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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4007/2019 R.G. e promossa
da
( Parte_1 C.F._1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. LAGANA' VINCENZO,
contro
( Controparte_1 C.F._2
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. TRIPODO WALTER e dell'avv.
PONTARI GIUSEPPE.
*
pagina 1 di 10 Conclusioni per l'attore opponente:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattese e reiette ogni
contraria istanza, deduzione, eccezione e difese tutte,
preliminarmente, dichiarare la domanda improcedibile e/o
inammissibile e/o infondata in fatto e diritto e per
l'effetto revocare l'opposto decreto, dichiarando che Pt_1
non è debitore del dott. .
[...] Controparte_1
Conclusioni per il convenuto opposto:
“Voglia il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria
istanza - così provvedere e giudicare: In via principale e
nel merito: previa concessione della provvisoria esecuzione
del decreto opposto, che sin da ora si richiede non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, accertare e
dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque,
infondata l'opposizione proposta avverso il decreto
ingiuntivo n. 676/2019 RG 3047/2019 del 27.09.2019, con tutte
le conseguenze di legge e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto e condannare gli opponenti al
pagamento in favore del Dott. di tutte le somme già CP_1
richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e/o che
risulteranno comunque dovute all'esito del presente giudizio,
maggiorate degli interessi di mora maturati e delle spese e
con ulteriore condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
pagina 2 di 10 c.p.c., con interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore
degli avvocati antistatari”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data
25.11.2019, in qualità di titolare della Parte_1
ditta Buy & Drink, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 676/2019 (R.G. n. 3047/2019), con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 7.320,00 in favore di derivante dal mancato pagamento Controparte_1
della prestazione professionale di consulenza commerciale per le attività contabili e fiscali per gli anni 2015-2016, oltre interessi, spese e competenze.
All'uopo l'opponente deduceva:
− la carenza di prova scritta del credito azionato;
− che tra le prestazioni indicate in fattura, quelle attinenti alla presentazione di dichiarazioni ed istanze erano state interamente saldate mentre quelle attinenti alla tenuta della contabilità non erano mai state effettuate;
− la discordanza tra l'importo del compenso azionato in via monitoria (€ 7.921,80) e quello indicato in sede di diffida del 23.11.2018 (€ 4.368,00);
pagina 3 di 10 citava in giudizio chiedendo la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
29.2.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'assenza di prova degli assunti di parte opponente e il positivo opinamento dell'importo azionato da parte dell'ordine professionale di appartenenza. Concludeva
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
14.10.2020, veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non specificatamente contestata di € 4.368,00.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 23.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va preliminarmente osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende pagina 4 di 10 all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quella anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (S.U. 7448/1993).
Sicché l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può
spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Ne deriva che in tema di inadempimento, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a
Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto(e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie va osservato come non Parte_1
abbia contestato l'esistenza del titolo da cui deriva la pretesa creditoria del , eccependo, quale motivo di CP_1
opposizione (id est: allegazione di fatti impeditivi,
modificativi ovvero estintivi della pretesa creditoria), di non aver mai affidato all'opposito la tenuta della contabilità di impresa e di aver già saldato l'incarico relativo alla presentazione di dichiarazioni ed istanze,
evidenziando, quale elemento indiziario, la netta inferiorità
dell'importo indicato nella fattura allegata alla diffida stragiudiziale del 23.10.2018, pari a € 4.368,00 (doc. sub.
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. - , e Pt_1
l'onnicomprensività di tale somma, atteso il tenore della diffida, ove veniva richiesto il pagamento degli onorari dovuti “per le prestazioni professionali fornitole fino al
31.12.2017, quando è cessato il relativo rapporto” (doc. 5 –
). Pt_1
Tanto premesso, l'opponente non ha documentato il pagamento delle prestazioni attinenti alla “presentazione di dichiarazioni ed istanze”, sicché l'eccezione di pagamento parziale va rigettata.
Quanto all'identificazione delle prestazioni professionali,
il ha dato prova di aver svolto tutte le attività CP_1
pagina 6 di 10 elencate in fattura, compresa la tenuta della contabilità
“aziendale”.
Invero, il documentato di aver prestato per conto del CP_1
(id est di Buy & Drink) le seguenti attività: Pt_1
− comunicazione inizio attività (doc. 11 - costituzione);
− comunicazione inizio attività Suap (doc. 6 – costituzione);
− presentazione modelli F24 (doc. 12 – costituzione);
− tenuta registri Iva 2016 (doc. 13 - costituzione);
− tenuta registro Iva acquisti (doc. 14 - costituzione);
− tenuta registro Iva vendite (doc. 15 - costituzione);
− presentazione dichiarazione Iva 2018 (doc. 4 – costituzione);
− presentazione dichiarazione Irap 2016 (doc. 5 – costituzione);
− domanda di dilazione (doc. 9 – CP_2
costituzione).
