Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/04/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1408/2023 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice rel./est. dott. Alessandro Caronia Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 1408/2023 r.g.a.c., avente ad oggetto: “regolamentazione dei rapporti genitori-figli nati fuori dal matrimonio”, vertente TRA
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
28/09/1985, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Vallecca , elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente E
(C.F. ), nata a [...] il RO C.F._2
20/05/1993, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Sammarro, elettivamente domiciliata come in atti Resistente NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO in sede Interventore necessario CONCLUSIONI Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 18.03.2025. Gli atti sono stati trasmessi il P.M. che aveva già emesso il visto in data 13.07.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con ricorso iscritto il 27.06.2023 il ricorrente ha adito il Tribunale al fine di disciplinare la regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti al figlio nato (il Persona_1
27/07/2012 a Corigliano Calabro) dalla convivenza con la resistente, iniziata nell'anno 2008 e terminata nel 2023. Ha concluso chiedendo: di disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre con il quale abiterà; di regolamentare il diritto di visita della madre;
di porre a carico della resistente un assegno di mantenimento per il figlio minore che il giudice riterrà congruo oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative a spese mediche, scolastiche, ricreative, abbigliamento e di istruzione. A tal fine ha
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che il bambino ha un ottimo rapporto con le zie paterne che abitano in Italia, con le quali trascorre le sue giornate quando il papà è al lavoro;
di abitare con il figlio in un appartamento in locazione a Corigliano Rossano. È stata fissata, ex art. 473bis.14 c.p.c., udienza di prima comparizione per il giorno 24.10.2023. La resistente si è costituita, tardivamente, il 23.10.2023 contestando le avverse deduzioni. In particolare: ha negato di aver mai posto in essere condotte violente nei confronti del minore;
ha affermato di essere stata costretta ad abbandonare la casa familiare a inizio gennaio 2023 per le condotte violente poste in essere dal compagno nei suoi confronti anche alla presenza del minore e di non aver potuto portare con sé il figlio non avendo un posto in cui stare. Quindi ha chiesto: di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione del padre, nonché di porre a carico di quest'ultimo un assegno per il mantenimento del figlio nella misura di € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge e di attribuirle il 100% dell'assegno unico universale. All'udienza del 24.10.2023, fallito il tentativo di conciliazione e ascoltate entrambe le parti, il giudice delegato si è riservato. A scioglimento della riserva, con ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. resa il 20.11.2023 e depositata in pari data, il giudice delegato, ritenute irrilevanti le prove orali richieste da entrambe le parti, ha così disposto in via temporanea e urgente: “- dispone l'affido esclusivo del minore al padre con collocamento presso lo stesso;
- pone a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore con il versamento, a favore del ricorrente, di un assegno mensile di euro 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative, di abbigliamento e di istruzione;
- dispone che il diritto di visita della madre debba essere esercitato alla presenza degli operatori del Servizio Sociale del Comune di Corigliano Rossano, almeno una volta a settimana, secondo calendario che sarà predisposto dal medesimo Servizio, con possibilità di effettuare tali incontri anche a mezzo di videochiamate tra la madre e il minore”. Inoltre, con la medesima ordinanza è stato delegato il Consultorio Familiare di Corigliano Rossano al fine di effettuare accertamenti in ordine alla capacità genitoriale e alla situazione del minore nonché il Servizio Sociale del Comune di Rignano Flaminio (luogo di residenza della resistente) al fine di relazionare sulle condizioni di vita di e del compagno. RO
Il Servizio Sociale del Comune di Corigliano Rossano ha depositato una prima relazione il 08.01.2024 da cui emerge un adeguato contesto abitativo per il minore, curato nell'igiene personale e dall'aspetto sereno, il quale ha riferito di avere un blocco nel parlare con la mamma perché dalla stessa ha ricevuto tanta violenza fisica e psicologica, rifiutando di effettuare le videochiamate con la stessa. Ulteriore relazione è stata depositata il 25.07.2024 evidenziandosi “ ... è stato effettuato un colloquio conoscitivo con il SI. ... e il minore ... Quest'ultimo appare solare, a suo agio Parte_1 Persona_1
