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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2760/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo, dall'avv. ANTONIO LEONE (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nocera Inferiore C.F._2
(Sa) alla via G. Matteotti n. 30;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
in virtù di Procura Generale ad lites per notar del 2.5.2016 rep. 31575, racc. Persona_1
14430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._3
Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 26.5.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in
1 data 13.12.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati a mezzo CTP in € 24.078,00 - arrecati, in conseguenza delle esondazioni del Rio Sguazzatorio avvenute nei giorni 4, 6 e 13 novembre 2019, al fondo da lei coltivato e di sua proprietà, sito nel Comune di Angri (Sa) alla via
Avagliana, riportato in catasto al foglio 1, p.lla 1664, di mq.
5.953. Assumeva la ricorrente che, a seguito delle suddette esondazioni, una grande quantità di acqua, fango e detriti aveva invaso il terreno agricolo distruggendo le colture ivi esistenti, e provocando, altresì, danni alla produttività e fertilità del terreno. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa agr. , richiamata in ricorso. Parte_2
Costituitasi in giudizio tardivamente in data 23.3.2022, la eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
e, in via residuale, anche del Comune competente per lo smaltimento dei Controparte_2 rifiuti solidi grossolani;
deduceva, altresì, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, la genericità della domanda, l'inesistenza dei danni e, comunque, la loro mancanza di prova. Eccepiva, infine, la concorrente responsabilità della danneggiata, sostenendo sia la mancanza di prova del rispetto delle distanze legali di sicurezza dagli argini del corso d'acqua di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904, sia la prevedibilità dell'evento.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.2.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, peraltro non contestata dall'ente resistente, risultante in parte dalla documentazione in atti (cfr. atto di compravendita del
13.6.2019), e, in altra parte, dalle dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2
i quali hanno confermato entrambi che coltivava, quale titolare della omonima Parte_1
azienda agricola individuale, il terreno indicato in ricorso.
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, giacché tale eccezione è stata formulata tardivamente dalla la quale, sebbene regolarmente citata, si è costituita in data CP_1
23.3.2022, ossia dopo circa due mesi dalla data dell'udienza fissata nell'ordinanza per la rinotifica ex art. 176 cit. Com'è noto, infatti, l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132/14 va eccepita dal convenuto, oppure rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di
2 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla resistente in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
In punto di fatto, deve ritenersi accertato che nei giorni 4, 6 e 13 novembre 2019 il Rio
Sguazzatorio è esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa: tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno entrambi confermato il capitolo a) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi
3 escussi hanno, infatti, confermato che al momento dei fatti il Rio Sguazzatorio si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di vegetazione, detriti, canne ed arbusti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, circostanza peraltro neppure eccepita dalla in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti CP_1 esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso presso questo Tribunale - esclude tale natura e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051
c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Peraltro, la non ha fornito nessun CP_1
elemento oggettivo di valutazione dei tempi di ritorno al fine di avvalorare la prova dell'eccezionalità dell'evento.
Quanto ai danni subiti, la ricorrente, richiamando la perizia depositata in atti, ha lamentato danni alle coltivazioni di cipolla, danni alla produttività e fertilità del terreno e danni derivanti dalla mancata coltura succedanea (nella misura del 20% del prodotto medio annuo), quantificandoli complessivamente in € 24.078,00.
Il consulente di parte, nel proprio elaborato, ha specificato che la ricorrente “ha subito un danno immediato, configurabile nella perdita del prodotto in campo ed un danno a medio termine, per la compromissione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo con conseguente forte diminuzione della capacità produttiva che si riflette negativamente sulle più immediate coltivazioni
a seguire” (cfr. pag. 5).
Quanto al danno alle colture (qualificato dal ctp come “danno immediato”), osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: entrambi i testi, infatti, si sono limitati a riferire che “il terreno della signora era coltivato Pt_1
a cipolle…la coltivazione andò completamente distrutta” (cfr. in tal senso le dichiarazioni sia del teste che del teste;
inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi Tes_1 Tes_2
riferimento allo stato pregresso del fondo.
