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Articolo 9 della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
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Articolo 8
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Legge 15 gennaio 1994, n. 64
Articolo 9 della Legge 15 gennaio 1994, n. 64
Versione
29 aprile 1994
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore dopo tre mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 29 aprile 1994
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