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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 07/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1733 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...]
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente
1 in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di insussistenza del diritto di
[...]
ad agire in via esecutiva nei confronti del in esecuzione della CP_1 Parte_1 sentenza n. 279/2015 emessa dal Tribunale di Latina per il pagamento della somma di €
55.169,06 di cui all'atto di precetto notificato in data 24.2.2022 – è fondata e deve essere accolta.
3. Risulta fondata l'eccezione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in ordine all'assenza di specifici parametri di quantificazione del credito riconosciuto in sentenza.
Nella sentenza il dispositivo recita “dichiara il diritto di ad ottenere a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno una somma pari a due mensilità di retribuzione per ogni anno di incarico a tempo determinato conferito da settembre a giugno.
Condanna il alla conseguenti statuizioni delle Controparte_2 conseguenti somme e degli interessi legali sui ratei arretrati. Rigetta gli altri capi di domanda.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida Parte_1 in € 1.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.”
In presenza di una condanna generica – pur facendo applicazione dei principi di diritto dettati dalla Giurisprudenza di legittimità Cass. a S.U con sent. n. 11066/2012 – non vi sono elementi per comprendere sulla scorta di quali parametri (eventualmente anche extratestuali rispetto alla sentenza) l'opposto abbia quantificato il credito nella misura precettata, che nell'atto di precetto si limita unicamente ad indicare.
A fronte dei rilievi sollevati dal , d'altronde, l'opposto ha scelto di non costituirsi, Parte_1 rinunciando pertanto a chiarire le modalità di calcolo del credito.
Ugualmente erronea risulta la misura delle spese di lite, precettate in € 9.000,00 a fronte di €
1.000 oltre accessori riconosciuti in sentenza
4. Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta con conseguente annullamento dell'atto di precetto oggetto di opposizione.
2 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa
(scaglione € 26.000 – 52.000), della attività processuale svolta (assenza di fase istruttoria) e del carattere contumaciale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
Parte_1
nei confronti di , (R.G.
[...] Controparte_1
1733/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara che non sussiste il diritto di a procedere ad esecuzione forzata per Controparte_1 il pagamento delle somme avanzate con atto di precetto del 24.2.2022;
- condanna alla refusione nei confronti dell'opponente delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 2.200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina, 07/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
3
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1733 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...]
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONTRO
Controparte_1
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente
1 in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto la declaratoria di insussistenza del diritto di
[...]
ad agire in via esecutiva nei confronti del in esecuzione della CP_1 Parte_1 sentenza n. 279/2015 emessa dal Tribunale di Latina per il pagamento della somma di €
55.169,06 di cui all'atto di precetto notificato in data 24.2.2022 – è fondata e deve essere accolta.
3. Risulta fondata l'eccezione sollevata dall'opponente ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in ordine all'assenza di specifici parametri di quantificazione del credito riconosciuto in sentenza.
Nella sentenza il dispositivo recita “dichiara il diritto di ad ottenere a titolo Controparte_1 di risarcimento del danno una somma pari a due mensilità di retribuzione per ogni anno di incarico a tempo determinato conferito da settembre a giugno.
Condanna il alla conseguenti statuizioni delle Controparte_2 conseguenti somme e degli interessi legali sui ratei arretrati. Rigetta gli altri capi di domanda.
Condanna il al rimborso in favore del ricorrente delle spese processuali che liquida Parte_1 in € 1.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15%.”
In presenza di una condanna generica – pur facendo applicazione dei principi di diritto dettati dalla Giurisprudenza di legittimità Cass. a S.U con sent. n. 11066/2012 – non vi sono elementi per comprendere sulla scorta di quali parametri (eventualmente anche extratestuali rispetto alla sentenza) l'opposto abbia quantificato il credito nella misura precettata, che nell'atto di precetto si limita unicamente ad indicare.
A fronte dei rilievi sollevati dal , d'altronde, l'opposto ha scelto di non costituirsi, Parte_1 rinunciando pertanto a chiarire le modalità di calcolo del credito.
Ugualmente erronea risulta la misura delle spese di lite, precettate in € 9.000,00 a fronte di €
1.000 oltre accessori riconosciuti in sentenza
4. Ne consegue che l'opposizione deve essere accolta con conseguente annullamento dell'atto di precetto oggetto di opposizione.
2 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa
(scaglione € 26.000 – 52.000), della attività processuale svolta (assenza di fase istruttoria) e del carattere contumaciale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
Parte_1
nei confronti di , (R.G.
[...] Controparte_1
1733/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- dichiara che non sussiste il diritto di a procedere ad esecuzione forzata per Controparte_1 il pagamento delle somme avanzate con atto di precetto del 24.2.2022;
- condanna alla refusione nei confronti dell'opponente delle spese di lite che Controparte_1 si liquidano in € 2.200,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina, 07/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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