Né una prova più puntuale dei suddetti danni può ricavarsi dalla consulenza di parte, redatta dalla dott.ssa , non utilizzabile nella fattispecie in esame, in quanto non Parte_2
confermata in giudizio dal perito, mai citato come testimone.
Giova, infatti, evidenziare, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al
4 pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Nel caso di specie, peraltro, va rilevato che essa, comunque, non risulta idonea a fornire la prova dei danni lamentati: in essa, infatti, non vi è una descrizione analitica dei danni riscontrati, ma la loro stima è basata esclusivamente sulla “Produzione Lorda Vendibile (PLV) andata persa, quale risultante tra la quantità di prodotto che ordinariamente sarebbe stata raccolto espresso in n. di bulbi e la voce di prezzo cui lo stesso prodotto sarebbe stato venduto se non fosse andato perso”
(cfr. pagg. 6 e 7), senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture presenti sul fondo.
La perizia, dunque, oltre a non essere stata confermata in giudizio da parte del CTP, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente, così come qualificata nello stesso ricorso introduttivo.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (pure confermata come corrispondente allo stato dei luoghi dal secondo teste escusso), da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
5 Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In particolare, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP, quindi, risulta comunque effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base del prezzo di mercato cui il prodotto sarebbe stato venduto, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quasi due anni, intercorrente tra la data della domanda (26.5.2021) e quella di verificazione dell'evento (4.11.2019).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento integrale del fondo e che, in base a quanto riferito dai testi, deve ritenersi provato che le coltivazioni di cipolle ivi presenti (di cui i testi non specificano la varietà, l'effettiva consistenza ed estensione) siano andate distrutte, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalla siffatta coltura.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate (genericità delle dichiarazioni testimoniali e mancata escussione del CTP), della natura imprenditoriale dell'attività svolta dalla ricorrente, la quale ha omesso qualsiasi deposito documentale e della mancata conferma della CTP in giudizio, è ritenuta congrua nella misura del 20% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 20% di € 18.000,00, pari ad € 3.600,00). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che la ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
Non possono, invece, essere riconosciuti in favore della ricorrente i danni per la mancata coltura succedanea - indicati in termini di “probabile percentuale di perdita della produzione lorda vendibile che incide sulla coltivazione a seguire” - solo nella perizia di parte, in quanto nessuno dei
6 testi escussi ha riferito tale circostanza;
né il perito ha specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione, nonostante gli interventi di ripristino indicati in perizia, avrebbe determinato la riduzione della suddetta coltivazione in misura stimata del 20% in relazione ai tempi in cui le singole colture vengono piantate e raccolte;
agli atti, inoltre non risultano documenti contabili o fiscali atti a dimostrare la suddetta contrazione della produzione negli anni successivi a quello dell'evento per cui è causa.
Per quanto concerne, infine, i danni per la realizzazione delle opere di bonifica del suolo - qualificati dal CTP come “danno a medio termine” e “consistenti in una serie di operazioni volte a ridare al terreno quel giusto equilibrio naturale esistente prima dell'avvenuto evento” (cfr. pag. 7
CTP) - manca la prova delle concrete operazioni di pulizia, sistemazione e ripristino del terreno effettuate dalla ricorrente, in quanto i testi escussi su tali circostanze non hanno riferito alcunché.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato dalla valutazione del perito basata esclusivamente sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per la concimazione, né relativa all'esecuzione di opere di pulizia del terreno.
Tuttavia, atteso che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del terreno agricolo e del danneggiamento del raccolto ivi presente, deve presumersi che vi sia stata la necessità di eseguire attività al fine di favorire il ripristino del fondo.
Anche per tale voce di danno si ravvisa la carenza di prova documentale già riscontrata sopra con riferimento ai danni alle colture, in quanto, nonostante l'attività imprenditoriale agricola esercitata dalla ricorrente, non vi è agli atti nessuna prova documentale idonea a dimostrare i lavori effettivamente eseguiti, i concimi e fertilizzanti acquistati e lo smaltimento di detriti o materiali a discarica.
