Sentenza breve 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/01/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06562/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6562 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitore del Minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Istituto Comprensivo -OMISSIS-di -OMISSIS- di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- della determina dirigenziale del 9.12.2024 (allegato n. 1) dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-Di -OMISSIS-”, via -OMISSIS-(NA), ove il Dirigente Scolastico decreta l’assegnazione a favore dell’alunno -OMISSIS- di numero 6 ore settimanali di sostegno didattico per l’anno scolastico 2024/2025, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente;
- del PEI per l’a.s. 2024/2025, redatto il 31.10.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania - Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di -OMISSIS-e dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-di -OMISSIS- di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Rilevato che il minore è disabile ai sensi dell’art. 3 comma 1 della l. 104/92 e, con l’atto impugnato, con la determinazione dirigenziale del 9 dicembre 2024 gli sono state assegnate solo 6 ore di insegnamento scolastico di sostegno settimanali, secondo una rigida ripartizione grado di “handicap” legalmente accertato ai sensi della legge 104/1992 e quantificazione del fabbisogno di ore di docenza di sostegno (“ si attribuiscono 18 ore agli alunni titolari della legge 104/92 art. 3 comma 3 (…) per tutti gli altri alunni titolari del comma 1 si dispone l’attribuzione di 6 ore settimanali ”)
2. Osservato che nel PEI 2024/2025, impugnato unitamente all’atto di assegnazione, si rappresenta quanto segue: “ Il tempo che l’alunno trascorre a scuola è di 30 ore, la presenza del docente di sostegno è di 6 ore, insufficienti per le esigenze dell’alunno e per il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dal PEI ”(8.1. del PEI ) e tuttavia, senza una motivazione che dia conto di tale valutazione tecnica operata dall’organo specializzato, il medesimo PEI indica il numero settimanali di 6 ore di insegnamento di sostegno settimanali (punto 9);
3. Ritenuto che il ricorso sia fondato poiché:
-dagli atti versati in giudizio, emerge l’accertato bisogno del minore ad essere supportato, per l’intero ciclo orario, dall’insegnamento di sostegno e quindi il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, nonché l’intrinseca contraddittorietà del PEI che mentre afferma l’insufficienza di sole 6 ore per il raggiungimento degli obiettivi (punto 8.1.), quantifica le ore proprio in 6 (punto 9);
4. Considerato che:
- la fondatezza del ricorso, sotto il profilo del difetto di motivazione e dell’eccesso di potere per deviazione dal fine cui è attribuito il potere di determinazione della misura del sostegno scolastico, emerge anche dagli atti istruttori acquisiti in giudizio e, in particolare, dal verbale GLO del 15 ottobre 2024 depositato il 20 gennaio 2025, nel quale si ripartiscono, in maniera astratta, le ore di sostegno a seconda del livello normativo di gravità, come sopra riferito e si specifica che “ come da comunicazione telefonica con l’AT di Napoli, trascritta con fonogramma n. 14, in data 15 ottobre 2024, (…) le ordinanze dei TAR sine die non sono più riconosciute dall’Ufficio VI Organico SSI ADMM e si è dovuto procedere a rettificare l’assegnazione delle ore ” prevedendosi 30 ore (solo) “ per ricorso al TAR ”;
-la lettura del verbale conferma la palese deviazione dell’azione amministrativa rispetto ai principi elaborati nella materia in controversia dalla pacifica giurisprudenza, anche della Sezione (Corte cost. n. 80/2010; cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 189; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 gennaio 2025, n. 176 T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 gennaio 2025, n. 142; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369, specificandosi che nessuna delle sentenze di accoglimento della Sezione risulta impugnata) secondo la quale la determinazione delle ore di insegnamento di sostegno deve essere ancorata all’effettivo fabbisogno dell’alunno disabile, a garanzia del suo diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica;
- nel caso in esame, il mancato riconoscimento delle ordinanze del TAR "sine die" deve essere interpretato come un mancato adeguamento ai principi, ormai consolidati e ripetutamente richiamati nei precedenti della Sezione, che regolano la materia; tale interpretazione emerge chiaramente dalla dichiarazione esplicita contenuta in un verbale del GLO, in cui si conferma l'esistenza della prassi dell’amministrazione che prevede di attendere un provvedimento giurisdizionale di accoglimento del ricorso (introdotto dai genitori e dagli aventi tutela del minore) prima di assegnare le ore effettivamente necessarie per il sostegno scolastico e, in particolare, di attendere esiti di giudizi riferiti ad agli atti del medesimo anno scolastico in corso, non riconoscendo, come riferito, gli effetti pro futuro di provvedimenti giurisdizionali adottati negli anni precedenti (la locuzione ambigua " sine die " deve essere intesa in questo contesto proprio nel senso della volontà dell’amministrazione di non conformarsi ai principi, peraltro pacifici, espressi anche con riguardo al medesimo alunno, con sentenze passate in giudicato della Sezione);
- un simile esercizio illegittimo del potere amministrativo alimenta, come già osservato dalla Sezione, il contenzioso giudiziale, in una materia caratterizzata da giurisprudenza consolidata, in cui già le decisioni di primo grado divengono definitive per mancata impugnazione da parte del Ministero soccombente, generando un duplice impatto negativo: da un lato, economico, a causa dei costi collettivi legati al funzionamento del servizio giustizia e alle condanne dell’amministrazione soccombente alle spese processuali; dall’altro, discriminatorio, arrecando un pregiudizio significativo agli alunni disabili e alle loro famiglie, poiché “ nei fatti (…) solo i genitori…che propongano il ricorso giurisdizionale, e ne abbiano i mezzi anche economici per farlo, possono ottenere una pronuncia che ordini all'Amministrazione scolastica di consentire la fruizione delle ore nel numero determinato dal G.L.H.O., mentre lo stesso non avviene per i genitori che di tali mezzi siano privi ” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341);
- per tali ragioni, in numerosi analoghi giudizi, sono state pertanto trasmesse copie delle relative sentenze alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania per le valutazioni di competenza (cfr. tra le altre, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6656; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 6654; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 novembre 2024, n. 6611; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 6530; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 novembre 2024, n. 5061; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6133; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 11 novembre 2024, n. 6125; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 5787; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 25 ottobre 2024, n. 5642; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5432; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5414; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 5503; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 5475; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5379; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5375; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 5369);
Ritenuto, alla luce degli atti versati in giudizio, che il ricorso debba essere accolto e che entrambi gli atti debbano essere annullati, con il dovere dell’amministrazione di riesercitare il potere, tenendo conto del fabbisogno effettivo dell’alunno, che emerge già nella valutazione del PEI (punto 8.1.);
Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo e attribuzione al procuratore distrattario;
Ritenuto che, per quanto evidenziato in parte motiva debba disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore distrattario, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori come per legge.
Manda la segreteria per la trasmissione della copia della presente decisione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, con sede in Napoli, per le valutazioni di sua competenza
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in -OMISSIS-nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
Germana Lo Sapio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo Sapio | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.