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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11036 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. AE SD - presidente rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18256 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
IA ON presso la quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
NA CE, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2025 il procuratore della ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1 2
“Alla luce delle suesposte considerazioni, la ricorrente chiede di rigettare integralmente tutte le domande e tutte le eccezioni formulate dal sig. CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Dichiarare la separazione giudiziale e personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
- Affidare i minori ad entrambi i genitori con residenza previlegiata presso la madre;
- Assegnare la casa coniugale unitamente ai beni mobili ivi contenuti alla sig.ra che l'occuperà unitamente ai figli minori;
Pt_1
- Rigettare la richiesta di modifica del contributo al mantenimento avanzata da controparte e, per l'effetto, onerare il sig. al pagamento in favore della CP_1 sig.ra dell'importo pari almeno a € 1.200,00 mensili ovvero alla diversa Pt_1 somma ritenuta di giustizia, quale contributo al mantenimento dei tre figli minori importo da rivalutarsi annualmente automaticamente secondagli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche sportive e scolastiche;
- Stabilire un calendario di visita dettagliato, conforme alle richieste già formulate, nell'esclusivo interesse dei minori.
In ogni caso
- Rigettare tutte le richieste avanzate da parte resistente;
- Condannare il resistente alle spese di lite, diritti e onorari, oltre accessori di legge”.
Il procuratore del resistente ha concluso chiedendo:
“dichiararsi la separazione giudiziale e personale dei coniugi, disponendo le annotazioni di rito presso l'Ufficio comunale competente;
- affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le disposizioni già stabilite dal Giudice;
- assegnarsi la casa coniugale alla moglie che la occuperà insieme ai figli minori;
- ridursi l'assegno di mantenimento a carico del resistente, tenuto conto delle spese a cui lo stesso è tenuto a far fronte e tenuto conto dei rispettivi redditi e entrate delle parti”.
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda e confermarsi i provvedimenti in atto.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/08/2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in Napoli (NA) in data
15/07/2009; Per_ che dal matrimonio erano nati tre figli: il 07/02/10, il Per_1
07/12/12 e il 26/07/16; Per_3
che nonostante il rapporto coniugale fosse in crisi già da diversi anni, la coppia aveva continuato la convivenza per far fronte congiuntamente ai bisogni dei minori;
che il minore soffriva di diabete e malattia celiaca;
Per_3
che il minore di problemi d'ansia ed era seguito da uno Per_1 specialista di neuropsichiatria infantile;
che il sig. aveva manifestato comportamenti volti a sminuire la sua CP_1 figura e a tali comportamenti si era aggiunta una “gelosia ossessiva” sfociata in
“aggressioni verbali” anche innanzi ai minori;
che in occasione di uno dei predetti litigi sig. decideva CP_1 spontaneamente di lasciare il tetto coniugale e la stessa non si opponeva;
che il sig. aveva iniziato a versare importi risibili per il CP_1 mantenimento dei tre figli e aveva iniziato a limitare le visite ai minori “adducendo problemi lavorativi”; che era funzionario di alta qualificazione della Polizia Municipale del
Comune di Napoli con una retribuzione mensile pari a circa € 1.700,00 mentre il sig. era operaio manutentore presso CP_1 Controparte_2 con una retribuzione mensile pari a € 1.800,00 circa;
[...]
