TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 30/10/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 656/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 656/2021, avente ad oggetto:
Somministrazione, assunta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del decisione all'udienza dell'8 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. , promossa da:
, (CF: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to GABRIELE CESARE (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliato in via Passionisti 7, Sora, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to CP_1 P.IVA_1
SA IU (CF: ), elettivamente domiciliata C.F._3
pagina 1 di 6 in Via Gaetano Di Biasio, 24, scala B, piano 1° null 03043 Cassino, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA - APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “contrariis reiectis, in riforma della appellata sentenza N°75/2020
del Giudice di Pace di Sora, si accerti e dichiari che la convenuta ha provveduto in
modo illegittimo al distacco del contatore idrico dell'attore si accerti e dichiari che tale
comportamento ha causato all'attore danni, la cui quantificazione è rimessa
all'apprezzamento del Giudice, all'esito della espletando istruttoria ovvero in caso di
difetto, in via equitativa, indi e per l'effetto si condanni la convenuta al risarcimento dei
danni ut supra accertati e determinati;
si accerti e dichiari che l'attore non è debitore di
alcuna somma versa la convenuta per la fornitura idrica in oggetto ovvero di somma
ampiamente inferiore alle pretese della convenuta, come accertato nel corso della
espletando istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese di lite.” .
Per la parte convenuta: “rigettare integralmente le domande proposte nell'atto di
citazione in appello dal Sig. perché infondate in fatto e in Parte_1
diritto, e non provate;
confermare la sentenza n. 75/2020, R.G. 365/2018, Cron. 538/2020, depositata in
Cancelleria il 27-07-2020, emessa dal Giudice di Pace di Sora Dott. Giuseppe Verrelli e
di conseguenza;
condannare il Sig. al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di lite, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. di legge. ” . pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato alla controparte,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1 CP_1
Tribunale al fine di sentir riformare la sentenza N°75/2020 del Giudice di Pace di Sora,
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis, in riforma della
appellata sentenza N°75/2020 del Giudice di Pace di Sora, si accerti e dichiari che la
convenuta ha provveduto in modo illegittimo al distacco del contatore idrico dell'attore
si accerti e dichiari che tale comportamento ha causato all'attore danni, la cui
quantificazione è rimessa all'apprezzamento del Giudice, all'esito della espletando
istruttoria ovvero in caso di difetto, in via equitativa, indi e per l'effetto si condanni la
convenuta al risarcimento dei danni ut supra accertati e determinati;
si accerti e
dichiari che l'attore non è debitore di alcuna somma versa la convenuta per la fornitura
idrica in oggetto ovvero di somma ampiamente inferiore alle pretese della convenuta,
come accertato nel corso della espletando istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese
di lite.”
A sostegno della impugnazione parte appellante lamentava il fatto che la sentenza di primo grado aveva accolto solo in parte la propria di domanda di accertamento negativo del crediti vantato da , riconoscendo solo in parte la prescrizione del CP_1
diritto al pagamento della convenuta mente aveva riconosciuto la restante parte del credito attesa la infondatezza delle eccezioni riguardante la non debenza delle somme.
In particolare l'appellante lamenta: pagina 3 di 6 -“mancata valutazione della illegittimità della sospensione del servizio”;
-“mancata valutazione della insussistenza della presunta morosità dell'attore”;
-“mancata valutazione riattivazione della utenza”;
-“mancata valutazione dei danni conseguenti al distacco della utenza idrica”.
Parte appellata costituendosi ha contestato in fatto ed in diritto l'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
L'appello è infondato e va rigettato.
Infatti, parte appellante nemmeno con l'atto di appello che non è stata da lui corrisposta la somma richiesta da parte appellata e nemmeno la minor somma accertata dal Giudice
di Pace di Sora.
Infondata è la doglianza secondo cui le fatture richieste non sarebbero state recapitate per cui sarebbe impossibile conoscere e contestare tempestivamente il credito.
Infatti, parte appellante non contesta il rapporto di fornitura idrica e nemmeno la circostanza di avere usufruito del servizio. Circa il quantum della prestazione di fornitura addebitata, parte appellante, stante le plurime richieste di pagamento delle forniture - tutte regolarmente recapitate per compiuta giacenza come documentato dalla appellata anche nel presente giudizio – ben avrebbe potuto sporgere reclamo contestando in maniera specifica i consumi addebitati. Tale contestazione nemmeno vi è
nel presente giudizio;
non è dato conoscere quale sia il consumo medio annuo dell'appellante rispetto al quale valutare la lamentata eccessività dei consumi fatturati pagina 4 di 6 da CP_1
Stante quindi il mancato assolvimento in primo grado degli oneri probatori sulla stessa gravante, deve ritenersi che parte appellante non abbia dimostrato il fatto costitutivo della propria domanda di accertamento negativo per la parte del credito non dichiarata prescritta dal primo giudice.
Una volta accertata la debenza del credito deve ritenersi conseguentemente accertata anche la legittimità dell'avvenuto distacco.
La somma di complessivi €. 3.440,44 (tremila quattrocento quaranta virgola quarantaquattro) afferenti ai ratei di somministrazione maturati dal 14 agosto 2014 e fino al 16 settembre 2019 e come risultanti dall'estratto conto depositato in atti, quale importo non pagato dall'appellante, costituisce ipotesi di grave inadempimento che legittima l al distacco della fornitura. CP_1
Stante l'accertata legittimità del comportamento di , infondata deve ritenersi CP_1
altresì qualsivoglia domanda di risarcimento danni, mancando peraltro la prova del danno lamentato dall'appellante.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la pagina 5 di 6 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado indicata in parte motiva;
- Condanna la parte attrice appellante a rimborsare alla parte convenuta appellata le spese di lite, che si liquidano in € 2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
- Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 29/10/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Prima Sezione
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 656/2021, avente ad oggetto:
Somministrazione, assunta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del decisione all'udienza dell'8 maggio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. , promossa da:
, (CF: ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to GABRIELE CESARE (CF: ), elettivamente C.F._2
domiciliato in via Passionisti 7, Sora, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE - APPELLANTE
CONTRO
(CF: ) rappresentata e difesa dall'avv.to CP_1 P.IVA_1
SA IU (CF: ), elettivamente domiciliata C.F._3
pagina 1 di 6 in Via Gaetano Di Biasio, 24, scala B, piano 1° null 03043 Cassino, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE CONVENUTA - APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice: “contrariis reiectis, in riforma della appellata sentenza N°75/2020
del Giudice di Pace di Sora, si accerti e dichiari che la convenuta ha provveduto in
modo illegittimo al distacco del contatore idrico dell'attore si accerti e dichiari che tale
comportamento ha causato all'attore danni, la cui quantificazione è rimessa
all'apprezzamento del Giudice, all'esito della espletando istruttoria ovvero in caso di
difetto, in via equitativa, indi e per l'effetto si condanni la convenuta al risarcimento dei
danni ut supra accertati e determinati;
si accerti e dichiari che l'attore non è debitore di
alcuna somma versa la convenuta per la fornitura idrica in oggetto ovvero di somma
ampiamente inferiore alle pretese della convenuta, come accertato nel corso della
espletando istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese di lite.” .
Per la parte convenuta: “rigettare integralmente le domande proposte nell'atto di
citazione in appello dal Sig. perché infondate in fatto e in Parte_1
diritto, e non provate;
confermare la sentenza n. 75/2020, R.G. 365/2018, Cron. 538/2020, depositata in
Cancelleria il 27-07-2020, emessa dal Giudice di Pace di Sora Dott. Giuseppe Verrelli e
di conseguenza;
condannare il Sig. al pagamento delle spese e Parte_1
competenze di lite, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. di legge. ” . pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato alla controparte,
[...]
conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1 CP_1
Tribunale al fine di sentir riformare la sentenza N°75/2020 del Giudice di Pace di Sora,
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis, in riforma della
appellata sentenza N°75/2020 del Giudice di Pace di Sora, si accerti e dichiari che la
convenuta ha provveduto in modo illegittimo al distacco del contatore idrico dell'attore
si accerti e dichiari che tale comportamento ha causato all'attore danni, la cui
quantificazione è rimessa all'apprezzamento del Giudice, all'esito della espletando
istruttoria ovvero in caso di difetto, in via equitativa, indi e per l'effetto si condanni la
convenuta al risarcimento dei danni ut supra accertati e determinati;
si accerti e
dichiari che l'attore non è debitore di alcuna somma versa la convenuta per la fornitura
idrica in oggetto ovvero di somma ampiamente inferiore alle pretese della convenuta,
come accertato nel corso della espletando istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese
di lite.”
A sostegno della impugnazione parte appellante lamentava il fatto che la sentenza di primo grado aveva accolto solo in parte la propria di domanda di accertamento negativo del crediti vantato da , riconoscendo solo in parte la prescrizione del CP_1
diritto al pagamento della convenuta mente aveva riconosciuto la restante parte del credito attesa la infondatezza delle eccezioni riguardante la non debenza delle somme.
In particolare l'appellante lamenta: pagina 3 di 6 -“mancata valutazione della illegittimità della sospensione del servizio”;
-“mancata valutazione della insussistenza della presunta morosità dell'attore”;
-“mancata valutazione riattivazione della utenza”;
-“mancata valutazione dei danni conseguenti al distacco della utenza idrica”.
Parte appellata costituendosi ha contestato in fatto ed in diritto l'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
L'appello è infondato e va rigettato.
Infatti, parte appellante nemmeno con l'atto di appello che non è stata da lui corrisposta la somma richiesta da parte appellata e nemmeno la minor somma accertata dal Giudice
di Pace di Sora.
Infondata è la doglianza secondo cui le fatture richieste non sarebbero state recapitate per cui sarebbe impossibile conoscere e contestare tempestivamente il credito.
Infatti, parte appellante non contesta il rapporto di fornitura idrica e nemmeno la circostanza di avere usufruito del servizio. Circa il quantum della prestazione di fornitura addebitata, parte appellante, stante le plurime richieste di pagamento delle forniture - tutte regolarmente recapitate per compiuta giacenza come documentato dalla appellata anche nel presente giudizio – ben avrebbe potuto sporgere reclamo contestando in maniera specifica i consumi addebitati. Tale contestazione nemmeno vi è
nel presente giudizio;
non è dato conoscere quale sia il consumo medio annuo dell'appellante rispetto al quale valutare la lamentata eccessività dei consumi fatturati pagina 4 di 6 da CP_1
Stante quindi il mancato assolvimento in primo grado degli oneri probatori sulla stessa gravante, deve ritenersi che parte appellante non abbia dimostrato il fatto costitutivo della propria domanda di accertamento negativo per la parte del credito non dichiarata prescritta dal primo giudice.
Una volta accertata la debenza del credito deve ritenersi conseguentemente accertata anche la legittimità dell'avvenuto distacco.
La somma di complessivi €. 3.440,44 (tremila quattrocento quaranta virgola quarantaquattro) afferenti ai ratei di somministrazione maturati dal 14 agosto 2014 e fino al 16 settembre 2019 e come risultanti dall'estratto conto depositato in atti, quale importo non pagato dall'appellante, costituisce ipotesi di grave inadempimento che legittima l al distacco della fornitura. CP_1
Stante l'accertata legittimità del comportamento di , infondata deve ritenersi CP_1
altresì qualsivoglia domanda di risarcimento danni, mancando peraltro la prova del danno lamentato dall'appellante.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato (tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la pagina 5 di 6 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.».
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado indicata in parte motiva;
- Condanna la parte attrice appellante a rimborsare alla parte convenuta appellata le spese di lite, che si liquidano in € 2.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge.
- Sussistono gli estremi di cui comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Cassino, 29/10/2025 .
Il Giudice
dott. Luigi D'Angiolella
pagina 6 di 6