Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3280/2024 R.G.V.G. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f.: ; Parte_1 C.F._1
e nato a [...] il [...], (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Antonino Chiaramonte, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate il 20/1/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/10/2024 i ricorrenti, premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Palermo il 10/6/2005, in costanza del quale è nato il figlio (a Per_1
Palermo il 14/12/2010) e di essersi separati consensualmente in forza di decreto di omologa n. 5993/2022 del 16-28/9/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3025/2022 R.G., ne chiedevano la cessazione degli effetti civili.
Scaduto il termine perentorio del 6/2/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il
1
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e ciascuno sarà libero di fissare o cambiare il domicilio dandone comunicazione all'altro coniuge ex articolo 337 sexies c.c. nell'esclusivo interesse del minore.
2. La casa coniugale sita in Carini, nella Via Bari, 15, condotta in comodato d'uso gratuito, rimarrà assegnata al marito con tutti gli arredi che la compongono, il quale continuerà ad abitarvi, facendosi carico delle relative utenze e costi accessori. Entro il termine di giorni 60gg dal presente ricorso sarà obbligo del sig. di volturare a proprio nome, cura e spese tutte le utenze domestiche che si CP_1 trovassero ancora intestate in capo alla sig.ra mallevando quest'ultima da ogni relativo Parte_1 addebito, onere e spesa con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
3. Alla sig.ra dalla sottoscrizione del presente accordo, sarà fatto obbligo di liberare la casa Pt_1 coniugale dai propri effetti personali e consegnare copia delle relative chiavi, comunicando presso i pubblici uffici la nuova residenza anagrafica.
4. Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con dimora Per_1 prevalente presso il domicilio della madre, che costituirà anche l'indirizzo di residenza dello stesso.
In coerenza al regime di affidamento prescelto, i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione, e l'istruzione scolastica nel rispetto delle capacità e delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Inoltre entrambi i coniugi avranno il diritto – dovere di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con il figlio, intervenendo su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, impartendo tutte le cure necessarie per il benessere del minore. Quanto alle modalità di affido, il signor avrà il diritto di vedere e tenere con sé il figlio due giorni la settimana, sin CP_1 Per_1
d'ora stabiliti nelle giornate del lunedì e mercoledì, prelevando il minore all'uscita dalle scuole attualmente frequentata e/o, in assenza di scuola, presso la casa della madre entro le ore 9,30 e riaccompagnandolo la sera entro le ore 22.00, salvo diverso accordo tra i coniugi, il quale potrà riguardare tanto l'orario di prelevamento e/o accompagnamento, quanto i giorni di visita e/o affido.
In aggiunta, il sig. terrà con sé il figlio ogni altro fine settimana (un sabato e CP_1 Per_1 domenica con la madre, un sabato e domenica con il padre, in modo alternato), prelevandolo sabato mattina presso la casa della madre e riaccompagnandolo domenica sera entro le ore 22.00, salvo sempre diverso accordo. Il sig. dichiara di essere, allo stato, privo di occupazione e che CP_1
2 s'impegna a ricercarla con assiduità. A tal proposito qualora dovesse trovare un impiego, i coniugi sin d'ora si danno il reciproco consenso a modificare il calendario di permanenza del figlio presso il padre, in conformità agli impegni di lavoro assunti.
5. Con riferimento alle festività natalizie, così come quelle di Pasqua, capodanno e altre festività annuali, e salvo miglior accordo tra genitori, i coniugi convengono che il minore passerà ora con l'uno ora con l'altro genitore l'intera giornata, seguendo il criterio dell'alternanza;
6. Con riferimento alle vacanze estive e salvo miglior accordo tra genitori, il sig. avrà con sé CP_1 il figlio minore in modo esclusivo e continuativo (inclusi dunque i pernotti) per 2 settimane, il cui periodo andrà comunicato alla madre entro la fine del mese di giugno di ciascun anno.
7. Le regole di esercizio del diritto di visita del padre potranno essere modificate soltanto con l'accordo di entrambi i genitori, e quindi sarà sempre fatta salva la possibilità di modifica temporanea nel relativo calendario sulla base delle intese, anche verbali, di volta in volta raggiunte tra i coniugi avuto sempre riguardo al preminente interesse alla serenità del figlio Per_1
8. Il signor , alla luce del proprio stato di disoccupazione, si obbliga a corrispondere alla moglie, CP_1 entro il 5 di ciascun mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, la somma minima di euro 150,00 mensili. La suddetta somma subirà annualmente la rivalutazione ISTAT, così come previsto dalla legge. Le parti convengono tuttavia che l'obbligo di corresponsione del suddetto assegno di mantenimento in capo al signor decorrerà sin dalla sottoscrizione del presente accordo e CP_1 fintanto che lo stesso non troverà occupazione lavorativa. Al verificarsi infatti di quest'ultima circostanza – e fermo restando altre e diverse circostanze di modifica delle condizioni economiche del marito che possano dar vita a istanza di modifica delle condizioni di separazione - l'importo dell'assegno verrà automaticamente aumentato ad euro 250,00, con impegno da parte del sig. CP_1 di comunicare all'altro coniuge la circostanza della avvenuta occupazione lavorativa.
9. Per patto economico espresso ed essenziale intervenuto tra i coniugi e senza il quale la sig.ra Pt_1 non si sarebbe determinata a separarsi consensualmente alle presenti condizioni, il sig.
[...] CP_1 con il presente atto si impegna ed obbliga, altresì, a donare in favore della moglie - con Parte_1 costi notarili a carico della sig.ra medesima - le proprie quote di piena proprietà relative alle Pt_1 unità immobiliari che seguono: NCEU di Carini al foglio 23, p.lla 1507, cat. C/2, classe 11, consist.
22mq; NCEU di Carini al foglio 23, p.lla 2295, agrumeto, classe 2, 18 are e 1 ca.
10. Convengono i coniugi che ogni esborso di natura straordinaria, quali spese mediche straordinarie di comprovata necessità e urgenza, quelle non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o per le quali
3 sorga la necessità di rivolgersi a professionisti o istituti privati, ovvero spese di istruzione straordinarie, corsi sportivi, corsi di preparazione, nonché spese per libri, spese universitarie, attività ludiche compresi viaggi di piacere, sarà a carico di entrambi i genitori in misura paritetica ed al netto delle eventuali provvidenze, sussidi, bonus e contributi pubblici eventualmente concessi ad uno dei genitori beneficiari. Salvo diversa intesa oggi raggiunta e per quanto compatibile, natura e criteri di ammissibilità delle spese, modalità di intesa tra coniugi, e relative modalità di rimborso, saranno quelli previsti e disciplinati dal Protocollo Tribunale Di Palermo datato il 02.07.2019 che fa parte integrale e sostanziale del presente accordo e che i coniugi, sottoscrivendolo, dichiarano di ben conoscere ed accettare.
11. Le parti dichiarano espressamente che i predetti accordi con i relativi adempimenti economici avranno efficacia sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso.
12. I coniugi sono in regime di comunione dei beni.
13. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a Palermo il
10/6/2005;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione consensuale definito con decreto di omologa n. 5993/2022 del 16-28/9/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 3025/2022 R.G.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
4 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 10/6/2005 da , nata a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...], iscritto agli atti dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 2005, al n. 47, parte II, serie A, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 6 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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