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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2007 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, Is. 212, comparto
V, presso lo studio dell'avv. MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO
GI, (C.F.: – Fax: 0909148687 – PEC: CodiceFiscale_2
- e-mail: ), che Email_1 Email_2
lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
15.05.2024, premesso che da un rapporto di convivenza tra Parte_1
l'istante e era nata a [...], il [...], una Controparte_1
figlia di nome che nel corso degli anni il rapporto Persona_1
sentimentale si era deteriorato e, nel mese di settembre 2019, la convivenza era cessata pur avendo le parti continuato a vivere nello stesso appartamento;
che da quel momento egli aveva versato alla un CP_1
assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed aveva affrontato le spese straordinarie per la minore nonchè quelle relative alle utenze domestiche nella loro interezza;
che egli non era riuscito ad instaurare un dialogo con la per quello che era attinente CP_1
alla educazione della figlia;
che la aveva ultimamente manifestato CP_1
la volontà di trasferirsi con la figlia in Romania, suo paese di origine, e l'attuazione di tale proposito avrebbe reso impossibile al deducente la partecipazione all'educazione della figlia e reso molto più difficoltosi gli incontri;
chiedeva, pertanto, che la figlia fosse affidata in via esclusiva a lui e che fossero disciplinate le visite della alla figlia, posto che la CP_1
aveva rivelato di non avere a cuore l'interesse della figlia, tanto da CP_1
volere sradicare la stessa dai suoi affetti familiari. Osservava che la lavorava saltuariamente come badante, ma non aveva voluto CP_1
accettare l'opportunità di lavoro che egli le aveva offerto nella struttura per anziani che gestiva a Castiglione di Sicilia e, pertanto, avrebbe dovuto porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia dell'importo mensile di € 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, nell'ipotesi in cui la CP_1
avesse rinunciato al proposito di trasferirsi in Romania, che la figlia fosse affidata in modo condiviso con residenza principale presso il padre;
in via
2 subordinata, ove fosse stata mantenuta la residenza presso la madre, dichiarava di essere pronto a versare un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia, che avrebbe potuto continuare a vivere nella casa familiare.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.06.2024.
All'udienza del 15.10.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza di la quale, Controparte_1
nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, eseguita a mezzo posta e perfezionatasi il 20.06.2024, non si era costituita. Il Giudice delegato sentiva, quindi, il ricorrente, il quale dichiarava che la resistente alla fine dell'anno scolastico era andata insieme alla figlia, come ogni anno, in Romania, per trovare i nonni della piccola;
che, tuttavia, la stessa non aveva più fatto rientro in Italia;
che, in un primo tempo, la aveva CP_1
rappresentato che non poteva tornare in Italia perché la bambina si era rotta un braccio;
che, successivamente, la stessa aveva comunicato telefonicamente di avere iscritto la bambina ad una scuola rumena e che non sarebbe tornata in Italia;
che egli era molto preoccupato per la minore, anche se non aveva voluto denunciare la per sottrazione di minori, CP_1
in quanto si trattava sempre della madre di sua figlia;
aggiungeva che non sapeva dove vivesse la ma solamente che viveva nella regione di CP_1
Suceava.
Il Giudice designato, all'esito dell'udienza, dichiarata la contumacia di provvedeva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 Controparte_1
c.p.c., come segue: “ritenuto che la condotta della , sulla base delle CP_1
attendibili dichiarazioni del ricorrente, che vengono corroborate dal comportamento processuale della resistente, possa arrecare grave
3 pregiudizio alla minore nata a [...] il Persona_1
18.02.2016, la quale è stata sottratta all'affetto del padre ed è stata sradicata dal contesto sociofamiliare in cui viveva;
ritenuto, pertanto, che occorra provvedere in via provvisoria ed urgente disponendo l'affidamento esclusivo della predetta minore al padre, nelle more degli accertamenti necessari per verificare quali siano le sue attuali condizioni di vita e quelle che potrebbero essere assicurate alla stessa da entrambi i genitori;
P.Q.M.
