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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1161/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 27/10/2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e dif. da Avv. A.
Bugamelli
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. prop tempre, rappresentata dall'avv. S. Mazzaferri
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.8.2024, e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, la impugnava l'avviso di Parte_1 CP_ addebito n. 38220240000194332000 dell'8 giugno 2024, notificato l'11 luglio 2024, per un totale di € 7.411,87.
La ricorrente premetteva di essere una cooperativa sociale di tipo B, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e all'Albo delle cooperative sociali della Regione Marche ed una ONLUS di diritto ai sensi del
D.Lgs. 460/1997, la cui finalità consisteva nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Contestava la ricorrente la fondatezza dell'avviso di addebito notificatole, in quanto basato su di un accesso dell'ITL a seguito del quale lo stesso avrebbe rilevato omesse o infedeli registrazioni nel Libro Unico del
Lavoro (LUL) per 3 dipendenti in vari mesi tra il 2021 e il 2022.
Sosteneva Opera di utilizzare il c.c. “sistema della banca” ore per gestire flessibilità lavorativa, in base a un accordo sindacale del 2001, in base al quale le ore lavorate venivano correttamente registrate nel LUL, con indicazioni di ore supplementari (OP) e ore non svolte (OM).
CP_
Nel merito eccepiva che l' non aveva fornito prova sufficiente e che i conteggi erano errati.
L'istituto convenuto si costituiva in giudizio, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del processo venivano sentiti testimoni.
L'avviso di addebito oggetto di opposizione è stato emesso a seguito di avviso di accertamento notificato alla ricorrente da parte dell'ITL.
Questa, a seguito di accesso effettuato accertava che aveva lavorato n. 40 ore settimanali nei mesi di Parte_2 luglio 2021, novembre 2021 e febbraio 2022, con conseguente infedele e omessa registrazione di: 7 ore nel mese di luglio 2021; 12 ore nel mese di novembre 2021 ed 1,5 ore nel mese di febbraio 2022;
2 b) aveva lavorato 40 ore settimanali nel mese di Parte_3 gennaio 2022, con conseguente infedele e omessa registrazione di: 0,5 ore nel mese di gennaio 2022;
c) aveva lavorato n. 40 ore settimanali nei mesi di Parte_4 luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e marzo 2022, con conseguente infedele e omessa registrazione di: 24 ore nel mese di luglio 2021; 16 ore nel mese di agosto 2021; 30 ore nel mese di settembre 2021; 15 ore nel mese di ottobre
2021; 39,5 ore nel mese di novembre 2021; 13,5 ore nel mese di dicembre
2021; 15,5 ore nel mese di gennaio 2022; 5 ore nel mese di marzo 2022.
CP_ Sulla scorta di tali dati, l' redigeva l'avviso di addebito, oggetto dell'odierna opposizione, stante l'evasione contributiva che l'omissione della registrazione delle ore effettivamente lavorata avrebbe determinato.
L'infedele o omessa registrazione delle ore lavorate sarebbe discesa dal confronto delle ore registrate dalla cooperativa sul LUL con l'ammontare delle ore che l'ITL ha ritenuto – sulla scorta della documentazione esaminata e dell'audizione dei lavoratori - come concretamente lavorate dai tre dipendenti sopra indicati.
In sostanza l'ITL ha posto alla base del proprio calcolo un orario settimanale di 40 ore, ritenendo omesse o infedelmente segnalate le ore di cui al LUL, ogni qual volta le stesse risultavano inferiori alle 40 ore settimanali.
Dall'istruttoria svoltasi in questa sede è tuttavia emersa l'erroneità del presupposto sul quale si è basata la ricostruzione dele ore effettivamente lavorate dai tre lavoratori sopra indicati.
E' infatti emerso – in questa sede - con chiarezza che i lavoratori menzionati nel verbale dell'ITL non lavoravano quaranta ore a settimana. I testi e pur confermando le dichiarazioni rese dinanzi Pt_2 Pt_4 Pt_3 all'ITL, tuttavia precisavano più dettagliatamente la portata ed il contenuto di dette dichiarazioni.
3 Il teste ha infatti dichiarato “noi non facciamo otto Parte_2 ore al giorno, facciamo le ore che richiede il servizio, quindi ci sono giorni che facciamo sei ore e giorni che ne facciamo sette. Raramente facciamo otto ore. Questo accade per tutti i dipendenti”
Il teste confermava che gli era stato comunicato che la Parte_1 per la gestione dell'orario dei dipendenti si avvaleva della cd “Banca ore” e che firmava giornalmente un registro presenze in cui erano annotate le ore lavorate.
Specificava inoltre che l'azienda pagava subito le ore di straordinario e che la banca ore serviva nel caso in cui il lavoratore avesse abbia fatto ore in meno;
queste venivano compensate con le ore che si sarebbero fatte in più nel periodo successivo.
