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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. Barbara Fabbrini Giudice
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore riunito nella camera di consiglio, in data 1.10.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
CC
ricorrente contro
, in persona del contumace Controparte_1 CP_2
convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3
ha emesso la seguente pagina 1 di 8 SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota del 27.9.2025 per parte ricorrente: “ annullare, revocare e/o riformare il provvedimento di diniego della protezione speciale dell'8.4.2024 prot. 215/24, emesso dal Questore della Provincia di
Firenze e notificato il successivo 9.4.2024 e dichiarare la sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2.del D. Lgs. 286/1998 (di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivo di lavoro) in favore del Sig. , nato in [...]
Gambia, l'1.1.1990, con vittoria di compensi e spese”
Per la convenuta, come da comparsa: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.”
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 02/05/2024 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Prot. 15 /2024 Div. PAS/Imm. IV Sez. notificato al ricorrente personalmente il 9.04.2024, premesso che il ricorrente, dopo aver ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria dal Tribunale di Firenze, Rg. N. 897/2017( all. 3 e 4 ), il 9 giugno 2021 ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno protezione umanitaria innanzi la Questura di , con CP_1
appuntamento per il fotosegnalamento il giorno 12.10.2021(doc.5). In data 9 aprile 2024, al ricorrente è stato notificato il provvedimento prot. 215/24 di diniego al rinnovo del permesso di protezione speciale;
al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1
normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
pagina 2 di 8 il Giudice Relatore in data 15.5.2024 ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in data 11.9.2024, chiedendo il rigetto del ricorso;
dal certificato dei carichi pendenti depositato dal PM in data 16.05.2024 risulta la pendenza del giudizio di appello davanti alla Corte di Appello di Firenze della sentenza di condanna del ricorrente a 3 mesi di reclusione e alla multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 DPR
73/1990 :
con note scritte del 4.6.2025 e del 27.9.2025 parte ricorrente ha depositato documentazione lavorativa aggiornata e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei
pagina 3 di 8 diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni
pagina 4 di 8 sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato -
pagina 5 di 8 comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente ha sempre lavorato sul territorio italiano fin dal 2018, con contratto a tempo determinato come da documentazione depositata in atti, ed in particolare dal 1 gennaio
2023 è stato assunto dalla Fò Focaccia La Notte di OZ CO & C. Sas, 3, rapporto che si è interrotto in data 2 febbraio 2024 per chiusura temporanea dell'attività (all. 11 ricorso), e dal settembre 2024 il ricorrente è stato nuovamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla Fò Focaccia La Notte di OZ CO & C. AS ( all. 18 nota del
27.9.2025). Dalla documentazione prodotta risulta la percezione di un reddito mensile idoneo pagina 6 di 8 a consentirgli una vita e economicamente indipendente, come risulta dal cud 2024 ( all. 17 ricorso) e dal cud 2025 e dalle buste paga depositate in atti ( all.ti 19 e 20 nota ddel 27.9.2025); altresì il ricorrente oggi vive Campi Bisenzio dove convive con la sig.ra ( all.14 Persona_1
ricorso) e la figlia di quest'ultima ( all. 15 ricorso) , come da certificato di stato di famiglia (all.
12 ricorso); occorre a questo punto dare atto del giudizio penale pendente davanti alla Corte di Appello, che riguarda un fatto di reato commesso nel 2016, e dunque appartenente a una fase di vita del ricorrente da cui questi si sarebbe affrancato come denota il successivo percorso di integrazione lavorativa e l'assenza di ulteriori segnalazioni;
al riguardo, è compito dell'autorità che procede verificare, in concreto, la pericolosità sociale del richiedente, non potendosi attribuire ai precedenti penali un'automatica valenza escludente dell'inserimento del ricorrente sul territorio italiano;
come affermato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, “se è ben vero che l'inserimento di un migrante all'interno del tessuto sociale del paese ospitante non può che comportare la condivisione dei valori che la comunità nazionale ha posto a suo fondamento e il rispetto dei medesimi, occorre però considerare che non tutti i reati sono indice di una simile estraneità ai principi cardine della nostra società (si pensi, ad esempio,
a molti casi di reati colposi). Pertanto, il giudice di merito, ove intenda sostenere che la commissione di un reato dimostri il mancato inserimento del migrante nel contesto sociale italiano, deve circostanziare la propria affermazione e spiegare quale sia il reato commesso e perché lo stesso sia espressivo di una condotta di vita in contrasto con i valori fondanti il vivere civile italiano, tenendo conto anche dell'epoca di commissione del reato
e delle vicende personali successive. Spiegazione, questa, che manca del tutto all'interno del decreto impugnato, che si limita a registrare la condanna della richiedente asilo a quattro anni di detenzione “per la commissione di un reato grave” mentre alcuna valutazione è stata compiuta sulla distanza temporale della condotta criminosa e sull'avere la odierna ricorrente scontato la pena per il reato commesso” (Cass. Civ.
29878/2022); nel caso in esame, il ricorrente dopo il fatto di reato oggetto di giudizio davanti alla Corte di
Appello ha posto in essere una condotta positiva in termini di inserimento lavorativo e di radicamento della propria vita privata;
pagina 7 di 8 pertanto, vista anche l'assenza di segnalazioni da parte del PM in sede, nell'ottica di un bilanciamento tra le opposte esigenze, si ritiene che non possa operare il c.d.
contro
-limite della pericolosità sociale, e deve ritenersi accertata la condizione di inserimento sociale con accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Roberto Monteverde Presidente
Dott. Barbara Fabbrini Giudice
Dott.ssa Caterina Condo' Giudice Relatore ed Estensore riunito nella camera di consiglio, in data 1.10.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
CC
ricorrente contro
, in persona del contumace Controparte_1 CP_2
convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_3
ha emesso la seguente pagina 1 di 8 SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da nota del 27.9.2025 per parte ricorrente: “ annullare, revocare e/o riformare il provvedimento di diniego della protezione speciale dell'8.4.2024 prot. 215/24, emesso dal Questore della Provincia di
Firenze e notificato il successivo 9.4.2024 e dichiarare la sussistenza dei requisiti per la concessione del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2.del D. Lgs. 286/1998 (di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivo di lavoro) in favore del Sig. , nato in [...]
Gambia, l'1.1.1990, con vittoria di compensi e spese”
Per la convenuta, come da comparsa: “Voglia l'll.mo Tribunale di Firenze respingere il ricorso. Con vittoria di spese.”
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 02/05/2024 avverso il decreto del Questore di Firenze di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI, Prot. 15 /2024 Div. PAS/Imm. IV Sez. notificato al ricorrente personalmente il 9.04.2024, premesso che il ricorrente, dopo aver ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria dal Tribunale di Firenze, Rg. N. 897/2017( all. 3 e 4 ), il 9 giugno 2021 ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno protezione umanitaria innanzi la Questura di , con CP_1
appuntamento per il fotosegnalamento il giorno 12.10.2021(doc.5). In data 9 aprile 2024, al ricorrente è stato notificato il provvedimento prot. 215/24 di diniego al rinnovo del permesso di protezione speciale;
al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1
normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
pagina 2 di 8 il Giudice Relatore in data 15.5.2024 ha concesso la sospensiva degli effetti del provvedimento impugnato;
il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita in data 11.9.2024, chiedendo il rigetto del ricorso;
dal certificato dei carichi pendenti depositato dal PM in data 16.05.2024 risulta la pendenza del giudizio di appello davanti alla Corte di Appello di Firenze della sentenza di condanna del ricorrente a 3 mesi di reclusione e alla multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 DPR
73/1990 :
con note scritte del 4.6.2025 e del 27.9.2025 parte ricorrente ha depositato documentazione lavorativa aggiornata e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
rilevato che prima della richiesta del permesso di soggiorno di cui si chiede il rilascio, è entrato in vigore il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in L. 173/2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis,
391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei
pagina 3 di 8 diritti delle persone private della libertà personale”, contenente disposizioni che parte ricorrente chiede di applicare nella presente controversia;
la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018 ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno;
come insegnato dalla S.C. (cfr. S.U. 29459/2019), detta normativa non trova comunque applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (i.e. 5.10.2018) della nuova legge, che rimangono da scrutinare sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, facendo seguito, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;
diversamente deve considerarsi il caso in cui la domanda di rinnovo sia stata presentata dopo il 5.10.2018, per cui vige il DL 113/2018; il successivo D.L. 130/2020, invece, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che:
“Art. 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) 1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole «Stati contraenti» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»;
(…)
e) all'articolo 19:
1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni
pagina 4 di 8 sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
2) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:
«1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1. la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.» ; la normativa in questione ha reinserito quindi nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico
Immigrazione (nella versione modificata, con epurazione della protezione umanitaria, dal
D.L. 113/2018) il rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato Italiano quale motivo ostativo al rifiuto del permesso di soggiorno, con ciò reintroducendo una clausola aperta e non tipizzata di base normativa per il riconoscimento della protezione, seppure non integralmente coincidente, se non altro nella terminologia usata dal legislatore, con la precedente protezione umanitaria;
com'è noto, il DL 113/2018 ha soppresso la clausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso per motivi umanitari contenuta nell'art. 5 comma 6, e ha sostituito il riferimento alla protezione umanitaria con un'enumerazione volta a tipizzare e al tempo stesso a circoscrivere le residuali ipotesi di permessi prima riconducibili alla protezione umanitaria latu sensu intesa; ciò chiarito, il Collegio rileva che la normativa di cui al D.L. 130/2020 ha dato espresso rilievo ad elementi - quali il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato -
pagina 5 di 8 comunemente considerati rilevanti dalla giurisprudenza consolidata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;
in particolare, nell'art. 19 T.U.I.: a) sono state allargate le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1. all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo a tal fine che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo reinserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine (cfr. Cass. SU 13.11.2019 nr. 29459 sulla scia di Cass. Sez. I^ 23.2.2018 nr. 4455 rv
647298-01 e Cass. Sez. 6-1 19.4.2019 nr. 1110 rv 653482-01); b) sono stati leggermente modificati i presupposti che vietano l'espulsione dello straniero per ragioni di salute e che giustificano il rilascio del permesso per cure mediche;
infine va dato atto che l'art. 15 del DL
130/2020 prevede che si applichi direttamente ai procedimenti pendenti in sede amministrativa o giudiziaria di merito alla data di entrata in vigore (i.e. 22.10.2020); nel caso di specie, alla luce della normativa in vigore, il Collegio ravvisa elementi per accogliere la domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente al riconoscimento della protezione speciale, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 19, comma 1.1, D. Lgs. 286/1998, nella formulazione pro tempore vigente;
infatti, il ricorrente ha sempre lavorato sul territorio italiano fin dal 2018, con contratto a tempo determinato come da documentazione depositata in atti, ed in particolare dal 1 gennaio
2023 è stato assunto dalla Fò Focaccia La Notte di OZ CO & C. Sas, 3, rapporto che si è interrotto in data 2 febbraio 2024 per chiusura temporanea dell'attività (all. 11 ricorso), e dal settembre 2024 il ricorrente è stato nuovamente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla Fò Focaccia La Notte di OZ CO & C. AS ( all. 18 nota del
27.9.2025). Dalla documentazione prodotta risulta la percezione di un reddito mensile idoneo pagina 6 di 8 a consentirgli una vita e economicamente indipendente, come risulta dal cud 2024 ( all. 17 ricorso) e dal cud 2025 e dalle buste paga depositate in atti ( all.ti 19 e 20 nota ddel 27.9.2025); altresì il ricorrente oggi vive Campi Bisenzio dove convive con la sig.ra ( all.14 Persona_1
ricorso) e la figlia di quest'ultima ( all. 15 ricorso) , come da certificato di stato di famiglia (all.
12 ricorso); occorre a questo punto dare atto del giudizio penale pendente davanti alla Corte di Appello, che riguarda un fatto di reato commesso nel 2016, e dunque appartenente a una fase di vita del ricorrente da cui questi si sarebbe affrancato come denota il successivo percorso di integrazione lavorativa e l'assenza di ulteriori segnalazioni;
al riguardo, è compito dell'autorità che procede verificare, in concreto, la pericolosità sociale del richiedente, non potendosi attribuire ai precedenti penali un'automatica valenza escludente dell'inserimento del ricorrente sul territorio italiano;
come affermato dalla Suprema Corte in una recente pronuncia, “se è ben vero che l'inserimento di un migrante all'interno del tessuto sociale del paese ospitante non può che comportare la condivisione dei valori che la comunità nazionale ha posto a suo fondamento e il rispetto dei medesimi, occorre però considerare che non tutti i reati sono indice di una simile estraneità ai principi cardine della nostra società (si pensi, ad esempio,
a molti casi di reati colposi). Pertanto, il giudice di merito, ove intenda sostenere che la commissione di un reato dimostri il mancato inserimento del migrante nel contesto sociale italiano, deve circostanziare la propria affermazione e spiegare quale sia il reato commesso e perché lo stesso sia espressivo di una condotta di vita in contrasto con i valori fondanti il vivere civile italiano, tenendo conto anche dell'epoca di commissione del reato
e delle vicende personali successive. Spiegazione, questa, che manca del tutto all'interno del decreto impugnato, che si limita a registrare la condanna della richiedente asilo a quattro anni di detenzione “per la commissione di un reato grave” mentre alcuna valutazione è stata compiuta sulla distanza temporale della condotta criminosa e sull'avere la odierna ricorrente scontato la pena per il reato commesso” (Cass. Civ.
29878/2022); nel caso in esame, il ricorrente dopo il fatto di reato oggetto di giudizio davanti alla Corte di
Appello ha posto in essere una condotta positiva in termini di inserimento lavorativo e di radicamento della propria vita privata;
pagina 7 di 8 pertanto, vista anche l'assenza di segnalazioni da parte del PM in sede, nell'ottica di un bilanciamento tra le opposte esigenze, si ritiene che non possa operare il c.d.
contro
-limite della pericolosità sociale, e deve ritenersi accertata la condizione di inserimento sociale con accoglimento della domanda di rilascio del permesso per protezione speciale a norma dell'art. 19, co 1.2, secondo periodo poiché ricorrono in concreto i presupposti di cui al comma 1.1; assorbita ogni ulteriore questione, considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale sono compiutamente emerse nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (cfr
Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77) per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accoglie il ricorso, e dichiara il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, D. Lgs. 286/1998, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), D. L. 21 ottobre 2020, n. 130, e ne dispone il rilascio da parte del Questore competente;
- compensa le spese di lite.
Il Presidente
Dott. Roberto Monteverde
Il Presidente dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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