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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2326/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Locas Marco Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Si riportano le conclusioni di cui al ricorso: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data
15/10/2000 nel Comune di IC tra la sig.ra ed il sig. . Nel caso Parte_1 Controparte_1
di costituzione e domanda avversaria, fa offerta di corrispondere a favore del sig. un Controparte_1
Per_ assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Per_2
Spese straordinarie soltanto se concordate”.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni di cui al ricorso, salva la
Per_ richiesta di mantenimento per la figlia pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.5.2024 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in data 15.10.2000 in IC (PD) con , che dal matrimonio sono Controparte_1
Per_ Per_ nati tre figli, (in data 20.4.2001), (in data 9.11.2004) ed (in data 11.1.2007) e che, con Per_2
decreto n. cron. 8108/2021 emesso in data 9.11.2021, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c. fissata per l'8.11.2024 il Giudice delegato, ritenta la nullità della notifica eseguita nei confronti di , fissava nuova udienza davanti a sé al 19.3.2025, Controparte_1
assegnando i termini di legge alle parti per rinnovazione della notifica e costituzione.
All'udienza del 19.3.2025 il Giudice delegato, sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni;
quindi, rilevata la tempestività e ritualità della notifica nei confronti di , ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa al Collegio Controparte_1
per la decisione.
1.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Da quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (9.11.2021).
Inoltre, le allegazioni di parte ricorrente e il disinteresse dimostrato da per la sorte Controparte_1
del proprio matrimonio con la mancata costituzione nel presente giudizio, comprovano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.
Per_ nel ricorso introduttivo aveva offerto di contribuire al mantenimento dei figli e con Parte_1 Per_2 il versamento della somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), nel caso di costituzione e domanda avversaria.
A tal fine, allegava che negli accordi di separazione la casa coniugale era stata assegnata alla madre affinché vi abitasse con i figli e a carico del padre era stato posto l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con il versamento della somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese pagina 2 di 4 straordinarie;
dall'epoca della separazione, la situazione familiare è tuttavia mutata poiché la ricorrente è uscita di casa e i figli abitano con il padre;
pur essendo cessata la convivenza, la madre vede con regolarità i
Per_ Per_ figli ed e aveva sempre versato a favore di un assegno a titolo di Per_2 Controparte_1
concorso nel loro mantenimento;
cessato un precedente rapporto di lavoro, aveva sottoscritto Parte_1
un contratto di lavoro a tempo determinato con la società I.C.E. Impianti Cablaggi Elettrici S.r.l. per il periodo dal 10.4.2024 al 17.5.2024, con stipendio di circa € 1.500,00 mensili ove il contratto fosse stato Per_ prorogato;
è titolare di una ben avviata impresa individuale;
la figlia ha cessato Controparte_1
da tempo gli studi e, per quanto noto alla ricorrente, lavora con un contratto a tempo pieno quale cameriera
Per_ all'interno di un ristorante di Solesino (PD); ha invece conseguito in data 30.4.2024 la laurea in lingue ad indirizzo politico e doveva proseguire gli studi;
nell'anno 2024 non aveva terminato la classe terza Per_2
presso un Istituto di Ragioneria Linguistica e, per il successivo anno scolastico, intendeva frequentare la classe terza dell'Istituto di Istruzione Secondaria di 2° grado J.F. Kennedy di IC. Per_ All'udienza del 19.3.2025, la ricorrente ha dichiarato che si è laureata e lavora regolarmente presso uno studio legale a Rovigo, mentre sta studiando informatica presso un istituto tecnico;
pertanto, ha offerto Per_2
di contribuire al solo mantenimento di versando al padre la somma mensile di € 150,00 oltre ad una Per_2
quota delle spese straordinarie anche nella misura del 50%.
Poiché la stessa ricorrente allega che pur essendo maggiorenne, non è economicamente autosufficiente Per_2
in quanto studente, va posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Il Collegio quantifica tale contributo in € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, trattandosi di un importo che corrisponde alla sua capacità reddituale, come risulta dalla documentazione economica depositata in atti.
Per_ Infine, va considerato che non è più tenuta a contribuire al mantenimento delle figlie e Parte_1
Per_
.
Riguardo a queste ultime, va rammentato che secondo l'orientamento della Suprema Corte, che questo
Collegio condivide, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è a carico del richiedente
(il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso), è particolarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 2252/2024).
Sulla base del principio sopra esposto, difetta in radice una domanda di mantenimento formulata dai soggetti legittimati, su cui graverebbe comunque l'onere di allegazione e prova circa i relativi presupposti.
pagina 3 di 4 3.
Considerata la neutralità della pronuncia sullo status e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto il 15.10.2000 a IC (PD) trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio al n.82, parte II, anno 2000;
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando al Parte_1 Per_2 padre, , la somma mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli Controparte_1
indici ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale;
3. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di Consilio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2326/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Locas Marco Parte_1
Parte ricorrente contro
, contumace Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Si riportano le conclusioni di cui al ricorso: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data
15/10/2000 nel Comune di IC tra la sig.ra ed il sig. . Nel caso Parte_1 Controparte_1
di costituzione e domanda avversaria, fa offerta di corrispondere a favore del sig. un Controparte_1
Per_ assegno mensile di € 300,00 (€ 150,00 per figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Per_2
Spese straordinarie soltanto se concordate”.