Spiegava il he se lavorava per più ore di quelle “a debito”, Pt_2 le stesse venivano poi pagate come straordinario.
Riferiva il teste: “L'azienda paga sempre le ore stabilite in contratto;
se non svolgo le ore stabilite l'azienda me le paga lo stesso e poi compensa quanto non ho svolto con il lavoro svolto in più nel periodo successivo”.
Concludeva affermando che la predetta prassi era in uso da quando aveva iniziato a lavorare e che il singolo dipendente compilava la propria scheda che poi veniva controllata.
DI NO negava di aver lavorato nel mese di Gennaio 2022 per n. 40 ore settimanali, otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.
Non ricordava per quante ore aveva lavorato nel gennaio 2022 ma poteva affermare che le ore svolte erano quelle indicate in busta paga, controllate anche dai sindacati.
Il teste riferiva di essere solito firmare dei “rapportini” con le ore svolte e non gli sembrava di avere fatto lavoro straordinario.
Nel confermare le dichiarazioni rese dinanzi al personale dell'ITL, specificava che l'orario indicato nelle dichiarazioni era quello massimo, ma che comunque lavorava le ore che servivano.
Specificamente riferiva che una volta finito il lavoro, anche se lo richiamavano, lui non tornava: “io ho l'80% di invalidità ed era tanto che facevo le mie ore. Non sono mai tornato sul cantiere dopo essere andato a casa;
non è successo di essere stato richiamato.”
4 Il teste riferiva che “non sempre si facevano otto Parte_4 ore al giorno a volte si staccava prima, ma in genere erano otto ore al giorno.
A volte nei cantieri pioveva e si andava via. Le ore che ho svolto sono state tutte indicate in busta paga”.
Specificava: “noi firmavamo le presenze ogni giorno, facevamo i rapportini che sono quelli versati in atti dove vedo la mia firma. Nei rapportini erano indicate tutte le ore e infatti risulta dai documenti che mi si mostrano che non sono sempre otto ore".
Riferiva di non aver mai fatto lavoro straordinario e, nel confermare le dichiarazioni rese agli ispettori, precisava che “spesso facevamo otto ore, a volte facevamo anche meno ore. Confermo in ogni caso che le ore effettivamente svolte sono quelle indicate nei rapportini giornalieri.”.
Dall'esame dei c.d. “rapportini” – sottoscritti dai lavoratori, emerge una sostanziale coincidenza tra le ore lavorative indicate sugli stessi dai singoli lavoratori, sottoscritti e le ore risultanti come retribuite nelle singole buste paga.
La teste responsabile della sede operativa di Ascoli, Testimone_1 confermava che le modalità operative della cooperativa erano quelle indicate nel capitolato sub a) e cioè le ore di lavoro svolte dai dipendenti di
Parte_1 nel periodo da luglio 2021 a marzo 2022 (ma anche prima e dopo di questo periodo), venivano annotati giornalmente e poi riepilogati in apposito
Registro mensile riferito a ciascun lavoratore da parte del coordinatore di ciascuna sede operativa e sottoscritti dal lavoratore interessato, poi consegnati da quest'ultimo al Responsabile della sede operativa, il quale svolgeva ulteriori controlli sui contenuti dei Registri e a sua volta li trasmetteva agli uffici amministrativi e sulla base di tali dati veniva predisposto il libro unico del lavoro.
La teste riferiva che poteva capitare che alcune settimane i lavoratori lavorassero di più o poteva capitare che facessero meno ore. In questi casi si usava la banca ore per compensare.
Il calcolo della banca ore – proseguiva la – “viene svolto Tes_1 mensilmente nel senso che se un mese il lavoratore va a debito recupera il
5 mese successivo e se il mese successivo va a credito vengono pagate come straordinario”.
Alla luce dell'istruttoria espletata, dunque, l'opposizione non può che essere accolta e l'avviso di addebito deve essere annullato.
Non potendosi ritenere provato il presupposto di fatto posto alla base delle contestazioni dell'ITL (orario lavorativo di 40 ore settimanali da parte di
, non può più sostenersi con certezza che vi sia stata Pt_2 Pt_3 Pt_4 un'omessa o infedele registrazione delle ore lavorate dai predetti;
di conseguenza non può ritenersi provata alcuna evasione od omissione contributiva in capo alla cooperativa ricorrente.
L'accoglimento nel merito dell'opposizione, rende del tutto superfluo l'esame degli ulteriori profili di doglianza dell'opponente.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_ b) pone a carico dell' le spese del processo che liquida in complessivi € 2.400,00 per competenze ed € 43,00 per spese, oltre
IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 3.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
6
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 1161/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 27/10/2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. e dif. da Avv. A.
