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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 17/12/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 210 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
con il patrocinio dell'Avv.to ARIOTTO ALESSIO Parte_1
RICORRENTE
Contro
Il in Controparte_1 persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della carta docente per l'anno scolastico 2022/23, il risarcimento del danno per la mancata corresponsione del Compenso Individuale Accessorio, nonchè il risarcimento del danno economico e giuridico per essere stato ingiustamente escluso dalla graduatoria finale in quanto a parere dell'amministrazione non era in possesso del requisito di ammissione.
Per quanto riguarda il CIA:
Parte ricorrente si duole di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi collaboratori scolastici a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, del Compenso Individuale Accessorio (CIA).
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Il compenso Individuale accessorio è sostanzialmente uguale a quello che per i docenti viene chiamato Retribuzione Professionale Docente.
L'art 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché al fine di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico attribuendo al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive, e l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare alcuna distinzione fondata sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 7 del CCNL stabilisce, poi, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio”.
Il richiamo all'art. 25 del CCNL del 31/08/1999 che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la finalità di individuare le modalità di calcolo e di corresponsione del nuovo trattamento ma non quello di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Il Compenso Individuale accessorio risulta perfettamente compatibile con i rapporti di lavoro a tempo determinato in quanto anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di quello assunto a tempo indeterminato o con incarico annuale, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Una diversa interpretazione della normativa creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 che estende al personale docente educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, poiché l'odierna ricorrente non ha svolto una prestazione qualitativamente diversa rispetto ad altri colleghi con contratto a tempo indeterminato o annuale, tale da costituire giustificazione di diversità di trattamento economico, la medesima ha diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio per il servizio effettivamente svolto con condanna dell'Amministrazione convenuta al relativo pagamento, oltre alla maggior somma per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danno per esclusione dalla graduatoria:
Il sig. veniva escluso dalla graduatoria finale del concorso docenti in quanto veniva ritenuto Parte_1 non in possesso del requisito di ammissione ai sensi dell'art. 3 del bando.
A seguito di ricorso al TAR Lombardia, in esecuzione dell'ordinanza 13/10/2022, n. 1190 il ricorrente veniva reintegrato in graduatoria con riserva. Tuttavia l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023 non veniva effettuata dal momento che le operazioni di avvio dell'anno scolastico erano terminate e il ricorrente non era utilmente posizionato ai fini del conferimento di incarico a tempo indeterminato.
Successivamente, vista la sentenza n. 1419/2023 (all. 3 memoria), con decreto 15/06/2023, Pt_2
(all. 4), il ricorrente veniva inserito a pieno titolo nella graduatoria per la classe B022 e convocato a scegliere la provincia di interesse per l'assegnazione (all. 5).
La sentenza favorevole al ricorrente ha definito irragionevole l'esclusione del ricorrente (candidato) secondo un criterio meramente letterale.
La domanda di risarcimento deve trovare accoglimento.
Come risulta dall'elenco delle disponibilità dei posti in ruolo per l'anno scolastico 2022/23 in atti ( 18 in provincia di Varese a fronte di soli tre candidati idonei) se l'amministrazione non avesse contestato il titolo del ricorrente o avesse dato esecuzione all'ordinanza cautelare del TAR, il ricorrente sarebbe stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2023.
L'entità del danno subito dal ricorrente è pari alla differenza fra la retribuzione percepita in quanto inserito in GPS e destinatario di supplenze brevi (euro 11.9088, TFR escluso e 1.117,44 per RPD) e quella che avrebbe percepito se fosse stato immesso in ruolo (euro 22.683,63, tredicesima compresa, ed euro 194,80 pre RPD).
Risultano quindi dovute al ricorrente le seguenti somme: euro 10.730,29 , TFR escluso, ed euro 1.122,77 per RPD ed euro 878 a titolo di TFR.
Al ricorrente, inoltre, vanno riconosciuti il maggior punteggio spettante ai fini delle graduatorie di istituto nonché l'anticipazione della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo dall'anno scolastico 2022/23.
Per quanto riguarda la carta docente:
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica». L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, la parte ricorrente è in ruolo dall'anno scolastico 2023/24.
Sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze.
Di recente la CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part -time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che «84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate» (sentenza del 30 novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro il ).
