Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 924 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA NA, IA ME, GO NA, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosalba Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Donato Val di Comino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiano Cedrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IL OG, Gi.Ma. Ristoro Montano S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della deliberazione della Giunta municipale del Comune di San Donato Val di Comino del 21 agosto 2025 n. 93 comunicata via mail il 10 settembre 2025 con la quale è stato disposto l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della l. n. 241/90, della deliberazione della medesima Giunta municipale del 20 settembre 2023 n 77;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 gennaio 2026
- della Determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di San Donato Val di Comino del 3 settembre 2025 n. 180 con la quale è stata annullata in autotutela, ai sensi dell’art 21 nonies, comma 1, l. n. 241/90, la determinazione del Responsabile Area tecnica del 20 settembre 2023 n 190 di approvazione del bando di gara e la determinazione del medesimo Responsabile del 23 agosto 2024 n. 190 di approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Val di Comino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa EL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 novembre 2025 e depositato l’11 novembre successivo gli esponenti, come sopra rappresentati, hanno chiesto l’annullamento, previa tutela cautelare, della deliberazione della Giunta di San Donato Val di Comino con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela della deliberazione della medesima Giunta del 20 settembre 2023 n 77 recante l’approvazione dell’alienazione dell’immobile comunale denominato “Duca d’Aosta”.
2. A supporto dell’impugnazione parte ricorrente espone che:
- con deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2017 n. 32 il Comune di San Donato Val di Comino approvava il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili di sua proprietà, tra cui l’immobile citato, sito in località Castelluccio;
- ai fini dell’alienazione dello stesso, si procedeva a determinarne il probabile valore di mercato che il tecnico incaricato, nella perizia consegnata al Comune il 22 maggio 2019, valutava in euro 133.100,00; tale valutazione, atteso il decremento dei valori immobiliari intervenuto nel frattempo, veniva poi aggiornata, nel 2023, nella somma di euro 121.000,00, importo che con la deliberazione della Giunta comunale 20 settembre 2023 n. 77 veniva approvato e posto a base d’asta;
- con determinazione del Responsabile del Settore Area tecnica del 20 settembre 2023 n. 190 veniva, quindi, approvato il bando per la vendita all’asta dell’immobile, il quale veniva pubblicato il 22 settembre successivo;
- all’esito delle operazioni di valutazione delle offerte la procedura veniva provvisoriamente aggiudicata alla ditta IL OG che aveva presentato un’offerta economica di euro127.550,00 mentre la propria offerta, pari euro 135.100,00, si classificava al secondo posto;
- con determinazione del 23 agosto 2024 n. 190 il Responsabile del Settore prendeva atto di tale aggiudicazione provvisoria e specificava che si sarebbe proceduto alla successiva aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente del servizio Patrimonio;
- in data 25 marzo 2025 formulava istanza di accesso agli atti, chiedendo al Comune di San Donato Val di Comino di poter visionare gli atti della gara;
- l’accesso veniva espletato presso gli uffici comunali il 19 e il 21 maggio 2025; nell’ambito del verbale relativo al 19 maggio veniva fatto presente che all’interno della busta B “offerta tecnica” presentata dalla ditta IL OG non sarebbero stati presenti gli elaborati grafici che l’art. 7 del bando richiedeva a pena di esclusione;
- con nota del 20 giugno 2025 parte ricorrente chiedeva, quindi, al Comune di non procedere alla aggiudicazione definitiva a favore della ditta rappresentata da IL OG, dovendo a suo avviso quest’ultima essere esclusa in ragione della carenza documentale rilevata, e di procedere all’aggiudicazione della procedura in proprio favore;
- in data 10 settembre 2025 il Comune comunicava agli odierni esponenti l’avvenuta adozione, in data 21 agosto 2025, della deliberazione n. 93 con la quale aveva disposto l’annullamento in autotutela della deliberazione della Giunta Comunale del 20 settembre 2023 n. 77, avendo rilevato alcuni vizi che avrebbero inficiato il procedimento, tra cui, in particolare, l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a un contratto attivo di vendita immobiliare che avrebbe dovuto, invece, essere aggiudicato esclusivamente sulla base del prezzo più alto offerto, ai sensi del R.D. n. 827/1924.
