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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 186/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata come n atti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CICERI MARC e BONESCHI MATTEO come da procura opponente contro
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to SISTI LORENZO Controparte_1
MARIA MICHELE che la rappresenta e difende come da procura opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'agenzia/procacciamento d'affari All'udienza del 09/09/2025 le parti concludevano come in atti FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20.03.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
19/2023, emesso dal Tribunale di Varese il 10.02.2023, intimante il pagamento della somma di €57.551,37, oltre interessi come da domanda monitoria, oltre spese legali;
ha chiesto al Giudice: IN VIA PRELIMINARE Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 cpc, comunque revocare perché nullo / inefficace e, quindi, privo di ogni effetto il Decreto Ingiuntivo n. 19/2023 del 10.02.2023 – n. 64/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Federica Cattaneo, stante la previsione di clausola compromissoria ex Art. 11 inserita nel contratto di p roc a c ciamento di aff ari del 01/ 04 .08.2022.08.2022, con conseguente competenza a decidere la presente controversia in capo all'Arbitro unico che verrà nominato. In ogni caso, respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 19/2023 del 10.02.2023 – n. 64/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, per i motivi esposti in narrativa e la documentazione offerta in produzione, non ricorrendo i presupposti ed i requisiti di cui all'art 648 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Previo, se del caso, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., revocare, dichiarare inefficacie e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 19/2023 del 10.02.2023 – n. 64/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Federica Cattaneo e rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra in sede monitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per Controparte_1 tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa. La società, a fondamento dell'opposizione proposta, ha dedotto ed eccepito: in via preliminare, la carenza di giurisdizione/incompetenza del giudice adito, stante la previsione di clausola compromissoria di arbitrato irrituale ex art. 808ter c.p.c. inserita nel contratto di procacciamento di affari del 1-4.08.2022 (art. 11), considerata la non assoggettabilità del rapporto di procacciamento d'affari di cui è causa alla competenza del Giudice del Lavoro per difetto dei necessari requisiti della continuità, coordinazione e personalità; nel merito, che i contratti relativi alla pretesa creditoria a titolo provvigionale di cui al ricorso monitorio non erano stati procacciati da _1
risalendo inoltre (ad esclusione dei contratti relativi al Condominio La
[...]
Gardenia e condomini) ad epoca antecedente all'instaurazione del rapporto di procacciamento d'affari inter partes, di cui al contratto dell'agosto 2022; che inoltre l'iscrizione alla Camera di Commercio da parte di risaliva al Controparte_1
23.05.2022, pertanto la stessa prima di detta data non avrebbe potuto stipulare un contratto di procacciamento d'affari né avrebbe potuto reclamare qualsivoglia compenso provvigionale;
con specifico riferimento ai contratti conclusi da CP_2 con il Condominio La Gardenia e i relativi condomini, che la conclusione dei contratti
“non è stata procurata dalla Sig.ra o, perlomeno, non in via esclusiva. Infatti, _1 come emerge dalla documentazione allegata, all'assemblea condominiale del 4.10.2022 presso lo erano presenti per conto di i siggri Parte_2 Parte_1 [...]
e (Doc. 57). Così pure come emerge dalle mail che si allegano (Doc. CP_3 CP_4
58), il giorno successivo all'assemblea, le trattative proseguirono tra il sig. e CP_3
l'amministratrice del condominio La Gardenia. Ciò precisato, si evidenzia, per onestà intellettuale, che la ha ricevuto da parte della sig.ra la Parte_1 _1 trasmissione dei suddetti contratti sottoscritti dal Condominio e dai condomini. Si può, pertanto, ritenere che la controparte abbia avuto, insieme ad altri procacciatori, un ruolo fattivo nella conclusione dei contratti in oggetto. Conseguentemente, in diligente applicazione del dettame di cui all'art. 1758 c.c., alla sig.ra spetterebbe tutt'al _1 più solamente una quota della provvigione per la conclusione dei contratti (…)” (p. 19 ricorso in opposizione); che, in relazione ai contratti conclusi con i condominii ed i condomini, la era solita riconoscere ai propri procacciatori l'1% e non il Controparte_5
3,5% del prezzo contrattualizzato;
che le provvigioni spettanti a Controparte_1 erano da ritenersi già integralmente soddisfatte dall'importo di €20.000,00 corrisposto dalla società a titolo di acconto.
Pag. 2 di 17 Si è costituita , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
In via principale Rigettare l'opposizione e le domande tutte formulate da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e in ogni caso condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento dell'importo € 57.551,37, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte, o comunque a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione e interessi moratori, per i motivi di cui sopra. In ogni caso Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento di spese e dei compensi di lite del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore. Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. L'opposta ha dedotto ed eccepito: la nullità della clausola compromissoria, stante la riconducibilità del rapporto inter partes al contratto di agenzia e (anche in caso di qualificazione in termini di procacciamento d'affari) stanti i caratteri di continuità, coordinazione e personalità caratterizzanti il rapporto;
che aveva Controparte_1 iniziato a collaborare con sin dal 2021, tuttavia il rapporto veniva Pt_1 tardivamente formalizzato solo nell'agosto 2022; di aver ricevuto un pagamento da parte della società in data 31.05.2022; che “prima della formale sottoscrizione del contratto “definitivo” gli agenti svolgevano una rilevantissima attività utile ad addivenire all'acquisizione del cliente e che li portava, anche anni prima, a formalizzare i pre-contratti con i clienti”; che “L'attività svolta dalla signora _1
(così come dagli altri agenti ) poteva essere divisa in 2 fasi: una fase Pt_1 prodromica che andava dall'acquisizione del cliente fino alla proposta contrattuale, gestita interamente dagli agenti senza l'ausilio della preponente, seguita da una fase contrattuale vera e propria, che iniziava con il computo metrico e proseguiva con la sottoscrizione del contratto e terminava con l'ultimazione dei lavori”; che “Durante la fase prodromica non aveva alcuna contezza del cliente in fase di Parte_1 acquisizione;
tali attività erano, infatti, interamente gestite dall'agente che, autonomamente, aveva procacciato il cliente”; che la società aveva attribuito alla signora delle credenziali personali di accesso utili al caricamento della _1 documentazione relativa ai contratti alla stessa affidati sull'applicativo “app-trustbonus” del gestionale “Zetamaintenance”; che nello svolgimento delle proprie attività la signora si relazionava con i responsabili aziendali;
che la Società, a fronte _1 Pt_1 delle provvigioni dovute (€ 77.551,37), provvedeva a liquidare a il Controparte_1 minor importo di €20.000,00, trattenuto dalla stessa a titolo di acconto, residuando un credito di €57.551,37; che la società ometteva altresì di consegnare gli estratti conto provvigionali;
che con la propria attività procurava alla società la Controparte_1
Pag. 3 di 17 conclusione dei contratti con i clienti analiticamente elencati alle pp. 17-21 della memoria, da intendersi qui integralmente richiamate;
l'irrilevanza dell'omessa iscrizione, da parte di all'apposito ruolo al momento Controparte_1 dell'instaurazione del rapporto. Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative, tuttavia nono andate a buon fine, con ordinanza 18.12.2023 il Giudice ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Interrogate liberamente le parti sui fatti oggetto della controversia, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale. All'udienza del 9.09.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
3.Procedendo anzitutto alla disamina dell'eccezione preliminare svolta dall'opponente di incompetenza del Giudice adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato dalle parti, si svolgono le seguenti considerazioni.
4.L'art. 31, co. 10 L. 183/2010 prevede: “In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412- quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato”. Ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., si applicano le norme sul processo del lavoro ai
“rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si
Pag. 4 di 17 intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
5.Con specifico riferimento al contratto di agenzia, le relative controversie rientrano dunque nella competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., quando il rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “tale carattere manca, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dal citato art. 409, n. 3, c.p.c.” (così ad es. Cass., ord n. 9431 del 2023).
5.1Con riferimento invece al contratto di procacciamento d'affari, la Corte d'Appello di Milano, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema, ha evidenziato che “le controversie relative al così detto procacciamento di affari, contratto atipico che si concreta in una attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito ed alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell'art. 409 n. 3 c.p.c. presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione;
il carattere della continuità va, però, tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenza che l'attività del procacciatore di affari, pur non corrispondendo ad una necessità giuridica, essa dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore non potendo, perciò, in tal senso qualificarsi come stabile, può, tuttavia, di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare, perciò, il carattere della continuità richiesta dal citato art. 409 n. 3 c.p.c. ai fini dell'individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie”. (v. sent. n. 477 del 2022; n. 406 del 2024). Per essere la relativa cognizione devoluta al giudice del lavoro, il rapporto di procacciamento d'affari deve dunque possedere, cumulativamente, i tre requisiti della continuità, coordinazione e personalità.
Pag. 5 di 17 6.Tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, ritiene il Giudice che l'eccezione preliminare svolta dalla società opponente non meriti adesione, avuto riguardo alla concreta connotazione del rapporto instauratosi inter partes (di cui al contratto sottoscritto in data 1-4 agosto 2022).
7.Ed infatti, ritiene il Giudice che il rapporto di cui è causa, di cui al contratto 1- 4 agosto 2022, sia da qualificare in termini di procacciamento d'affari caratterizzato dai requisiti di personalità, coordinazione e continuità, in quanto tale rientrante nel perimetro della competenza del Giudice del lavoro adito. Tanto si afferma sulla scorta delle seguenti considerazioni.
8.Occorre anzitutto muovere dal concreto contenuto negoziale del contratto sottoscritto dalle parti, risultando in particolare significative le seguenti clausole:
-già nelle premesse, le parti espongono che “il Procacciatore D'affari si è offerto di collaborare in via autonoma ed indipendente in veste di Procacciatore D'affari”;
-art. 2.1: “la Mandante autorizza il Procacciatore D'affari a ricercare clienti ed a proporre, a nome della medesima, la conclusione di affari, senza potere di rappresentanza e senza facoltà di impegnare in alcun modo la Mandante;
-art. 2.2: “Nessuna delle parti è legata in alcun modo ad una qualsiasi esclusiva fra loro;
(…) al Procacciatore D'affari è riconosciuto il diritto di ricercare liberamente clienti e proporre affari per conto di altri soggetti e imprese (…)”;
-art. 3: “Il Procacciatore D'affari svolgerà l'attività in oggetto del presente contratto in piena autonomia e senza alcun vincolo”;
-art. 4.1: “Il Preponente affida stabilmente al Procacciatore D'affari, che accetta, l'incarico di promuovere (…)”;
-art. 4.2: “Il Procacciatore D'Affari sarà libero di organizzare come meglio ritiene opportuna la propria operatività (…)”;
-art. 4.3: “la Mandante fornirà al procacciatore D'affari formazione, aggiornamenti, strumenti utili per svolgere il presente incarico e lo terrà tempestivamente aggiornato sullo stato degli ordini, richieste di fornitura, inviati”;
-art. 4.5: “il Procacciatore D'affari avrà come riferimento diretto un incaricato della Società (…) e che è a disposizione di quest'ultimo per assisterlo nelle attività oggetto del presente incarico”;
-art. 4.6: “Al Procacciatore D'affari non è assegnata alcuna zona specifica, pertanto il medesimo potrà proporre contratti ad aziende di sua conoscenza operanti su tutto il mercato nazionale da stabilirsi caso per caso”;
-art. 10.2 “Il presente contratto essendo stato stipulato in considerazione delle caratteristiche personali del Procacciatore D'affari, non potrà essere in alcun modo ceduto o trasferito a terzi”.
