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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 10969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10969 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20219/25 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. n. 5991/2025
TRA
, CE SC , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. NA d'IO (C.F.
indirizzo PEC C.F._2
con studio in Napoli al Viale Email_1
Augusto 148, 80125 e dall'avv. Simona Francesca Di ET (C.F.
indirizzo PEC C.F._3
) con studio in Roma alla Via Email_2 Antonio Bosio n. 28, 00161, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato NA d'IO sito in Napoli al Viale Augusto 148,;
appellante
CONTRO
( , subentrante, a Controparte_1 Controparte_2
decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, nei rapporti giuridici, anche processuali, delle
), avente sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, Controparte_3
(C.F./P.IVA , in persona Procuratore Speciale p.t., a ciò autorizzato per P.IVA_1
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio Persona_1
nr 180355 raccolta nr 13239 del 23/07/2025), rappresentata e difesa dall'Avv. Nando
TA ( ) del Foro di Napoli, in virtù di procura in calce al C.F._4
presente atto, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 156;
appellata
E
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(c.f.: , presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia C.F._5
Appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante propose opposizione ex art. 7 D.lgs. 150/2011 avverso la cartella di pagamento notificata da il 18.06.2024, relativa a Controparte_5
sanzioni del Codice della Strada elevate dalla nel 2020, Controparte_4
contestando la mancata notifica dei verbali presupposti.
Nella contumacia della , si costituì l' CP_4 Controparte_5
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 5991/2025 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e annullato l'iscrizione a ruolo, disponendo però la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
L'appellante ritiene tale decisione illegittima e priva di adeguata motivazione, in violazione del principio di soccombenza e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., chiedendo la dichiarazione di nullità parziale della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Si costituisce , la quale eccepisce preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione, sostenendo che l'atto di appello non rispetta i requisiti degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., poiché manca l'indicazione chiara dei capi impugnati, delle specifiche censure alla decisione di primo grado e delle violazioni di legge rilevanti ai fini del decisum. Nel merito, afferma che la sentenza impugnata è corretta, poiché la compensazione delle spese è stata adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Il giudice di prime cure ha rilevato che il ricorrente non ha contestato il merito delle violazioni al Codice della Strada,
limitandosi a eccepire la sola mancata notifica, circostanza che incide solo sul profilo formale ma non sul contenuto sostanziale della pretesa. Da ciò deriva una
“vittoria solo parziale” e quindi una situazione assimilabile a soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione. Per tali ragioni, si chiede il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese. Si costituisce il , il quale ritiene che nel caso di specie la lettura della CP_4
decisione impugnata dia idonea spiegazione delle ragioni giuridiche e di fatto alla base della attuata compensazione delle spese di giudizio e che ben ha fatto il
Giudice di Pace ad operare la compensazione delle spese di giudizio.
L'appello è fondato.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto questo giudice ritiene che siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 342 e
248 bis cpc;
Nel merito, come poc'anzi indicato, l'opponente deduce la violazione dell'art. 92
c.p.c. Tale norma stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, si ritiene che il Giudice onorario abbia errato nel ravvisare, nella peculiarità della vertenza, motivo sufficiente e idoneo per disporre la compensazione delle spese di lite.
Invero, non vi è stata soccombenza reciproca (in quanto la domanda è stata accolta integralmente) né l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione, risolvendosi il riferimento alla “peculiarità della vertenza”, senza ulteriori ragguagli, in una motivazione solo apparente e non giustificando la carenza di istruttoria la compensazione integrale delle spese, ma, al più, l'omessa liquidazione dei compensi per la corrispondente fase. D'altronde, anche prescindendo dall'inadeguatezza delle motivazioni addotte in primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori, che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in una violazione della norma richiamata. Va pertanto operato il criterio della soccombenza nei confronti delle parti del giudizio in primo grado.
Pertanto, l'appello va accolto.
Le spese del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della controversia e in relazione all'attività
concretamente esplicata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di , Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5991/25, così provvede:
- b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata condanna la e Controparte_6 Controparte_1
(in solido tra loro) alla refusione, in favore di , delle spese
[...] Parte_1
del primo grado di giudizio, liquidate in un totale di € 457, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Simona Francesca Di ET e NA d'IO, antistatari;
- c) condanna la e , in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese processuali per il grado di Parte_1
appello, in un totale di € 852,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Simona Francesca
Di ET e NA d'IO, antistatari.