che il sig. viveva presso la propria famiglia d'origine mentre la CP_1 stessa era rimasta nella casa familiare insieme ai tre figli;
che sulla casa familiare gravava un mutuo cointestato di € 602,95;
che era stato contratto un finanziamento a suo nome “per far fronte a necessità familiari e la ristrutturazione della casa coniugale” con un rateo mensile pari a € 600,90;
che percepivano un'indennità di frequenza per il minore attualmente Per_3 pari ad € 343,66 mensili;
3 4
che l'Assegno Unico per i tre figli minori era percepito interamente da lei per far fronte alle esigenze dei minori;
che tutte “le spese [erano] sempre state divise al 50% tra i coniugi”, il sig. aveva sempre versato “il 50% del mutuo, il 50% del finanziamento, il 50% CP_1 dei Tributi Locali e pagato interamente le utenze domestiche”; che, tuttavia, dopo aver lasciato la casa familiare il sig. si era CP_1
“completamente sottratto agli impegni economici familiari”; che anche il diritto di visita era esercitato in maniera occasionale “senza fornire alcun vero sostegno nella gestione dei minori”; tutto ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione, l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare unitamente ai beni mobili ivi contenuti, la previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli non inferiore a € 1.200,00 mensili “ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia” oltre al 50% delle spese straordinarie, prevedere, infine, un calendario di visita che seguisse le seguenti indicazioni: “almeno 2 pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16,00 di cui uno, a settimane alterne, con pernotto con il genitore non collocatario (mercoledì senza pernotto e venerdì con pernotto nelle settimane in cui i figli trascorrono il fine settimana con il genitore collocatario;
il lunedì ed il mercoledì pomeriggio senza pernotto nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con i figli). Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): con il genitore non collocatario – a scalare - 3 giorni a settimana (di cui 2 con pernotto) in contro turno rispetto al calendario dei pernotti nei fine settimana e 2 giorni con o senza pernotto nelle settimane con pernotto nel fine settimana;
Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): festività natalizie alternativamente in ragione di anno il 24,
31 dicembre e 1° gennaio con un genitore e 25, 26 dicembre e 6 gennaio con l'altro
(festività previste tutte con relativo pernotto); Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): Relativamente alle festività Pasquali, stante l'età dei ragazzi alternativamente in ragione di anno dal mercoledì santo alle 16.00 al
Sabato Santo alle ore 10,00 e dalle 20,00 del lunedì in Albis al martedì in Albis dopo cena con un genitore e dal Sabato Santo alle ore 10,00 al Lunedi in albis alle ore 20,00 con l'altro; Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: Relativamente alle festività ed ai
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ponti infra-annuali alternativamente in ragione di anno uno con ciascun genitore, dal pomeriggio del giorno precedente la festività o l'inizio del ponte alla sera dell'ultimo giorno di ponte dopo cena. Compleanni dei ragazzi da trascorrere preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, alternativamente in ragione di anno con ciascun genitore con prevalenza rispetto ai turni settimanali.
Compleanno, onomastico della mamma e Festa della Mamma con la stessa con prevalenza rispetto ai turni, compleanno onomastico e festa del papà con il papà con prevalenza rispetto ai turni. Compleanni ed altre ricorrenze riguardanti nonni, zii, cugini ed amici di famiglia con il genitore interessato dall'evento con prevalenza rispetto ai turni”.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava: che la crisi del matrimonio era da ricondurre al comportamento della moglie, la quale, a partire dalla sua partecipazione a un concorso per una promozione professionale – che prevedeva delle prove fisiche – era costretta a un forte dimagrimento e iniziava ad assumere un atteggiamento sempre più
“distaccato e indisponente”;
che era stata la ricorrente a comunicargli, a gennaio 2024, “di non amarlo più e di volersi separare”; che, pertanto, “preso atto della decisione della moglie”, a maggio 2024 aveva concordato con la stessa il suo allontanamento dalla casa familiare;
che il suo rapporto con i figli era caratterizzato da profondo affetto reciproco avendo sempre accudito gli stessi svolgendo, “secondo i propri turni di lavoro”, mansioni “a cui la moglie si era quasi sempre sottratta adducendo impegni lavorativi”;
che aveva sempre gestito con scrupolosità la delicata situazione clinica del figlio minore diabetico;