Il corredo documentale prova il compimento di una serie di attività connesse agli adempimenti fiscali ed amministrativi dell'attività imprenditoriale del ivi compresa la Pt_1
tenuta della contabilità, così come si ricava altresì dallo pagina 7 di 10 scambio di corrispondenza intercorso tra le parti in causa,
ove il notiziava il della giacenza presso lo CP_1 Pt_1
studio professionale di “modelli F24 relativi ai contributi
previdenziali e alle imposte della dichiarazione dei redditi
della Buy & Drink di scaduti il 16-10-2017”, Parte_1
circostanza incompatibile con l'assenza di un incarico per la tenuta della contabilità riferita alle annualità sino al 2017
(pag. 8, doc. 7 – costituzione).
Il quadro probatorio complessivo dimostra, sotto i diversi profili evidenziati, che parte opposta ha regolarmente adempiuto all'incarico ricevuto, svolgendo tutte le attività
professionali indicate nella fattura azionata in sede monitoria.
Ed invero la sola intimazione di pagamento per la minor somma di € 4.368,00, inoltrata in fase stragiudiziale, non è
sufficiente a contraddire quanto emerso dalla documentazione prodotta dall'opposto, tenuto altresì conto che il quantum
richiesto in sede monitoria (€ 7.320,00) ha ottenuto il parere di congruità dall'ordine professionale.
In altri termini: a fronte della prova (documentale)
dell'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni indicate in fattura ed in assenza di puntuale contestazione in ordine alla quantificazione dei singoli importi ovvero di allegazione circa l'esistenza di un accordo verbale,
pagina 8 di 10 intercorso con il professionista, tale da giustificare la richiesta di un importo minore per le attività svolte, il positivo opinamento dell'importo da parte del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti va ritenuto sufficiente indizio di adeguatezza delle somme richieste.
Va infatti osservato che se in tema di liquidazione delle competenze professionali il giudice non è vincolato al parere di congruità dell'ordine professionale, nel caso di specie l'opponente non ha documentato (né invero allegato) le ragioni “tecniche” di eccessività dell'importo richiesto alla stregua delle tariffe professionali applicabili o degli usi,
né ha provato (ma anche qui, nemmeno espressamente allegato)
l'esistenza di una convenzione in ordine ad un importo inferiore.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, stabilito in ragione del valore del credito azionato in via monitoria e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 676/2019 (R.G. 3047/2019) emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria il 25.9.2019;
3. condanna a pagare a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che vengono liquidate in € 5.077,00,
oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Reggio Calabria, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 10 di 10
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4007/2019 R.G. e promossa
da
( Parte_1 C.F._1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. LAGANA' VINCENZO,
contro
( Controparte_1 C.F._2
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. TRIPODO WALTER e dell'avv.
PONTARI GIUSEPPE.
*
pagina 1 di 10 Conclusioni per l'attore opponente:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattese e reiette ogni
contraria istanza, deduzione, eccezione e difese tutte,
preliminarmente, dichiarare la domanda improcedibile e/o
inammissibile e/o infondata in fatto e diritto e per
l'effetto revocare l'opposto decreto, dichiarando che Pt_1
non è debitore del dott. .
[...] Controparte_1
Conclusioni per il convenuto opposto:
“Voglia il Tribunale adito - reietta ogni altra contraria
istanza - così provvedere e giudicare: In via principale e
nel merito: previa concessione della provvisoria esecuzione
del decreto opposto, che sin da ora si richiede non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, accertare e
dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque,
infondata l'opposizione proposta avverso il decreto
ingiuntivo n. 676/2019 RG 3047/2019 del 27.09.2019, con tutte
le conseguenze di legge e, per l'effetto, confermare il
decreto ingiuntivo opposto e condannare gli opponenti al
pagamento in favore del Dott. di tutte le somme già CP_1
richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo e/o che
risulteranno comunque dovute all'esito del presente giudizio,
maggiorate degli interessi di mora maturati e delle spese e
con ulteriore condanna al risarcimento dei danni ex art. 96
pagina 2 di 10 c.p.c., con interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore
degli avvocati antistatari”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato telematicamente in data
25.11.2019, in qualità di titolare della Parte_1
ditta Buy & Drink, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 676/2019 (R.G. n. 3047/2019), con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 7.320,00 in favore di derivante dal mancato pagamento Controparte_1
della prestazione professionale di consulenza commerciale per le attività contabili e fiscali per gli anni 2015-2016, oltre interessi, spese e competenze.
All'uopo l'opponente deduceva:
− la carenza di prova scritta del credito azionato;
− che tra le prestazioni indicate in fattura, quelle attinenti alla presentazione di dichiarazioni ed istanze erano state interamente saldate mentre quelle attinenti alla tenuta della contabilità non erano mai state effettuate;
− la discordanza tra l'importo del compenso azionato in via monitoria (€ 7.921,80) e quello indicato in sede di diffida del 23.11.2018 (€ 4.368,00);
pagina 3 di 10 citava in giudizio chiedendo la revoca del Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
29.2.2020, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'assenza di prova degli assunti di parte opponente e il positivo opinamento dell'importo azionato da parte dell'ordine professionale di appartenenza. Concludeva
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Instaurato regolarmente il contraddittorio all'udienza del
14.10.2020, veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non specificatamente contestata di € 4.368,00.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 23.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. e passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto l'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
Va preliminarmente osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende pagina 4 di 10 all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quella anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (S.U. 7448/1993).