Affida la minore nata a [...] il [...] in Persona_1
via esclusiva al padre;
richiede al Servizio Sociale del Comune di Graniti di relazionare sulle condizioni sociofamiliari di vita che , Parte_1
nato a [...] il [...] può assicurare alla figlia e sulle sue capacità genitoriali;
richiede al Servizio Sociale competente in relazione al luogo di residenza della resistente, nata a Controparte_1
LT (Romania) il 31/08/1992, di relazionare sulle condizioni socio familiari di vita della figlia minore nata a [...] Persona_1
il 18.02.2016 e sulla eventuale sussistenza di situazioni di potenziale pregiudizio per la stessa, verificando eventuali modalità per il ripristino della relazione con il padre”.
In data 19.02.2025 perveniva la relazione redatta in data 18.02.2025 dal Consultorio Familiare “La Famiglia” di NI OS sulle capacità genitoriali di Parte_1
In data 23.06.2025 perveniva l'indagine sociale redatta dal Comune di Draguseni, che indicava anche il nuovo domicilio della in CP_1
Romania.
Alla successiva udienza del 26.06.2025 il procuratore del ricorrente, preso atto del contenuto della relazione trasmessa dall'Autorità rumena, chiedeva di essere autorizzato a rinnovare la notifica del ricorso introduttivo alla resistente nel luogo indicato in detta relazione come suo
4 domicilio. Il Giudice delegato, rilevato che la precedente notifica era stata avviata quando ancora la si trovava in Italia, ma si era perfezionata CP_1
quando, verosimilmente, la stessa già si trovava in Romania, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo alla resistente nel suo domicilio in Romania.
Parte ricorrente provvedeva al suddetto incombente e la notifica, eseguita a mezzo posta, si perfezionava ritualmente in data 01.08.2025, ma la non si costituiva e, all'udienza dell'11.12.2025, il Giudice CP_1
delegato ribadiva la dichiarazione di contumacia della stessa. In tale sede il procuratore del ricorrente faceva presente che la aveva inviato al CP_1
Tribunale una nota difensiva, pur non costituendosi, esponendo delle argomentazioni che egli aveva provveduto a confutare nella comparsa di costituzione depositata in altro procedimento che era stato instaurato dalla controparte in Romania ed al cui contenuto si riportava. Riferiva, altresì, che la era stata rinviata a giudizio per il reato di sottrazione di CP_1
minore con udienza fissata dinanzi al Tribunale di Messina il 5 novembre
2026.
Il Giudice delegato ribadiva, quindi, il provvedimento assunto in data
15.10.2024, sopra riportato testualmente, e, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, riservando, all'esito, di riferire al collegio per la decisione.
Ai fini della decisione della causa, occorre pregiudizialmente prendere atto che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente il
10.12.2025, emerge che è pendente davanti al Tribunale di LT
(Romania) un procedimento tra le medesime parti, instaurato da
[...]
con il quale quest'ultima ha chiesto la determinazione del Controparte_1
5 domicilio della figlia minore presso la madre, Persona_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre e la condanna del padre al pagamento di un assegno di mantenimento. Ricorre, pertanto, una ipotesi di “litispendenza”, in quanto sono state presentate dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Orbene, ai sensi dell'art. 20 comma
2 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, in simili casi “l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita”, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2019/1111 “L'autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto”.
Nel caso in esame il Tribunale di Messina (Italia) è stato adito da con ricorso depositato il 15.05.2024, prima del deposito del Parte_1
ricorso di davanti al Tribunale di LT Controparte_1
(Romania); inoltre, parte ricorrente ha successivamente coltivato la domanda, notificando alla controparte il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza nel luogo ove la resistente era all'epoca residente in Italia e dando successivamente la possibilità alla , la quale non si era CP_1
costituita, di ricevere la domanda giudiziale anche in Romania, mediante una nuova notifica del ricorso nel domicilio in Romania risultante dagli atti acquisiti, ma la stessa ha continuato a non comparire, sicché questo
