello n.152174/2021 e indicati CP_1 alle pagine 3 e 4 del ricorso in appello
2) condanna alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si CP_1 Parte_1 liquidano in mpenso, oltre a spese genera
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.7 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3127/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO Parte_1 P.IVA_1
ANTONELLO e dell'avv. PARVOPASSO DANILO ( Via Guastalla, 8 20122 C.F._1
; ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 Pt_1 Parte_2 C.F._2
, elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. MANDARANO ANTONELLO
APPELLANTE contro
(C.F. CP_1 C.F._3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'appellante ha discusso e concluso come da verbale d'udienza del 11 aprile 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.4685 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 28 giugno 2021
-il Giudice di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da ha annullato, ad CP_1 eccezione del primo, i verbali con i quali era stata contestata la violazione accesso nell'area ZTL per omessa comunicazione della targa del veicolo sostitutivo di quello a suo tempo autorizzato tramite Telepass
-in particolare, il Giudice aveva affermato l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa, sul presupposto che:
“…l'errore, in ragione della inconsapevolezza di dover barrare nuovamente la casella autorizzativa dei pagamenti accessi ZTL, avendo già autorizzato con il primo dispositivo, da cui dipendeva il secondo veicolo, gli accessi, il numero di transiti nella zona a traffico limitato non incide sulla coscienza e volontà di violare la regola, per cui mancando l'elemento soggettivo della violazione non ogni condotta si pone in contrasto con l'ordinamento, e va pertanto sanzionata la prima violazione in relazione alla condotta omissiva della comunicazione nascente dalla prima delle infrazioni contestate…ed annullate tutte le successive … che traggono origine dalla omissione come sanzionata…”
-la ricorrente aveva infatti sostenuto che
“…l'errore è dipeso dal fatto che il sistema Telepass Area C è associabile soltanto a due targhe, con la conseguenza che, come nel caso de quo relativo all'abilitazione di una terza targa, se la disabilitazione di una delle due targhe precedentemente attivate non si conclude correttamente, la nuova targa anche se validamente immessa e registrata nel sistema, non verrà abilitata al transito …”
“…quindi la sottoscritta, una volta eseguita la procedura di abilitazione della terza targa, sul presupposto erroneo di averla correttamente completata e, soprattutto, in mancanza di avvisi, email, messaggi e sms. Di senso contrario da parte del servizio e del , ritenendo del tutto legittimo Parte_3 Parte_1 poter circolare nella suddetta Area va au nte accreditata, ha transitato incolpevolmente e in assoluta buona fede nel periodo contestato di febbraio e marzo…”
-in realtà, le argomentazioni adottate dal Giudice di Pace non possono essere condivise
-nell'originario ricorso non era stata infatti prodotta alcuna prova documentale, né era stata dedotta alcuna prova orale, relativa al fatto che.
a) la proprietaria del veicolo avesse regolarmente completato, tramite il servizio Telepass, la procedura di iscrizione del nuovo veicolo in sostituzione del precedente b) l'utente non avesse nella sua disponibilità alcuno strumento per verificare l'esito positivo dell'iscrizione del nuovo veicolo (ad es., accedendo al sito del o al sito Telepass, ecc.) Parte_1
-dall'altro canto, le “norme e condizioni per il pagamento in conto Telepass degli accessi presso l'Area C del Comune di ” (doc.12) stabiliscono che, qualora il cliente, ai sensi del proprio contratto Telepass, Pt_1 Part effettui variazioni delle targhe dei veicoli associate all'apparato in uso, disabiliterà automaticamente il servizio, dandone tempestiva comunicazione al cliente
-pertanto, nell'ipotesi in cui la comunicazione relativa alla disabilitazione della targa precedente non fosse stata inviata da Telepass alla cliente, quest'ultima potrebbe in ipotesi rivalersi nei confronti della stessa pagina 2 di 3 Telepass
-si tratta, però, di un rapporto contrattuale irrilevante rispetto al diverso rapporto corrente tra la proprietaria dell'autovettura e il Parte_1
-in definitiva, deve escludersi l'esimente della buona fede in capo a la quale, lo si ripete, non CP_1 ha verificato tramite Telepass o accedendo direttamente al sito de , che la richiesta di Pt_1 autorizzazione al transito relativa al nuovo veicolo fosse andata a buon fine
-la sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nella parte ha annullato gli otto verbali di contestazione successivi a quello n.152174/2021 e, cioè, i verbali analiticamente indicati alle pagine 3 e 4 del ricorso in appello
-le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.4685 depositata dal Giudice di Pace di il 28 giugno 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così Pt_1 dispone:
1) in parziale riforma della sentenza indicata in epigrafe, dichiara la validità dei verbali di infrazione al codice della strada elevati nei confronti di successivamente a quello n.152174/2021 e indicati CP_1 alle pagine 3 e 4 del ricorso in appello
2) condanna alla rifusione, in favore del , delle spese processuali che si CP_1 Parte_1 liquidano in mpenso, oltre a spese genera
Milano, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3