Bugamelli
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. prop tempre, rappresentata dall'avv. S. Mazzaferri
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.8.2024, e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, la impugnava l'avviso di Parte_1 CP_ addebito n. 38220240000194332000 dell'8 giugno 2024, notificato l'11 luglio 2024, per un totale di € 7.411,87.
La ricorrente premetteva di essere una cooperativa sociale di tipo B, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e all'Albo delle cooperative sociali della Regione Marche ed una ONLUS di diritto ai sensi del
D.Lgs. 460/1997, la cui finalità consisteva nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Contestava la ricorrente la fondatezza dell'avviso di addebito notificatole, in quanto basato su di un accesso dell'ITL a seguito del quale lo stesso avrebbe rilevato omesse o infedeli registrazioni nel Libro Unico del
Lavoro (LUL) per 3 dipendenti in vari mesi tra il 2021 e il 2022.
Sosteneva Opera di utilizzare il c.c. “sistema della banca” ore per gestire flessibilità lavorativa, in base a un accordo sindacale del 2001, in base al quale le ore lavorate venivano correttamente registrate nel LUL, con indicazioni di ore supplementari (OP) e ore non svolte (OM).
CP_
Nel merito eccepiva che l' non aveva fornito prova sufficiente e che i conteggi erano errati.
L'istituto convenuto si costituiva in giudizio, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto della domanda.
Nel corso del processo venivano sentiti testimoni.
L'avviso di addebito oggetto di opposizione è stato emesso a seguito di avviso di accertamento notificato alla ricorrente da parte dell'ITL.
Questa, a seguito di accesso effettuato accertava che aveva lavorato n. 40 ore settimanali nei mesi di Parte_2 luglio 2021, novembre 2021 e febbraio 2022, con conseguente infedele e omessa registrazione di: 7 ore nel mese di luglio 2021; 12 ore nel mese di novembre 2021 ed 1,5 ore nel mese di febbraio 2022;
2 b) aveva lavorato 40 ore settimanali nel mese di Parte_3 gennaio 2022, con conseguente infedele e omessa registrazione di: 0,5 ore nel mese di gennaio 2022;
c) aveva lavorato n. 40 ore settimanali nei mesi di Parte_4 luglio 2021, agosto 2021, settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e marzo 2022, con conseguente infedele e omessa registrazione di: 24 ore nel mese di luglio 2021; 16 ore nel mese di agosto 2021; 30 ore nel mese di settembre 2021; 15 ore nel mese di ottobre
2021; 39,5 ore nel mese di novembre 2021; 13,5 ore nel mese di dicembre
2021; 15,5 ore nel mese di gennaio 2022; 5 ore nel mese di marzo 2022.
CP_ Sulla scorta di tali dati, l' redigeva l'avviso di addebito, oggetto dell'odierna opposizione, stante l'evasione contributiva che l'omissione della registrazione delle ore effettivamente lavorata avrebbe determinato.
L'infedele o omessa registrazione delle ore lavorate sarebbe discesa dal confronto delle ore registrate dalla cooperativa sul LUL con l'ammontare delle ore che l'ITL ha ritenuto – sulla scorta della documentazione esaminata e dell'audizione dei lavoratori - come concretamente lavorate dai tre dipendenti sopra indicati.
In sostanza l'ITL ha posto alla base del proprio calcolo un orario settimanale di 40 ore, ritenendo omesse o infedelmente segnalate le ore di cui al LUL, ogni qual volta le stesse risultavano inferiori alle 40 ore settimanali.
Dall'istruttoria svoltasi in questa sede è tuttavia emersa l'erroneità del presupposto sul quale si è basata la ricostruzione dele ore effettivamente lavorate dai tre lavoratori sopra indicati.
E' infatti emerso – in questa sede - con chiarezza che i lavoratori menzionati nel verbale dell'ITL non lavoravano quaranta ore a settimana. I testi e pur confermando le dichiarazioni rese dinanzi Pt_2 Pt_4 Pt_3 all'ITL, tuttavia precisavano più dettagliatamente la portata ed il contenuto di dette dichiarazioni.
3 Il teste ha infatti dichiarato “noi non facciamo otto Parte_2 ore al giorno, facciamo le ore che richiede il servizio, quindi ci sono giorni che facciamo sei ore e giorni che ne facciamo sette. Raramente facciamo otto ore. Questo accade per tutti i dipendenti”
Il teste confermava che gli era stato comunicato che la Parte_1 per la gestione dell'orario dei dipendenti si avvaleva della cd “Banca ore” e che firmava giornalmente un registro presenze in cui erano annotate le ore lavorate.
Specificava inoltre che l'azienda pagava subito le ore di straordinario e che la banca ore serviva nel caso in cui il lavoratore avesse abbia fatto ore in meno;
queste venivano compensate con le ore che si sarebbero fatte in più nel periodo successivo.
Spiegava il he se lavorava per più ore di quelle “a debito”, Pt_2 le stesse venivano poi pagate come straordinario.
Riferiva il teste: “L'azienda paga sempre le ore stabilite in contratto;
se non svolgo le ore stabilite l'azienda me le paga lo stesso e poi compensa quanto non ho svolto con il lavoro svolto in più nel periodo successivo”.
Concludeva affermando che la predetta prassi era in uso da quando aveva iniziato a lavorare e che il singolo dipendente compilava la propria scheda che poi veniva controllata.
DI NO negava di aver lavorato nel mese di Gennaio 2022 per n. 40 ore settimanali, otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.
Non ricordava per quante ore aveva lavorato nel gennaio 2022 ma poteva affermare che le ore svolte erano quelle indicate in busta paga, controllate anche dai sindacati.
Il teste riferiva di essere solito firmare dei “rapportini” con le ore svolte e non gli sembrava di avere fatto lavoro straordinario.
Nel confermare le dichiarazioni rese dinanzi al personale dell'ITL, specificava che l'orario indicato nelle dichiarazioni era quello massimo, ma che comunque lavorava le ore che servivano.
Specificamente riferiva che una volta finito il lavoro, anche se lo richiamavano, lui non tornava: “io ho l'80% di invalidità ed era tanto che facevo le mie ore. Non sono mai tornato sul cantiere dopo essere andato a casa;
non è successo di essere stato richiamato.”
4 Il teste riferiva che “non sempre si facevano otto Parte_4 ore al giorno a volte si staccava prima, ma in genere erano otto ore al giorno.
A volte nei cantieri pioveva e si andava via. Le ore che ho svolto sono state tutte indicate in busta paga”.
Specificava: “noi firmavamo le presenze ogni giorno, facevamo i rapportini che sono quelli versati in atti dove vedo la mia firma. Nei rapportini erano indicate tutte le ore e infatti risulta dai documenti che mi si mostrano che non sono sempre otto ore".
Riferiva di non aver mai fatto lavoro straordinario e, nel confermare le dichiarazioni rese agli ispettori, precisava che “spesso facevamo otto ore, a volte facevamo anche meno ore. Confermo in ogni caso che le ore effettivamente svolte sono quelle indicate nei rapportini giornalieri.”.
Dall'esame dei c.d. “rapportini” – sottoscritti dai lavoratori, emerge una sostanziale coincidenza tra le ore lavorative indicate sugli stessi dai singoli lavoratori, sottoscritti e le ore risultanti come retribuite nelle singole buste paga.
La teste responsabile della sede operativa di Ascoli, Testimone_1 confermava che le modalità operative della cooperativa erano quelle indicate nel capitolato sub a) e cioè le ore di lavoro svolte dai dipendenti di
Parte_1 nel periodo da luglio 2021 a marzo 2022 (ma anche prima e dopo di questo periodo), venivano annotati giornalmente e poi riepilogati in apposito
Registro mensile riferito a ciascun lavoratore da parte del coordinatore di ciascuna sede operativa e sottoscritti dal lavoratore interessato, poi consegnati da quest'ultimo al Responsabile della sede operativa, il quale svolgeva ulteriori controlli sui contenuti dei Registri e a sua volta li trasmetteva agli uffici amministrativi e sulla base di tali dati veniva predisposto il libro unico del lavoro.
La teste riferiva che poteva capitare che alcune settimane i lavoratori lavorassero di più o poteva capitare che facessero meno ore. In questi casi si usava la banca ore per compensare.
Il calcolo della banca ore – proseguiva la – “viene svolto Tes_1 mensilmente nel senso che se un mese il lavoratore va a debito recupera il
5 mese successivo e se il mese successivo va a credito vengono pagate come straordinario”.
Alla luce dell'istruttoria espletata, dunque, l'opposizione non può che essere accolta e l'avviso di addebito deve essere annullato.
Non potendosi ritenere provato il presupposto di fatto posto alla base delle contestazioni dell'ITL (orario lavorativo di 40 ore settimanali da parte di
, non può più sostenersi con certezza che vi sia stata Pt_2 Pt_3 Pt_4 un'omessa o infedele registrazione delle ore lavorate dai predetti;
di conseguenza non può ritenersi provata alcuna evasione od omissione contributiva in capo alla cooperativa ricorrente.
L'accoglimento nel merito dell'opposizione, rende del tutto superfluo l'esame degli ulteriori profili di doglianza dell'opponente.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito opposto;
CP_ b) pone a carico dell' le spese del processo che liquida in complessivi € 2.400,00 per competenze ed € 43,00 per spese, oltre
IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ancona, il 3.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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