Tribunale è tenuto a verificare, ai sensi del menzionato art. 20 comma 2 del
6 Regolamento (UE) 2019/1111, la sussistenza della propria competenza giurisdizionale.
Orbene, alla luce degli elementi di conoscenza acquisiti, si deve affermare la competenza giurisdizionale di questo Tribunale. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno
2019, che riproduce il contenuto del precedente art. 8 del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Nella fattispecie in esame alla data del 15.05.2024, in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, la viveva insieme alla figlia minore a CP_1 Persona_1
Messina, avendo la stessa ammesso, nel ricorso presentato davanti all'Autorità giurisdizionale rumena, che si era trasferita in Romania solo in data 06.06.2024, dopo avere vissuto in Italia, nel Comune di Graniti
(Messina), per molti anni, tanto che la minore era nata in data [...] a
Taormina. Non rileva, invece, la circostanza che nella pendenza del presente giudizio, la si sia trasferita in Romania, poiché ai sensi CP_1
dell'art. 5 c.p.c., non derogato dal menzionato Regolamento (UE)
2019/1111, la giurisdizione si determina in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Nel merito, quanto all'affidamento della figlia Persona_1
nata a [...] il [...], la legge 54/2006, ha introdotto nel
[...]
nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non
7 incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). Nondimeno, l'art. 337 quater c.c. stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo del genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione.
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i
8 genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo
(avversione del minore nei confronti di un genitore, malattia psichica di un genitore che induca a dubitare della sua capacità di occuparsi convenientemente della prole, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta dissoluta, immorale o irresponsabile o caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Nel caso in esame ricorre proprio quest'ultima ipotesi, poiché la
, incurante del fatto che avrebbe sottratto la figlia all'affetto del CP_1
padre, sradicandola dal contesto sociofamiliare in cui viveva sin dalla nascita, l'ha condotta con sé in Romania senza più fare ritorno in Italia, chiaramente contro la volontà del padre, come si desume dal fatto che l'allontanamento è avvenuto solo poche settimane dopo che il , Per_1
temendo che la attuasse il suddetto proposito, si era rivolto CP_1
all'autorità giurisdizionale per ottenere una disciplina dell'affidamento della figlia ed evitare che la minore potesse espatriare. D'altronde, tale iniziativa, che disattende i principi fondamentali dell'affidamento condiviso, mettendo a rischio il legame affettivo tra padre e figlia, non risulta in alcun modo giustificata, avendo il Consultorio Familiare di
NI OS (Messina) riferito, nella relazione datata 18.02.2025, che il possiede capacità genitoriali adeguate, che lo stesso appare Per_1
responsabile verso la figlia, che lo stesso mostra adeguata flessibilità e predisposizione a trovare un punto di incontro per garantire alla figlia di godere di entrambi i genitori.
Occorre, pertanto, confermare il provvedimento provvisorio ed urgente emesso il 15.10.2024 e confermato all'udienza dell'11.12.2024, con il quale la minore nata a [...] il Persona_1
9 18.02.2016 è stata affidata in via esclusiva al padre. Va, altresì, attribuita al padre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da solo le decisioni di maggiore interesse, atteso che il conflitto esistente tra le parti e la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza potrebbe determinare una situazione di paralisi gestionale, proprio con riferimento alle decisioni più rilevanti per la vita della figlia, con la possibilità di arrecare un grave pregiudizio alla prole.
Quanto ai rapporti tra madre e figlia, il cui mantenimento è essenziale per una serena crescita della minore, pur nelle rilevate carenze della madre, gli stessi potranno essere assicurati consentendo alla minore di stare con la madre durante il periodo natalizio per dieci giorni consecutivi e durante il periodo estivo, nei mesi di luglio o agosto, per trenta giorni consecutivi.
Riguardo al mantenimento della figlia, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorge al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, essendo stato stabilito che la figlia deve vivere prevalentemente insieme al padre, che si dovrà fare carico delle sue
10 esigenze, occorre che la madre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414).