Sulla base di tali carenze documentali, ritiene, pertanto, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua del 15% del valore di tali voci (così come quantificate nelle consulenze di parte in complessivi € 2.478,00) pari a complessivi € 371,70.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1
(cfr. sentenza n. 5672/2019), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi
CP_ argomenti da parte dell' resistente.
Sul punto osserva il Collegio che il Rio Sguazzatorio, così come l'Alveo Comune Nocerino, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' ed è parte CP_4
integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione
7 scolante irrigua.
Il Rio Sguazzatorio, così come i limitrofi Canale Buonaiuto e Rio Mannara, non costituisce un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.d. n.
215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, per cui alla Regione compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1 lett. h d.p.r. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. CP_2
3 comma 4 n. 23/1985 e art. 2 co. 3 lett. b dello Statuto del approvato con CP_5 CP_2
delibera della del 26.11.1986 n. 239/2). Controparte_1
Pertanto, la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP_1 controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria CP_2
delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che “la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della
, in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_6 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane Controparte_1
certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni (che nel caso di specie manca)
(cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 3.971,70 in favore di Parte_1
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (13.11.2019) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli
8 interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per
½; il restante ½ segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi delle tabelle professionali, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e della serialità della stessa, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Leone, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale Controparte_1
accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 3.971,70, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (13.11.2019) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese di lite, che si liquidano in € 132,00 per spese ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
In persona dei giudici: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott.ssa Federica Salvatore Consigliere estensore ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2760/2021 R.G., avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 5.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura alle liti rilasciata in calce all'atto introduttivo, dall'avv. ANTONIO LEONE (c.f.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Nocera Inferiore C.F._2
(Sa) alla via G. Matteotti n. 30;
RICORRENTE
E
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1
in virtù di Procura Generale ad lites per notar del 2.5.2016 rep. 31575, racc. Persona_1
14430, dall'avv. GUIDO MARIA TALARICO (c.f. ) dell'Avvocatura C.F._3
Regionale, presso la quale è elettivamente domiciliata, in Napoli alla via Santa Lucia n. 81;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 26.5.2021 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in
1 data 13.12.2021, conveniva in giudizio la onde sentirla Parte_1 Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali - quantificati a mezzo CTP in € 24.078,00 - arrecati, in conseguenza delle esondazioni del Rio Sguazzatorio avvenute nei giorni 4, 6 e 13 novembre 2019, al fondo da lei coltivato e di sua proprietà, sito nel Comune di Angri (Sa) alla via
Avagliana, riportato in catasto al foglio 1, p.lla 1664, di mq.
5.953. Assumeva la ricorrente che, a seguito delle suddette esondazioni, una grande quantità di acqua, fango e detriti aveva invaso il terreno agricolo distruggendo le colture ivi esistenti, e provocando, altresì, danni alla produttività e fertilità del terreno. A sostegno della pretesa, depositava consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa agr. , richiamata in ricorso. Parte_2
Costituitasi in giudizio tardivamente in data 23.3.2022, la eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in favore del
[...]
e, in via residuale, anche del Comune competente per lo smaltimento dei Controparte_2 rifiuti solidi grossolani;
deduceva, altresì, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, la genericità della domanda, l'inesistenza dei danni e, comunque, la loro mancanza di prova. Eccepiva, infine, la concorrente responsabilità della danneggiata, sostenendo sia la mancanza di prova del rispetto delle distanze legali di sicurezza dagli argini del corso d'acqua di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. n. 523/1904, sia la prevedibilità dell'evento.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale e precisate le conclusioni dinanzi al giudice istruttore, all'udienza collegiale del 5.2.2025 la causa, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va rilevata la legittimazione attiva della ricorrente, peraltro non contestata dall'ente resistente, risultante in parte dalla documentazione in atti (cfr. atto di compravendita del
13.6.2019), e, in altra parte, dalle dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_1 Testimone_2
i quali hanno confermato entrambi che coltivava, quale titolare della omonima Parte_1
azienda agricola individuale, il terreno indicato in ricorso.