9.Già sulla scorta del contenuto delle clausole appena richiamate, se da un lato è da escludere la qualificazione del rapporto in termini di agenzia, dall'altro emerge
Pag. 6 di 17 all'evidenza la sussistenza dei necessari caratteri di personalità, coordinazione e continuità del rapporto di procacciamento d'affari sorto inter partes.
9.1Nello specifico, sotto il primo profilo (esclusione della sussistenza di un rapporto di agenzia), occorre rilevare in via dirimente l'insussistenza di un obbligo giuridicamente rilevante assunto da avente ad oggetto la promozione Controparte_1 della conclusione di affari in favore di , con corrispondente insussistenza di Pt_1 qualsivoglia inadempimento contrattuale in caso di mancato espletamento dell'attività di promozione, non rinvenendosi dalla disamina del documento contrattuale alcuna pattuizione nel senso dell'assunzione di una siffatta obbligazione da parte della piuttosto, l'attività di promozione è stata invece rimessa alla libera iniziativa _1 della procacciatrice d'affari, “in piena autonomia e senza alcun vincolo”. E' per ciò solo da escludere il carattere di stabilità dell'attività oggetto dell'incarico affidato, necessariamente caratterizzante il rapporto di agenzia. Si aggiunga poi la considerazione che non risulta neppure essere stata assegnata alla procacciatrice alcuna area geografica di operatività, nonostante la sussistenza (pacifica in causa) di numerosi procacciatori d'affari operanti sul territorio nazionale in favore di
- elemento marcatamente distonico rispetto alla disciplina del contratto di Pt_1 agenzia.
9.2Sotto il secondo profilo, ricondotto propriamente il rapporto di cui è causa alla fattispecie del procacciamento d'affari, la concreta regolamentazione del rapporto voluta dalle parti delinea chiaramente i caratteri della personalità (“in considerazione delle caratteristiche personali del Procacciatore”), della continuità (“affida stabilmente (…) l'incarico di promuovere”; stabilità da intendersi non in senso tecnico, in difetto di assunzione di alcun obbligo giuridico, come già evidenziato, bensì nel senso della continuità e non episodicità dell'incarico conferito) e della coordinazione dell'attività svolta dal procacciatore d'affari (“la Mandante fornirà al procacciatore D'affari formazione, aggiornamenti, strumenti utili per svolgere il presente incarico”, “il Procacciatore D'affari avrà come riferimento diretto un incaricato della Società (…) per assisterlo nelle attività oggetto del presente incarico”).
10.In secondo luogo, occorre ulteriormente rilevare che le concrete modalità di svolgimento del rapporto di cui al contratto stipulato in data 1-4 agosto 2022 risultano conformi al modello negoziale stabilito dalle parti, all'esito dell'istruttoria complessivamente espletata dovendosi confermare la qualificazione e caratterizzazione del rapporto nei termini sopra evidenziati e già emergenti dal contratto.
10.1Ed infatti, in ordine all'attività svolta dalla successivamente alla _1 stipulazione del contratto dell'agosto 2022, i testi escussi (v. in particolare le concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi , Tes_1 CP_3 Tes_2 hanno segnatamente confermato che la durante il periodo di Tes_3 _1 vigenza del contratto sottoscritto nell'agosto 2022, si occupasse dell'attività di promozione degli affari per quotidianamente, presso l'ufficio ove operava con Pt_1
Pag. 7 di 17 e ovvero recandosi presso i clienti, occupandosi personalmente, su CP_3 Tes_1 propria iniziativa ed in autonomia, dell'attività di ricerca e contatto di nuovi potenziali clienti, di raccolta delle adesioni, di trasmissione della necessaria documentazione a
, di sottoposizione dei contratti ai clienti per la firma, di rilievo fotografico e Pt_1 caricamento della documentazione sugli applicativi di , interfacciandosi e Pt_1 venendo dunque coordinata nell'attività svolta quantomeno dai referenti di area e la disponeva inoltre (nel periodo successivo alla CP_3 Tes_3 _1 sottoscrizione del contratto) di credenziali aziendali per l'utilizzo degli applicativi di
. Pt_1
11.Ritenuta dunque la competenza del Giudice del Lavoro a conoscere della controversia relativa al rapporto di procacciamento d'affari di cui è causa, deve ora conseguentemente rilevarsi la nullità della clausola compromissoria stipulata inter partes (art. 11 contratto), in difetto di qualsivoglia allegazione e prova da parte di della previsione da parte della contrattazione collettiva della possibilità di Pt_1 devolvere ad arbitri la controversia, ex art. 31, co. 10 L. 183/2010.
12.L'eccezione preliminare di incompetenza del Giudice del Lavoro adito, formulata da , va dunque respinta. Pt_1
13.Venendo al merito, occorre anzitutto evidenziare che la pretesa creditoria azionata da in via monitoria è temporalmente riferita ad un arco Controparte_1 temporale più ampio e anche antecedente rispetto al periodo di vigenza del rapporto di cui al contratto del 1-4 agosto 2022; in particolare, tutti i contratti stipulati con i clienti ed elencati da alle pp. 17-21 della memoria, da intendersi qui Controparte_1 richiamate, risultano temporalmente collocati (come emerge documentalmente e come del resto allegato anche dalla stessa attrice in senso sostanziale) in un momento temporalmente antecedente alla vigenza del contratto dell'1-4 agosto 2022, ciò con l'unica eccezione dei contratti stipulati con il Condominio La Gardenia e relativi condomini.
13.1Ed infatti, costituendosi nella presente sede, ha meglio Controparte_1 precisato le proprie allegazioni difensive poste a fondamento della pretesa creditoria di cui al d.i., sostenendo che il rapporto con si fosse instaurato sin dal 2021, Pt_1 malgrado la formalizzazione fosse avvenuta solo nell'agosto 2022.
14.La pretesa creditoria di di cui alle provvigioni Controparte_1 asseritamente maturate anteriormente alla vigenza del contratto del 1-4 agosto 2022 (provvigioni, si evidenzia, tutte già domandate in sede monitoria, sul presupposto di un ritenuto rapporto di agenzia/procacciamento d'affari asseritamente instauratosi con
, dunque senz'altro rientranti nell'oggetto della presente controversia così Pt_1 come delineato in sede monitoria, del resto in relazione alle quali anche la società risulta aver parimenti svolto le proprie difese) presuppone dunque l'accertamento incidentale della sussistenza di un rapporto di procacciamento d'affari inter partes sin dal 2021.
Pag. 8 di 17 15.Ciò posto, ritiene il Giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata non consentano di ritenere accertata la sussistenza di un rapporto lavorativo vigente tra ed antecedentemente alla stipulazione del contratto Controparte_1 Pt_1 dell'agosto 2022, in via dirimente difettando la prova della sussistenza della (imprescindibile) manifestazione del consenso in tale direzione da parte di CP_2
(elemento essenziale del contratto).
16.Al riguardo, risultano particolarmente significative le dichiarazioni rese dai testi escussi su istanza di parte opposta, i quali sul punto hanno dichiarato:
-STOPPINI: “Il rapporto della ricorrente con la è iniziato perché ci ha Pt_1 pensato c'era tantissima richiesta di lavoro per il superbonus e c'era questa CP_3 possibilità di trovare clienti per , per cui serviva più gente;
io ho fatto il nome Pt_1 di a e lui l'ha portata in , essendo il capo area era Controparte_1 CP_3 Pt_1 lui che portava, era che intratteneva in concreto il contatto con (…) CP_3 Pt_1
ADR: non ricordo di preciso la data in cui la ricorrente ha iniziato il rapporto con
, però era sicuramente il 2021; La ricorrente nello svolgimento della sua Pt_1 attività si relazionava in ufficio con me e con so che la si dedicava a CP_3 _1 caricare sul gestionale tutti i dati del sopralluogo che avevamo fatto;
i rapporti con i responsabili all'interno di li aveva più perché era lui il capo area;
Pt_1 CP_3
ADR: non ricordo se la ricorrente si interfacciasse con i responsabili in , Pt_1 forse via email o qualche videocall;
eravamo tutti tutto il giorno lì a lavorare, sarà capitato che abbia scritto qualche email. Al momento però non ricordo della email, penso possa essere capitato. Mi ricordo di una giornata a Piacenza, c'è stato un pranzo e una cena con tutti gli agenti;
era luglio 2022. (…) ADR: ricordo che la ricorrente si interfacciava con me, i clienti, poi caricava sul gestionale (…) ADR: sulla CP_3 ricerca dei clienti, provenivano da campagne facebook fatte da noi dell'ufficio con l'aveva creata lui;
ricevevamo questi contatti che chiamavamo e fissavamo CP_3
l'appuntamento per proporre il i contatti li ricevevo da facebook e poi Parte_3 anche con il passaparola una volta che installavamo l'impianto da un cliente. E così anche la ricorrente. ADR: enegreen in questa fase non era a conoscenza del contatto,
veniva a conoscenza di tutto una vota che trasmettevamo la scheda prodotto;
Pt_1
ADR: non c'era indicazione di alcun target da parte di , ci spronavano tutti a Pt_1 fare più contratti possibile;
ci imponeva la presenza sul cantiere una volta Pt_1 che erano iniziati i lavori, dopo la firma del contratto (…) ADR: non ricordo se c'erano credenziali generali dell'ufficio o personali;
presumo che non fossero personali perché poi mettevamo il nome sotto, per cui se fossero state personali non sarebbe stato necessario indicare sotto il nome;
ma mi sfugge, non ricordo con precisione. (…) ADR: non ricordo quando la ricorrente abbia avuto l'email aziendale;
ADR: non c'era un rapporto con la da gestire, ci inviava solo il contratto e bisognava Pt_1 Pt_1 acquisire la firma;
il contratto veniva poi spedito al cliente. L'email di enegreen con il contratto arrivava forse a dopodichè si spediva al cliente da far firmare, non CP_3
Pag. 9 di 17 ricordo nel dettaglio chi spedisse il contratto al cliente da far firmare. Poi il contratto firmato veniva reinviato ad anche da me con una email massiva, che Pt_1 conteneva tutti i contratti firmati che inviavo in massa ad . Eravamo tutti a Pt_1 lavorare nello stesso ufficio. Poteva anche capitare che l'email la inviasse la _1 dal mio indirizzo email. (…) ADR: una volta firmato il contratto e avviata la fase del cantiere, enegreen impartiva gli ordini delle cose da fare sul cantiere (cioè le foto dello stato avanzamento lavori ogni volta che venivano installati degli impianti), a CP_3 ci comunicava cosa c'era da fare sul cantiere (…) Il trustbonus era legato a CP_3 credenziali personali, che però inizialmente non avevamo, le aveva solo per cui CP_3 noi caricavamo inizialmente sul trustbonus di ADR: non ricordo quando la CP_3 ricorrente abbia avuto le credenziali del Trustbonus”; : “Ero un agente, lavoravo in giro, poi dopo un anno e mezzo mi hanno CP_3 costretto ad aprire un ufficio. L'ufficio si trovava a Gallarate. L'ho dovuto aprire a spese mie. In questo ufficio facevo la mia attività, mentre prima non avevo nessun ufficio e lavoravo in giro, andavo a contattare i clienti e facevamo loro firmare i contratti di enegreen. La la conosco, l'ho portata in e le ho _1 Pt_1 insegnato il lavoro (…) Già nel 2021 ci è arrivato l'ordine di di portare più Pt_1 gente possibile perché era in fase di crescita;