La parte ricorrente ha pertanto diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, condanna l'Amministrazione convenuta alla corresponsione dell'importo di euro 1118, 07 dovuto a titolo di CIA, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, condanna l'Amministrazione convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente degli importi di euro 10.730,29 per differenze retributive, euro 1.122,77 per RPD ed euro 878 a titolo di TFR, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio spettante ai fini delle graduatorie di istituto nonché all'anticipazione della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo dall'anno scolastico 2022/23; disapplicato l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2022/23 e conseguentemente condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, mediante emissione della Carta Docente e accredito del beneficio economico di € 500. Condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Franca Molinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso da
con il patrocinio dell'Avv.to ARIOTTO ALESSIO Parte_1
RICORRENTE
Contro
Il in Controparte_1 persona del Direttore Generale, rappresentato e difeso dall'Avv. CITRIGNO GAETANO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della Decisione
Il ricorrente ha adito il Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento della carta docente per l'anno scolastico 2022/23, il risarcimento del danno per la mancata corresponsione del Compenso Individuale Accessorio, nonchè il risarcimento del danno economico e giuridico per essere stato ingiustamente escluso dalla graduatoria finale in quanto a parere dell'amministrazione non era in possesso del requisito di ammissione.
Per quanto riguarda il CIA:
Parte ricorrente si duole di aver subito un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi collaboratori scolastici a tempo indeterminato e a quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali per non aver beneficiato, a differenza di questi ultimi, del Compenso Individuale Accessorio (CIA).
L'art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Il compenso Individuale accessorio è sostanzialmente uguale a quello che per i docenti viene chiamato Retribuzione Professionale Docente.
L'art 7 del CCNL per il comparto scuola del 15/03/2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docente, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché al fine di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico attribuendo al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive, e l'ha riconosciuta in favore di tutto il personale docente, senza operare alcuna distinzione fondata sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Il successivo comma 2 del medesimo art. 7 del CCNL stabilisce, poi, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il Compenso Individuale Accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio”.
Il richiamo all'art. 25 del CCNL del 31/08/1999 che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, aveva la finalità di individuare le modalità di calcolo e di corresponsione del nuovo trattamento ma non quello di limitare i destinatari del trattamento accessorio.
Il Compenso Individuale accessorio risulta perfettamente compatibile con i rapporti di lavoro a tempo determinato in quanto anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di quello assunto a tempo indeterminato o con incarico annuale, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Una diversa interpretazione della normativa creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le diverse categorie di supplenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 526 del D. Lgs. 297/1994 che estende al personale docente educativo non di ruolo il trattamento economico iniziale previsto per il personale docente di ruolo, senza effettuare alcuna distinzione.
L'emolumento in questione ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017).
Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Nel caso di specie, poiché l'odierna ricorrente non ha svolto una prestazione qualitativamente diversa rispetto ad altri colleghi con contratto a tempo indeterminato o annuale, tale da costituire giustificazione di diversità di trattamento economico, la medesima ha diritto a percepire il Compenso Individuale Accessorio per il servizio effettivamente svolto con condanna dell'Amministrazione convenuta al relativo pagamento, oltre alla maggior somma per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danno per esclusione dalla graduatoria:
Il sig. veniva escluso dalla graduatoria finale del concorso docenti in quanto veniva ritenuto Parte_1 non in possesso del requisito di ammissione ai sensi dell'art. 3 del bando.
A seguito di ricorso al TAR Lombardia, in esecuzione dell'ordinanza 13/10/2022, n. 1190 il ricorrente veniva reintegrato in graduatoria con riserva. Tuttavia l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023 non veniva effettuata dal momento che le operazioni di avvio dell'anno scolastico erano terminate e il ricorrente non era utilmente posizionato ai fini del conferimento di incarico a tempo indeterminato.
Successivamente, vista la sentenza n. 1419/2023 (all. 3 memoria), con decreto 15/06/2023, Pt_2
(all. 4), il ricorrente veniva inserito a pieno titolo nella graduatoria per la classe B022 e convocato a scegliere la provincia di interesse per l'assegnazione (all. 5).
La sentenza favorevole al ricorrente ha definito irragionevole l'esclusione del ricorrente (candidato) secondo un criterio meramente letterale.
La domanda di risarcimento deve trovare accoglimento.
Come risulta dall'elenco delle disponibilità dei posti in ruolo per l'anno scolastico 2022/23 in atti ( 18 in provincia di Varese a fronte di soli tre candidati idonei) se l'amministrazione non avesse contestato il titolo del ricorrente o avesse dato esecuzione all'ordinanza cautelare del TAR, il ricorrente sarebbe stato immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2023.