che anche in seguito alla cessazione della convivenza aveva coltivato il rapporto con i figli tenendoli con sé “almeno tre volte la settimana presso i suoi genitori con relativi pernottamenti, provvedendo a tutte le spese necessarie per il loro accudimento”; che, inoltre, i figli pernottavano presso il padre per circa 14/15 giorni al mese “secondo uno schema tabellare” che la moglie gli inviava mese per mese secondo i propri turni lavorativi;
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che, pertanto, assolutamente non corrispondenti al vero erano le asserzioni della moglie in ordine all'omesso adempimento degli “impegni economici e familiari” relativamente alla gestione dei minori;
Contr
che era un operaio autoferrotranviere presso la di Napoli e percepiva una paga mensile di circa € 1.400,00/1.500,00;
che sul suo reddito gravavano numerose passività quali: un pignoramento presso terzi con una rata mensile di € 131,96 per tasse non pagate relative alla casa familiare, il pagamento di un finanziamento stipulato per l'acquisto della cameretta per il figlio con una rata mensile pari a € 56,00, il pagamento di utenze domestiche arretrate “per bollette pari a € 560,32 / 348,30 / 441,00”, il pagamento di un prestito stipulato per l'acquisto di un'automobile con rata mensile pari a € 226,00 nonché il pagamento del 50% del rateo del mutuo cointestato alla moglie (€ 300,00 mensili);
che viveva presso la propria famiglia d'origine non potendo sostenere spese per la locazione di un altro immobile “più vicino ai figli”;
che la moglie percepiva uno stipendio netto mensile di € 1.700,00 oltre all'intero Assegno Unico ammontante a circa € 905,00, un assegno Inps pari a €
343,66 per il figlio nonché di un contributo pari a € 60,00 destinato Per_3 all'acquisto di alimenti per lo stesso essendo quest'ultimo celiaco;
che il finanziamento stipulato nel 2021 e a cui aveva fatto riferimento la controparte era stato contratto dalla stessa per far fronte a sue spese personali;
che i figli minori erano intestatari di tre conti correnti presso cui erano depositate somme di denaro dai familiare in occasione di diverse festività ma nel
2023 su richiesta della moglie tali conti erano stati chiusi;
che non era a conoscenza della destinazione delle predette somme di denaro;
tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la separazione giudiziale e personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente
2) Affidare i figli minori a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre, al quale si chiede di assegnare la casa coniugale, ove vivrà con i figli;
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3) Disporsi, conseguentemente, tenendo conto che i figli vivono in egual misura sia col padre che con la madre, durante il mese, la divisione al 50% dell'assegno di € 343,66 destinati al figlio diabetico e celiaco nonché il Per_3 contributo per la relativa spesa di € 60,00
In subordine:
4) Qualora la casa coniugale venga assegnata alla moglie con residenza privilegiata dei figli presso la stessa, non disporsi l'emanazione del provvedimento di emissione del contributo al mantenimento per i figli a carico del resistente, tenuto conto che il padre sostiene in maniera paritetica con la moglie le spese per il mantenimento dei figli e tenuto conto altresì di tutte le spese familiari che egli esclusivamente sostiene e sopra indicate;
5) Disporsi a carico di entrambi i genitori, il pagamento al 50% delle spese mediche straordinarie e quelle sportive e scolastiche, oltre il pagamento al 50% del mutuo che grava sulla casa coniugale;
6) In ogni caso, indipendentemente dall'assegnazione della casa coniugale, disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori per 14 giorni al mese “ivi compresi i pernottamenti nei fini settimana” secondo i turni lavorativi reciproci dei coniugi in ottemperanza allo schema tabellare che redige la moglie e che invia regolarmente al marito. Regolarsi altresì per le festività di Natale e
Pasqua, il 24 o il 25 dicembre e o il 31 dicembre o il 1° gennaio e il giorno di
Pasqua o Lunedì in Albis che i figli possano trascorrere tali giorni ad anni alterni presso uno dei genitori, mentre il giorno del compleanno dei genitori, della Festa della Mamma o del papà sarà trascorso con il genitore a cui è attribuita la festa anche in deroga al regime di visita ordinario. Inoltre, sarà facoltà del padre di tenere con sé i figli per 15 gg il mese di Agosto”.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 02.01.2025, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli minori ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare, determinava i tempi di permanenza con il padre che avrebbero trovato applicazione solo in caso di disaccordo tra le parti e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € € 850,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
infine, disponeva che i genitori contribuissero al pagamento delle spese extra assegno in misura del 50% ciascuno.