noi la gente l'abbiamo portata, io ho portato la però poi era lunga essere ricevuti da , non ci ricevevano _1 Pt_1 proprio. Quindi nel frattempo la BO ha iniziato a lavorare senza contratto, io le ho insegnato il lavoro (…) Quando ho detto che ho trovato la BO a loro non interessava niente, nel senso che loro volevano più persone, più numeri, per avere più contratti. ADR: sulla BO non mi hanno detto nulla di preciso, se non “sì poi quando abbiamo tempo le facciamo il contratto”, poi andava nel dimenticatoio, c'era troppo lavoro. La BO ha iniziato ad andare da qualche cliente e io con lei per insegnarle il lavoro. Eravamo sempre insieme, anche con eravamo Persona_1 una squadra. (…) Io mi gestivo come volevo, avevo queste persone qua, la BO e lo stoppini, e in base ai miei bisogni facevo loro fare le cose. ADR: siamo andati avanti dei mesi che le password le avevo solo io e io le avevo date alla BO per caricare i clienti;
per caricare nuovi account ci mettevano mesi o anni in enegreen, era ingestibile;
caricavamo tutto su di me perché c'era solo il mio account, alla fine l'hanno creato anche a lei ma il grosso lo avevamo inserito su di me. Sotto c'era però uno spazio dove io mettevo il nome dell'agente, dove c'era scritto o o CP_3 Tes_1
o a seconda dell'appartenenza del cliente. ADR: non ricordo quando hanno _1 creato le credenziali del gestionale anche per la BO. (…) ADR: mi sembra che avessero creato una email anche per la ma c'erano dei problemi;
usava la sua _1 email personale;
le email di arrivavano generalmente tutte a me, io non stavo Pt_1 dietro a tutto il lavoro perciò smistavo, giravo delle email alla e lei rispondeva _1
a . (…) Cap. 18.: la BO nella sua attività si relazionava con me che ero il Pt_1 capo area;
non si relazionava con altri in enegreen, ero io a relazionarmi con i vertici
Pag. 10 di 17 dell'azienda. Era una struttura piramidale. (…) Il contratto firmato lo scannerizzavamo e lo inviavo generalmente sempre io ad . (…) C'era un'applicazione per le Pt_1 foto, trustbonus, ce l'avevo solo io, per cui anche la caricavano dal Pt_4 Tes_1 mio account;
solo alla fine hanno creato l'account anche a loro, ho fatto mille volte richiesta. ADR: alla BO l'account l'hanno creato proprio alla fine, prima di andar via. ADR: la BO non aveva ancora il contratto, io allora ho pressato un po' l'azienda per iniziare lo stesso a pagare la BO se no mi andavano via, sia lei che;
Tes_1
-BRUSATORI: “cap. 1: conosco la l'ho conosciuta nell'ultimo trimestre del _1
2021 perché a luglio 2021 io e che eravamo i maggiori consulenti di CP_3
, abbiamo ricevuto ordine dal titolare di sig. di organizzare Pt_1 Pt_1 Per_2 due aree dell'azienda; mi è stato detto che potevo prendere chi volevo, dovevo solo comunicare il nome, lo stesso doveva fare abbiamo assunto delle persone, io CP_3 per la mia area Lombardia Sud e per l'area Lombardia Nord;
tra queste CP_3 persone c'era la l'ha presa questo me l'ha riferito e poi ci _1 CP_3 CP_3 sono state occasioni d'incontro tra i gruppi. ADR: preciso che per “assunto” intendo dire non in senso tecnico quali dipendenti, ma che dovevamo “arruolare” delle persone, prendere come collaboratori, eravamo liberi nelle modalità. (…) io sapevo che la e un tecnico mio conoscente lavoravano nell'area Lombardia _1 Per_3
Nord con non so con quale forma di svolgimento del rapporto. L'azienda ci CP_3 aveva detto poi prendetevi delle persone, fate quello che volete, prendetele con ritenuta d'acconto come volete, sono persone gestite da voi (…) Poi nel 2022 la situazione è cambiata: le persone che erano sino a quel punto prese come collaboratori nostri ci è stato chiesto di contrattualizzarle con la;
nel febbraio 2022 questo ci è stato Pt_1 chiesto. Preciso che io ero diventato direttore generale Nord TA di
, poi c'erano 4 area manager tra cui il e ogni area manager doveva Pt_1 CP_3 obbligatoriamente presentare due “product specialist” che erano i collaboratori nostri che dovevano a quel punto essere contrattualizzati con la . Io avevo un Pt_1 contratto in cui era previsto che prendessi una percentuale a titolo di provvigione su tutto un elenco di collaboratori e tra questi vi era anche la Questo contratto _1
l'ho firmato nel febbraio 2022. ADR: i contratti dei product specialist e degli area manager non so se siano stati formalizzati a febbraio 2022; posso dire che per fare i contratti serviva documentazione quale carta d'identità e codici fiscali, io dovevo recuperare i documenti, ricordo che avevo chiesto la documentazione anche alla e di averla inviata a raccoglievo tutta questa documentazione per la _1 CP_6 firma dei contratti, era marzo-aprile 2022; ricordo che c'erano stati dei ritardi poi nella formalizzazione. (…) una volta a settimana facevo una call con tutta l'area di 11 persone, tra cui la riunione convocata da me per sentire la situazione;
una _1 volta per esempio c'è stato un problema sul software e ho convocato tutti a . Parte_5
Poi c'erano le riunioni convocate dalla direzione di . ADR: io mi Pt_1
Pag. 11 di 17 interfacciavo con la vedendola in queste riunioni, oppure una volta a _1 settimana circa la mi chiamava per informazioni sui cantieri che avevano un _1 problema. ADR: data la gerarchia, io con parlavo dei cantieri di o CP_3 CP_3 di quelli dei suoi product specialists ( e;
come d'altro canto poteva Tes_1 _1 succedere che potessi essere chiamato da o per cantieri loro, non Tes_1 _1
c'era un blocco;
poi ognuno poteva chiamarmi per qualsiasi problema (…) Voglio precisare che c'era un'anomalia: all'inizio l'acceso al portale l'avevamo solo io e per cui gli altri che avevano cantieri da inserire utilizzavano le credenziali mie CP_3
e di AM (…) ADR: io potevo vedere dal sistema informatico che gli inserimenti all'inizio risultavano effettuati solo da me o da da ciò desumo che i CP_3 suoi abbiano inserito a sistema dalle credenziali di (…) Parte_6 CP_3
ADR: confermo che per i primi due mesi gli inserimenti erano tutti con le credenziali mie e di anche per Trustbonus all'inizio si usavano le nostre utenze;
si è CP_3 partiti di corsa e le utenze non erano state attivate per tutti”.
17.Nel medesimo senso si pone sostanzialmente anche la ricostruzione del rapporto fornita dalla stessa in sede di interrogatorio libero: “Ho Controparte_1 conosciuto e il sig. io lavoravo per una società, mi hanno CP_3 Tes_1 convinto a licenziarmi per andare a lavorare per la perché si prospettavano Pt_1 buoni guadagni, questo è accaduto nel 2021; però già prima io lavoravo con CP_3
e ma non per la , li aiutavo in previsione di fare un contratto con Tes_1 Pt_1
, li aiutavo il sabato e la domenica a fare i rilievi, anche in settimana a fine Pt_1 lavoro, li aiutavo con le pratiche dei contratti che gestivano e per CP_3 Tes_1
; il mio obiettivo era lavorare con perciò in previsione aiutavo Pt_1 Pt_1
e poi come ho detto mi ha promesso il contratto dicendomi CP_3 Tes_1 CP_3 di aver parlato con i piani alti della società, per cui a maggio mi sono licenziata, non ricordo se 2021 o 2020; dopo che mi sono licenziata abbiamo messo su questo ufficio a Cerro Maggiore, nel senso che l'ufficio c'era già ma io ho iniziato a lavorare tutti i giorni lì per gestire le pratiche;
era capo area, io ho iniziato a lavorare con CP_3
cercando clienti tramite facebook e tramite amici, i contratti arrivavano, Tes_1 stipulavamo precontratti e inviava i contratti in sede;
inviava i contratti CP_3 CP_3 in sede in qualità di capo area, io non avevo ancora il contratto con;
Pt_1 oltretutto ha sollecitato il responsabile Lombardia per la società, per CP_3 Tes_3 sollecitare la sottoscrizione del mio contratto. Non sono mai stata convocata per la stipula del contratto di lavoro, ma in fiducia io e andavamo avanti. Mi recavo Tes_1 presso i clienti per fare i rilevi. A me avevano dato la zona del pavese e del lodigiano;
le zone me le aveva date poi non so se lui avesse avuto contatti con , CP_3 Pt_1 mi ha detto questi contribuenti sono tuoi seguili tu;
però è gente che ho anche trovato io su facebook;
poi tra noi (io e ci siamo divisi i cantieri, ma anche in Tes_1 CP_3 accordo con perché sul programma informatico Zetamanteinance dovevamo Pt_1 inserire il nostro nome per dire chi aveva portato il cliente. (…) Poi c'era Per_4
Pag. 12 di 17 che faceva ogni tanto delle riunioni e noi dovevamo andare a Milano a fare Tes_3 queste riunioni perché nel dicembre 2022 si paventava la modifica della normativa sul superbonus, questo quando è diventata Presidente del Consiglio la per cui CP_7 ci convocava per caricare sul programma informatico più pratiche possibili. Tes_3
Questo è successo da maggio 2022 in avanti, ogni mese c'erano riunioni con invito a comparire da parte di ADR: preciso che l'email non l'avevo Tes_3 Pt_1 ancora, per cui me lo diceva della riunione, oppure mi inviavano una email CP_3 sulla mia personale. Mi interfacciavo anche con il reparto connecting di , che Pt_1 si occupa della fase successiva alla fine dei lavori, dopo la stipulazione dei contratti. Però già prima mi interfacciavo con il reparto connecting perché seguivo anche le pratiche di e ADR: le credenziali del programma Zetamaintenance Tes_1 CP_3 le ho avute verso giugno luglio, però prima le aveva e io usavo il suo account CP_3 per inserire tutte le pratiche e mettevo il mio nome perché il cliente l'avevo procacciato io oppure aiutavo e gli facevo vedere come andavano inserite perché c'era tutto Per_1 un ordine. Io entravo con le credenziali di e mettevo le mie pratiche, mettevo CP_3 anche il mio nome perché lo avevo procacciato io. Maggio giugno usavo ancora l'user name di verso luglio-agosto 2022 lo hanno dato anche a me l'user name e CP_3 anche a Io non ricordo bene se funzionava il mio user name a dire il vero, Tes_1 perché c'era un problema informatico da sistemare, per cui anche a luglio agosto 2022 avevo le mie credenziali ma usavo quelle di perché non riuscivo ad entrare. CP_3 aveva creato una rete fb, lui conosceva molte persone, molti amici, i clienti CP_3 arrivavano da questa rete fb;
da questa rete fb sono arrivati poi anche clienti nel pavese, c'era ad esempio un condominio. Io concretamente guardavo il sito fb, guardavo l'email, li contattavo anche telefonicamente, prendevo gli appuntamenti;
cercavo anche tramite amici e parenti. Ad agosto è successo che durante una riunione ho conosciuto il dott. el senso che di persona non l'avevo mai visto, l'avevo visto Per_2 solo tramite call o video chiamata. ADR: il dott. 'avevo conosciuto per la prima Per_2 volta in video call in una delle riunioni di Milano del Brusatori, si collegava anche il dott. al suo ufficio di Lodi. All'interno della riunione in videochiamata il i Per_2 Per_2
è presentato, eravamo 20 persone in collegamento, teneva le sue conferenze, incentivava a portare a casa i contratti perché c'era il pericolo che cambiasse la normativa;
io come tutti mi sono presentata;
non c'è stato un colloquio personale tra noi, era una riunione come ho detto. Comunque il dott. ià mi conosceva di nome, Per_2 questo lo presumo, perché era stato convocato da che si occupava
CP_3 CP_8 anche dell'organizzazione dei commerciali, per cui aveva già detto di aver
CP_3 creato questo ufficio con anche me e non so questo quando sia avvenuto di Tes_1 preciso, perché io i rapporti tra loro non li conoscevo, io mi attenevo a quello che mi diceva che era il mio capo area. Il contratto me l'ha promesso questo
CP_3 CP_3 quando poi mi sono licenziata;
io mi sono sempre rapportata con che non so
CP_3 che accordi avesse con gli altri. Ad agosto, stavo dicendo, mi sono presentata al dott.