Sempre in via preliminare, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, giacché tale eccezione è stata formulata tardivamente dalla la quale, sebbene regolarmente citata, si è costituita in data CP_1
23.3.2022, ossia dopo circa due mesi dalla data dell'udienza fissata nell'ordinanza per la rinotifica ex art. 176 cit. Com'è noto, infatti, l'improcedibilità della domanda per mancato invito alla stipulazione della convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132/14 va eccepita dal convenuto, oppure rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La legittimazione passiva dell'ente resistente verrà, invece, delibata infra, trattandosi di
2 verificare, a fronte della relativa eccezione, la fondatezza della pretesa della ricorrente, sotto il profilo dell'astratta configurabilità di una responsabilità risarcitoria in capo all'ente convenuto a fronte del pregiudizio lamentato dalla parte ricorrente. Invero, il concetto di legittimazione passiva risulta impropriamente invocato dalla resistente in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 2951/2016), la legittimazione ad agire o a contraddire difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che l'attore non sia titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ovvero il convenuto non sia titolare della relativa posizione passiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità delle posizioni attive e passive prospettate nella domanda.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza del T.S.A.P. e della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass. SS.UU., n. 25928/2011; T.S.A.P. n. 109/2016; T.S.A.P. n. 126/2017;
T.S.A.P. n. 71/2012), in mancanza di prova della natura fortuita dell'evento, la fattispecie può essere inquadrata nel paradigma di cui all'art. 2051 c.c., ferma restando la possibilità, nel diverso caso della raggiunta dimostrazione del fortuito, di inquadrare la fattispecie nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
In base all'art. 2051 c.c., l'imputazione della responsabilità prescinde da qualunque profilo soggettivo, operando sul piano oggettivo del solo accertamento del rapporto causale: in tale ipotesi il danneggiato dovrà dimostrare, oltre alla propria titolarità attiva, all'esistenza ed all'entità del danno, solo il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
mentre grava sul danneggiante l'onere di eccepire e dimostrare la ricorrenza dell'eventuale caso fortuito. La natura oggettiva della responsabilità trova la propria ragione giustificatrice nella funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria, quale la custodia, sulla cosa che entra o può entrare a contatto con la generalità dei consociati (cfr., Cass., ord. n. 2480/2018).
Diversamente, laddove venga dimostrato il fortuito e debba, quindi, inquadrarsi la fattispecie nell'ambito dell'art. 2043 c.c., il danneggiato dovrà dimostrare anche la colpa concreta del custode per inosservanza di normative specifiche o generiche a suo carico, effettivamente idonee ad impedire o comunque a limitare il danno.
In punto di fatto, deve ritenersi accertato che nei giorni 4, 6 e 13 novembre 2019 il Rio
Sguazzatorio è esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa: tali circostanze risultano in modo inequivoco dalle dichiarazioni dei testi, i quali hanno entrambi confermato il capitolo a) di cui all'articolazione istruttoria della parte ricorrente.
Risulta, altresì, che all'origine dei fatti, oltre ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo nella tenuta e integrità degli argini: i testi
3 escussi hanno, infatti, confermato che al momento dei fatti il Rio Sguazzatorio si presentava in stato di pessima manutenzione a causa della presenza di vegetazione, detriti, canne ed arbusti affioranti oltre il livello dell'acqua.
Né l'evento può essere considerato di carattere eccezionale, circostanza peraltro neppure eccepita dalla in quanto la reiterazione degli eventi alluvionali e delle conseguenti CP_1 esondazioni che hanno interessato l'alveo per cui è causa - dimostrata dalla presenza di un numeroso contenzioso riferito ad esso presso questo Tribunale - esclude tale natura e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051
c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione. Peraltro, la non ha fornito nessun CP_1
elemento oggettivo di valutazione dei tempi di ritorno al fine di avvalorare la prova dell'eccezionalità dell'evento.