Così deciso in Napoli, il 25.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20219/25 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. n. 5991/2025
TRA
, CE SC , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. NA d'IO (C.F.
indirizzo PEC C.F._2
con studio in Napoli al Viale Email_1
Augusto 148, 80125 e dall'avv. Simona Francesca Di ET (C.F.
indirizzo PEC C.F._3
) con studio in Roma alla Via Email_2 Antonio Bosio n. 28, 00161, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato NA d'IO sito in Napoli al Viale Augusto 148,;
appellante
CONTRO
( , subentrante, a Controparte_1 Controparte_2
decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, comma 3 del D.L. 22/10/2016, n. 193, convertito nella legge 1 dicembre 2016, n. 225, nei rapporti giuridici, anche processuali, delle
), avente sede in Roma alla via Giuseppe Grezar n.14, Controparte_3
(C.F./P.IVA , in persona Procuratore Speciale p.t., a ciò autorizzato per P.IVA_1
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio Persona_1
nr 180355 raccolta nr 13239 del 23/07/2025), rappresentata e difesa dall'Avv. Nando
TA ( ) del Foro di Napoli, in virtù di procura in calce al C.F._4
presente atto, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Toledo n. 156;
appellata
E
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(c.f.: , presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, domicilia C.F._5
Appellata
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante propose opposizione ex art. 7 D.lgs. 150/2011 avverso la cartella di pagamento notificata da il 18.06.2024, relativa a Controparte_5
sanzioni del Codice della Strada elevate dalla nel 2020, Controparte_4
contestando la mancata notifica dei verbali presupposti.
Nella contumacia della , si costituì l' CP_4 Controparte_5
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 5991/2025 il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione e annullato l'iscrizione a ruolo, disponendo però la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
L'appellante ritiene tale decisione illegittima e priva di adeguata motivazione, in violazione del principio di soccombenza e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., chiedendo la dichiarazione di nullità parziale della sentenza nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Si costituisce , la quale eccepisce preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione, sostenendo che l'atto di appello non rispetta i requisiti degli artt. 342 e 348-bis c.p.c., poiché manca l'indicazione chiara dei capi impugnati, delle specifiche censure alla decisione di primo grado e delle violazioni di legge rilevanti ai fini del decisum. Nel merito, afferma che la sentenza impugnata è corretta, poiché la compensazione delle spese è stata adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Il giudice di prime cure ha rilevato che il ricorrente non ha contestato il merito delle violazioni al Codice della Strada,
limitandosi a eccepire la sola mancata notifica, circostanza che incide solo sul profilo formale ma non sul contenuto sostanziale della pretesa. Da ciò deriva una
“vittoria solo parziale” e quindi una situazione assimilabile a soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione. Per tali ragioni, si chiede il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante alle spese. Si costituisce il , il quale ritiene che nel caso di specie la lettura della CP_4
decisione impugnata dia idonea spiegazione delle ragioni giuridiche e di fatto alla base della attuata compensazione delle spese di giudizio e che ben ha fatto il
Giudice di Pace ad operare la compensazione delle spese di giudizio.
L'appello è fondato.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello, in quanto questo giudice ritiene che siano rispettati i requisiti previsti dall'art. 342 e
248 bis cpc;
Nel merito, come poc'anzi indicato, l'opponente deduce la violazione dell'art. 92
c.p.c. Tale norma stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, si ritiene che il Giudice onorario abbia errato nel ravvisare, nella peculiarità della vertenza, motivo sufficiente e idoneo per disporre la compensazione delle spese di lite.
Invero, non vi è stata soccombenza reciproca (in quanto la domanda è stata accolta integralmente) né l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione, risolvendosi il riferimento alla “peculiarità della vertenza”, senza ulteriori ragguagli, in una motivazione solo apparente e non giustificando la carenza di istruttoria la compensazione integrale delle spese, ma, al più, l'omessa liquidazione dei compensi per la corrispondente fase. D'altronde, anche prescindendo dall'inadeguatezza delle motivazioni addotte in primo grado, non si ravvisano in ogni caso circostanze ulteriori, che possano giustificare la deviazione dal generale principio della soccombenza.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in una violazione della norma richiamata. Va pertanto operato il criterio della soccombenza nei confronti delle parti del giudizio in primo grado.
Pertanto, l'appello va accolto.
Le spese del presente grado di giudizio e del giudizio di primo grado si liquidano come in dispositivo, secondo il valore della controversia e in relazione all'attività
concretamente esplicata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di , Parte_1 Controparte_4 Controparte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 5991/25, così provvede:
- b) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata condanna la e Controparte_6 Controparte_1
(in solido tra loro) alla refusione, in favore di , delle spese
[...] Parte_1
del primo grado di giudizio, liquidate in un totale di € 457, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Simona Francesca Di ET e NA d'IO, antistatari;
- c) condanna la e , in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_1
pagamento, in favore di , delle spese processuali per il grado di Parte_1
appello, in un totale di € 852,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA
e CPA, come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Simona Francesca
Di ET e NA d'IO, antistatari.
Così deciso in Napoli, il 25.11.2025
Il giudice
Dott.ssa Elisa Asprone