Pag. 13 di 17 di persona;
prima dell'inizio della riunione l'ho visto in albergo e mi sono Per_2 presentata;
gli ho detto che dovevo dirgli una cosa, lui mi ha detto si si va bene, ne ho di cose io da dire a voi tutti quanti, per cui abbiamo detto che ci saremmo aggiornati dopo. Durante la riunione lui ha insistito sul fatto di cercare i cantieri;
dopo ha CP_3 detto che io non avevo ancora stipulato il contratto;
al che a aperto il cellulare e Per_2 ha detto alla segretaria in sede di preparare i documenti per farmi stipulare subito il contratto, ha detto alla segretaria che io e saremmo andati subito in sede a CP_3 questo fine, che ci mandava giù a fare il mio contratto. Il giorno stesso, mi ha CP_3 accompagnato in sede, là c'era la figlia del dott. la quale mi ha fatto firmare il Per_2 contratto. Era il 4.08.2022. Dopo la stipula del contratto non è cambiato niente rispetto a prima, continuavo a caricare le pratiche, più che altro mi sono concentrata di più sui condomini. Dopo il contratto ho iniziato a lavorare più tempo perché c'era fratta per il cambio del superbonus. Il modo di lavorare era sempre lo stesso, mi interfacciavo con le medesime persone, seguivo gli stessi precontratti che seguivo prima, cercavo sempre i clienti tramite i medesimi canali”. 18.Se dunque, da un lato, deve ritenersi accertato che abbia Controparte_1 senz'altro iniziato a collaborare presso l'ufficio di sin dal 2021, CP_3 coadiuvandolo nell'attività da quest'ultimo svolta nell'ambito del rapporto sussistente tra il ed , dall'altro, al contrario, difetta ogni prova della circostanza CP_3 Pt_1 che l'attività svolta dalla si sia collocata nell'ambito di un rapporto instauratosi _1 in via diretta tra quest'ultima ed , dunque con il concorde consenso delle CP_2 asserite parti contrattuali e segnatamente della società. Ed infatti, dalle risultanze dell'istruttoria espletata può al più ritenersi provato che
, nell'ottica di concludere il maggior numero possibile di contratti nel limitato Pt_1 periodo temporale di riferimento del c.d. in un primo momento abbia Parte_3 spronato i propri procacciatori di affari (tra cui ad ampliare la cerchia CP_3 di collaboratori di questi ultimi (v. BRUSATORI: “fate quello che volete, prendetele con ritenuta d'acconto come volete, sono persone gestite da voi”; “Io mi CP_3 gestivo come volevo, avevo queste persone qua, la BO e lo stoppini, e in base ai miei bisogni facevo loro fare le cose”), e in un secondo momento, nel 2022, abbia richiesto di proporre nominativi con i quali instaurare un rapporto lavorativo diretto con la società; al contrario, in un siffatto contesto di iniziale prestazione dell'attività lavorativa da parte della in favore di ed in mancanza di un sostanziale _1 CP_3 mutamento delle modalità di espletamento dell'attività di procacciamento d'affari nell'arco del complessivo periodo di cui è causa, deve rilevarsi il difetto di ogni riscontro probatorio della necessaria manifestazione del consenso da parte di Pt_1 in ordine all'instaurazione di un rapporto in via diretta con la anteriormente _1 alla sottoscrizione del contratto del 1-4 agosto 2022. Si aggiunga inoltre che, per tutto il periodo oggetto di causa:
Pag. 14 di 17 -le comunicazioni relative ai contratti da sottoporre ai clienti erano inviate dalla Società esclusivamente a CP_3 era l'unico soggetto a disporre dell'email aziendale;
CP_3
-le foto sull'applicativo della società erano caricate dall'utenza di unico a CP_3 disporre delle relative credenziali. Ulteriormente, anche l'eventuale partecipazione della a call o riunioni di _1
(peraltro tutte svoltesi con la partecipazione di numerosi soggetti) risulta in Pt_1 ogni caso compatibile altresì con il ruolo rivestito dalla stessa di mera collaboratrice di (non anche, in via diretta, della società). CP_3
Non riveste poi rilevanza decisiva in senso contrario la circostanza che abbia Pt_1 provveduto a corrispondere degli acconti a sin dalla fine di maggio Controparte_1
2022, (complessivi €20.000,00) essendo emerso che gli stessi siano stati pagati da a fronte di esplicita e insistente richiesta di in tal senso, per CP_2 CP_3 non rischiare di perdere i propri collaboratori in attesa della sottoscrizione di un contratto direttamente con (“io allora ho pressato un po' l'azienda per Pt_1 iniziare lo stesso a pagare la se no mi andavano via”), dunque non essendo _1 incompatibili con la ricostruzione dei fatti fornita dalla società in termini di elargizioni iniziali corrisposte ai potenziali procacciatori.
19.In conclusione sul punto, sulla scorta di quanto sinora rilevato, deve ritenersi che non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente Controparte_1 in ordine alla sussistenza di un rapporto di procacciamento d'affari con in data Pt_1 antecedente al contratto del 1-4 agosto 2022.
20.Da quanto ora ritenuto, discende la parziale infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'odierna opposta in sede monitoria, tutti gli affari posti a fondamento dell'invocato diritto alla provvigione risultando essere stati conclusi in epoca antecedente al sorgere del rapporto in data 1-4 agosto 2022, ad eccezione dei contratti conclusi con il Condominio La Gardenia e relativi condomini.
21.Con specifico riferimento a tali ultimi contratti del Condominio La Gardenia e condomini, in particolare, è pacifico oltre che documentale che la conclusione dell'affare risalga all'ottobre 2022.
21.1Altrettanto pacifica è la circostanza che gli affari del condominio La Gardenia si siano conclusi grazie all'apporto di : la stessa società Controparte_1 opponente infatti ha riconosciuto l'apporto della nei propri scritti difensivi (“si _1 evidenzia, per onestà intellettuale, che la ha ricevuto da parte della Parte_1 sig.ra la trasmissione dei suddetti contratti sottoscritti dal Condominio e dai _1 condomini. Si può, pertanto, ritenere che la controparte abbia avuto, insieme ad altri procacciatori, un ruolo fattivo nella conclusione dei contratti in oggetto”, p. 19 ricorso in opposizione), salvo eccepire il concorrente apporto di altri procacciatori (vale a dire e . CP_3 CP_4
Pag. 15 di 17 21.2Rispetto a tale ultimo aspetto, tuttavia, manca qualsivoglia riscontro probatorio, in primo luogo essendo certamente insufficiente la mera rilevazione della presenza dei due procacciatori in occasione di un'assemblea condominiale, peraltro ancora in fase di trattativa, ed in secondo luogo, in via dirimente, avendo lo stesso in sede di escussione testimoniale, negato il proprio apporto alla conclusione CP_3 degli affari in esame (“i seguenti clienti sono della (…) Condominio la _1
Gardenia”).
22.Sussiste pertanto il diritto di alla provvigione Controparte_1 relativamente agli affari conclusi con il Condominio La Gardenia e relativi condomini.
23.In ordine alla misura della provvigione, occorre rilevare che le allegazioni di relative all'asserita minor misura della provvigione spettante in ipotesi di Pt_1 conclusione di affari con condominii risultano del tutto indimostrate, oltre che contrastanti con il regolamento negoziale voluto e sottoscritto dalle parti, al quale occorre fare riferimento in via esclusiva (v. addendum al contratto, ove è stabilita la provvigione del “3,5% sull'importo del contratto al netto dell'IVA, delle asseverazioni e del visto di conformità”).
24.Tenuto pertanto conto del valore dell'affare complessivamente riferito al Condominio La Gardenia e relativi condomini, al netto dell'IVA, delle asseverazioni e del visto di conformità, come riportato nel prospetto contenuto a p. 3 del ricorso monitorio, non specificamente contestato dalla società, la provvigione spettante a nella misura del 3,5% ammonta a complessivi €27.475,48. Controparte_1
25.Da tale somma devono essere detratti gli acconti pacificamente già percepiti dall'odierna opposta per complessivi €20.000,00.
26.Ne consegue che ha diritto alla corresponsione in proprio Controparte_1 favore da parte della società del saldo residuo ammontante ad €7.475,48.