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Non ammesse le istanze istruttorie, la causa, previo rinvio ex art. 473-bis.28 all'udienza del 02.10.2025, era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale. in ordine all'affidamento dei figli
Tra le parti non è controverso né il regime di affidamento, condiviso, né la collocazione prevalente presso la madre. Pertanto, non essendo emerse in giudizio circostanze che inducano a discostarsi dalla regola legale dell'affido condiviso, può trovare conferma quanto disposto dal Presidente. in ordine ai tempi di permanenza con ciascun genitore
Anche in ordine al regime di frequentazione padre-figli, pur prendendo atto della domanda della ricorrente volta alla previsione di un calendario di visita maggiormente dettagliato, il Collegio ritiene che possa essere confermato il regime disciplinato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori.
Sul punto, infatti, si evidenzia che, trattasi di un calendario “minimo” di frequentazione paterna – sia pur idoneo a garantire tempi adeguati di frequentazione – ferma restando la possibilità, con il consenso di ambedue le parti, di addivenire ad un ampliamento ulteriore dei tempi di permanenza dei minori con il padre ove possibile. Anche in questa sede, infatti, giova specificare che il predetto calendario di visita è destinato a trovare applicazione solo in caso di disaccordo tra le parti. dell'assegnazione della casa familiare
La casa familiare va assegnata alla ricorrente in quanto genitore presso il quale i figli hanno la residenza prevalente al fine di preservare la continuità dell'habitat familiare.
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della capacità reddituale del resistente e dell'assegno di mantenimento per
i figli
Da quanto affermato all'udienza di comparizione e dalle dichiarazioni dei redditi (l'ultima è quella dell'anno 2024) si evince che il resistente ha un reddito lordo annuo di circa € 28.000,00 al quale aggiungere il 50% dell'Assegno Unico
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza) per altri € 450,00.
Da tale importo, tuttavia, va detratta la somma di € 300,00 ovvero il 50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (da reputare quale forma indiretta di mantenimento, come riconosciuto dal costante orientamento di legittimità, cfr., Corte di Cassazione n. 20139 del 03.09.2013), nonché l'importo di circa € 430,00 mensili corrisposto a titolo di canone per l'immobile condotto in locazione a partire da marzo 2025.
Contrariamente a quanto affermato dal resistente nella comparsa conclusionale tale circostanza non è affatto “nuova” rispetto al compendio fattuale sussistente al momento dell'emanazione dei provvedimenti provvisori perché era già stata oggetto di un'accurata analisi – che il Collegio intende in questa sede recepire – da parte del giudice relatore.
Infatti, come opportunamente evidenziato nell'ordinanza resa in data
07.01.2025, “deve attribuirsi una valenza economica anche all'assegnazione della casa familiare che è di proprietà di entrambi”; pertanto, proprio in considerazione dell'avvenuta assegnazione della casa familiare alla sig.ra il giudice ha Pt_1 già tenuto in considerazione i costi necessari per la locazione di un immobile ulteriore.
In definitiva, considerata la capacità reddituale del padre come prima delineata, tenuto conto delle spese che quest'ultimo deve affrontare, considerati i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, il Collegio ritiene che non sussistano motivazioni per discostarsi dalla disciplina attualmente vigente.