Nel caso in esame, non è noto, invero, quali siano i redditi della e dal contenuto della indagine sociale acquisita non risulta che la CP_1
stessa lavori. Ciò, però, di per sé non la esime dal dovere provvedere alle necessità della figlia. Infatti, ai fini della quantificazione del contributo per il suo mantenimento, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate
11 potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso. Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, di conseguenza, allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze del figlio. In tale situazione la misura dell'assegno per il mantenimento della figlia può essere allora determinata nella somma minima pari a € 100,00, appena sufficiente per assicurare alla figlia le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero,
12 disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2007/2024 R.G., così provvede: 1) visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., affida la minore nata a Persona_1
Taormina il 18.02.2016 in via esclusiva al padre 2) Parte_1
attribuisce al padre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da solo le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
3) dispone che i tempi di permanenza della figlia minore con la madre siano regolati come meglio specificato in parte motiva;
4) pone a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
versando a un assegno mensile di € Persona_1 Parte_1
100,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
6) condanna Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali,
[...] Parte_1
che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 16.12.2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2007 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, residente in [...], C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Messina, Viale Cadorna, Is. 212, comparto
V, presso lo studio dell'avv. MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO
GI, (C.F.: – Fax: 0909148687 – PEC: CodiceFiscale_2
- e-mail: ), che Email_1 Email_2
lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia
1 IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
15.05.2024, premesso che da un rapporto di convivenza tra Parte_1
l'istante e era nata a [...], il [...], una Controparte_1
figlia di nome che nel corso degli anni il rapporto Persona_1
sentimentale si era deteriorato e, nel mese di settembre 2019, la convivenza era cessata pur avendo le parti continuato a vivere nello stesso appartamento;
che da quel momento egli aveva versato alla un CP_1
assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia ed aveva affrontato le spese straordinarie per la minore nonchè quelle relative alle utenze domestiche nella loro interezza;
che egli non era riuscito ad instaurare un dialogo con la per quello che era attinente CP_1
alla educazione della figlia;
che la aveva ultimamente manifestato CP_1
la volontà di trasferirsi con la figlia in Romania, suo paese di origine, e l'attuazione di tale proposito avrebbe reso impossibile al deducente la partecipazione all'educazione della figlia e reso molto più difficoltosi gli incontri;
chiedeva, pertanto, che la figlia fosse affidata in via esclusiva a lui e che fossero disciplinate le visite della alla figlia, posto che la CP_1
aveva rivelato di non avere a cuore l'interesse della figlia, tanto da CP_1
volere sradicare la stessa dai suoi affetti familiari. Osservava che la lavorava saltuariamente come badante, ma non aveva voluto CP_1
accettare l'opportunità di lavoro che egli le aveva offerto nella struttura per anziani che gestiva a Castiglione di Sicilia e, pertanto, avrebbe dovuto porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia dell'importo mensile di € 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Chiedeva, infine, nell'ipotesi in cui la CP_1
avesse rinunciato al proposito di trasferirsi in Romania, che la figlia fosse affidata in modo condiviso con residenza principale presso il padre;
in via
2 subordinata, ove fosse stata mantenuta la residenza presso la madre, dichiarava di essere pronto a versare un assegno mensile di € 400,00 per il mantenimento della figlia, che avrebbe potuto continuare a vivere nella casa familiare.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06.06.2024.
All'udienza del 15.10.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato prendeva atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza di la quale, Controparte_1
nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, eseguita a mezzo posta e perfezionatasi il 20.06.2024, non si era costituita. Il Giudice delegato sentiva, quindi, il ricorrente, il quale dichiarava che la resistente alla fine dell'anno scolastico era andata insieme alla figlia, come ogni anno, in Romania, per trovare i nonni della piccola;
che, tuttavia, la stessa non aveva più fatto rientro in Italia;
che, in un primo tempo, la aveva CP_1
rappresentato che non poteva tornare in Italia perché la bambina si era rotta un braccio;
che, successivamente, la stessa aveva comunicato telefonicamente di avere iscritto la bambina ad una scuola rumena e che non sarebbe tornata in Italia;
che egli era molto preoccupato per la minore, anche se non aveva voluto denunciare la per sottrazione di minori, CP_1
in quanto si trattava sempre della madre di sua figlia;
aggiungeva che non sapeva dove vivesse la ma solamente che viveva nella regione di CP_1
Suceava.