27.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora complessivamente ritenuto e osservato, il Giudice revoca il decreto ingiuntivo n. 19/2023 emesso dal Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro il 10.02.2023 e, in parziale accoglimento della pretesa azionata da in via monitoria nei confronti della società Controparte_1 opponente, condanna a corrispondere all'odierna opposta a titolo di Pt_1 provvigioni l'importo di €7.475,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
28.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'opposta come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo valori prossimi ai medi, avuto riguardo al valore della domanda accolta e all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Pag. 16 di 17 1.revoca il decreto ingiuntivo n. 19/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 10.02.2023;
2.in parziale accoglimento della pretesa azionata da nei confronti Controparte_1 della società opponente, condanna a corrispondere all'opposta a titolo di Parte_1 provvigioni l'importo di €7.475,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
3.condanna la società opponente a rifondere delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in €5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Varese, 9.09.2025 Il Giudice
Federica Cattaneo
Pag. 17 di 17
Il Giudice del Lavoro Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 186/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata come n atti, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CICERI MARC e BONESCHI MATTEO come da procura opponente contro
, elettivamente domiciliata presso l'Avv.to SISTI LORENZO Controparte_1
MARIA MICHELE che la rappresenta e difende come da procura opposta OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto d'agenzia/procacciamento d'affari All'udienza del 09/09/2025 le parti concludevano come in atti FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 20.03.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
19/2023, emesso dal Tribunale di Varese il 10.02.2023, intimante il pagamento della somma di €57.551,37, oltre interessi come da domanda monitoria, oltre spese legali;
ha chiesto al Giudice: IN VIA PRELIMINARE Previo, se del caso, passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 cpc, comunque revocare perché nullo / inefficace e, quindi, privo di ogni effetto il Decreto Ingiuntivo n. 19/2023 del 10.02.2023 – n. 64/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Federica Cattaneo, stante la previsione di clausola compromissoria ex Art. 11 inserita nel contratto di p roc a c ciamento di aff ari del 01/ 04 .08.2022.08.2022, con conseguente competenza a decidere la presente controversia in capo all'Arbitro unico che verrà nominato. In ogni caso, respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 19/2023 del 10.02.2023 – n. 64/2023 R.G., emesso dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, per i motivi esposti in narrativa e la documentazione offerta in produzione, non ricorrendo i presupposti ed i requisiti di cui all'art 648 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO Previo, se del caso, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario ex art. 427 c.p.c., revocare, dichiarare inefficacie e/o nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo n. 19/2023 del 10.02.2023 – n. 64/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Varese, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Dott.ssa Federica Cattaneo e rigettare la domanda proposta dalla Sig.ra in sede monitoria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per Controparte_1 tutte le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari di causa. La società, a fondamento dell'opposizione proposta, ha dedotto ed eccepito: in via preliminare, la carenza di giurisdizione/incompetenza del giudice adito, stante la previsione di clausola compromissoria di arbitrato irrituale ex art. 808ter c.p.c. inserita nel contratto di procacciamento di affari del 1-4.08.2022 (art. 11), considerata la non assoggettabilità del rapporto di procacciamento d'affari di cui è causa alla competenza del Giudice del Lavoro per difetto dei necessari requisiti della continuità, coordinazione e personalità; nel merito, che i contratti relativi alla pretesa creditoria a titolo provvigionale di cui al ricorso monitorio non erano stati procacciati da _1
risalendo inoltre (ad esclusione dei contratti relativi al Condominio La
[...]
Gardenia e condomini) ad epoca antecedente all'instaurazione del rapporto di procacciamento d'affari inter partes, di cui al contratto dell'agosto 2022; che inoltre l'iscrizione alla Camera di Commercio da parte di risaliva al Controparte_1
23.05.2022, pertanto la stessa prima di detta data non avrebbe potuto stipulare un contratto di procacciamento d'affari né avrebbe potuto reclamare qualsivoglia compenso provvigionale;
con specifico riferimento ai contratti conclusi da CP_2 con il Condominio La Gardenia e i relativi condomini, che la conclusione dei contratti
“non è stata procurata dalla Sig.ra o, perlomeno, non in via esclusiva. Infatti, _1 come emerge dalla documentazione allegata, all'assemblea condominiale del 4.10.2022 presso lo erano presenti per conto di i siggri Parte_2 Parte_1 [...]
e (Doc. 57). Così pure come emerge dalle mail che si allegano (Doc. CP_3 CP_4
58), il giorno successivo all'assemblea, le trattative proseguirono tra il sig. e CP_3
l'amministratrice del condominio La Gardenia. Ciò precisato, si evidenzia, per onestà intellettuale, che la ha ricevuto da parte della sig.ra la Parte_1 _1 trasmissione dei suddetti contratti sottoscritti dal Condominio e dai condomini. Si può, pertanto, ritenere che la controparte abbia avuto, insieme ad altri procacciatori, un ruolo fattivo nella conclusione dei contratti in oggetto. Conseguentemente, in diligente applicazione del dettame di cui all'art. 1758 c.c., alla sig.ra spetterebbe tutt'al _1 più solamente una quota della provvigione per la conclusione dei contratti (…)” (p. 19 ricorso in opposizione); che, in relazione ai contratti conclusi con i condominii ed i condomini, la era solita riconoscere ai propri procacciatori l'1% e non il Controparte_5
3,5% del prezzo contrattualizzato;
che le provvigioni spettanti a Controparte_1 erano da ritenersi già integralmente soddisfatte dall'importo di €20.000,00 corrisposto dalla società a titolo di acconto.
Pag. 2 di 17 Si è costituita , formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
In via principale Rigettare l'opposizione e le domande tutte formulate da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e confermare il decreto ingiuntivo opposto, e in ogni caso condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento dell'importo € 57.551,37, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte, o comunque a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione e interessi moratori, per i motivi di cui sopra. In ogni caso Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 pagamento di spese e dei compensi di lite del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da distrarsi a favore del procuratore. Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. L'opposta ha dedotto ed eccepito: la nullità della clausola compromissoria, stante la riconducibilità del rapporto inter partes al contratto di agenzia e (anche in caso di qualificazione in termini di procacciamento d'affari) stanti i caratteri di continuità, coordinazione e personalità caratterizzanti il rapporto;
che aveva Controparte_1 iniziato a collaborare con sin dal 2021, tuttavia il rapporto veniva Pt_1 tardivamente formalizzato solo nell'agosto 2022; di aver ricevuto un pagamento da parte della società in data 31.05.2022; che “prima della formale sottoscrizione del contratto “definitivo” gli agenti svolgevano una rilevantissima attività utile ad addivenire all'acquisizione del cliente e che li portava, anche anni prima, a formalizzare i pre-contratti con i clienti”; che “L'attività svolta dalla signora _1
(così come dagli altri agenti ) poteva essere divisa in 2 fasi: una fase Pt_1 prodromica che andava dall'acquisizione del cliente fino alla proposta contrattuale, gestita interamente dagli agenti senza l'ausilio della preponente, seguita da una fase contrattuale vera e propria, che iniziava con il computo metrico e proseguiva con la sottoscrizione del contratto e terminava con l'ultimazione dei lavori”; che “Durante la fase prodromica non aveva alcuna contezza del cliente in fase di Parte_1 acquisizione;
tali attività erano, infatti, interamente gestite dall'agente che, autonomamente, aveva procacciato il cliente”; che la società aveva attribuito alla signora delle credenziali personali di accesso utili al caricamento della _1 documentazione relativa ai contratti alla stessa affidati sull'applicativo “app-trustbonus” del gestionale “Zetamaintenance”; che nello svolgimento delle proprie attività la signora si relazionava con i responsabili aziendali;
che la Società, a fronte _1 Pt_1 delle provvigioni dovute (€ 77.551,37), provvedeva a liquidare a il Controparte_1 minor importo di €20.000,00, trattenuto dalla stessa a titolo di acconto, residuando un credito di €57.551,37; che la società ometteva altresì di consegnare gli estratti conto provvigionali;
che con la propria attività procurava alla società la Controparte_1
Pag. 3 di 17 conclusione dei contratti con i clienti analiticamente elencati alle pp. 17-21 della memoria, da intendersi qui integralmente richiamate;
l'irrilevanza dell'omessa iscrizione, da parte di all'apposito ruolo al momento Controparte_1 dell'instaurazione del rapporto. Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative, tuttavia nono andate a buon fine, con ordinanza 18.12.2023 il Giudice ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Interrogate liberamente le parti sui fatti oggetto della controversia, la causa è stata istruita mediante escussione testimoniale. All'udienza del 9.09.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
3.Procedendo anzitutto alla disamina dell'eccezione preliminare svolta dall'opponente di incompetenza del Giudice adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nel contratto stipulato dalle parti, si svolgono le seguenti considerazioni.
4.L'art. 31, co. 10 L. 183/2010 prevede: “In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412- quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato”. Ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., si applicano le norme sul processo del lavoro ai
“rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si
Pag. 4 di 17 intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa”.
5.Con specifico riferimento al contratto di agenzia, le relative controversie rientrano dunque nella competenza del giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., quando il rapporto si concreti in una prestazione d'opera continuativa, coordinata e prevalentemente personale. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “tale carattere manca, con conseguente esclusione dell'applicazione del rito del lavoro, nel caso in cui l'agente sia una società di persone o di capitali, una società di fatto o irregolare, ovvero abbia organizzato la propria attività con criteri imprenditoriali, tali da far concludere che si limiti ad organizzare e dirigere i suoi collaboratori, non realizzando una collaborazione meramente ausiliaria dell'attività altrui, ma gestendo un'impresa autonoma propria, in quanto è proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla società, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l'inclusione nel novero di quelli disciplinati dal citato art. 409, n. 3, c.p.c.” (così ad es. Cass., ord n. 9431 del 2023).
5.1Con riferimento invece al contratto di procacciamento d'affari, la Corte d'Appello di Milano, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema, ha evidenziato che “le controversie relative al così detto procacciamento di affari, contratto atipico che si concreta in una attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito ed alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell'art. 409 n. 3 c.p.c. presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione;
il carattere della continuità va, però, tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenza che l'attività del procacciatore di affari, pur non corrispondendo ad una necessità giuridica, essa dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore non potendo, perciò, in tal senso qualificarsi come stabile, può, tuttavia, di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare, perciò, il carattere della continuità richiesta dal citato art. 409 n. 3 c.p.c. ai fini dell'individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie”. (v. sent. n. 477 del 2022; n. 406 del 2024). Per essere la relativa cognizione devoluta al giudice del lavoro, il rapporto di procacciamento d'affari deve dunque possedere, cumulativamente, i tre requisiti della continuità, coordinazione e personalità.
Pag. 5 di 17 6.Tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, ritiene il Giudice che l'eccezione preliminare svolta dalla società opponente non meriti adesione, avuto riguardo alla concreta connotazione del rapporto instauratosi inter partes (di cui al contratto sottoscritto in data 1-4 agosto 2022).
7.Ed infatti, ritiene il Giudice che il rapporto di cui è causa, di cui al contratto 1- 4 agosto 2022, sia da qualificare in termini di procacciamento d'affari caratterizzato dai requisiti di personalità, coordinazione e continuità, in quanto tale rientrante nel perimetro della competenza del Giudice del lavoro adito. Tanto si afferma sulla scorta delle seguenti considerazioni.
8.Occorre anzitutto muovere dal concreto contenuto negoziale del contratto sottoscritto dalle parti, risultando in particolare significative le seguenti clausole:
-già nelle premesse, le parti espongono che “il Procacciatore D'affari si è offerto di collaborare in via autonoma ed indipendente in veste di Procacciatore D'affari”;
-art. 2.1: “la Mandante autorizza il Procacciatore D'affari a ricercare clienti ed a proporre, a nome della medesima, la conclusione di affari, senza potere di rappresentanza e senza facoltà di impegnare in alcun modo la Mandante;
-art. 2.2: “Nessuna delle parti è legata in alcun modo ad una qualsiasi esclusiva fra loro;
(…) al Procacciatore D'affari è riconosciuto il diritto di ricercare liberamente clienti e proporre affari per conto di altri soggetti e imprese (…)”;
-art. 3: “Il Procacciatore D'affari svolgerà l'attività in oggetto del presente contratto in piena autonomia e senza alcun vincolo”;
-art. 4.1: “Il Preponente affida stabilmente al Procacciatore D'affari, che accetta, l'incarico di promuovere (…)”;
-art. 4.2: “Il Procacciatore D'Affari sarà libero di organizzare come meglio ritiene opportuna la propria operatività (…)”;
-art. 4.3: “la Mandante fornirà al procacciatore D'affari formazione, aggiornamenti, strumenti utili per svolgere il presente incarico e lo terrà tempestivamente aggiornato sullo stato degli ordini, richieste di fornitura, inviati”;
-art. 4.5: “il Procacciatore D'affari avrà come riferimento diretto un incaricato della Società (…) e che è a disposizione di quest'ultimo per assisterlo nelle attività oggetto del presente incarico”;
-art. 4.6: “Al Procacciatore D'affari non è assegnata alcuna zona specifica, pertanto il medesimo potrà proporre contratti ad aziende di sua conoscenza operanti su tutto il mercato nazionale da stabilirsi caso per caso”;
-art. 10.2 “Il presente contratto essendo stato stipulato in considerazione delle caratteristiche personali del Procacciatore D'affari, non potrà essere in alcun modo ceduto o trasferito a terzi”.
