Articolo 1 della Legge 5 aprile 1950, n. 269
Articolo 2
Versione
15 giugno 1950
Art. 1.
I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati per i periodi 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e 1 luglio 1948-30 giugno 1949, rispettivamente nella misura di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 giugno 1950