Il Giudice designato, all'esito dell'udienza, dichiarata la contumacia di provvedeva, ai sensi dell'art. 473 bis .22 Controparte_1
c.p.c., come segue: “ritenuto che la condotta della , sulla base delle CP_1
attendibili dichiarazioni del ricorrente, che vengono corroborate dal comportamento processuale della resistente, possa arrecare grave
3 pregiudizio alla minore nata a [...] il Persona_1
18.02.2016, la quale è stata sottratta all'affetto del padre ed è stata sradicata dal contesto sociofamiliare in cui viveva;
ritenuto, pertanto, che occorra provvedere in via provvisoria ed urgente disponendo l'affidamento esclusivo della predetta minore al padre, nelle more degli accertamenti necessari per verificare quali siano le sue attuali condizioni di vita e quelle che potrebbero essere assicurate alla stessa da entrambi i genitori;
P.Q.M.
Affida la minore nata a [...] il [...] in Persona_1
via esclusiva al padre;
richiede al Servizio Sociale del Comune di Graniti di relazionare sulle condizioni sociofamiliari di vita che , Parte_1
nato a [...] il [...] può assicurare alla figlia e sulle sue capacità genitoriali;
richiede al Servizio Sociale competente in relazione al luogo di residenza della resistente, nata a Controparte_1
LT (Romania) il 31/08/1992, di relazionare sulle condizioni socio familiari di vita della figlia minore nata a [...] Persona_1
il 18.02.2016 e sulla eventuale sussistenza di situazioni di potenziale pregiudizio per la stessa, verificando eventuali modalità per il ripristino della relazione con il padre”.
In data 19.02.2025 perveniva la relazione redatta in data 18.02.2025 dal Consultorio Familiare “La Famiglia” di NI OS sulle capacità genitoriali di Parte_1
In data 23.06.2025 perveniva l'indagine sociale redatta dal Comune di Draguseni, che indicava anche il nuovo domicilio della in CP_1
Romania.
Alla successiva udienza del 26.06.2025 il procuratore del ricorrente, preso atto del contenuto della relazione trasmessa dall'Autorità rumena, chiedeva di essere autorizzato a rinnovare la notifica del ricorso introduttivo alla resistente nel luogo indicato in detta relazione come suo
4 domicilio. Il Giudice delegato, rilevato che la precedente notifica era stata avviata quando ancora la si trovava in Italia, ma si era perfezionata CP_1
quando, verosimilmente, la stessa già si trovava in Romania, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo alla resistente nel suo domicilio in Romania.
Parte ricorrente provvedeva al suddetto incombente e la notifica, eseguita a mezzo posta, si perfezionava ritualmente in data 01.08.2025, ma la non si costituiva e, all'udienza dell'11.12.2025, il Giudice CP_1
delegato ribadiva la dichiarazione di contumacia della stessa. In tale sede il procuratore del ricorrente faceva presente che la aveva inviato al CP_1
Tribunale una nota difensiva, pur non costituendosi, esponendo delle argomentazioni che egli aveva provveduto a confutare nella comparsa di costituzione depositata in altro procedimento che era stato instaurato dalla controparte in Romania ed al cui contenuto si riportava. Riferiva, altresì, che la era stata rinviata a giudizio per il reato di sottrazione di CP_1
minore con udienza fissata dinanzi al Tribunale di Messina il 5 novembre
2026.
Il Giudice delegato ribadiva, quindi, il provvedimento assunto in data
15.10.2024, sopra riportato testualmente, e, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, riservando, all'esito, di riferire al collegio per la decisione.