Pertanto, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 850,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito della controversia, si ritiene ricorrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) affida ad entrambi i genitori i figli con residenza prevalente presso la madre e con la possibilità per il padre di vederlo secondo le modalità indicate in motivazione;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno mensile di € 850,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie secondo la disciplina indicata in parte motiva;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 154, parte II, Serie A, Sez. F, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
f) dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/10/2025
Il presidente estensore
AE SD
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. AE SD - presidente rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18256 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, nata a [...] il [...], (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
IA ON presso la quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
NA CE, il quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.10.2025 il procuratore della ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
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“Alla luce delle suesposte considerazioni, la ricorrente chiede di rigettare integralmente tutte le domande e tutte le eccezioni formulate dal sig. CP_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- Dichiarare la separazione giudiziale e personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente;
- Affidare i minori ad entrambi i genitori con residenza previlegiata presso la madre;
- Assegnare la casa coniugale unitamente ai beni mobili ivi contenuti alla sig.ra che l'occuperà unitamente ai figli minori;
Pt_1
- Rigettare la richiesta di modifica del contributo al mantenimento avanzata da controparte e, per l'effetto, onerare il sig. al pagamento in favore della CP_1 sig.ra dell'importo pari almeno a € 1.200,00 mensili ovvero alla diversa Pt_1 somma ritenuta di giustizia, quale contributo al mantenimento dei tre figli minori importo da rivalutarsi annualmente automaticamente secondagli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese mediche sportive e scolastiche;
- Stabilire un calendario di visita dettagliato, conforme alle richieste già formulate, nell'esclusivo interesse dei minori.
In ogni caso
- Rigettare tutte le richieste avanzate da parte resistente;
- Condannare il resistente alle spese di lite, diritti e onorari, oltre accessori di legge”.
Il procuratore del resistente ha concluso chiedendo:
“dichiararsi la separazione giudiziale e personale dei coniugi, disponendo le annotazioni di rito presso l'Ufficio comunale competente;
- affidarsi i figli minori a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre di vederli e tenerli con sé secondo le disposizioni già stabilite dal Giudice;
- assegnarsi la casa coniugale alla moglie che la occuperà insieme ai figli minori;
- ridursi l'assegno di mantenimento a carico del resistente, tenuto conto delle spese a cui lo stesso è tenuto a far fronte e tenuto conto dei rispettivi redditi e entrate delle parti”.
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda e confermarsi i provvedimenti in atto.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30/08/2024 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge.
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in Napoli (NA) in data
15/07/2009; Per_ che dal matrimonio erano nati tre figli: il 07/02/10, il Per_1
07/12/12 e il 26/07/16; Per_3
che nonostante il rapporto coniugale fosse in crisi già da diversi anni, la coppia aveva continuato la convivenza per far fronte congiuntamente ai bisogni dei minori;
che il minore soffriva di diabete e malattia celiaca;
Per_3
che il minore di problemi d'ansia ed era seguito da uno Per_1 specialista di neuropsichiatria infantile;
che il sig. aveva manifestato comportamenti volti a sminuire la sua CP_1 figura e a tali comportamenti si era aggiunta una “gelosia ossessiva” sfociata in
“aggressioni verbali” anche innanzi ai minori;
che in occasione di uno dei predetti litigi sig. decideva CP_1 spontaneamente di lasciare il tetto coniugale e la stessa non si opponeva;
che il sig. aveva iniziato a versare importi risibili per il CP_1 mantenimento dei tre figli e aveva iniziato a limitare le visite ai minori “adducendo problemi lavorativi”; che era funzionario di alta qualificazione della Polizia Municipale del
Comune di Napoli con una retribuzione mensile pari a circa € 1.700,00 mentre il sig. era operaio manutentore presso CP_1 Controparte_2 con una retribuzione mensile pari a € 1.800,00 circa;
[...]