Quanto ai danni subiti, la ricorrente, richiamando la perizia depositata in atti, ha lamentato danni alle coltivazioni di cipolla, danni alla produttività e fertilità del terreno e danni derivanti dalla mancata coltura succedanea (nella misura del 20% del prodotto medio annuo), quantificandoli complessivamente in € 24.078,00.
Il consulente di parte, nel proprio elaborato, ha specificato che la ricorrente “ha subito un danno immediato, configurabile nella perdita del prodotto in campo ed un danno a medio termine, per la compromissione delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo con conseguente forte diminuzione della capacità produttiva che si riflette negativamente sulle più immediate coltivazioni
a seguire” (cfr. pag. 5).
Quanto al danno alle colture (qualificato dal ctp come “danno immediato”), osserva il Collegio che il riferimento alle coltivazioni presenti è stato formulato dai testi in modo talmente generico da non consentire una compiuta valutazione degli specifici danni subiti e della loro effettiva entità: entrambi i testi, infatti, si sono limitati a riferire che “il terreno della signora era coltivato Pt_1
a cipolle…la coltivazione andò completamente distrutta” (cfr. in tal senso le dichiarazioni sia del teste che del teste;
inoltre, nelle dichiarazioni dei testi manca qualsiasi Tes_1 Tes_2
riferimento allo stato pregresso del fondo.
Né una prova più puntuale dei suddetti danni può ricavarsi dalla consulenza di parte, redatta dalla dott.ssa , non utilizzabile nella fattispecie in esame, in quanto non Parte_2
confermata in giudizio dal perito, mai citato come testimone.
Giova, infatti, evidenziare, in linea generale, che la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al
4 pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 4437/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche Cass. n. 9483/2021).
Nel caso di specie, peraltro, va rilevato che essa, comunque, non risulta idonea a fornire la prova dei danni lamentati: in essa, infatti, non vi è una descrizione analitica dei danni riscontrati, ma la loro stima è basata esclusivamente sulla “Produzione Lorda Vendibile (PLV) andata persa, quale risultante tra la quantità di prodotto che ordinariamente sarebbe stata raccolto espresso in n. di bulbi e la voce di prezzo cui lo stesso prodotto sarebbe stato venduto se non fosse andato perso”
(cfr. pagg. 6 e 7), senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità e la tipologia delle colture presenti sul fondo.
La perizia, dunque, oltre a non essere stata confermata in giudizio da parte del CTP, non è supportata da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi. Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti e ciò soprattutto in relazione alla natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla ricorrente, così come qualificata nello stesso ricorso introduttivo.
Né la prova della consistenza dei danni può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte (pure confermata come corrispondente allo stato dei luoghi dal secondo teste escusso), da cui si percepisce chiaramente l'allagamento del terreno in oggetto (in ogni caso ricavabile in via presuntiva dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e il danneggiamento delle colture così come descritto nel ricorso e nella perizia di parte.
5 Costituisce, infatti, principio generale quello per cui l'ammontare del risarcimento deve corrispondere alla differenza tra il valore del bene al momento del danneggiamento ed il valore residuo dello stesso bene dopo il danneggiamento, laddove i costi per la riparazione oppure i costi per il riacquisto del medesimo bene, per poter essere rimborsabili a titolo di risarcimento in forma specifica, non devono superare la suddetta differenza di valore (cfr. Cass. n. 21012/2010, nel caso di riparazione;
Cass. n. 1262/1966 nel caso di sostituzione). Conformemente a tali principi ha già avuto di esprimersi anche questo stesso Tribunale (cfr., tra le tante, sentenza n. 3791/2022), in cui si
è affermato che «per i beni mobili danneggiati non vanno riconosciuti i costi relativi all'acquisto di
“nuovi beni”, ma soltanto gli eventuali danni (se tecnicamente rilevati e provati) di quelli preesistenti, tenuto conto della loro vetustà».