Ai fini della decisione della causa, occorre pregiudizialmente prendere atto che, dalla documentazione prodotta dal ricorrente il
10.12.2025, emerge che è pendente davanti al Tribunale di LT
(Romania) un procedimento tra le medesime parti, instaurato da
[...]
con il quale quest'ultima ha chiesto la determinazione del Controparte_1
5 domicilio della figlia minore presso la madre, Persona_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre e la condanna del padre al pagamento di un assegno di mantenimento. Ricorre, pertanto, una ipotesi di “litispendenza”, in quanto sono state presentate dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo. Orbene, ai sensi dell'art. 20 comma
2 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno 2019, in simili casi “l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita”, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2019/1111 “L'autorità giurisdizionale si considera adita: a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l'autorità giurisdizionale, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto”.
Nel caso in esame il Tribunale di Messina (Italia) è stato adito da con ricorso depositato il 15.05.2024, prima del deposito del Parte_1
ricorso di davanti al Tribunale di LT Controparte_1
(Romania); inoltre, parte ricorrente ha successivamente coltivato la domanda, notificando alla controparte il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza nel luogo ove la resistente era all'epoca residente in Italia e dando successivamente la possibilità alla , la quale non si era CP_1
costituita, di ricevere la domanda giudiziale anche in Romania, mediante una nuova notifica del ricorso nel domicilio in Romania risultante dagli atti acquisiti, ma la stessa ha continuato a non comparire, sicché questo
Tribunale è tenuto a verificare, ai sensi del menzionato art. 20 comma 2 del
6 Regolamento (UE) 2019/1111, la sussistenza della propria competenza giurisdizionale.
Orbene, alla luce degli elementi di conoscenza acquisiti, si deve affermare la competenza giurisdizionale di questo Tribunale. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio del 25 giugno
2019, che riproduce il contenuto del precedente art. 8 del Regolamento
(CE) n. 2201/2003, “Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite”. Nella fattispecie in esame alla data del 15.05.2024, in cui è stato depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio, la viveva insieme alla figlia minore a CP_1 Persona_1
Messina, avendo la stessa ammesso, nel ricorso presentato davanti all'Autorità giurisdizionale rumena, che si era trasferita in Romania solo in data 06.06.2024, dopo avere vissuto in Italia, nel Comune di Graniti
(Messina), per molti anni, tanto che la minore era nata in data [...] a
Taormina. Non rileva, invece, la circostanza che nella pendenza del presente giudizio, la si sia trasferita in Romania, poiché ai sensi CP_1
dell'art. 5 c.p.c., non derogato dal menzionato Regolamento (UE)
2019/1111, la giurisdizione si determina in base allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda.
Nel merito, quanto all'affidamento della figlia Persona_1
nata a [...] il [...], la legge 54/2006, ha introdotto nel
[...]
nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non
7 incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). Nondimeno, l'art. 337 quater c.c. stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo del genitori, qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Il legislatore non ha chiarito in via generale in quali casi l'affidamento condiviso possa configurarsi come contrario all'interesse del minore ed è stata la giurisprudenza ad individuare i casi nei quali appare preferibile disporre l'affidamento monogenitoriale, fermo restando che di tale scelta occorre dare esaustiva e congrua motivazione.
La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Orbene, nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, è stato sottolineato che l'affidamento condiviso non va disposto non solo quando, per qualsiasi motivo (conflittualità insuperabile tra i genitori, incomunicabilità, incomprensioni), non sia possibile quella collaborazione tra i genitori che è indispensabile perché l'affidamento condiviso non si risolva in un pregiudizio per la prole, paralizzando le scelte da assumere, ma anche quando, a prescindere dall'esistenza o meno di un'armonia tra i
8 genitori, uno di questi appaia gravemente inidoneo, per qualsiasi motivo
(avversione del minore nei confronti di un genitore, malattia psichica di un genitore che induca a dubitare della sua capacità di occuparsi convenientemente della prole, gravi carenze nella capacità genitoriale eventualmente desumibili anche dalla condotta tenuta dissoluta, immorale o irresponsabile o caratterizzata da disinteresse affettivo) ad assolvere convenientemente al proprio ruolo educativo.
