CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 16/02/2026, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2294/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA EP, Presidente
BARRECA IU AN, Relatore
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4983/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254876727000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240258083207000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1562/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n. 097 2024 02548767 27 000 notificata in data 27 novembre 2024, relativa al periodo d'imposta 2018 (doc. 1), e n. 097 2024 02580832 07 000 notificata in data 08 gennaio 2025, relativa al periodo d'imposta 2021.
La parte ricorrente premetteva che:
- in data 19/02/2023 aveva trasmesso le dichiarazioni integrative Unico Persone Fisiche per gli anni d'imposta
2017-2018-2019-2020-2021 in quanto era emerso un maggior credito Irpef relativo all'anno 2017, perchè nella dichiarazione originaria relativa all'anno 2017 non era stato riportato il dato delle ritenute d'acconto subite nel corso dell'anno, pari ad € 3.824,00;
- per effetto di tale integrazione si era generato un maggior credito a favore del contribuente che era stato riportato, a cascata, nelle successive dichiarazioni integrative;
- l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato solo le dichiarazioni integrative del 2018 e del 2021 senza liquidare quella dell'anno 2017 dove si era generato il maggior credito, né quelle degli anni 2019 e 2020;
- tale circostanza anomala era stata già segnalata in data 09/04/2024 tramite il canale Civis (doc. 3) e poi in data 22/10/2024 presso gli sportelli dell'Ufficio territoriale di Pomezia;
- nonostante questo, l'Ufficio aveva emesso gli avvisi di irregolarità prima e le cartelle di pagamento poi senza tenere conto della segnalazione fatta dal contribuente;
- un ultimo tentativo era stato fatto tramite PEC del 13/01/2025 ma anche questo era rimasto privo di riscontro
(doc. 4).
Ribadito che il maggior credito pari ad € 3.824,00 generatosi nel 2017 non era mai stato utilizzato in compensazione tramite F24 ma riportato nelle dichiarazioni successive, il ricorrente chiedeva l'annullamento delle due cartelle di pagamento impugnate, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma, facendo presente di avere annullato in autotutela le due iscrizioni a ruolo per gli anni 2018 e 2021, oggetto delle cartelle impugnate, giusta emissione dei provvedimenti di sgravio, convalidati in data 18/3/2025, avendo riconosciute fondate le deduzioni del ricorrente. Chiedeva perciò che il giudizio fosse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 e il dispositivo è stato pubblicato in data 12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che sono stati emessi i provvedimenti di sgravio relativi alle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento impugnate e conseguentemente annullate le iscrizioni a ruolo.
Le spese processuali possono essere compensate per giusti motivi, considerato che lo sgravio -che ha richiesto la previa ricostruzione del credito fino alla dichiarazione per l'anno 2023 - è intervenuto in tempi brevi dopo la notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Roma, 11 febbraio 2026. Il giudice est. Il Presidente
NA NA AR IU IC
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA EP, Presidente
BARRECA IU AN, Relatore
SALASSA PIER MARCO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4983/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254876727000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240258083207000 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1562/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 impugnava le cartelle di pagamento n. 097 2024 02548767 27 000 notificata in data 27 novembre 2024, relativa al periodo d'imposta 2018 (doc. 1), e n. 097 2024 02580832 07 000 notificata in data 08 gennaio 2025, relativa al periodo d'imposta 2021.
La parte ricorrente premetteva che:
- in data 19/02/2023 aveva trasmesso le dichiarazioni integrative Unico Persone Fisiche per gli anni d'imposta
2017-2018-2019-2020-2021 in quanto era emerso un maggior credito Irpef relativo all'anno 2017, perchè nella dichiarazione originaria relativa all'anno 2017 non era stato riportato il dato delle ritenute d'acconto subite nel corso dell'anno, pari ad € 3.824,00;
- per effetto di tale integrazione si era generato un maggior credito a favore del contribuente che era stato riportato, a cascata, nelle successive dichiarazioni integrative;
- l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato solo le dichiarazioni integrative del 2018 e del 2021 senza liquidare quella dell'anno 2017 dove si era generato il maggior credito, né quelle degli anni 2019 e 2020;
- tale circostanza anomala era stata già segnalata in data 09/04/2024 tramite il canale Civis (doc. 3) e poi in data 22/10/2024 presso gli sportelli dell'Ufficio territoriale di Pomezia;
- nonostante questo, l'Ufficio aveva emesso gli avvisi di irregolarità prima e le cartelle di pagamento poi senza tenere conto della segnalazione fatta dal contribuente;
- un ultimo tentativo era stato fatto tramite PEC del 13/01/2025 ma anche questo era rimasto privo di riscontro
(doc. 4).
Ribadito che il maggior credito pari ad € 3.824,00 generatosi nel 2017 non era mai stato utilizzato in compensazione tramite F24 ma riportato nelle dichiarazioni successive, il ricorrente chiedeva l'annullamento delle due cartelle di pagamento impugnate, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Roma, facendo presente di avere annullato in autotutela le due iscrizioni a ruolo per gli anni 2018 e 2021, oggetto delle cartelle impugnate, giusta emissione dei provvedimenti di sgravio, convalidati in data 18/3/2025, avendo riconosciute fondate le deduzioni del ricorrente. Chiedeva perciò che il giudizio fosse dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 e il dispositivo è stato pubblicato in data 12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, atteso che sono stati emessi i provvedimenti di sgravio relativi alle pretese tributarie oggetto delle cartelle di pagamento impugnate e conseguentemente annullate le iscrizioni a ruolo.
Le spese processuali possono essere compensate per giusti motivi, considerato che lo sgravio -che ha richiesto la previa ricostruzione del credito fino alla dichiarazione per l'anno 2023 - è intervenuto in tempi brevi dopo la notificazione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma dichiara il giudizio estinto per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Roma, 11 febbraio 2026. Il giudice est. Il Presidente
NA NA AR IU IC