9.Già sulla scorta del contenuto delle clausole appena richiamate, se da un lato è da escludere la qualificazione del rapporto in termini di agenzia, dall'altro emerge
Pag. 6 di 17 all'evidenza la sussistenza dei necessari caratteri di personalità, coordinazione e continuità del rapporto di procacciamento d'affari sorto inter partes.
9.1Nello specifico, sotto il primo profilo (esclusione della sussistenza di un rapporto di agenzia), occorre rilevare in via dirimente l'insussistenza di un obbligo giuridicamente rilevante assunto da avente ad oggetto la promozione Controparte_1 della conclusione di affari in favore di , con corrispondente insussistenza di Pt_1 qualsivoglia inadempimento contrattuale in caso di mancato espletamento dell'attività di promozione, non rinvenendosi dalla disamina del documento contrattuale alcuna pattuizione nel senso dell'assunzione di una siffatta obbligazione da parte della piuttosto, l'attività di promozione è stata invece rimessa alla libera iniziativa _1 della procacciatrice d'affari, “in piena autonomia e senza alcun vincolo”. E' per ciò solo da escludere il carattere di stabilità dell'attività oggetto dell'incarico affidato, necessariamente caratterizzante il rapporto di agenzia. Si aggiunga poi la considerazione che non risulta neppure essere stata assegnata alla procacciatrice alcuna area geografica di operatività, nonostante la sussistenza (pacifica in causa) di numerosi procacciatori d'affari operanti sul territorio nazionale in favore di
- elemento marcatamente distonico rispetto alla disciplina del contratto di Pt_1 agenzia.
9.2Sotto il secondo profilo, ricondotto propriamente il rapporto di cui è causa alla fattispecie del procacciamento d'affari, la concreta regolamentazione del rapporto voluta dalle parti delinea chiaramente i caratteri della personalità (“in considerazione delle caratteristiche personali del Procacciatore”), della continuità (“affida stabilmente (…) l'incarico di promuovere”; stabilità da intendersi non in senso tecnico, in difetto di assunzione di alcun obbligo giuridico, come già evidenziato, bensì nel senso della continuità e non episodicità dell'incarico conferito) e della coordinazione dell'attività svolta dal procacciatore d'affari (“la Mandante fornirà al procacciatore D'affari formazione, aggiornamenti, strumenti utili per svolgere il presente incarico”, “il Procacciatore D'affari avrà come riferimento diretto un incaricato della Società (…) per assisterlo nelle attività oggetto del presente incarico”).
10.In secondo luogo, occorre ulteriormente rilevare che le concrete modalità di svolgimento del rapporto di cui al contratto stipulato in data 1-4 agosto 2022 risultano conformi al modello negoziale stabilito dalle parti, all'esito dell'istruttoria complessivamente espletata dovendosi confermare la qualificazione e caratterizzazione del rapporto nei termini sopra evidenziati e già emergenti dal contratto.
10.1Ed infatti, in ordine all'attività svolta dalla successivamente alla _1 stipulazione del contratto dell'agosto 2022, i testi escussi (v. in particolare le concordi dichiarazioni rese sul punto dai testi , Tes_1 CP_3 Tes_2 hanno segnatamente confermato che la durante il periodo di Tes_3 _1 vigenza del contratto sottoscritto nell'agosto 2022, si occupasse dell'attività di promozione degli affari per quotidianamente, presso l'ufficio ove operava con Pt_1
Pag. 7 di 17 e ovvero recandosi presso i clienti, occupandosi personalmente, su CP_3 Tes_1 propria iniziativa ed in autonomia, dell'attività di ricerca e contatto di nuovi potenziali clienti, di raccolta delle adesioni, di trasmissione della necessaria documentazione a
, di sottoposizione dei contratti ai clienti per la firma, di rilievo fotografico e Pt_1 caricamento della documentazione sugli applicativi di , interfacciandosi e Pt_1 venendo dunque coordinata nell'attività svolta quantomeno dai referenti di area e la disponeva inoltre (nel periodo successivo alla CP_3 Tes_3 _1 sottoscrizione del contratto) di credenziali aziendali per l'utilizzo degli applicativi di
. Pt_1
11.Ritenuta dunque la competenza del Giudice del Lavoro a conoscere della controversia relativa al rapporto di procacciamento d'affari di cui è causa, deve ora conseguentemente rilevarsi la nullità della clausola compromissoria stipulata inter partes (art. 11 contratto), in difetto di qualsivoglia allegazione e prova da parte di della previsione da parte della contrattazione collettiva della possibilità di Pt_1 devolvere ad arbitri la controversia, ex art. 31, co. 10 L. 183/2010.
12.L'eccezione preliminare di incompetenza del Giudice del Lavoro adito, formulata da , va dunque respinta. Pt_1
13.Venendo al merito, occorre anzitutto evidenziare che la pretesa creditoria azionata da in via monitoria è temporalmente riferita ad un arco Controparte_1 temporale più ampio e anche antecedente rispetto al periodo di vigenza del rapporto di cui al contratto del 1-4 agosto 2022; in particolare, tutti i contratti stipulati con i clienti ed elencati da alle pp. 17-21 della memoria, da intendersi qui Controparte_1 richiamate, risultano temporalmente collocati (come emerge documentalmente e come del resto allegato anche dalla stessa attrice in senso sostanziale) in un momento temporalmente antecedente alla vigenza del contratto dell'1-4 agosto 2022, ciò con l'unica eccezione dei contratti stipulati con il Condominio La Gardenia e relativi condomini.
13.1Ed infatti, costituendosi nella presente sede, ha meglio Controparte_1 precisato le proprie allegazioni difensive poste a fondamento della pretesa creditoria di cui al d.i., sostenendo che il rapporto con si fosse instaurato sin dal 2021, Pt_1 malgrado la formalizzazione fosse avvenuta solo nell'agosto 2022.
14.La pretesa creditoria di di cui alle provvigioni Controparte_1 asseritamente maturate anteriormente alla vigenza del contratto del 1-4 agosto 2022 (provvigioni, si evidenzia, tutte già domandate in sede monitoria, sul presupposto di un ritenuto rapporto di agenzia/procacciamento d'affari asseritamente instauratosi con
, dunque senz'altro rientranti nell'oggetto della presente controversia così Pt_1 come delineato in sede monitoria, del resto in relazione alle quali anche la società risulta aver parimenti svolto le proprie difese) presuppone dunque l'accertamento incidentale della sussistenza di un rapporto di procacciamento d'affari inter partes sin dal 2021.
Pag. 8 di 17 15.Ciò posto, ritiene il Giudice che le risultanze dell'istruttoria espletata non consentano di ritenere accertata la sussistenza di un rapporto lavorativo vigente tra ed antecedentemente alla stipulazione del contratto Controparte_1 Pt_1 dell'agosto 2022, in via dirimente difettando la prova della sussistenza della (imprescindibile) manifestazione del consenso in tale direzione da parte di CP_2
(elemento essenziale del contratto).
16.Al riguardo, risultano particolarmente significative le dichiarazioni rese dai testi escussi su istanza di parte opposta, i quali sul punto hanno dichiarato:
-STOPPINI: “Il rapporto della ricorrente con la è iniziato perché ci ha Pt_1 pensato c'era tantissima richiesta di lavoro per il superbonus e c'era questa CP_3 possibilità di trovare clienti per , per cui serviva più gente;
io ho fatto il nome Pt_1 di a e lui l'ha portata in , essendo il capo area era Controparte_1 CP_3 Pt_1 lui che portava, era che intratteneva in concreto il contatto con (…) CP_3 Pt_1
ADR: non ricordo di preciso la data in cui la ricorrente ha iniziato il rapporto con
, però era sicuramente il 2021; La ricorrente nello svolgimento della sua Pt_1 attività si relazionava in ufficio con me e con so che la si dedicava a CP_3 _1 caricare sul gestionale tutti i dati del sopralluogo che avevamo fatto;
i rapporti con i responsabili all'interno di li aveva più perché era lui il capo area;
Pt_1 CP_3
ADR: non ricordo se la ricorrente si interfacciasse con i responsabili in , Pt_1 forse via email o qualche videocall;
eravamo tutti tutto il giorno lì a lavorare, sarà capitato che abbia scritto qualche email. Al momento però non ricordo della email, penso possa essere capitato. Mi ricordo di una giornata a Piacenza, c'è stato un pranzo e una cena con tutti gli agenti;
era luglio 2022. (…) ADR: ricordo che la ricorrente si interfacciava con me, i clienti, poi caricava sul gestionale (…) ADR: sulla CP_3 ricerca dei clienti, provenivano da campagne facebook fatte da noi dell'ufficio con l'aveva creata lui;
ricevevamo questi contatti che chiamavamo e fissavamo CP_3
l'appuntamento per proporre il i contatti li ricevevo da facebook e poi Parte_3 anche con il passaparola una volta che installavamo l'impianto da un cliente. E così anche la ricorrente. ADR: enegreen in questa fase non era a conoscenza del contatto,
veniva a conoscenza di tutto una vota che trasmettevamo la scheda prodotto;
Pt_1
ADR: non c'era indicazione di alcun target da parte di , ci spronavano tutti a Pt_1 fare più contratti possibile;
ci imponeva la presenza sul cantiere una volta Pt_1 che erano iniziati i lavori, dopo la firma del contratto (…) ADR: non ricordo se c'erano credenziali generali dell'ufficio o personali;
presumo che non fossero personali perché poi mettevamo il nome sotto, per cui se fossero state personali non sarebbe stato necessario indicare sotto il nome;
ma mi sfugge, non ricordo con precisione. (…) ADR: non ricordo quando la ricorrente abbia avuto l'email aziendale;
ADR: non c'era un rapporto con la da gestire, ci inviava solo il contratto e bisognava Pt_1 Pt_1 acquisire la firma;
il contratto veniva poi spedito al cliente. L'email di enegreen con il contratto arrivava forse a dopodichè si spediva al cliente da far firmare, non CP_3
Pag. 9 di 17 ricordo nel dettaglio chi spedisse il contratto al cliente da far firmare. Poi il contratto firmato veniva reinviato ad anche da me con una email massiva, che Pt_1 conteneva tutti i contratti firmati che inviavo in massa ad . Eravamo tutti a Pt_1 lavorare nello stesso ufficio. Poteva anche capitare che l'email la inviasse la _1 dal mio indirizzo email. (…) ADR: una volta firmato il contratto e avviata la fase del cantiere, enegreen impartiva gli ordini delle cose da fare sul cantiere (cioè le foto dello stato avanzamento lavori ogni volta che venivano installati degli impianti), a CP_3 ci comunicava cosa c'era da fare sul cantiere (…) Il trustbonus era legato a CP_3 credenziali personali, che però inizialmente non avevamo, le aveva solo per cui CP_3 noi caricavamo inizialmente sul trustbonus di ADR: non ricordo quando la CP_3 ricorrente abbia avuto le credenziali del Trustbonus”; : “Ero un agente, lavoravo in giro, poi dopo un anno e mezzo mi hanno CP_3 costretto ad aprire un ufficio. L'ufficio si trovava a Gallarate. L'ho dovuto aprire a spese mie. In questo ufficio facevo la mia attività, mentre prima non avevo nessun ufficio e lavoravo in giro, andavo a contattare i clienti e facevamo loro firmare i contratti di enegreen. La la conosco, l'ho portata in e le ho _1 Pt_1 insegnato il lavoro (…) Già nel 2021 ci è arrivato l'ordine di di portare più Pt_1 gente possibile perché era in fase di crescita;