Nel caso in esame ricorre proprio quest'ultima ipotesi, poiché la
, incurante del fatto che avrebbe sottratto la figlia all'affetto del CP_1
padre, sradicandola dal contesto sociofamiliare in cui viveva sin dalla nascita, l'ha condotta con sé in Romania senza più fare ritorno in Italia, chiaramente contro la volontà del padre, come si desume dal fatto che l'allontanamento è avvenuto solo poche settimane dopo che il , Per_1
temendo che la attuasse il suddetto proposito, si era rivolto CP_1
all'autorità giurisdizionale per ottenere una disciplina dell'affidamento della figlia ed evitare che la minore potesse espatriare. D'altronde, tale iniziativa, che disattende i principi fondamentali dell'affidamento condiviso, mettendo a rischio il legame affettivo tra padre e figlia, non risulta in alcun modo giustificata, avendo il Consultorio Familiare di
NI OS (Messina) riferito, nella relazione datata 18.02.2025, che il possiede capacità genitoriali adeguate, che lo stesso appare Per_1
responsabile verso la figlia, che lo stesso mostra adeguata flessibilità e predisposizione a trovare un punto di incontro per garantire alla figlia di godere di entrambi i genitori.
Occorre, pertanto, confermare il provvedimento provvisorio ed urgente emesso il 15.10.2024 e confermato all'udienza dell'11.12.2024, con il quale la minore nata a [...] il Persona_1
9 18.02.2016 è stata affidata in via esclusiva al padre. Va, altresì, attribuita al padre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da solo le decisioni di maggiore interesse, atteso che il conflitto esistente tra le parti e la distanza tra i rispettivi luoghi di residenza potrebbe determinare una situazione di paralisi gestionale, proprio con riferimento alle decisioni più rilevanti per la vita della figlia, con la possibilità di arrecare un grave pregiudizio alla prole.
Quanto ai rapporti tra madre e figlia, il cui mantenimento è essenziale per una serena crescita della minore, pur nelle rilevate carenze della madre, gli stessi potranno essere assicurati consentendo alla minore di stare con la madre durante il periodo natalizio per dieci giorni consecutivi e durante il periodo estivo, nei mesi di luglio o agosto, per trenta giorni consecutivi.
Riguardo al mantenimento della figlia, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorge al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, essendo stato stabilito che la figlia deve vivere prevalentemente insieme al padre, che si dovrà fare carico delle sue
10 esigenze, occorre che la madre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414).
Nel caso in esame, non è noto, invero, quali siano i redditi della e dal contenuto della indagine sociale acquisita non risulta che la CP_1
stessa lavori. Ciò, però, di per sé non la esime dal dovere provvedere alle necessità della figlia. Infatti, ai fini della quantificazione del contributo per il suo mantenimento, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate
11 potenzialità reddituali dei genitori imponendo al Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n. 11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso. Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, di conseguenza, allegare meramente uno stato di disoccupazione, dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze del figlio. In tale situazione la misura dell'assegno per il mantenimento della figlia può essere allora determinata nella somma minima pari a € 100,00, appena sufficiente per assicurare alla figlia le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, somma che è rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Entrambi i genitori dovranno, poi, provvedere alle spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili in misura pari al 50 %.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte resistente. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia di parte resistente, acquisito il parere del Pubblico Ministero,
12 disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 2007/2024 R.G., così provvede: 1) visti gli artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., affida la minore nata a Persona_1
Taormina il 18.02.2016 in via esclusiva al padre 2) Parte_1
attribuisce al padre, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., comma 3, la facoltà di adottare da solo le decisioni di maggiore interesse per la figlia;
3) dispone che i tempi di permanenza della figlia minore con la madre siano regolati come meglio specificato in parte motiva;
4) pone a carico di
[...]
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Controparte_1
versando a un assegno mensile di € Persona_1 Parte_1
100,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
6) condanna Controparte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali,
[...] Parte_1
che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 16.12.2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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