3. Avverso il provvedimento impugnato deduce i seguenti motivi:
I - « difetto di motivazione – irragionevolezza - violazione dell’art. 2 del D.lgs. n 36/2023, applicabile anche alla procedura che ci concerne, e in generale dei principi di correttezza e buona fede », in quanto il provvedimento sarebbe motivato con riferimento a dei pareri resi dal Segretario comunale e dall’ANAC tuttavia non allegati né resi disponibili, ma conosciuti solo all’esito di istanza di accesso; da essi non emergerebbero, comunque, profili di illegittimità dei provvedimenti oggetto di annullamento così che lo stesso sarebbe privo di motivazione; il Comune avrebbe, poi, disposto l’annullamento anche dell’autorizzazione a vendere l’immobile, ciò che dovrebbe ritenersi contrario ai principi di correttezza e fiducia nonché ai doveri di correttezza, buona fede lealtà e diligenza;
II - « violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/90 e dei principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela » in quanto non sarebbero stati esplicitati i motivi di interesse pubblico posti a fondamento del disposto annullamento e non sarebbe stato rispettato il termine di 12 mesi dall’adozione dell’atto ritirato, risalente a oltre due anni prima;
III – « ulteriore violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/90 e violazione dell’art. 7 l n 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento » in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarata aggiudicataria della procedura, se la stessa non fosse stata annullata, essendo illegittimamente l’aggiudicazione disposta nei confronti dell’offerta presentata da IL OG in ragione della rilevata carenza documentale.
4. Nel giudizio così introdotto si è costituito in resistenza il Comune di San Donato Val di Comino il quale ha eccepito:
- il « difetto di legittimazione attiva » della parte ricorrente per difetto di interesse, non essendo la stessa aggiudicataria della procedura di gara in esame e non potendo, quindi, conseguire l’aggiudicazione in ragione dell’affermata carenza documentale in capo all’aggiudicatario provvisorio, oggetto di sanatoria tramite il soccorso istruttorio;
- che il Sig. GO NA non avrebbe comunque potuto partecipare alla procedura in qualità di procuratore speciale delle due distinte Ditte Individuali “Azienda Agricola Altaquota 1923 di NA RA” e “Azienda Agrituristica la riserva sul lago di ME IA”, come in effetti avvenuto, non potendo due ditte individuali distinte partecipare congiuntamente a una procedura di gara se non nelle forme del RTI/Consorzio, non posta in essere nel caso di specie e nemmeno prevista dal bando;
- l’infondatezza nel merito delle censure veicolate.
5. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare spiegata in ricorso, è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della sussistenza di un possibile profilo di irricevibilità derivante dall’applicazione, al caso di specie, del c.d. “rito appalti” e dalla conseguente irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 120 c.p.a.
5.1. A seguito di rinuncia alla domanda cautelare, è stata fissata, per la discussione del merito, la pubblica udienza del 25 febbraio 2026.
6. Con motivi aggiunti notificati il 27 dicembre 2025 e depositati il 6 gennaio 2026 parte ricorrente ha esteso l’impugnativa alla determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica del Comune di San Donato Val di Comino del 3 settembre 2025 n. 180 – depositata in giudizio dalla difesa dell’ente il 28 novembre 2025 – con la quale è stato disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art 21- nonies , comma 1, l. n. 241/90, della determinazione del Responsabile Area tecnica del 20 settembre 2023 n 190 di approvazione del bando di gara e della determinazione del medesimo Responsabile del 23 agosto 2024 n 190 di approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione.
6.1. Avverso tale provvedimento ha dedotto le seguenti censure:
I – « illegittimità in via derivata dalle illegittimità, già dedotte nel ricorso introduttivo »;
II – « difetto di motivazione e violazione dell’art 21-nonies l. n. 241/90 che disciplina l’annullamento d’ufficio - eccesso di potere per sviamento », ribadendo che il Comune resistente avrebbe dovuto, se mai, disporre l’esclusione dell’offerta presentata da IL OG e l’aggiudicazione della procedura in proprio favore, anziché l’integrale annullamento della stessa, non sussistendo i vizi posti a fondamento del disposto provvedimento di autotutela.
7. In vista della discussione del merito le parti hanno scambiato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a.; all’udienza indicata la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
8. Deve, in via preliminare, essere confermato l’assoggettamento dell’odierna controversia al rito di cui all’art. 120 c.p.a.