noi la gente l'abbiamo portata, io ho portato la però poi era lunga essere ricevuti da , non ci ricevevano _1 Pt_1 proprio. Quindi nel frattempo la BO ha iniziato a lavorare senza contratto, io le ho insegnato il lavoro (…) Quando ho detto che ho trovato la BO a loro non interessava niente, nel senso che loro volevano più persone, più numeri, per avere più contratti. ADR: sulla BO non mi hanno detto nulla di preciso, se non “sì poi quando abbiamo tempo le facciamo il contratto”, poi andava nel dimenticatoio, c'era troppo lavoro. La BO ha iniziato ad andare da qualche cliente e io con lei per insegnarle il lavoro. Eravamo sempre insieme, anche con eravamo Persona_1 una squadra. (…) Io mi gestivo come volevo, avevo queste persone qua, la BO e lo stoppini, e in base ai miei bisogni facevo loro fare le cose. ADR: siamo andati avanti dei mesi che le password le avevo solo io e io le avevo date alla BO per caricare i clienti;
per caricare nuovi account ci mettevano mesi o anni in enegreen, era ingestibile;
caricavamo tutto su di me perché c'era solo il mio account, alla fine l'hanno creato anche a lei ma il grosso lo avevamo inserito su di me. Sotto c'era però uno spazio dove io mettevo il nome dell'agente, dove c'era scritto o o CP_3 Tes_1
o a seconda dell'appartenenza del cliente. ADR: non ricordo quando hanno _1 creato le credenziali del gestionale anche per la BO. (…) ADR: mi sembra che avessero creato una email anche per la ma c'erano dei problemi;
usava la sua _1 email personale;
le email di arrivavano generalmente tutte a me, io non stavo Pt_1 dietro a tutto il lavoro perciò smistavo, giravo delle email alla e lei rispondeva _1
a . (…) Cap. 18.: la BO nella sua attività si relazionava con me che ero il Pt_1 capo area;
non si relazionava con altri in enegreen, ero io a relazionarmi con i vertici
Pag. 10 di 17 dell'azienda. Era una struttura piramidale. (…) Il contratto firmato lo scannerizzavamo e lo inviavo generalmente sempre io ad . (…) C'era un'applicazione per le Pt_1 foto, trustbonus, ce l'avevo solo io, per cui anche la caricavano dal Pt_4 Tes_1 mio account;
solo alla fine hanno creato l'account anche a loro, ho fatto mille volte richiesta. ADR: alla BO l'account l'hanno creato proprio alla fine, prima di andar via. ADR: la BO non aveva ancora il contratto, io allora ho pressato un po' l'azienda per iniziare lo stesso a pagare la BO se no mi andavano via, sia lei che;
Tes_1
-BRUSATORI: “cap. 1: conosco la l'ho conosciuta nell'ultimo trimestre del _1
2021 perché a luglio 2021 io e che eravamo i maggiori consulenti di CP_3
, abbiamo ricevuto ordine dal titolare di sig. di organizzare Pt_1 Pt_1 Per_2 due aree dell'azienda; mi è stato detto che potevo prendere chi volevo, dovevo solo comunicare il nome, lo stesso doveva fare abbiamo assunto delle persone, io CP_3 per la mia area Lombardia Sud e per l'area Lombardia Nord;
tra queste CP_3 persone c'era la l'ha presa questo me l'ha riferito e poi ci _1 CP_3 CP_3 sono state occasioni d'incontro tra i gruppi. ADR: preciso che per “assunto” intendo dire non in senso tecnico quali dipendenti, ma che dovevamo “arruolare” delle persone, prendere come collaboratori, eravamo liberi nelle modalità. (…) io sapevo che la e un tecnico mio conoscente lavoravano nell'area Lombardia _1 Per_3
Nord con non so con quale forma di svolgimento del rapporto. L'azienda ci CP_3 aveva detto poi prendetevi delle persone, fate quello che volete, prendetele con ritenuta d'acconto come volete, sono persone gestite da voi (…) Poi nel 2022 la situazione è cambiata: le persone che erano sino a quel punto prese come collaboratori nostri ci è stato chiesto di contrattualizzarle con la;
nel febbraio 2022 questo ci è stato Pt_1 chiesto. Preciso che io ero diventato direttore generale Nord TA di
, poi c'erano 4 area manager tra cui il e ogni area manager doveva Pt_1 CP_3 obbligatoriamente presentare due “product specialist” che erano i collaboratori nostri che dovevano a quel punto essere contrattualizzati con la . Io avevo un Pt_1 contratto in cui era previsto che prendessi una percentuale a titolo di provvigione su tutto un elenco di collaboratori e tra questi vi era anche la Questo contratto _1
l'ho firmato nel febbraio 2022. ADR: i contratti dei product specialist e degli area manager non so se siano stati formalizzati a febbraio 2022; posso dire che per fare i contratti serviva documentazione quale carta d'identità e codici fiscali, io dovevo recuperare i documenti, ricordo che avevo chiesto la documentazione anche alla e di averla inviata a raccoglievo tutta questa documentazione per la _1 CP_6 firma dei contratti, era marzo-aprile 2022; ricordo che c'erano stati dei ritardi poi nella formalizzazione. (…) una volta a settimana facevo una call con tutta l'area di 11 persone, tra cui la riunione convocata da me per sentire la situazione;
una _1 volta per esempio c'è stato un problema sul software e ho convocato tutti a . Parte_5
Poi c'erano le riunioni convocate dalla direzione di . ADR: io mi Pt_1
Pag. 11 di 17 interfacciavo con la vedendola in queste riunioni, oppure una volta a _1 settimana circa la mi chiamava per informazioni sui cantieri che avevano un _1 problema. ADR: data la gerarchia, io con parlavo dei cantieri di o CP_3 CP_3 di quelli dei suoi product specialists ( e;
come d'altro canto poteva Tes_1 _1 succedere che potessi essere chiamato da o per cantieri loro, non Tes_1 _1
c'era un blocco;
poi ognuno poteva chiamarmi per qualsiasi problema (…) Voglio precisare che c'era un'anomalia: all'inizio l'acceso al portale l'avevamo solo io e per cui gli altri che avevano cantieri da inserire utilizzavano le credenziali mie CP_3
e di AM (…) ADR: io potevo vedere dal sistema informatico che gli inserimenti all'inizio risultavano effettuati solo da me o da da ciò desumo che i CP_3 suoi abbiano inserito a sistema dalle credenziali di (…) Parte_6 CP_3
ADR: confermo che per i primi due mesi gli inserimenti erano tutti con le credenziali mie e di anche per Trustbonus all'inizio si usavano le nostre utenze;
si è CP_3 partiti di corsa e le utenze non erano state attivate per tutti”.
17.Nel medesimo senso si pone sostanzialmente anche la ricostruzione del rapporto fornita dalla stessa in sede di interrogatorio libero: “Ho Controparte_1 conosciuto e il sig. io lavoravo per una società, mi hanno CP_3 Tes_1 convinto a licenziarmi per andare a lavorare per la perché si prospettavano Pt_1 buoni guadagni, questo è accaduto nel 2021; però già prima io lavoravo con CP_3
e ma non per la , li aiutavo in previsione di fare un contratto con Tes_1 Pt_1
, li aiutavo il sabato e la domenica a fare i rilievi, anche in settimana a fine Pt_1 lavoro, li aiutavo con le pratiche dei contratti che gestivano e per CP_3 Tes_1
; il mio obiettivo era lavorare con perciò in previsione aiutavo Pt_1 Pt_1
e poi come ho detto mi ha promesso il contratto dicendomi CP_3 Tes_1 CP_3 di aver parlato con i piani alti della società, per cui a maggio mi sono licenziata, non ricordo se 2021 o 2020; dopo che mi sono licenziata abbiamo messo su questo ufficio a Cerro Maggiore, nel senso che l'ufficio c'era già ma io ho iniziato a lavorare tutti i giorni lì per gestire le pratiche;
era capo area, io ho iniziato a lavorare con CP_3
cercando clienti tramite facebook e tramite amici, i contratti arrivavano, Tes_1 stipulavamo precontratti e inviava i contratti in sede;
inviava i contratti CP_3 CP_3 in sede in qualità di capo area, io non avevo ancora il contratto con;
Pt_1 oltretutto ha sollecitato il responsabile Lombardia per la società, per CP_3 Tes_3 sollecitare la sottoscrizione del mio contratto. Non sono mai stata convocata per la stipula del contratto di lavoro, ma in fiducia io e andavamo avanti. Mi recavo Tes_1 presso i clienti per fare i rilevi. A me avevano dato la zona del pavese e del lodigiano;
le zone me le aveva date poi non so se lui avesse avuto contatti con , CP_3 Pt_1 mi ha detto questi contribuenti sono tuoi seguili tu;
però è gente che ho anche trovato io su facebook;
poi tra noi (io e ci siamo divisi i cantieri, ma anche in Tes_1 CP_3 accordo con perché sul programma informatico Zetamanteinance dovevamo Pt_1 inserire il nostro nome per dire chi aveva portato il cliente. (…) Poi c'era Per_4
Pag. 12 di 17 che faceva ogni tanto delle riunioni e noi dovevamo andare a Milano a fare Tes_3 queste riunioni perché nel dicembre 2022 si paventava la modifica della normativa sul superbonus, questo quando è diventata Presidente del Consiglio la per cui CP_7 ci convocava per caricare sul programma informatico più pratiche possibili. Tes_3
Questo è successo da maggio 2022 in avanti, ogni mese c'erano riunioni con invito a comparire da parte di ADR: preciso che l'email non l'avevo Tes_3 Pt_1 ancora, per cui me lo diceva della riunione, oppure mi inviavano una email CP_3 sulla mia personale. Mi interfacciavo anche con il reparto connecting di , che Pt_1 si occupa della fase successiva alla fine dei lavori, dopo la stipulazione dei contratti. Però già prima mi interfacciavo con il reparto connecting perché seguivo anche le pratiche di e ADR: le credenziali del programma Zetamaintenance Tes_1 CP_3 le ho avute verso giugno luglio, però prima le aveva e io usavo il suo account CP_3 per inserire tutte le pratiche e mettevo il mio nome perché il cliente l'avevo procacciato io oppure aiutavo e gli facevo vedere come andavano inserite perché c'era tutto Per_1 un ordine. Io entravo con le credenziali di e mettevo le mie pratiche, mettevo CP_3 anche il mio nome perché lo avevo procacciato io. Maggio giugno usavo ancora l'user name di verso luglio-agosto 2022 lo hanno dato anche a me l'user name e CP_3 anche a Io non ricordo bene se funzionava il mio user name a dire il vero, Tes_1 perché c'era un problema informatico da sistemare, per cui anche a luglio agosto 2022 avevo le mie credenziali ma usavo quelle di perché non riuscivo ad entrare. CP_3 aveva creato una rete fb, lui conosceva molte persone, molti amici, i clienti CP_3 arrivavano da questa rete fb;
da questa rete fb sono arrivati poi anche clienti nel pavese, c'era ad esempio un condominio. Io concretamente guardavo il sito fb, guardavo l'email, li contattavo anche telefonicamente, prendevo gli appuntamenti;
cercavo anche tramite amici e parenti. Ad agosto è successo che durante una riunione ho conosciuto il dott. el senso che di persona non l'avevo mai visto, l'avevo visto Per_2 solo tramite call o video chiamata. ADR: il dott. 'avevo conosciuto per la prima Per_2 volta in video call in una delle riunioni di Milano del Brusatori, si collegava anche il dott. al suo ufficio di Lodi. All'interno della riunione in videochiamata il i Per_2 Per_2
è presentato, eravamo 20 persone in collegamento, teneva le sue conferenze, incentivava a portare a casa i contratti perché c'era il pericolo che cambiasse la normativa;
io come tutti mi sono presentata;
non c'è stato un colloquio personale tra noi, era una riunione come ho detto. Comunque il dott. ià mi conosceva di nome, Per_2 questo lo presumo, perché era stato convocato da che si occupava
CP_3 CP_8 anche dell'organizzazione dei commerciali, per cui aveva già detto di aver
CP_3 creato questo ufficio con anche me e non so questo quando sia avvenuto di Tes_1 preciso, perché io i rapporti tra loro non li conoscevo, io mi attenevo a quello che mi diceva che era il mio capo area. Il contratto me l'ha promesso questo
CP_3 CP_3 quando poi mi sono licenziata;
io mi sono sempre rapportata con che non so
CP_3 che accordi avesse con gli altri. Ad agosto, stavo dicendo, mi sono presentata al dott.
