Art. 3.
All'onere di lire 3.750 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1976 e 1977, si provvede mediante riduzione dei capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, rispettivamente, per lire 1.250 milioni e per lire 2.500 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 3.750 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1976 e 1977, si provvede mediante riduzione dei capitoli 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, rispettivamente, per lire 1.250 milioni e per lire 2.500 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.