e molto aperto al dialogo e al racconto del proprio vissuto;
riferisce infatti, che successivamente all'allontanamento della madre dalla casa coniugale, non ha avuto alcun contatto con la stessa da Gennaio 2023 a Dicembre 2023. Successivamente la SI.ra ... ha iniziato a contattarlo quasi sistematicamente una volta a RO settimana attraverso videochiamate che, a suo dire, si sono interrotte da circa un mese. Racconta altresì che il contenuto di dette videochiamate risultava offensivo nei suoi confronti ma anche nei confronti del padre, motivo per il quale a volte il minore, arrabbiato, non rispondeva alla madre e non prendeva mai l'iniziativa di chiamarla. Racconta di eventi maltrattanti subiti per opera della madre la quale, per futili motivi, utilizzava una modalità violenta di risposta. È stato spiegato al minore l'importanza di ottemperare a quanto richiesto dal Tribunale e lo stesso ha accettato di buon grado di
2 videochiamare una volta a settimana la madre presso gli uffici del servizio sociale, anche se appare titubante nel volerla incontrare di persona. Nella medesima data è stato effettuato un lungo colloquio telefonico con la SI.ra la CP_1 quale, a proposito delle videochiamate interrotte di cui sopra, riferisce di averle volontariamente interrotte per la vergogna di dover giustificare al figlio l'impossibilità di provvedere al regalo di compleanno (27.07.24) a causa di gravi difficoltà economiche, le stesse difficoltà che le impediscono di recarsi presso questo Comune per incontrare il figlio, pur volendolo fortemente. Rispetto al suo allontanamento dichiara che la motivazione che l'ha spinta riguardava il comportamento maltrattante dell'ex compagno nei suoi confronti e nei confronti del figlio. La SI.ra attualmente si trova a Roma presso l'abitazione del suo attuale compagno. La stessa si è resa pienamente disponibile ad effettuare settimanalmente videochiamate con il figlio minore alla presenza di questa équipe, chiedendo inoltre supporto affinchè la relazione affettiva con il figlio possa migliorare ed un aiuto economico che le consenta di poter recarsi presso questo Comune, essendo la stessa disoccupata ...”. Ultima relazione è stata depositata il 12.03.2025 evidenziandosi: “... l'équipe multidisciplinare ha effettuato uno stretto monitoraggio al fine di verificare l'andamento della situazione e al contempo supervisionare l'evoluzione della relazione madre-figlio. A tal riguardo si ribadisce che la SI.ra intrattiene rapporti RO telefonici quotidiani con il figlio minore. L'equipe, oltre a osservare la relazione madre-figlio durante le telefonate, ha Per_ provveduto ad ascoltare separatamente il SInor il minore e la SInora al fine di meglio Per_2 CP_1 Per_ comprendere le loro intenzioni rispetto alle relazioni che intercorrono tra loro. Il SInor dichiara di non aver fiducia nei confronti dell'ex compagna e di essere preoccupato che possa illudere il figlio. Appare ancora emotivamente coinvolto e sembrerebbe sperare in un ricongiungimento con la SInora. La relazione con il figlio è molto positiva, basata sulla fiducia e il rispetto reciproco. La SInora appare sempre molto cordiale e affettuosa con . La loro relazione è CP_1 Per_2 sostanzialmente cambiata in positivo. Purtroppo, però, dopo aver più volte affermato che sarebbe venuta in Calabria a trovare il figlio nel mese di febbraio, ad oggi non è ancora accaduto, a suo dire per motivi economici. nelle Per_2 telefonate appare rilassato, spontaneo, a suo agio e contento di vedere la madre. Sostiene di aver messo da parte la rabbia e di voler ricostruire un rapporto di fiducia con la madre, anche se ancora, riferisce, non è pronto ad andare a Roma a trovarla. Per tale motivo si è più volte proposto un incontro madre figlio sul nostro territorio, ma anche nell'ultimo incontro da remoto, avvenuto in data 11.03.25, la SI.ra ha ribadito di essere impossibilitata economicamente a far CP_1 fronte alle spese del viaggio e che, per tale ragione, molto probabilmente, non presenzierà all'udienza del 18 Marzo ma sarà rappresentata dal suo legale. Ciò disattende le aspettative del minore il quale, in ogni occasione in cui si è palesata l'idea che la madre potesse venire a trovarlo, si è mostrato entusiasta di questa possibilità permane ancora il Parte_2 timore di rivivere ciò che ha vissuto in passato e, come da lui stesso dichiarato, un'ombra di ricordi che ogni tanto riaffiorano su ciò che di male lei gli ha fatto. Ad ogni modo il processo verso la riappacificazione risulta possibile in quanto voluto da entrambi ma anche perché la SInora ha cambiato in positivo il suo atteggiamento verso il figlio ...”. Il 03.04.2024 è stata depositata relazione del Servizio Sociale del Comune di Rignano Flaminio e risultano in atti anche le relazioni del Consultorio Familiare di Corigliano Rossano del 31.01.2024, del 04.04.2024 e del 31.05.2024 da cui è emerso, in riferimento al padre, l'esito negativo degli esami circa l'assunzione di alcool e stupefacenti, che non ci sono criticità nei rapporti tra figlio e padre, il quale manifesta adeguatezza nell'espletamento del ruolo genitoriale, che il minore è apparso sempre sereno e non presenta alterazioni emotive e comportamentali e non si palesano criticità dal punto di vista scolastico. L'11.03.2025 i difensori hanno depositato telematicamente accordo sottoscritto dalle parti, datato 04.03.2025, con cui le stesse hanno chiesto di regolare i diritti e gli interessi del minore alle seguenti condizioni: “a) Disporre l'affidamento esclusivo del minore nato a [...]_1
Calabro, il 27/07/2012 (CF: ), al padre con il quale C.F._3 Parte_1 continuerà ad abitare nella città di residenza Corigliano Rossano (CS), affidamento necessario per un sereno esercizio Per_ dell'affidamento da parte del SI. anche e solo per un semplice consenso scolastico ovvero medico, atteso che la SI ra abita in un'altra città, (ovvero in Roma a Rignano Flaminio alla Via RO
3 Per_ Cantalamessa N. 1/A) distante rispetto all'abitazione del SI. presso la quale è collocato il minore
[...]
b) La SI.ra , potrà far visita al figlio ogni qual Persona_1 RO volta viene in Calabria, previo accordo con il padre il SI. e tenuto conto in ogni caso delle eSIenze e della Per_1 volontà del figlio;
Inoltre, potrà chiamare e/o videochiamare il figlio ogni qual volta lo vorrà, tenendo sempre conto in ogni caso delle eSIenze e della volontà del figlio;
c) Il figlio, al raggiungimento di un'età Persona_1 maggiore, avrà la facoltà, qualora lo desideri, di far visita alla madre, recandosi nella città di Roma o in qualsiasi altra località in Italia ove ella abbia eventualmente trasferito la propria residenza;
d) Porre a carico della la SI.ra
, un assegno mensile di euro 100,00 (centoeuro) per il mantenimento del figlio RO da versare al SI. entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1 gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di marzo 2025; e) Porre a carico della SI.ra RO
, il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative, di abbigliamento e di
[...] istruzione, previo esibizione di idonea documentazione fiscale o di altro equipollente mezzo di prova concordato;
f) Il SI.
si impegna sin da ora a rimettere la querela nei confronti della SI.ra Parte_1 [...]
, dalla quale è scaturito il procedimento penale n. 2793/2023 RGNR a carico della stessa”. CP_1
Unitamente all'accordo, le parti hanno altresì depositato istanza congiunta di trattazione in modalità cartolare dell'udienza del 18.03.2025, dichiarando espressamente di rinunciare alla presenza fisica in udienza. Pertanto, l'udienza del 18.03.2025 è stata sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c. Le parti hanno depositato le rispettive note scritte in data 17.03.2025 nelle quali hanno chiesto la decisione della causa alle stesse condizioni dell'accordo depositato in atti. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione al Collegio senza termini. Come anticipato, le parti hanno chiesto a questo Tribunale di disciplinare i rapporti tra gli stessi e il figlio minorenne sulla base delle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori e datato 04.03.2025, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte. Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, come sopra richiamate, ritenendole conformi alla legge e all'interesse del minore, tenuto conto dell'istruttoria svolta e della relazioni in atti. Le spese di lite sono interamente compensate stante l'accordo intervenuto tra le parti e tenuto conto dell'esito e della natura della controversia.
P.Q.M
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. DISPONE che i rapporti tra i genitori e il figlio minore, come in atti generalizzati, sono disciplinati secondo le condizioni indicate in motivazione, di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, datato 04.03.2025, che qui si intendono interamente richiamate e trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.
3. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
4. MANDA la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. Così deciso nella camera di conSIlio tenutasi in data 29.04.2025. La Presidente dott.ssa Beatrice Magarò Il giudice rel./est. dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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