L'entità del danno subito dal ricorrente è pari alla differenza fra la retribuzione percepita in quanto inserito in GPS e destinatario di supplenze brevi (euro 11.9088, TFR escluso e 1.117,44 per RPD) e quella che avrebbe percepito se fosse stato immesso in ruolo (euro 22.683,63, tredicesima compresa, ed euro 194,80 pre RPD).
Risultano quindi dovute al ricorrente le seguenti somme: euro 10.730,29 , TFR escluso, ed euro 1.122,77 per RPD ed euro 878 a titolo di TFR.
Al ricorrente, inoltre, vanno riconosciuti il maggior punteggio spettante ai fini delle graduatorie di istituto nonché l'anticipazione della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo dall'anno scolastico 2022/23.
Per quanto riguarda la carta docente:
L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 stabilisce che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.
L'art. 282 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento e un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (...) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico pedagogica». L'art. 63 del CCNL del 29/11/2007, prevede che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane” e il successivo art. 64 del medesimo CCNL che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
E' indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari. Gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e l'art. 282 del d.lgs. n. 297/94, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
né potrebbe essere altrimenti posto che le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepite dalla Direttiva 1999/70, vietano qualsiasi discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e di ruolo, ivi compreso nell'ambito formativo.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, ha sottolineato come una interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari.
La CGUE, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha infine statuito che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato ... deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di CP_1 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi ...”.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961/2023 ha riconosciuto che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 124/1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124/1999, e che ai suddetti docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
In conclusione e in sintesi, l'art. 1 della L. n. 107/2017 e l'art. 15 del D.L. n. 69/2023, nella parte in cui attribuiscono la carta docente, rispettivamente, al solo personale assunto a tempo indeterminato o (limitatamente all'a.s. 2023/24) con supplenza fino al 31 agosto, devono essere pertanto disapplicati, in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare l'attribuzione della carta elettronica al personale a tempo determinato con supplenze inferiori al 31 agosto, essendo il beneficio economico dei 500 euro vincolato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, che compete anche al personale con contratti a termine di durata inferiore al 31 agosto, per cui la mancata attribuzione della carta ai docenti precari, con supplenze inferiori al 31 agosto, viola il divieto di discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato, posto che entrambi svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali. Ai fini del raggiungimento della soglia dei 180 gg., si deve procedere alla sommatoria dei singoli giorni. La Carta Docenti va riconosciuta in misura piena anche ai docenti che, in virtù del conferimento di plurime supplenze temporanee consecutive, prestino servizio continuativo sino al termine delle attività didattiche (Tribunale di Verona, 10/11/2023, n. 591, Tribunale di Padova, 31/10/2023, n. 490).
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, la parte ricorrente è in ruolo dall'anno scolastico 2023/24.
Sulla scorta dei principi desumibili dalla sentenza della Cassazione (Cass. Sez. lav., sez. lav., 27/10/2023, n. 29961) emerge che la Carta Elettronica deve essere attribuita anche ai docenti con supplenze brevi, qualora attestino l'iscrizione nelle GPS, posto che la Cassazione ha statuito che quello che conta non è la durata della supplenza e neppure l'attualità del servizio, bensì solo l'inserimento nel sistema scolastico, comprovato appunto dall'inserimento nelle graduatorie per le supplenze.
Di recente la CGUE, chiamata dal Tribunale di Ravenna a decidere se le prestazioni temporanee svolte dal docente a termine sotto la soglia minima dei 180 gg. o del part -time di un tempo indeterminato rilevino ai fini della violazione del divieto di discriminazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia, ha chiarito che «84 … che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate» (sentenza del 30 novembre 2023, emessa nella causa C-270/22 promossa contro il ).
La parte ricorrente ha pertanto diritto di vedersi riconosciuta la carta elettronica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, condanna l'Amministrazione convenuta alla corresponsione dell'importo di euro 1118, 07 dovuto a titolo di CIA, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo, condanna l'Amministrazione convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente degli importi di euro 10.730,29 per differenze retributive, euro 1.122,77 per RPD ed euro 878 a titolo di TFR, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio spettante ai fini delle graduatorie di istituto nonché all'anticipazione della decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo dall'anno scolastico 2022/23; disapplicato l'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/1970 del Consiglio dell'Unione Europea, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2022/23 e conseguentemente condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, mediante emissione della Carta Docente e accredito del beneficio economico di € 500. Condanna il convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in CP_1 favore di parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.000 per compensi, oltre accessori di legge.
Busto Arsizio, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari