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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 06/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1532/2017 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 06/05/2025
All'udienza del 06.05.2025 è presente per parte appellante e per delega dell'avv. Elio Simone, l'avv. Barbararina Maiese la quale si riporta ai propri scritti introduttivi. In ossequio a quanto stabilito dall'odierno Giudicante , l'atto di appello è stato notificato nuovamente anche alle Prefetture citate in giudizio. In considerazione della lunga durata del procedimento e del fatto che lo stesso abbia natura esclusviamente documentale , trattandosi dell'impugnazione del capo della sentenza di primo grado riguardante le spese di giudizio , ingiustamente compensate, si chiede trattenersi la causa in decisione con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Il giudice alle ore 13,15, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 6/5/2025 ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1532 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali , vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo via Roma 52/7 presso lo studio dell' Avv. Simone Elio , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
1 APPELLANTE
E
(C.F. ) IN PERSONA DEL Controparte_1 P.IVA_1
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. , elettivamente domiciliato in Via Piazza Unità D'Italia 4 80053
Castellammare di Stabia, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruggiero, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_4
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da verbale di udienza del 6/5/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il signor con atto di citazione del 20/2/2017 citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di pace di Vallo della Lucania l' , le Controparte_5 [...]
, nonché il al fine di sentir dichiarare l'intervenuta Controparte_6 Controparte_4 prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020090059970648.
Nel giudizio di primo grado le parti convenute non si costituivano;
il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con la sentenza n. 391/2017 accoglieva la domanda attorea e compensava le spese di lite per ragioni di equità.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il signor , che chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di riformare la decisione nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite e di liquidare queste ultime in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio l' e il Controparte_5 Controparte_4
2 L' contestava la fondatezza della domanda per assoluta Controparte_5 genericità dei motivi e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, mentre il
[...] chiedeva al Tribunale di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e di CP_4 essere estromesso dal presente giudizio.
Il Tribunale, una volta disposta con provvedimento del 20.12.2022 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
nei termini di legge per l'udienza del 7/11/2023, fissava per la discussione orale l'udienza del
28/11/2024; successivamente era disposta con provvedimento del 28/11/2024 la rinnovazione della notificazione nei confronti delle e nei termini di legge. Controparte_6 CP_2
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia del che si costituiva in giudizio Controparte_4 personalmente senza assistenza tecnica;
come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità all'esito della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.
14520/2009 la difesa personale della parte consentita dall'art. 23, quarto comma, della stessa legge
è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il giudizio di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, si applica la regola generale di cui al terzo comma dell'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Passando all'esame del merito, la sentenza di primo grado era censurata nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Il giudice di primo grado motivava la decisione di compensare le spese di lite come segue: “ Per ragioni di equità si compensano le spese”.
Il testo dell'art. 92 c.p.c. è stato oggetto di vari interventi legislativi: il testo originario consentiva al giudice di compensare le spese processuali in presenza di giusti motivi, e la genericità dell'espressione utilizzata consentiva una valutazione discrezionale di massima ampiezza;
l'art. 2 delle legge 263/2005 ha previsto esplicitamente l'obbligo del giudice di indicare specificatamente nella motivazione i giusti motivi, la legge di riforma del processo civile del 2009 ha ulteriormente circoscritto la discrezionalità del giudice con la previsione della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni ed, infine, nel 2014 il legislatore ha previsto che il giudice possa compensare le spese solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novita' della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza.
3 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale ultima previsione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Il procedimento di primo grado veniva incardinato nel 2017, cosicchè il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis è quello della riforma di cui alla legge n. 162/2014, come modificato dalla sentenza n. 77 del 19/4/2018 della Corte Costituzionale.
Ciononostante l'appello non merita accoglimento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283/2022 hanno stabilito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.
1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Colui che intende impugnare il mero estratto di ruolo deve, dunque, dimostrare di averne un precipuo interesse e la questione era già dibattuta prima della pronuncia delle Sezioni Unite nella giurisprudenza di merito.
Ne consegue che sussistono ragioni eccezionali che giustificano la compensazione delle spese, come disposta dal primo giudice, per aver parte appellante, come peraltro eccepito dall'appellata, impugnato un estratto di ruolo in relazione al quale non era stata avviata alcuna azione esecutiva.
La particolarità della vicenda milita per la compensazione totale delle spese di lite.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza n. 391/2017 proposta da nei confronti dell' , della Parte_1 Controparte_5
, della e del ogni avversa Controparte_2 Controparte_7 Controparte_4 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_4
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio;
4) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/5/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
5
Verbale udienza del 06/05/2025
All'udienza del 06.05.2025 è presente per parte appellante e per delega dell'avv. Elio Simone, l'avv. Barbararina Maiese la quale si riporta ai propri scritti introduttivi. In ossequio a quanto stabilito dall'odierno Giudicante , l'atto di appello è stato notificato nuovamente anche alle Prefetture citate in giudizio. In considerazione della lunga durata del procedimento e del fatto che lo stesso abbia natura esclusviamente documentale , trattandosi dell'impugnazione del capo della sentenza di primo grado riguardante le spese di giudizio , ingiustamente compensate, si chiede trattenersi la causa in decisione con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarre in favore del procuratore anticipatario. Il giudice alle ore 13,15, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura alla pubblica udienza del 6/5/2025 ai sensi dell'art
281 sexies c.p.c della seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1532 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali , vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Sant'Antimo via Roma 52/7 presso lo studio dell' Avv. Simone Elio , dal quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
1 APPELLANTE
E
(C.F. ) IN PERSONA DEL Controparte_1 P.IVA_1
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. , elettivamente domiciliato in Via Piazza Unità D'Italia 4 80053
Castellammare di Stabia, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruggiero, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
Controparte_4
APPELLATO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come da verbale di udienza del 6/5/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO
Il signor con atto di citazione del 20/2/2017 citava in giudizio dinanzi al Parte_1
Giudice di pace di Vallo della Lucania l' , le Controparte_5 [...]
, nonché il al fine di sentir dichiarare l'intervenuta Controparte_6 Controparte_4 prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 10020090059970648.
Nel giudizio di primo grado le parti convenute non si costituivano;
il Giudice di Pace di Vallo della Lucania con la sentenza n. 391/2017 accoglieva la domanda attorea e compensava le spese di lite per ragioni di equità.
Avverso suddetta sentenza proponeva appello il signor , che chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di riformare la decisione nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite e di liquidare queste ultime in favore del procuratore antistatario.
Si costituivano in giudizio l' e il Controparte_5 Controparte_4
2 L' contestava la fondatezza della domanda per assoluta Controparte_5 genericità dei motivi e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese, mentre il
[...] chiedeva al Tribunale di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e di CP_4 essere estromesso dal presente giudizio.
Il Tribunale, una volta disposta con provvedimento del 20.12.2022 l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
nei termini di legge per l'udienza del 7/11/2023, fissava per la discussione orale l'udienza del
28/11/2024; successivamente era disposta con provvedimento del 28/11/2024 la rinnovazione della notificazione nei confronti delle e nei termini di legge. Controparte_6 CP_2
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia del che si costituiva in giudizio Controparte_4 personalmente senza assistenza tecnica;
come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità all'esito della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n.
14520/2009 la difesa personale della parte consentita dall'art. 23, quarto comma, della stessa legge
è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il giudizio di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, si applica la regola generale di cui al terzo comma dell'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente.
Passando all'esame del merito, la sentenza di primo grado era censurata nella parte relativa alla compensazione delle spese.
Il giudice di primo grado motivava la decisione di compensare le spese di lite come segue: “ Per ragioni di equità si compensano le spese”.
Il testo dell'art. 92 c.p.c. è stato oggetto di vari interventi legislativi: il testo originario consentiva al giudice di compensare le spese processuali in presenza di giusti motivi, e la genericità dell'espressione utilizzata consentiva una valutazione discrezionale di massima ampiezza;
l'art. 2 delle legge 263/2005 ha previsto esplicitamente l'obbligo del giudice di indicare specificatamente nella motivazione i giusti motivi, la legge di riforma del processo civile del 2009 ha ulteriormente circoscritto la discrezionalità del giudice con la previsione della ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni ed, infine, nel 2014 il legislatore ha previsto che il giudice possa compensare le spese solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di novita' della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza.
3 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale ultima previsione nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti parzialmente o per intero anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Il procedimento di primo grado veniva incardinato nel 2017, cosicchè il testo dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis è quello della riforma di cui alla legge n. 162/2014, come modificato dalla sentenza n. 77 del 19/4/2018 della Corte Costituzionale.
Ciononostante l'appello non merita accoglimento.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26283/2022 hanno stabilito che “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101,
104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n.
1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022).
Colui che intende impugnare il mero estratto di ruolo deve, dunque, dimostrare di averne un precipuo interesse e la questione era già dibattuta prima della pronuncia delle Sezioni Unite nella giurisprudenza di merito.
Ne consegue che sussistono ragioni eccezionali che giustificano la compensazione delle spese, come disposta dal primo giudice, per aver parte appellante, come peraltro eccepito dall'appellata, impugnato un estratto di ruolo in relazione al quale non era stata avviata alcuna azione esecutiva.
La particolarità della vicenda milita per la compensazione totale delle spese di lite.
Parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 28 dicembre 2012, secondo cui quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale,
a norma del comma 1-bis.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine all'appello avverso la sentenza n. 391/2017 proposta da nei confronti dell' , della Parte_1 Controparte_5
, della e del ogni avversa Controparte_2 Controparte_7 Controparte_4 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_4
2) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3) compensa le spese del presente grado di giudizio;
4) dichiara che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Vallo della Lucania, 6/5/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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