In particolare, per quanto concerne i danni alle colture, la valutazione del CTP, quindi, risulta comunque effettuata in modo chiaramente induttivo sulla base del prezzo di mercato cui il prodotto sarebbe stato venduto, senza specificare se si tratti di prezzi di mercato all'origine o al produttore e senza applicare la riduzione per presumibile e fisiologico sfrido e scarto da raccolto, lavorazione e difetti del prodotto.
Né sarebbe stato utile nominare un consulente tecnico d'ufficio per verificare l'effettiva consistenza dei danni subiti, considerato il lungo lasso temporale, pari a quasi due anni, intercorrente tra la data della domanda (26.5.2021) e quella di verificazione dell'evento (4.11.2019).
Sulla base delle argomentazioni svolte, posto che risulta raggiunta la prova dell'allagamento integrale del fondo e che, in base a quanto riferito dai testi, deve ritenersi provato che le coltivazioni di cipolle ivi presenti (di cui i testi non specificano la varietà, l'effettiva consistenza ed estensione) siano andate distrutte, ritiene il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che ricorrono i presupposti per procedere ad una liquidazione in via equitativa dei danni subiti dalla siffatta coltura.
Tale liquidazione, sulla base delle carenze probatorie già evidenziate (genericità delle dichiarazioni testimoniali e mancata escussione del CTP), della natura imprenditoriale dell'attività svolta dalla ricorrente, la quale ha omesso qualsiasi deposito documentale e della mancata conferma della CTP in giudizio, è ritenuta congrua nella misura del 20% di quanto richiesto nella consulenza di parte (ossia al 20% di € 18.000,00, pari ad € 3.600,00). La liquidazione tiene conto delle carenze probatorie evidenziate sopra, dei mancati costi di coltura, lavorazione e commercializzazione del prodotto che la ricorrente avrebbe sopportato in mancanza del danno.
Non possono, invece, essere riconosciuti in favore della ricorrente i danni per la mancata coltura succedanea - indicati in termini di “probabile percentuale di perdita della produzione lorda vendibile che incide sulla coltivazione a seguire” - solo nella perizia di parte, in quanto nessuno dei
6 testi escussi ha riferito tale circostanza;
né il perito ha specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione, nonostante gli interventi di ripristino indicati in perizia, avrebbe determinato la riduzione della suddetta coltivazione in misura stimata del 20% in relazione ai tempi in cui le singole colture vengono piantate e raccolte;
agli atti, inoltre non risultano documenti contabili o fiscali atti a dimostrare la suddetta contrazione della produzione negli anni successivi a quello dell'evento per cui è causa.
Per quanto concerne, infine, i danni per la realizzazione delle opere di bonifica del suolo - qualificati dal CTP come “danno a medio termine” e “consistenti in una serie di operazioni volte a ridare al terreno quel giusto equilibrio naturale esistente prima dell'avvenuto evento” (cfr. pag. 7
CTP) - manca la prova delle concrete operazioni di pulizia, sistemazione e ripristino del terreno effettuate dalla ricorrente, in quanto i testi escussi su tali circostanze non hanno riferito alcunché.
Il siffatto deficit probatorio non è colmato dalla valutazione del perito basata esclusivamente sui lavori ritenuti necessari al ripristino e sui prezziari regionali e, come tale, non supportata da nessuna prova documentale circa l'effettiva realizzazione delle opere indicate e dei costi sostenuti per la concimazione, né relativa all'esecuzione di opere di pulizia del terreno.
Tuttavia, atteso che risulta comunque raggiunta la prova dell'allagamento del terreno agricolo e del danneggiamento del raccolto ivi presente, deve presumersi che vi sia stata la necessità di eseguire attività al fine di favorire il ripristino del fondo.