che il sig. viveva presso la propria famiglia d'origine mentre la CP_1 stessa era rimasta nella casa familiare insieme ai tre figli;
che sulla casa familiare gravava un mutuo cointestato di € 602,95;
che era stato contratto un finanziamento a suo nome “per far fronte a necessità familiari e la ristrutturazione della casa coniugale” con un rateo mensile pari a € 600,90;
che percepivano un'indennità di frequenza per il minore attualmente Per_3 pari ad € 343,66 mensili;
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che l'Assegno Unico per i tre figli minori era percepito interamente da lei per far fronte alle esigenze dei minori;
che tutte “le spese [erano] sempre state divise al 50% tra i coniugi”, il sig. aveva sempre versato “il 50% del mutuo, il 50% del finanziamento, il 50% CP_1 dei Tributi Locali e pagato interamente le utenze domestiche”; che, tuttavia, dopo aver lasciato la casa familiare il sig. si era CP_1
“completamente sottratto agli impegni economici familiari”; che anche il diritto di visita era esercitato in maniera occasionale “senza fornire alcun vero sostegno nella gestione dei minori”; tutto ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione, l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare unitamente ai beni mobili ivi contenuti, la previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli non inferiore a € 1.200,00 mensili “ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia” oltre al 50% delle spese straordinarie, prevedere, infine, un calendario di visita che seguisse le seguenti indicazioni: “almeno 2 pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16,00 di cui uno, a settimane alterne, con pernotto con il genitore non collocatario (mercoledì senza pernotto e venerdì con pernotto nelle settimane in cui i figli trascorrono il fine settimana con il genitore collocatario;
il lunedì ed il mercoledì pomeriggio senza pernotto nelle settimane in cui trascorre il fine settimana con i figli). Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): con il genitore non collocatario – a scalare - 3 giorni a settimana (di cui 2 con pernotto) in contro turno rispetto al calendario dei pernotti nei fine settimana e 2 giorni con o senza pernotto nelle settimane con pernotto nel fine settimana;
Natale (dalla fine delle lezioni all'Epifania): festività natalizie alternativamente in ragione di anno il 24,
31 dicembre e 1° gennaio con un genitore e 25, 26 dicembre e 6 gennaio con l'altro
(festività previste tutte con relativo pernotto); Pasqua (vacanze scolastiche comprendenti la festività): Relativamente alle festività Pasquali, stante l'età dei ragazzi alternativamente in ragione di anno dal mercoledì santo alle 16.00 al
Sabato Santo alle ore 10,00 e dalle 20,00 del lunedì in Albis al martedì in Albis dopo cena con un genitore e dal Sabato Santo alle ore 10,00 al Lunedi in albis alle ore 20,00 con l'altro; Ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno: Relativamente alle festività ed ai
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ponti infra-annuali alternativamente in ragione di anno uno con ciascun genitore, dal pomeriggio del giorno precedente la festività o l'inizio del ponte alla sera dell'ultimo giorno di ponte dopo cena. Compleanni dei ragazzi da trascorrere preferibilmente con entrambi i genitori, in caso di disaccordo, alternativamente in ragione di anno con ciascun genitore con prevalenza rispetto ai turni settimanali.
Compleanno, onomastico della mamma e Festa della Mamma con la stessa con prevalenza rispetto ai turni, compleanno onomastico e festa del papà con il papà con prevalenza rispetto ai turni. Compleanni ed altre ricorrenze riguardanti nonni, zii, cugini ed amici di famiglia con il genitore interessato dall'evento con prevalenza rispetto ai turni”.
Si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava: che la crisi del matrimonio era da ricondurre al comportamento della moglie, la quale, a partire dalla sua partecipazione a un concorso per una promozione professionale – che prevedeva delle prove fisiche – era costretta a un forte dimagrimento e iniziava ad assumere un atteggiamento sempre più
“distaccato e indisponente”;
che era stata la ricorrente a comunicargli, a gennaio 2024, “di non amarlo più e di volersi separare”; che, pertanto, “preso atto della decisione della moglie”, a maggio 2024 aveva concordato con la stessa il suo allontanamento dalla casa familiare;
che il suo rapporto con i figli era caratterizzato da profondo affetto reciproco avendo sempre accudito gli stessi svolgendo, “secondo i propri turni di lavoro”, mansioni “a cui la moglie si era quasi sempre sottratta adducendo impegni lavorativi”;
che aveva sempre gestito con scrupolosità la delicata situazione clinica del figlio minore diabetico;