Pag. 13 di 17 di persona;
prima dell'inizio della riunione l'ho visto in albergo e mi sono Per_2 presentata;
gli ho detto che dovevo dirgli una cosa, lui mi ha detto si si va bene, ne ho di cose io da dire a voi tutti quanti, per cui abbiamo detto che ci saremmo aggiornati dopo. Durante la riunione lui ha insistito sul fatto di cercare i cantieri;
dopo ha CP_3 detto che io non avevo ancora stipulato il contratto;
al che a aperto il cellulare e Per_2 ha detto alla segretaria in sede di preparare i documenti per farmi stipulare subito il contratto, ha detto alla segretaria che io e saremmo andati subito in sede a CP_3 questo fine, che ci mandava giù a fare il mio contratto. Il giorno stesso, mi ha CP_3 accompagnato in sede, là c'era la figlia del dott. la quale mi ha fatto firmare il Per_2 contratto. Era il 4.08.2022. Dopo la stipula del contratto non è cambiato niente rispetto a prima, continuavo a caricare le pratiche, più che altro mi sono concentrata di più sui condomini. Dopo il contratto ho iniziato a lavorare più tempo perché c'era fratta per il cambio del superbonus. Il modo di lavorare era sempre lo stesso, mi interfacciavo con le medesime persone, seguivo gli stessi precontratti che seguivo prima, cercavo sempre i clienti tramite i medesimi canali”. 18.Se dunque, da un lato, deve ritenersi accertato che abbia Controparte_1 senz'altro iniziato a collaborare presso l'ufficio di sin dal 2021, CP_3 coadiuvandolo nell'attività da quest'ultimo svolta nell'ambito del rapporto sussistente tra il ed , dall'altro, al contrario, difetta ogni prova della circostanza CP_3 Pt_1 che l'attività svolta dalla si sia collocata nell'ambito di un rapporto instauratosi _1 in via diretta tra quest'ultima ed , dunque con il concorde consenso delle CP_2 asserite parti contrattuali e segnatamente della società. Ed infatti, dalle risultanze dell'istruttoria espletata può al più ritenersi provato che
, nell'ottica di concludere il maggior numero possibile di contratti nel limitato Pt_1 periodo temporale di riferimento del c.d. in un primo momento abbia Parte_3 spronato i propri procacciatori di affari (tra cui ad ampliare la cerchia CP_3 di collaboratori di questi ultimi (v. BRUSATORI: “fate quello che volete, prendetele con ritenuta d'acconto come volete, sono persone gestite da voi”; “Io mi CP_3 gestivo come volevo, avevo queste persone qua, la BO e lo stoppini, e in base ai miei bisogni facevo loro fare le cose”), e in un secondo momento, nel 2022, abbia richiesto di proporre nominativi con i quali instaurare un rapporto lavorativo diretto con la società; al contrario, in un siffatto contesto di iniziale prestazione dell'attività lavorativa da parte della in favore di ed in mancanza di un sostanziale _1 CP_3 mutamento delle modalità di espletamento dell'attività di procacciamento d'affari nell'arco del complessivo periodo di cui è causa, deve rilevarsi il difetto di ogni riscontro probatorio della necessaria manifestazione del consenso da parte di Pt_1 in ordine all'instaurazione di un rapporto in via diretta con la anteriormente _1 alla sottoscrizione del contratto del 1-4 agosto 2022. Si aggiunga inoltre che, per tutto il periodo oggetto di causa:
Pag. 14 di 17 -le comunicazioni relative ai contratti da sottoporre ai clienti erano inviate dalla Società esclusivamente a CP_3 era l'unico soggetto a disporre dell'email aziendale;
CP_3
-le foto sull'applicativo della società erano caricate dall'utenza di unico a CP_3 disporre delle relative credenziali. Ulteriormente, anche l'eventuale partecipazione della a call o riunioni di _1
(peraltro tutte svoltesi con la partecipazione di numerosi soggetti) risulta in Pt_1 ogni caso compatibile altresì con il ruolo rivestito dalla stessa di mera collaboratrice di (non anche, in via diretta, della società). CP_3
Non riveste poi rilevanza decisiva in senso contrario la circostanza che abbia Pt_1 provveduto a corrispondere degli acconti a sin dalla fine di maggio Controparte_1
2022, (complessivi €20.000,00) essendo emerso che gli stessi siano stati pagati da a fronte di esplicita e insistente richiesta di in tal senso, per CP_2 CP_3 non rischiare di perdere i propri collaboratori in attesa della sottoscrizione di un contratto direttamente con (“io allora ho pressato un po' l'azienda per Pt_1 iniziare lo stesso a pagare la se no mi andavano via”), dunque non essendo _1 incompatibili con la ricostruzione dei fatti fornita dalla società in termini di elargizioni iniziali corrisposte ai potenziali procacciatori.
19.In conclusione sul punto, sulla scorta di quanto sinora rilevato, deve ritenersi che non abbia assolto all'onere della prova sulla stessa incombente Controparte_1 in ordine alla sussistenza di un rapporto di procacciamento d'affari con in data Pt_1 antecedente al contratto del 1-4 agosto 2022.
20.Da quanto ora ritenuto, discende la parziale infondatezza della pretesa creditoria azionata dall'odierna opposta in sede monitoria, tutti gli affari posti a fondamento dell'invocato diritto alla provvigione risultando essere stati conclusi in epoca antecedente al sorgere del rapporto in data 1-4 agosto 2022, ad eccezione dei contratti conclusi con il Condominio La Gardenia e relativi condomini.
21.Con specifico riferimento a tali ultimi contratti del Condominio La Gardenia e condomini, in particolare, è pacifico oltre che documentale che la conclusione dell'affare risalga all'ottobre 2022.
21.1Altrettanto pacifica è la circostanza che gli affari del condominio La Gardenia si siano conclusi grazie all'apporto di : la stessa società Controparte_1 opponente infatti ha riconosciuto l'apporto della nei propri scritti difensivi (“si _1 evidenzia, per onestà intellettuale, che la ha ricevuto da parte della Parte_1 sig.ra la trasmissione dei suddetti contratti sottoscritti dal Condominio e dai _1 condomini. Si può, pertanto, ritenere che la controparte abbia avuto, insieme ad altri procacciatori, un ruolo fattivo nella conclusione dei contratti in oggetto”, p. 19 ricorso in opposizione), salvo eccepire il concorrente apporto di altri procacciatori (vale a dire e . CP_3 CP_4
Pag. 15 di 17 21.2Rispetto a tale ultimo aspetto, tuttavia, manca qualsivoglia riscontro probatorio, in primo luogo essendo certamente insufficiente la mera rilevazione della presenza dei due procacciatori in occasione di un'assemblea condominiale, peraltro ancora in fase di trattativa, ed in secondo luogo, in via dirimente, avendo lo stesso in sede di escussione testimoniale, negato il proprio apporto alla conclusione CP_3 degli affari in esame (“i seguenti clienti sono della (…) Condominio la _1
Gardenia”).
22.Sussiste pertanto il diritto di alla provvigione Controparte_1 relativamente agli affari conclusi con il Condominio La Gardenia e relativi condomini.
23.In ordine alla misura della provvigione, occorre rilevare che le allegazioni di relative all'asserita minor misura della provvigione spettante in ipotesi di Pt_1 conclusione di affari con condominii risultano del tutto indimostrate, oltre che contrastanti con il regolamento negoziale voluto e sottoscritto dalle parti, al quale occorre fare riferimento in via esclusiva (v. addendum al contratto, ove è stabilita la provvigione del “3,5% sull'importo del contratto al netto dell'IVA, delle asseverazioni e del visto di conformità”).
24.Tenuto pertanto conto del valore dell'affare complessivamente riferito al Condominio La Gardenia e relativi condomini, al netto dell'IVA, delle asseverazioni e del visto di conformità, come riportato nel prospetto contenuto a p. 3 del ricorso monitorio, non specificamente contestato dalla società, la provvigione spettante a nella misura del 3,5% ammonta a complessivi €27.475,48. Controparte_1
25.Da tale somma devono essere detratti gli acconti pacificamente già percepiti dall'odierna opposta per complessivi €20.000,00.
26.Ne consegue che ha diritto alla corresponsione in proprio Controparte_1 favore da parte della società del saldo residuo ammontante ad €7.475,48.
27.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora complessivamente ritenuto e osservato, il Giudice revoca il decreto ingiuntivo n. 19/2023 emesso dal Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro il 10.02.2023 e, in parziale accoglimento della pretesa azionata da in via monitoria nei confronti della società Controparte_1 opponente, condanna a corrispondere all'odierna opposta a titolo di Pt_1 provvigioni l'importo di €7.475,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
28.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'opposta come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, secondo valori prossimi ai medi, avuto riguardo al valore della domanda accolta e all'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
Pag. 16 di 17 1.revoca il decreto ingiuntivo n. 19/2023 emesso dal Tribunale di Varese il 10.02.2023;
2.in parziale accoglimento della pretesa azionata da nei confronti Controparte_1 della società opponente, condanna a corrispondere all'opposta a titolo di Parte_1 provvigioni l'importo di €7.475,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo;
3.condanna la società opponente a rifondere delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in €5.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4.fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Varese, 9.09.2025 Il Giudice
Federica Cattaneo
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