Sicché l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può
spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Ne deriva che in tema di inadempimento, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a
Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto(e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può
limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
pagina 5 di 10 Nel caso di specie va osservato come non Parte_1
abbia contestato l'esistenza del titolo da cui deriva la pretesa creditoria del , eccependo, quale motivo di CP_1
opposizione (id est: allegazione di fatti impeditivi,
modificativi ovvero estintivi della pretesa creditoria), di non aver mai affidato all'opposito la tenuta della contabilità di impresa e di aver già saldato l'incarico relativo alla presentazione di dichiarazioni ed istanze,
evidenziando, quale elemento indiziario, la netta inferiorità
dell'importo indicato nella fattura allegata alla diffida stragiudiziale del 23.10.2018, pari a € 4.368,00 (doc. sub.
seconda memoria ex art. 183 c.p.c. - , e Pt_1
l'onnicomprensività di tale somma, atteso il tenore della diffida, ove veniva richiesto il pagamento degli onorari dovuti “per le prestazioni professionali fornitole fino al
31.12.2017, quando è cessato il relativo rapporto” (doc. 5 –
). Pt_1
Tanto premesso, l'opponente non ha documentato il pagamento delle prestazioni attinenti alla “presentazione di dichiarazioni ed istanze”, sicché l'eccezione di pagamento parziale va rigettata.
Quanto all'identificazione delle prestazioni professionali,
il ha dato prova di aver svolto tutte le attività CP_1
pagina 6 di 10 elencate in fattura, compresa la tenuta della contabilità
“aziendale”.
Invero, il documentato di aver prestato per conto del CP_1
(id est di Buy & Drink) le seguenti attività: Pt_1
− comunicazione inizio attività (doc. 11 - costituzione);
− comunicazione inizio attività Suap (doc. 6 – costituzione);
− presentazione modelli F24 (doc. 12 – costituzione);
− tenuta registri Iva 2016 (doc. 13 - costituzione);
− tenuta registro Iva acquisti (doc. 14 - costituzione);
− tenuta registro Iva vendite (doc. 15 - costituzione);
− presentazione dichiarazione Iva 2018 (doc. 4 – costituzione);
− presentazione dichiarazione Irap 2016 (doc. 5 – costituzione);
− domanda di dilazione (doc. 9 – CP_2
costituzione).
Il corredo documentale prova il compimento di una serie di attività connesse agli adempimenti fiscali ed amministrativi dell'attività imprenditoriale del ivi compresa la Pt_1
tenuta della contabilità, così come si ricava altresì dallo pagina 7 di 10 scambio di corrispondenza intercorso tra le parti in causa,
ove il notiziava il della giacenza presso lo CP_1 Pt_1
studio professionale di “modelli F24 relativi ai contributi
previdenziali e alle imposte della dichiarazione dei redditi
della Buy & Drink di scaduti il 16-10-2017”, Parte_1
circostanza incompatibile con l'assenza di un incarico per la tenuta della contabilità riferita alle annualità sino al 2017
(pag. 8, doc. 7 – costituzione).
Il quadro probatorio complessivo dimostra, sotto i diversi profili evidenziati, che parte opposta ha regolarmente adempiuto all'incarico ricevuto, svolgendo tutte le attività
professionali indicate nella fattura azionata in sede monitoria.
Ed invero la sola intimazione di pagamento per la minor somma di € 4.368,00, inoltrata in fase stragiudiziale, non è
sufficiente a contraddire quanto emerso dalla documentazione prodotta dall'opposto, tenuto altresì conto che il quantum
richiesto in sede monitoria (€ 7.320,00) ha ottenuto il parere di congruità dall'ordine professionale.
In altri termini: a fronte della prova (documentale)
dell'effettiva esecuzione di tutte le prestazioni indicate in fattura ed in assenza di puntuale contestazione in ordine alla quantificazione dei singoli importi ovvero di allegazione circa l'esistenza di un accordo verbale,
pagina 8 di 10 intercorso con il professionista, tale da giustificare la richiesta di un importo minore per le attività svolte, il positivo opinamento dell'importo da parte del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti va ritenuto sufficiente indizio di adeguatezza delle somme richieste.
Va infatti osservato che se in tema di liquidazione delle competenze professionali il giudice non è vincolato al parere di congruità dell'ordine professionale, nel caso di specie l'opponente non ha documentato (né invero allegato) le ragioni “tecniche” di eccessività dell'importo richiesto alla stregua delle tariffe professionali applicabili o degli usi,
né ha provato (ma anche qui, nemmeno espressamente allegato)
l'esistenza di una convenzione in ordine ad un importo inferiore.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000, stabilito in ragione del valore del credito azionato in via monitoria e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
P. Q. M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda o eccezione:
1. rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2. dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 676/2019 (R.G. 3047/2019) emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria il 25.9.2019;
3. condanna a pagare a le Parte_1 Controparte_1
spese di lite, che vengono liquidate in € 5.077,00,
oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Reggio Calabria, 10 marzo 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
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