che anche in seguito alla cessazione della convivenza aveva coltivato il rapporto con i figli tenendoli con sé “almeno tre volte la settimana presso i suoi genitori con relativi pernottamenti, provvedendo a tutte le spese necessarie per il loro accudimento”; che, inoltre, i figli pernottavano presso il padre per circa 14/15 giorni al mese “secondo uno schema tabellare” che la moglie gli inviava mese per mese secondo i propri turni lavorativi;
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che, pertanto, assolutamente non corrispondenti al vero erano le asserzioni della moglie in ordine all'omesso adempimento degli “impegni economici e familiari” relativamente alla gestione dei minori;
Contr
che era un operaio autoferrotranviere presso la di Napoli e percepiva una paga mensile di circa € 1.400,00/1.500,00;
che sul suo reddito gravavano numerose passività quali: un pignoramento presso terzi con una rata mensile di € 131,96 per tasse non pagate relative alla casa familiare, il pagamento di un finanziamento stipulato per l'acquisto della cameretta per il figlio con una rata mensile pari a € 56,00, il pagamento di utenze domestiche arretrate “per bollette pari a € 560,32 / 348,30 / 441,00”, il pagamento di un prestito stipulato per l'acquisto di un'automobile con rata mensile pari a € 226,00 nonché il pagamento del 50% del rateo del mutuo cointestato alla moglie (€ 300,00 mensili);
che viveva presso la propria famiglia d'origine non potendo sostenere spese per la locazione di un altro immobile “più vicino ai figli”;
che la moglie percepiva uno stipendio netto mensile di € 1.700,00 oltre all'intero Assegno Unico ammontante a circa € 905,00, un assegno Inps pari a €
343,66 per il figlio nonché di un contributo pari a € 60,00 destinato Per_3 all'acquisto di alimenti per lo stesso essendo quest'ultimo celiaco;
che il finanziamento stipulato nel 2021 e a cui aveva fatto riferimento la controparte era stato contratto dalla stessa per far fronte a sue spese personali;
che i figli minori erano intestatari di tre conti correnti presso cui erano depositate somme di denaro dai familiare in occasione di diverse festività ma nel
2023 su richiesta della moglie tali conti erano stati chiusi;
che non era a conoscenza della destinazione delle predette somme di denaro;
tutto ciò premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare la separazione giudiziale e personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente
2) Affidare i figli minori a entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre, al quale si chiede di assegnare la casa coniugale, ove vivrà con i figli;
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3) Disporsi, conseguentemente, tenendo conto che i figli vivono in egual misura sia col padre che con la madre, durante il mese, la divisione al 50% dell'assegno di € 343,66 destinati al figlio diabetico e celiaco nonché il Per_3 contributo per la relativa spesa di € 60,00
In subordine:
4) Qualora la casa coniugale venga assegnata alla moglie con residenza privilegiata dei figli presso la stessa, non disporsi l'emanazione del provvedimento di emissione del contributo al mantenimento per i figli a carico del resistente, tenuto conto che il padre sostiene in maniera paritetica con la moglie le spese per il mantenimento dei figli e tenuto conto altresì di tutte le spese familiari che egli esclusivamente sostiene e sopra indicate;
5) Disporsi a carico di entrambi i genitori, il pagamento al 50% delle spese mediche straordinarie e quelle sportive e scolastiche, oltre il pagamento al 50% del mutuo che grava sulla casa coniugale;
6) In ogni caso, indipendentemente dall'assegnazione della casa coniugale, disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori per 14 giorni al mese “ivi compresi i pernottamenti nei fini settimana” secondo i turni lavorativi reciproci dei coniugi in ottemperanza allo schema tabellare che redige la moglie e che invia regolarmente al marito. Regolarsi altresì per le festività di Natale e
Pasqua, il 24 o il 25 dicembre e o il 31 dicembre o il 1° gennaio e il giorno di
Pasqua o Lunedì in Albis che i figli possano trascorrere tali giorni ad anni alterni presso uno dei genitori, mentre il giorno del compleanno dei genitori, della Festa della Mamma o del papà sarà trascorso con il genitore a cui è attribuita la festa anche in deroga al regime di visita ordinario. Inoltre, sarà facoltà del padre di tenere con sé i figli per 15 gg il mese di Agosto”.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 02.01.2025, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, affidava i figli minori ad entrambi con collocazione prevalente presso la madre, alla quale assegnava la casa familiare, determinava i tempi di permanenza con il padre che avrebbero trovato applicazione solo in caso di disaccordo tra le parti e poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € € 850,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
infine, disponeva che i genitori contribuissero al pagamento delle spese extra assegno in misura del 50% ciascuno.