8.1. Il Collegio è consapevole che il rito speciale di cui agli artt. 120 e ss. c.p.a. si applica alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture e non anche a quelle aventi ad oggetto l’alienazione di beni, ma ciò che rileva nella presente controversia è la procedura scelta dall’Amministrazione comunale per l’affidamento di un contratto attivo avente ad oggetto un bene pubblico, atteso che l’applicazione della norma in questione non dipende dalla qualificazione giuridica “attiva” o “passiva” del contratto da affidare, ma dalla predisposizione, a monte, di un procedimento amministrativo di tipo concorsuale.
A tale proposito occorre, infatti, rilevare che la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 190 del 20 settembre 2023 («determinazione a contrarre e approvazione dell’avviso di asta pubblica») si fonda sul d.lgs. 50/2016, del quale vengono testualmente richiamati gli art. 32 e 95, quest’ultimo con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione individuato, cioè quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8.2. Pertanto, nonostante la procedura sia poi, nel concreto, stata posta in essere attraverso una sorta di “contaminazione” tra il R.D. 827/1923 e il codice appalti - tanto è vero che proprio l’acclarata “confusione” tra i due sistemi normativi costituisce l’elemento fondamentale della ravvisata illegittimità della procedura posta a fondamento del disposto annullamento d’ufficio della stessa – la stessa rientra tra quelle a cui deve trovare applicazione il rito di cui all’art. 120 c.p.a.
9. Ciò posto, il ricorso introduttivo, notificato in data 8 novembre 2025, e depositato l’11 novembre 2025, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato, adottato il 21 agosto 2025 e notificato al ricorrente in data 11 settembre 2025, è irricevibile.
Quanto, invece, ai motivi aggiunti, ancorché notificati e depositati nei termini di cui alla prefata norma, gli stessi sono inammissibili per difetto di interesse, come peraltro eccepito anche dal Comune resistente, indipendentemente dalla formula utilizzata a fondamento del rilievo (riportato al superiore punto 4).
9.1. Deve, in proposito, premettersi che parte ricorrente agisce nel presente giudizio con la dichiarata finalità di ottenere l’aggiudicazione della procedura per cui è causa e, quindi, di acquisire l’immobile che ne costituisce oggetto.
9.2. Tuttavia è evidente che l’eventuale annullamento dei provvedimenti oggi impugnati – i quali hanno disposto l’annullamento in autotutela sia della delibera della Giunta comunale che ha rideterminato il prezzo dell’immobile da porre a base d’asta e dato avvio alla procedura, sia delle determinazioni del Responsabile del competente Settore comunale recanti l’approvazione del bando e dell’esito della procedura, provvisoriamente aggiudicata al controinteressato IL OG – non potrebbe, in ogni caso, far conseguire alla stessa l’utilità alla quale aspira.
9.3. Qualora tali provvedimenti venissero caducati nell’odierna sede giurisdizionale si determinerebbe, infatti, se mai, la reviviscenza dell’aggiudicazione della procedura disposta in favore del OG – peraltro mai impugnata dall’odierna parte ricorrente, che si è limitata a lamentarne l’illegittimità nella nota trasmessa al Comune resistente in data 20 giugno 2025 - ma non anche l’aggiudicazione in favore degli odierni esponenti.
9.4. Per altro verso l’effetto derivante dai provvedimenti impugnati, vale a dire l’integrale caducazione della procedura di gara, cui dovrà seguire un nuovo avvio della stessa previa rimozione dei vizi rilevati dall’Amministrazione negli atti che ne hanno determinato lo svolgimento in difformità rispetto alle previsioni normative, risulta, a ben vedere, funzionale all’interesse della parte ricorrente ad ottenere una nuova chance di partecipazione alla procedura medesima.
9.5. Essa, di conseguenza, non ha alcun interesse giuridicamente rilevante all’annullamento dei provvedimenti impugnati, non avendo effettivamente gli stessi, nei propri confronti, il paventato effetto lesivo.
10. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso e i motivi aggiunti devono, pertanto ed in conclusione, essere dichiarati inammissibili.
11. La particolarità della vicenda determina, non di meno, la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara irricevibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
EL IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL IN | AT SC |
IL SEGRETARIO