All'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., la ricorrente ha precisato le conclusioni di cui al ricorso, salva la
Per_ richiesta di mantenimento per la figlia pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.5.2024 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in data 15.10.2000 in IC (PD) con , che dal matrimonio sono Controparte_1
Per_ Per_ nati tre figli, (in data 20.4.2001), (in data 9.11.2004) ed (in data 11.1.2007) e che, con Per_2
decreto n. cron. 8108/2021 emesso in data 9.11.2021, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione personale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c. fissata per l'8.11.2024 il Giudice delegato, ritenta la nullità della notifica eseguita nei confronti di , fissava nuova udienza davanti a sé al 19.3.2025, Controparte_1
assegnando i termini di legge alle parti per rinnovazione della notifica e costituzione.
All'udienza del 19.3.2025 il Giudice delegato, sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte ricorrente a precisare le proprie conclusioni;
quindi, rilevata la tempestività e ritualità della notifica nei confronti di , ne dichiarava la contumacia e rimetteva la causa al Collegio Controparte_1
per la decisione.
1.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Da quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale (9.11.2021).
Inoltre, le allegazioni di parte ricorrente e il disinteresse dimostrato da per la sorte Controparte_1
del proprio matrimonio con la mancata costituzione nel presente giudizio, comprovano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div. ai fini della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2.
Per_ nel ricorso introduttivo aveva offerto di contribuire al mantenimento dei figli e con Parte_1 Per_2 il versamento della somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 per figlio), nel caso di costituzione e domanda avversaria.
A tal fine, allegava che negli accordi di separazione la casa coniugale era stata assegnata alla madre affinché vi abitasse con i figli e a carico del padre era stato posto l'obbligo di contribuire al mantenimento degli stessi con il versamento della somma mensile di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese pagina 2 di 4 straordinarie;
dall'epoca della separazione, la situazione familiare è tuttavia mutata poiché la ricorrente è uscita di casa e i figli abitano con il padre;
pur essendo cessata la convivenza, la madre vede con regolarità i
Per_ Per_ figli ed e aveva sempre versato a favore di un assegno a titolo di Per_2 Controparte_1
concorso nel loro mantenimento;
cessato un precedente rapporto di lavoro, aveva sottoscritto Parte_1
un contratto di lavoro a tempo determinato con la società I.C.E. Impianti Cablaggi Elettrici S.r.l. per il periodo dal 10.4.2024 al 17.5.2024, con stipendio di circa € 1.500,00 mensili ove il contratto fosse stato Per_ prorogato;
è titolare di una ben avviata impresa individuale;
la figlia ha cessato Controparte_1
da tempo gli studi e, per quanto noto alla ricorrente, lavora con un contratto a tempo pieno quale cameriera
Per_ all'interno di un ristorante di Solesino (PD); ha invece conseguito in data 30.4.2024 la laurea in lingue ad indirizzo politico e doveva proseguire gli studi;
nell'anno 2024 non aveva terminato la classe terza Per_2
presso un Istituto di Ragioneria Linguistica e, per il successivo anno scolastico, intendeva frequentare la classe terza dell'Istituto di Istruzione Secondaria di 2° grado J.F. Kennedy di IC. Per_ All'udienza del 19.3.2025, la ricorrente ha dichiarato che si è laureata e lavora regolarmente presso uno studio legale a Rovigo, mentre sta studiando informatica presso un istituto tecnico;
pertanto, ha offerto Per_2
di contribuire al solo mantenimento di versando al padre la somma mensile di € 150,00 oltre ad una Per_2
quota delle spese straordinarie anche nella misura del 50%.
Poiché la stessa ricorrente allega che pur essendo maggiorenne, non è economicamente autosufficiente Per_2
in quanto studente, va posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al suo mantenimento.
Il Collegio quantifica tale contributo in € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, trattandosi di un importo che corrisponde alla sua capacità reddituale, come risulta dalla documentazione economica depositata in atti.
Per_ Infine, va considerato che non è più tenuta a contribuire al mantenimento delle figlie e Parte_1
Per_
.
Riguardo a queste ultime, va rammentato che secondo l'orientamento della Suprema Corte, che questo
Collegio condivide, “In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova della sussistenza delle condizioni su cui si fonda il diritto, che è a carico del richiedente
(il genitore con cui il figlio vive o il figlio stesso), è particolarmente gravoso per il 'figlio adulto', vertendo sulle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. 2252/2024).
Sulla base del principio sopra esposto, difetta in radice una domanda di mantenimento formulata dai soggetti legittimati, su cui graverebbe comunque l'onere di allegazione e prova circa i relativi presupposti.
pagina 3 di 4 3.
Considerata la neutralità della pronuncia sullo status e la mancata opposizione del resistente, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Controparte_1
contratto il 15.10.2000 a IC (PD) trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio al n.82, parte II, anno 2000;
2. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando al Parte_1 Per_2 padre, , la somma mensile di € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli Controparte_1
indici ISTAT da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale;
3. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Padova nella camera di Consilio del 10 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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