Anche per tale voce di danno si ravvisa la carenza di prova documentale già riscontrata sopra con riferimento ai danni alle colture, in quanto, nonostante l'attività imprenditoriale agricola esercitata dalla ricorrente, non vi è agli atti nessuna prova documentale idonea a dimostrare i lavori effettivamente eseguiti, i concimi e fertilizzanti acquistati e lo smaltimento di detriti o materiali a discarica.
Sulla base di tali carenze documentali, ritiene, pertanto, il Collegio, anche in virtù della sua speciale composizione tecnica, che la liquidazione di tali danni vada effettuata in via equitativa, nella misura ritenuta congrua del 15% del valore di tali voci (così come quantificate nelle consulenze di parte in complessivi € 2.478,00) pari a complessivi € 371,70.
In ordine al soggetto responsabile, osserva il Collegio che delle somme riconosciute a titolo risarcitorio debba rispondere la attesi i principi già espressi da questo Tribunale Controparte_1
(cfr. sentenza n. 5672/2019), dai quali non vi è motivo di discostarsi in mancanza di diversi
CP_ argomenti da parte dell' resistente.
Sul punto osserva il Collegio che il Rio Sguazzatorio, così come l'Alveo Comune Nocerino, fa parte dei Colatori di Pianura Principali del comprensorio di bonifica dell' ed è parte CP_4
integrante delle opere costituenti la piattaforma di opere idrauliche di bonifica agraria con funzione
7 scolante irrigua.
Il Rio Sguazzatorio, così come i limitrofi Canale Buonaiuto e Rio Mannara, non costituisce un'opera idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, bensì un'opera di bonifica, a mente del R.d. n.
215/1993. Esso rientra, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, in una
“piattaforma di opere pubbliche” con funzione scolante irrigua, per cui alla Regione compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett. b) R.D. n. 215/1933 e 1 lett. h d.p.r. 11/1972), mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale (cfr. art. CP_2
3 comma 4 n. 23/1985 e art. 2 co. 3 lett. b dello Statuto del approvato con CP_5 CP_2
delibera della del 26.11.1986 n. 239/2). Controparte_1
Pertanto, la legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'eventuale omesso CP_1 controllo sull'operato del e per l'eventuale omissione della manutenzione straordinaria CP_2
delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.
Anche la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte ha in più occasioni ritenuto che “la è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di CP_1
manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (sentenza n.
25928/2011, che ha confermato la sentenza del TSAP che aveva dichiarato la responsabilità della
, in solido con gli enti consortili, per i danni derivati ai proprietari fondiari limitrofi CP_6 dallo straripamento del fiume Tara, nell'anno 1996, a seguito della mancata manutenzione dei canali di bonifica, riconoscendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo alla . CP_1
Né il quadro normativo è mutato allorché la legge regionale n. 23 dell'11 aprile 1985 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2003.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, infatti, permane Controparte_1
certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque, nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori (quali quelli in oggetto), salva solo la prova della materiale perdita di disponibilità dei beni (che nel caso di specie manca)
(cfr., in tal senso, Cass. SS.UU.25928/11).
Alla luce di quanto sin qui argomentato, la va, quindi, condannata al Controparte_1 risarcimento del danno nella misura complessiva di € 3.971,70 in favore di Parte_1
Sull'importo riconosciuto va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (13.11.2019) fino alla data della presente sentenza;
vanno, altresì, riconosciuti gli
8 interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo.
In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ad es. Cass. n. 4587/2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate per
½; il restante ½ segue la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi delle tabelle professionali, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e della serialità della stessa, da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Leone, stante la dichiarazione di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1
disattesa ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza, in parziale Controparte_1
accoglimento della domanda, così provvede:
1) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore di della complessiva somma di € 3.971,70, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento (13.11.2019) fino alla data della presente sentenza ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata;
2) compensa per ½ tra le parti le spese di lite e condanna la in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della restante metà delle spese di lite, che si liquidano in € 132,00 per spese ed € 1.270,00 per compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Leone per averne fatto anticipo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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