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Non ammesse le istanze istruttorie, la causa, previo rinvio ex art. 473-bis.28 all'udienza del 02.10.2025, era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale. in ordine all'affidamento dei figli
Tra le parti non è controverso né il regime di affidamento, condiviso, né la collocazione prevalente presso la madre. Pertanto, non essendo emerse in giudizio circostanze che inducano a discostarsi dalla regola legale dell'affido condiviso, può trovare conferma quanto disposto dal Presidente. in ordine ai tempi di permanenza con ciascun genitore
Anche in ordine al regime di frequentazione padre-figli, pur prendendo atto della domanda della ricorrente volta alla previsione di un calendario di visita maggiormente dettagliato, il Collegio ritiene che possa essere confermato il regime disciplinato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori.
Sul punto, infatti, si evidenzia che, trattasi di un calendario “minimo” di frequentazione paterna – sia pur idoneo a garantire tempi adeguati di frequentazione – ferma restando la possibilità, con il consenso di ambedue le parti, di addivenire ad un ampliamento ulteriore dei tempi di permanenza dei minori con il padre ove possibile. Anche in questa sede, infatti, giova specificare che il predetto calendario di visita è destinato a trovare applicazione solo in caso di disaccordo tra le parti. dell'assegnazione della casa familiare
La casa familiare va assegnata alla ricorrente in quanto genitore presso il quale i figli hanno la residenza prevalente al fine di preservare la continuità dell'habitat familiare.
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della capacità reddituale del resistente e dell'assegno di mantenimento per
i figli
Da quanto affermato all'udienza di comparizione e dalle dichiarazioni dei redditi (l'ultima è quella dell'anno 2024) si evince che il resistente ha un reddito lordo annuo di circa € 28.000,00 al quale aggiungere il 50% dell'Assegno Unico
(cfr. dichiarazioni rese all'udienza) per altri € 450,00.
Da tale importo, tuttavia, va detratta la somma di € 300,00 ovvero il 50% della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (da reputare quale forma indiretta di mantenimento, come riconosciuto dal costante orientamento di legittimità, cfr., Corte di Cassazione n. 20139 del 03.09.2013), nonché l'importo di circa € 430,00 mensili corrisposto a titolo di canone per l'immobile condotto in locazione a partire da marzo 2025.
Contrariamente a quanto affermato dal resistente nella comparsa conclusionale tale circostanza non è affatto “nuova” rispetto al compendio fattuale sussistente al momento dell'emanazione dei provvedimenti provvisori perché era già stata oggetto di un'accurata analisi – che il Collegio intende in questa sede recepire – da parte del giudice relatore.
Infatti, come opportunamente evidenziato nell'ordinanza resa in data
07.01.2025, “deve attribuirsi una valenza economica anche all'assegnazione della casa familiare che è di proprietà di entrambi”; pertanto, proprio in considerazione dell'avvenuta assegnazione della casa familiare alla sig.ra il giudice ha Pt_1 già tenuto in considerazione i costi necessari per la locazione di un immobile ulteriore.
In definitiva, considerata la capacità reddituale del padre come prima delineata, tenuto conto delle spese che quest'ultimo deve affrontare, considerati i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, il Collegio ritiene che non sussistano motivazioni per discostarsi dalla disciplina attualmente vigente.
Pertanto, va posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno mensile di € 850,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito della controversia, si ritiene ricorrano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) affida ad entrambi i genitori i figli con residenza prevalente presso la madre e con la possibilità per il padre di vederlo secondo le modalità indicate in motivazione;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno cinque di ogni mese,
l'assegno mensile di € 850,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie secondo la disciplina indicata in parte motiva;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 154, parte II, Serie A, Sez. F, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
f) dichiara compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 17/10/2025
Il presidente estensore
AE SD
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